Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 966
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1954
Art. 1.
Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita', relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, a carico totale o parziale della Cassa di previdenza, per le pensioni agli impiegati degli Enti locali - compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti - e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, si riliquidano, con decorrenza dal 1 luglio 1952, nelle nuove misure da determinarsi rivalutando le rispettive pensioni originarie, mediante la applicazione dei coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella unita alla presente legge.
Nel caso di pensione non privilegiata, indiretta o di riversibilita', in godimento al 1 luglio 1952, la rivalutazione della pensione originaria si esegue, oltreche' in base ai predetti coefficienti, anche tenendo conto della aliquota spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla data predetta dei compartecipi alla pensione.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considerano come pensioni originarie:
a) per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette, indirette o di riversibilita' in godimento ai 31 dicembre 1929;
b) per le pensioni di riversibilita' relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette originarie.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954