Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
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n. 1183/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1183/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 15 aprile 2025 e promossa da:
– CF – nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via
Cavallerizza n. 2/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina MARCHESE - CF
- dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Maria GAMBINO –
CF - ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale, sito in Lamezia C.F._4
Terme via Enrico Toti n. 18, giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come verbale d'udienza del 15 aprile 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 07/11/2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e , in Lamezia Terme, in data 30.04.2005 con atto trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme dell'anno 2005 Parte 2 Serie A Numero 16 Originale;
2) Assegnare la casa familiare di Via dei Volsci n. 1/A di Lamezia Terme (CZ), di proprietà del Pt_1 con i relativi mobili ed arredi e con quant'altro vi si trovi, alla che ivi continuerà a vivere CP_1 unitamente ai figli;
3) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
_1
4) Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario, ed il figlio minore come Pt_1 segue: a) Il figlio starà con il padre tre giorni a settimana, e cioè martedì, mercoledì e giovedì, dall'uscita da scuola o, comunque, dall'ora di pranzo, fino alle ore 16,00;
b) Il figlio starà con il padre il fine settimana, a settimane alterne, con relativo pernottamento presso la di lui abitazione, dal sabato, all'uscita da scuola o comunque dalle ore 13,00, alla domenica sera fino alle ore 21,00; per uno dei suddetti fine settimana, anziché dal sabato, dal venerdì sera alla domenica sera fino alle ore 21,00;
c) Stante l'alternanza dei fine settimana, anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle del minore, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritorna ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata;
d) Per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle ore 9,00 al 30 dicembre alle ore 9,00 oppure dal 30 dicembre alle ore 9,00 al 6 gennaio sino alle ore 20,00;
e) Per le festività pasquali il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle ore 10,00 alle ore 20,00;
f) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 30 giorni complessivi e non consecutivi e, precisamente, 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, e cioè, con alternanza di anno in anno, dal 1° luglio al 15 luglio e dal 1° agosto al 15 agosto, oppure, dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
g) Il figlio trascorrerà ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia.
5) Disporre che il padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, corrisponda: - alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto intestato alla l'importo CP_1 mensile complessivo di € 1.600,00, di cui € 1.000,00 per il minorenne , ed € 600,00 per il maggiorenne _1
, importo complessivo annualmente rivalutabile ex lege;
Per_2
- direttamente al figlio maggiorenne , entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico sulla carta Per_2 prepagata intestata al figlio stesso, la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente ex lege.
Le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono quelle per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione della casa familiare (comprese le utenze, la manutenzione ordinaria, la cura e la pulizia giardino), aiuto per i compiti scolastici, materiale scolastico di cancelleria, iscrizione e tasse scuola pubblica
(escluse spese universitarie), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, spese di gestione e manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto in uso o di 3
proprietà dei figli (tra cui, ad es. il carburante), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative abituali (uscite con amici, cinema, feste ed attività conviviali), trattamenti estetici e simili.
6) Porre le spese straordinarie in favore dei figli, da documentare, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, spese individuate e regolamentate secondo il seguente schema:
a) Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici ed universitari, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali da vista, cure termali e fisioterapiche prescritte dal medico, nonché interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, analisi cliniche prescritte dal medico, attività diagnostica presso privati, spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede.
b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni, tasse e rette di scuole private, anche post scuola o per recuperi e ripetizioni, per la preparazione ad esami universitari, iscrizioni, tasse, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, master e corsi di specializzazione post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, acquisto telefoni cellulari, tablet, computer fissi e portatili, schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.
Sono ricomprese nelle spese straordinarie subordinate al consenso espresso di entrambi i genitori le spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto in uso o di proprietà dei figli (macchina, minicar, motorino, moto, monopattino), nonché i relativi bolli e assicurazione;
conseguimento della patente di guida presso autoscuola privata. In mancanza di espresso consenso di entrambi i genitori i suddetti acquisti e spese rimarranno a carico del genitore che decida autonomamente l'acquisto del mezzo.
c) Le spese per l'organizzazione di ricevimenti, banchetti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli sono poste anch'esse al 50% a carico di entrambi i genitori, previo accordo, con esclusione delle spese relative alla ristorazione degli invitati che rimarranno a carico del genitore che effettua invito/parente. Per quanto attiene, invece, agli amici dei figli le spese per la ristorazione degli stessi è posta al 50% a carico dei genitori.
d) Le spese per viaggi turistici sono a carico del genitore che organizza il viaggio, e previo consenso dell'altro genitore. Ove il figlio venga autorizzato dai genitori a viaggiare per motivi diversi di quelli già previsti nelle spese di cui al capo b, senza la loro presenza, le spese sono poste al 50% a carico dei genitori.
e) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp, fax etc., dovrà manifestare un 4
motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni;
in difetto di risposta entro il suddetto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
f) I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) dovranno essere consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
7) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con rito concordatario, in data
30.04.2005, con trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Controparte_1
Terme, atto n. 16, parte II, seria A, anno 2005) e che, dalla loro unione, erano nati due figli, , in data Per_2
17.03.2006, (Cod. Fisc. ), e , in data 06.10.2009, (Cod. Fisc. CodiceFiscale_5 _1 [...]
); C.F._6 che, con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 650/2021, pubblicata il 03.11.2021, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite e frutto del relativo accordo transattivo, sottoscritto dalle parti, raggiunto da queste ultime nel corso dei due procedimenti per separazione giudiziale, poi riuniti, da esse intrapresi;
che, i figli degli istanti, che hanno oggi, rispettivamente, 18 anni e 15 anni, vivono con la madre nella casa familiare di Via dei Volsci n. 1/A di Lamezia Terme (CZ), di proprietà del Sig. , che in sede di Pt_1 separazione è stata assegnata alla I ragazzi stanno proseguendo gli studi;
, CP_1 Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente, è iscritto al primo anno della Facoltà di Psicologia dell'Università di Catanzaro, essendosi qui trasferito dall'Università di Cosenza, ove era precedentemente iscritto alla Facoltà di Economia Aziendale, mentre sta frequentando il secondo anno dell'Istituto _1
Tecnico “De Fazio” di Lamezia Terme;
che, i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti;
che, dalla loro separazione i coniugi non hanno più convissuto e non è possibile ricostituire tra gli stessi l'unione spirituale e materiale venuta definitivamente meno, per cui sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, essendo trascorso più che abbondantemente il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 della L. 898/70, e successive modifiche (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio aderendo preliminarmente alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio;
nel merito impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto e, in via riconvenzionale, chiedeva:
“b- in adesione alla relativa domanda del ricorrente, chiede che venga disposta in suo favore l'assegnazione della casa familiare di Via dei Volsci n. 1/A di Lamezia Terme (CZ), di proprietà del , con i relativi Pt_1 mobili ed arredi e con quant'altro vi si trovi, precisando che la stessa ivi continuerà a vivere unitamente ai figli e;
Per_2 _1 5
c- in adesione alla relativa domanda, chiede che il Tribunale adito voglia affidare il figlio minore _1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
d- in relazione alla regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il , genitore non collocatario, Pt_1 ed il figlio minore , chiede, anche in via riconvenzionale per quanto di diverso, che il Tribunale voglia _1 dichiarare che:
1) Il figlio starà con il padre tre giorni a settimana, e cioè martedì, mercoledì e giovedì, dall'uscita _1 da scuola o, comunque, dall'ora di pranzo, fino alle ore 16:00, con onere del padre ad accompagnare e prendere da casa sino alla con un suo mezzo e di permanenza dello stesso genitore o di _1 Parte_2 suo delegato nella casa della , anche considerando che nei periodi non estivi la zona non è Parte_2 frequentata e non vi sono amici del ragazzo, nonché onere di provvedere nel periodo in cui è affidato al padre ad accompagnare nei diversi impegni già assunti;
_1
2) il figlio starà con il padre il fine settimana, a settimane alterne, con relativo pernottamento presso la di lui abitazione, dal sabato, all'uscita da scuola o comunque dalle ore 13:00, alla domenica sera fino alle ore
21:00, sempre con onere del padre ad accompagnare e prendere da casa sino alla con un _1 Parte_2 suo mezzo e di permanenza dello stesso genitore o di suo delegato nella casa della , per i motivi detti Parte_2 prima, nonché onere di provvedere nel periodo in cui è affidato al padre ad accompagnare nei diversi _1 impegni già assunti;
3) stante l'alternanza dei fine settimana, anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle del minore, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritornerà ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata;
4) per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle ore 9:00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle ore 9:00 al 6 gennaio sino alle ore 20:00 , e per le festività pasquali il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno di
Lunedì dell' Angelo dalle ore 10:00 alle ore 20:00, sempre con onere del padre ad accompagnare e prendere da casa sino alla con un suo mezzo e permanenza dello stesso genitore o di suo delegato _1 Parte_2 nella casa della , nonché onere di provvedere nel periodo in cui è affidato al padre ad accompagnare Parte_2
nei diversi impegni già assunti;
_1
e- si conferma che il figlio trascorrerà ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia, sempre con onere di cui ai punti precedenti;
f- anche in via riconvenzionale, si chiede il rigetto della domanda di cui al capo 4. f) del ricorso avversario chiedendo all'On.le Tribunale di voler disporre che, per i motivi di cui in narrativa, che i figli trascorreranno le ferie estive rimanendo nel mese di luglio con la madre e in quello di agosto con il padre, salvo diversa concorde variazione da intervenire entro il 30 marzo di ciascun anno, con rigetto della relativa richiesta in merito;
g- in relazione all'obbligo di mantenimento dei figli e del relativo assegno, anche in via riconvenzionale, si chiede che venga rigettata la domanda avversaria in merito e che sia dichiarato tenuto il Parte_1 alla corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e, per l'effetto, che venga condannato 6
lo stesso al versamento mensile in favore della ntro il giorno 5 di ciascun Parte_1 CP_1 mese e con bonifico sul conto della stessa, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e _1
, della somma complessiva di € 3.000,00 al mese, da considerarsi pari ad € 1.500,00 in favore di ogni Per_2 figlio, o quella maggiore o minore che sarà ritenta di giustizia ma non inferiore a quanto attualmente dovuto e stabilito anni addietro in sentenza di separazione con la disposta rivalutazione, il tutto da rivalutare annualmente ex lege;
h- si chiede che si voglia disporre la suddivisione delle spese straordinarie al 50%, per come già disposto in sentenza di separazione, facendo presente e dichiarando che: 1) le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono quelle per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione della casa familiare
(comprese le utenze, la manutenzione ordinaria, la cura e la pulizia giardino), materiale scolastico di cancelleria, iscrizione e tasse scuola pubblica (escluse spese universitarie che rimangono straordinarie), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), spese di gestione e manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto in uso o di proprietà dei figli (tra cui, ad es. il carburante), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative abituali (uscite con amici, cinema, feste ed attività conviviali), trattamenti estetici e simili, aiuto per i compiti scolastici di solo ove si tratti di spesa sostenibile;
_1
2) le spese straordinarie sono individuate secondo quanto di seguito indicato. A. SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali da vista, cure termali e fisioterapiche prescritte dal medico, nonché interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, analisi cliniche prescritte dal medico, attività diagnostica presso privati, spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede e si precisa che ove l'aiuto per i compiti scolastici di divenga un ausilio connesso alla patologia tale da comportare una spesa _1 superiore rispetto a quella attuale ed una assistenza superiore alle attuali sei ore settimanali, la relativa spesa rientrerà in quelle straordinarie poiché al momento non prevedibile;
B. SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni, tasse e rette di scuole private, anche post scuola o per recuperi e ripetizioni, iscrizioni, tasse, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, master e corsi di specializzazione post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, assistenza studi , corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario _1 per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, acquisto telefoni cellulari, tablet, computer fissi e portatili, schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. Sono ricomprese nelle spese straordinarie 7
subordinate al consenso espresso di entrambi i genitori le spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto in uso o di proprietà dei figli (macchina, minicar, motorino, moto, monopattino), nonché
i relativi bolli e assicurazione;
conseguimento della patente di guida presso autoscuola privata. In mancanza di espresso consenso di entrambi i genitori i suddetti acquisti e spese rimarranno a carico del genitore che decida autonomamente l'acquisto del mezzo. C- Le spese per l'organizzazione di ricevimenti, banchetti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli sono poste al 50% a carico di entrambi i genitori, previo accordo, con esclusione delle spese relative alla ristorazione degli invitati che rimarranno a carico del genitore che effettua invito/parente. Per quanto attiene, invece, agli amici dei minori le spese per la ristorazione degli stessi è posta al 50% a carico dei genitori. D) le spese per viaggi turistici sono poste a carico del genitore che organizza il viaggio, e previo consenso dell'altro genitore. Ove il minore venga autorizzato dai genitori a viaggiare per motivi diversi di quelli già previsti nelle spese di cui al capo B, senza la loro presenza, le spese sono poste al 50% a carico dei genitori. E) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo mail, PEC, sms, fax etc., dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni;
in difetto di risposta entro il suddetto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. F) I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) dovranno essere consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
i- Nulla a dovere vicendevolmente a titolo di assegno per i singoli coniugi.
l- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite (vedi, in tal senso, la comparsa costitutiva con domanda riconvenzionale;
in atti).
Dopo varie richieste congiunte di rinvio della procedura, in quanto pendenti tra le parti trattative di bonario componimento mirate alla trasformazione del rito da divorzio contenzioso in divorzio consensuale, da ultimo il Presidente dott. Giovanni GAROFALO, nella sua veste di Giudice Delegato alla trattazione della procedura in oggetto, differiva all'udienza del 15 aprile 2025, allo stato ancora in presenza, disponendo che l'udienza stessa – nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo – venisse trasformata in cartolare, avvisando le parti che, unitamente alle note sostitutive dell'udienza in oggetto, avrebbero dovuto necessariamente depositare rinuncia alla comparizione personale e di indisponibilità alla reciproca conciliazione.
Le parti provvedevano effettivamente in tal senso, depositando - in data 14 aprile 2025 ed in forma telematica
- istanza congiunta di mutamento del rito, essendo intervenuto un accordo sulle condizioni di divorzio come di seguito specificate: “1. Si conferma l'assegnazione della casa familiare di via dei Volsci n. 1/A di Lamezia
Terme (CZ), di proprietà del sig. alla sig.ra che ivi vivrà anche unitamente ai figli Pt_1 CP_1
e . Per_2 _1
2. Si conferma la già intervenuta destinazione alla casa coniugale di quanto in essa contenuto, con specifico riferimento a mobili e suppellettili, nonché biancheria, stoviglie e quanto altro presente nell'immobile, beni che sono già stati utilizzati anche dai figli;
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3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la _1 madre.
4. Quanto al diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, e salvo migliori accordi tra i genitori, il rapporto padre/figlio minore sarà come di seguito disciplinato.
a- Il figlio starà con il padre tre giorni a settimana, e cioè martedì, mercoledì e giovedì, dall'uscita _1 da scuola o, comunque, dall'ora di pranzo, fino alle ore 16:00, con onere del padre di accompagnare e prendere da casa sino all'abitazione paterna sita in Loc. Marinella, ove dovesse ivi recarsi, con un _1 suo mezzo e di permanenza dello stesso genitore o di suo delegato nella casa della , anche Parte_2 considerando che nei periodi non estivi la zona non è frequentata e non vi sono amici del ragazzo, nonché onere di provvedere nel periodo in cui è affidato al padre ad accompagnare nei diversi impegni già _1 assunti;
ove, invece, gli incontri tra padre e figlio avvengano in centro città, il minore, salvo condizioni metereologiche avverse o altri impedimenti, si sposterà autonomamente nell'ambito del centro cittadino con il proprio ciclomotore anche per gli impegni già assunti;
b- Lo stesso starà con il padre il fine settimana, a settimane alterne, con relativo pernottamento presso la di lui abitazione, dal sabato, all'uscita da scuola o comunque dalle ore 13:00, alla domenica sera fino alle ore
21:00, sempre con onere del padre di accompagnarlo e prenderlo da casa sino alla con un suo Parte_2 mezzo e di permanenza dello stesso genitore o di suo delegato nella casa della , per i motivi detti Parte_2 prima, nonché onere di provvedere nel periodo in cui è affidato al padre ad accompagnare nei diversi _1 impegni già assunti, ferma sempre la possibilità per il minore, salvo condizioni metereologiche avverse o altri impedimenti, di spostarsi all'interno del centro città autonomamente con il proprio ciclomotore anche per gli impegni già assunti;
c- Stante l'alternanza dei fine settimana, anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle del minore, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritornerà ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata.
d- Per le festività natalizie, e salvi diversi accordi fra i coniugi, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre i giorni dal 23.12 al 30.12 o dal 30.12 al 05.01 (23 dicembre dalle 12:00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre dalle ore 9:00 al 5 gennaio sino alle ore 20:00), non il 6, giorno che trascorrerà con la madre. Analogamente, alterna frequentazione sarà prevista per le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, da trascorrere alternativamente con i genitori. Pur indicati, non vi sono preclusioni ad orari che attengano ai pomeriggi/sera delle vigilie o all'intera giornata dei giorni festivi che si vorranno pre concordare. Rimane l'onere del padre di accompagnare e prendere da casa sino alla con _1 Parte_2 un suo mezzo, ove non si provveda tramite accompagnamento di terzi o in futuro di , e permanenza Per_2 dello stesso genitore o di suo delegato o terzi nella casa della , nonché onere di provvedere nel Parte_2 periodo in cui è affidato al padre di accompagnare nei diversi impegni già assunti, ferma sempre la _1 possibilità per il minore, salvo condizioni metereologiche avverse o altri impedimenti, di spostarsi all'interno del centro città autonomamente con il proprio ciclomotore anche per gli impegni già assunti. 9
e- Il figlio trascorrerà ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia, salvo che il genitore stesso non sia fuori sede, sempre con onere di cui ai punti precedenti;
f- NZ trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la festa del papà con il papà.
g- Attesa la maggiore età di , che vive stabilmente con la madre in via dei Volsci, lo stesso concorderà Per_2 con i genitori i rapporti di frequentazione.
5. Durante le vacanze estive i figli e trascorreranno con il padre un mese, ad anni alterni, Per_2 _1 di luglio o di agosto, salve diverse determinazioni da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno ovvero salvo diverso accordo tra le parti. Ove, a seguito di espressa richiesta dei ragazzi, sarà condotta in locazione da parte della una abitazione estiva per i mesi di luglio ed agosto in località CP_1
Marinella di Lamezia Terme, le parti riservano diversa determinazione concorde delle visite e delle permanenze padre/figlio, sempre assicurandone la frequentazione.
6. Il si impegna a collaborare con la ella cura dei figli, entrambi non autosufficienti Pt_1 CP_1 economicamente.
7. Si riconosce che ad oggi l'assegno di contributo di mantenimento dei figli previsto in sede di separazione,
e posto a carico del come rivalutato per legge al 01.12.2024, ex lege determinato annualmente, Pt_1 ammonta alla somma mensile di € 2.350,02, somma dovuta sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, e quindi sino al mese di aprile 2025.
8. Dal 01.05.2025, indi con riferimento assegno per maggio 2025, il sig. a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e , si obbliga a corrispondere alla _1 Per_2 CP_1
l'importo complessivo annuo di € 30.000,00, pari alla somma di € 2.500,00 al mese - di cui € 1.250,00 per il minore ed € 1.250,00 per il maggiorenne - somma da versare entro il giorno 5 di ciascun _1 Per_2 mese e che si rivaluta annualmente ex lege, a mezzo di bonifico bancario sul conto intestato alla CP_1
e già noto al Le parti danno atto di aver chiarito che detta somma non è compensabile con crediti Pt_1 di diversa natura, attesa la sua natura anche alimentare.
9. Si precisa che la genitore collocatario rispetto alla posizione del minore e genitore CP_1 _1 convivente rispetto alla posizione del figlio (il quale oltre che convivente è anche non autosufficiente Per_2 economicamente), e come tale la stessa è titolare della posizione di gestione dell'assegno di cui al punto precedente, e ciò a tutti i fini di legge. Ogni rapporto obbligatorio, pertanto, esiste solo tra il e la Pt_1
CP_1
10. A mero titolo interno, ed attinente ai rapporti madre-figlio, quest'ultima si impegna a versare mensilmente al figlio , su un conto dello stesso, la somma di € 500,00 per renderlo autosufficiente nell'affrontare Per_2 le spese quotidiane e le spese ordinarie.
11. In deroga alla vigente normativa in base alla quale nei casi di affidamento condiviso l'assegno unico spetta in pari misura ad entrambi i genitori, si conviene che lo stesso viene posto ad esclusivo diritto della madre, che può richiedere e percepire l'intero “assegno unico per i figli a carico” e Controparte_1 gli altri benefici economici di legge, con espressa rinuncia del RETTURA. 10
12. Si conviene che le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono quelle per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione della casa familiare (comprese le utenze, la manutenzione ordinaria, la cura e la pulizia giardino), materiale scolastico, di cancelleria, iscrizione e tasse scuola pubblica di _1
- escluse spese universitarie di che rimangono straordinarie-, medicinali da banco (comprensivi Per_2 anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus), spese di carburante dei mezzi di trasporto di proprietà dei figli o assegnati a loro esclusivo e permanente uso (convenendosi espressamente che, come di seguito indicato, invece rientrano nelle spese pro quota al 50% quelle relative ad assicurazione, bolli e tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di ciclomotore e/o macchine di proprietà dei figli e del ciclomotore già attualmente in esclusivo e permanente uso di ), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate _1 dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative abituali (uscite con amici, cinema, feste ed attività conviviali), trattamenti estetici e simili, aiuto per i compiti scolastici di solo ove si tratti di spesa _1 sostenibile e nei limiti attuali.
13. Come indicato al paragrafo precedente, si conviene espressamente che sono poste al 50% in capo ai genitori le spese relative ad assicurazione, bolli e tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di ciclomotore e/o macchine di proprietà dei figli e del ciclomotore già attualmente in esclusivo e permanente uso di . Tutto quanto indicato a condizione che l'acquisto del mezzo sia stato concordato ed _1 autorizzato dalle parti. In mancanza di espresso consenso di entrambi i genitori i suddetti acquisti di macchine e moto, nonché la manutenzione, i bolli e l'assicurazione rimarranno a carico del genitore che decida autonomamente l'acquisto del mezzo.
14. Quanto alle spese straordinarie in favore dei figli, le parti convengono che esse saranno sostenute al 50% tra le parti e devono essere documentate. Dette spese straordinarie sono individuate secondo il seguente schema:
A. SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici tutti e universitari, tasse e spese universitarie, ad esclusione per quelle private, ove la scelta di iscrizione non sia stata motivatamente negata da uno dei genitori anche in considerazione delle aspirazioni dei figli, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali da vista, cure termali e fisioterapiche prescritte dal medico, nonché interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, analisi cliniche prescritte dal medico, attività diagnostica presso privati, spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, manutenzione ordinaria e spese ordinarie di ciclomotore e/o macchine di proprietà dei figli e del ciclomotore già attualmente in esclusivo e permanente uso di , nonché i relativi assicurazione e _1 bolli. Si precisa che ove l'aiuto per i compiti scolastici di divenga un ausilio connesso alla DSA tale _1 da comportare una spesa superiore rispetto a quella attuale ed una assistenza superiore alle sei ore settimanali, la relativa ulteriore spesa rientrerà in quelle straordinarie poiché al momento non prevedibile;
B. SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni, tasse e rette di scuole 11
private, anche post scuola o per recuperi e ripetizioni, iscrizioni e tasse universitarie ove trattasi di università private, eventuali spese alloggiative e di utenze immobile di università pubbliche e private e costi connessi ad abitazione fuori sede, master e corsi di specializzazione post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, eventuale ulteriore assistenza studi NZ rispetto alla situazione attuale, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, acquisto telefoni cellulari, tablet, computer fissi e portatili, schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. Sono ricomprese nelle spese straordinarie subordinate al consenso espresso di entrambi i genitori le spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto di proprietà dei figli (ciclomotore, moto, monopattino, minicar, macchina) e le spese di manutenzione straordinaria del ciclomotore già attualmente in esclusivo e permanente uso di , come _1 prima indicato, nonché le spese di conseguimento della patente di guida presso autoscuola privata. Si conviene che: - le spese per l'organizzazione di ricevimenti, banchetti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli siano poste al 50% a carico di entrambi i genitori, previo accordo, con esclusione delle spese relative alla ristorazione degli invitati che rimarranno a carico del genitore che effettua invito/parente e che per quanto attiene, invece, agli amici dei figli le spese per la ristorazione degli stessi sia posta al 50% a carico dei genitori;
le spese per viaggi turistici siano poste a carico del genitore che organizza il viaggio, e previo consenso dell'altro genitore;
ed ove il figlio venga autorizzato dai genitori a viaggiare per motivi diversi da quelli già previsti nelle spese di cui al capo precedente, senza la loro presenza, le spese siano poste al 50% a carico dei genitori. Si conviene anche che: - in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo mail, PEC, sms, messaggio whatsapp, fax etc., dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni;
in difetto di risposta entro il suddetto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, ad esclusione delle spese più determinanti economicamente per le quali il consenso deve essere espresso (quali acquisti mezzi di trasporto, feste, viaggi importanti, iscrizione ad università private); - i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) dovranno essere consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
15. Ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente ed autosufficiente, provvederà da sé alle proprie esigenze di mantenimento, esonerando l'altro coniuge dall'obbligo di contribuirvi.
16. In relazione al giudizio pendente, le parti si impegnano a richiedere la conversione del rito da giudiziale a consensuale.
17. Restano escluse dal presente accordo le pendenze ed arretrati rivendicati dalla a titolo di CP_1 somme dovute per periodo pregresso al maggio 2025 non corrisposte o corrisposte in misura inferiore, o per 12
omesso riconoscimento della rivalutazione di legge, non riconosciute dal RETTURA, e per le quali si darà corso a diverso contenzioso.
18. Le spese legali per l'instaurato procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio si intendono integralmente compensate tra le parti ed a tal fine ciascuno dei rispettivi difensori, che pure sottoscrive il presente atto, rinuncia al vincolo della solidarietà previsto dall'art. 13 della legge professionale” (vedi accordo depositato in atti).
All'udienza del 15 aprile 2025, comparivano entrambe le parti personalmente, unitamente ai rispettivi procuratori, confermando di avere effettivamente depositato in atti, nella data del precedente 14 aprile 2025,
l'accordo nelle more intervenuto, chiedendo la sostanziale trasformazione del rito – da divorzio contenzioso a divorzio congiunto.
Infine, si riportavano al contenuto dell'accodo transattivo in atti, condividendone integralmente il contenuto e manifestando definitivamente ciascuna la propria totale ed assoluta indisponibilità alla riconciliazione.
Il Presidente, preso atto di quanto sopra, con la sostanziale precisazione delle conclusioni in termini corrispondenti sia ai rispettivi atti introduttivi – nella parte relativa allo status – sia all'accordo transattivo in atti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il PM sin dalla data del 14 novembre 2024 esprimeva parere favorevole (vedi in atti).
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 30.04.2005, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 17.01.2019, seppur in forma figurata, nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1363/2018 RG e che, in data 14.10.2021, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza di separazione personale dei coniugi - alle condizioni tra i coniugi concordate - e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 17 gennaio 2018; data di deposito del presente ricorso: 7 novembre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite depositavano, in data 14 aprile 2025, apposita istanza di mutamento del rito, ribadendo concordemente la domanda di divorzio, già per ciascuno avanzata nei rispettivi atti introduttivi, alle condizioni indicate nell'accordo divorzile, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo, dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare e dunque 13
la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della presente procedura di divorzio contenzioso poi di fatto trasformata in divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della famiglia e della prole.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – sin dalla data del 14 novembre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro chiesto espressamente dalle parti con il deposito dell'accordo transattivo in atti (condizione n. 18; n.d.r.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1183 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, instaurata da
[...]
– CF - avverso – CF Parte_1 C.F._1 Controparte_1
; C.F._3 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data in data 30.04.2005 (atto n. 16, parte II, Serie A, Vol. 0, Uff. 1, anno 2005), alle seguenti condizioni, successivamente ed in corso di giudizio concordate tra le parti, come da accordo depositato in data 14.04.2025 e che sono del seguente tenore:
1. Si conferma l'assegnazione della casa familiare di via dei Volsci n. 1/A di Lamezia Terme (CZ), di proprietà del sig. alla sig.ra che ivi vivrà anche unitamente ai figli e . Pt_1 CP_1 Per_2 _1
2. Si conferma la già intervenuta destinazione alla casa coniugale di quanto in essa contenuto, con specifico riferimento a mobili e suppellettili, nonché biancheria, stoviglie e quanto altro presente nell'immobile, beni che sono già stati utilizzati anche dai figli;
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la _1 madre.
4. Quanto al diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, e salvo migliori accordi tra i genitori, il rapporto padre/figlio minore sarà come di seguito disciplinato.
a- Il figlio starà con il padre tre giorni a settimana, e cioè martedì, mercoledì e giovedì, dall'uscita _1 da scuola o, comunque, dall'ora di pranzo, fino alle ore 16:00, con onere del padre di accompagnare e prendere da casa sino all'abitazione paterna sita in Loc. Marinella, ove dovesse ivi recarsi, con un _1 suo mezzo e di permanenza dello stesso genitore o di suo delegato nella casa della , anche Parte_2 considerando che nei periodi non estivi la zona non è frequentata e non vi sono amici del ragazzo, nonché 14
onere di provvedere nel periodo in cui è affidato al padre ad accompagnare nei diversi impegni già _1 assunti;
ove, invece, gli incontri tra padre e figlio avvengano in centro città, il minore, salvo condizioni metereologiche avverse o altri impedimenti, si sposterà autonomamente nell'ambito del centro cittadino con il proprio ciclomotore anche per gli impegni già assunti;
b- Lo stesso starà con il padre il fine settimana, a settimane alterne, con relativo pernottamento presso la di lui abitazione, dal sabato, all'uscita da scuola o comunque dalle ore 13:00, alla domenica sera fino alle ore
21:00, sempre con onere del padre di accompagnarlo e prenderlo da casa sino alla con un suo Parte_2 mezzo e di permanenza dello stesso genitore o di suo delegato nella casa della , per i motivi detti Parte_2 prima, nonché onere di provvedere nel periodo in cui è affidato al padre ad accompagnare nei diversi _1 impegni già assunti, ferma sempre la possibilità per il minore, salvo condizioni metereologiche avverse o altri impedimenti, di spostarsi all'interno del centro città autonomamente con il proprio ciclomotore anche per gli impegni già assunti;
c- Stante l'alternanza dei fine settimana, anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle del minore, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritornerà ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata.
d- Per le festività natalizie, e salvi diversi accordi fra i coniugi, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre i giorni dal 23.12 al 30.12 o dal 30.12 al 05.01 (23 dicembre dalle 12:00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre dalle ore 9:00 al 5 gennaio sino alle ore 20:00), non il 6, giorno che trascorrerà con la madre. Analogamente, alterna frequentazione sarà prevista per le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, da trascorrere alternativamente con i genitori. Pur indicati, non vi sono preclusioni ad orari che attengano ai pomeriggi/sera delle vigilie o all'intera giornata dei giorni festivi che si vorranno pre concordare. Rimane l'onere del padre di accompagnare e prendere da casa sino alla con _1 Parte_2 un suo mezzo, ove non si provveda tramite accompagnamento di terzi o in futuro di , e permanenza Per_2 dello stesso genitore o di suo delegato o terzi nella casa della , nonché onere di provvedere nel Parte_2 periodo in cui è affidato al padre di accompagnare nei diversi impegni già assunti, ferma sempre la _1 possibilità per il minore, salvo condizioni metereologiche avverse o altri impedimenti, di spostarsi all'interno del centro città autonomamente con il proprio ciclomotore anche per gli impegni già assunti.
e- Il figlio trascorrerà ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia, salvo che il genitore stesso non sia fuori sede, sempre con onere di cui ai punti precedenti;
f- trascorrerà la festa della mamma con la mamma e la festa del papà con il papà. _1
g- Attesa la maggiore età di , che vive stabilmente con la madre in via dei Volsci, lo stesso concorderà Per_2 con i genitori i rapporti di frequentazione.
5. Durante le vacanze estive i figli e trascorreranno con il padre un mese, ad anni alterni, Per_2 _1 di luglio o di agosto, salve diverse determinazioni da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno ovvero salvo diverso accordo tra le parti. Ove, a seguito di espressa richiesta dei ragazzi, sarà condotta in locazione da parte della una abitazione estiva per i mesi di luglio ed agosto in località CP_1 15
Marinella di Lamezia Terme, le parti riservano diversa determinazione concorde delle visite e delle permanenze padre/figlio, sempre assicurandone la frequentazione.
6. Il si impegna a collaborare con la ella cura dei figli, entrambi non autosufficienti Pt_1 CP_1 economicamente.
7. Si riconosce che ad oggi l'assegno di contributo di mantenimento dei figli previsto in sede di separazione,
e posto a carico del come rivalutato per legge al 01.12.2024, ex lege determinato annualmente, Pt_1 ammonta alla somma mensile di € 2.350,02, somma dovuta sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, e quindi sino al mese di aprile 2025.
8. Dal 01.05.2025, indi con riferimento assegno per maggio 2025, il sig. a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e , si obbliga a corrispondere alla _1 Per_2 CP_1
l'importo complessivo annuo di € 30.000,00, pari alla somma di € 2.500,00 al mese - di cui € 1.250,00 per il minore ed € 1.250,00 per il maggiorenne - somma da versare entro il giorno 5 di ciascun _1 Per_2 mese e che si rivaluta annualmente ex lege, a mezzo di bonifico bancario sul conto intestato alla CP_1
e già noto al Le parti danno atto di aver chiarito che detta somma non è compensabile con crediti Pt_1 di diversa natura, attesa la sua natura anche alimentare.
9. Si precisa che la genitore collocatario rispetto alla posizione del minore e genitore CP_1 _1 convivente rispetto alla posizione del figlio (il quale oltre che convivente è anche non autosufficiente Per_2 economicamente), e come tale la stessa è titolare della posizione di gestione dell'assegno di cui al punto precedente, e ciò a tutti i fini di legge. Ogni rapporto obbligatorio, pertanto, esiste solo tra il e la Pt_1
CP_1
10. A mero titolo interno, ed attinente ai rapporti madre-figlio, quest'ultima si impegna a versare mensilmente al figlio , su un conto dello stesso, la somma di € 500,00 per renderlo autosufficiente nell'affrontare Per_2 le spese quotidiane e le spese ordinarie.
11. In deroga alla vigente normativa in base alla quale nei casi di affidamento condiviso l'assegno unico spetta in pari misura ad entrambi i genitori, si conviene che lo stesso viene posto ad esclusivo diritto della madre, che può richiedere e percepire l'intero “assegno unico per i figli a carico” e Controparte_1 gli altri benefici economici di legge, con espressa rinuncia del RETTURA.
12. Si conviene che le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono quelle per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione della casa familiare (comprese le utenze, la manutenzione ordinaria, la cura e la pulizia giardino), materiale scolastico, di cancelleria, iscrizione e tasse scuola pubblica di _1
- escluse spese universitarie di che rimangono straordinarie - medicinali da banco (comprensivi Per_2 anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus), spese di carburante dei mezzi di trasporto di proprietà dei figli o assegnati a loro esclusivo e permanente uso (convenendosi espressamente che, come di seguito indicato, invece rientrano nelle spese pro quota al 50% quelle relative ad assicurazione, bolli e tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di ciclomotore e/o macchine di proprietà dei figli e del ciclomotore già attualmente in esclusivo e permanente uso di ), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate _1 16
dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative abituali (uscite con amici, cinema, feste ed attività conviviali), trattamenti estetici e simili, aiuto per i compiti scolastici di solo ove si tratti di spesa _1 sostenibile e nei limiti attuali.
13. Come indicato al paragrafo precedente, si conviene espressamente che sono poste al 50% in capo ai genitori le spese relative ad assicurazione, bolli e tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di ciclomotore e/o macchine di proprietà dei figli e del ciclomotore già attualmente in esclusivo e permanente uso di . Tutto quanto indicato a condizione che l'acquisto del mezzo sia stato concordato ed _1 autorizzato dalle parti. In mancanza di espresso consenso di entrambi i genitori i suddetti acquisti di macchine e moto, nonché la manutenzione, i bolli e l'assicurazione rimarranno a carico del genitore che decida autonomamente l'acquisto del mezzo.
14. Quanto alle spese straordinarie in favore dei figli, le parti convengono che esse saranno sostenute al 50% tra le parti e devono essere documentate. Dette spese straordinarie sono individuate secondo il seguente schema:
A. SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici tutti e universitari, tasse e spese universitarie, ad esclusione per quelle private, ove la scelta di iscrizione non sia stata motivatamente negata da uno dei genitori anche in considerazione delle aspirazioni dei figli, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali da vista, cure termali e fisioterapiche prescritte dal medico, nonché interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, analisi cliniche prescritte dal medico, attività diagnostica presso privati, spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, manutenzione ordinaria e spese ordinarie di ciclomotore e/o macchine di proprietà dei figli e del ciclomotore già attualmente in esclusivo e permanente uso di , nonché i relativi assicurazione e _1 bolli. Si precisa che ove l'aiuto per i compiti scolastici di divenga un ausilio connesso alla DSA tale _1 da comportare una spesa superiore rispetto a quella attuale ed una assistenza superiore alle sei ore settimanali, la relativa ulteriore spesa rientrerà in quelle straordinarie poiché al momento non prevedibile;
B. SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni, tasse e rette di scuole private, anche post scuola o per recuperi e ripetizioni, iscrizioni e tasse universitarie ove trattasi di università private, eventuali spese alloggiative e di utenze immobile di università pubbliche e private e costi connessi ad abitazione fuori sede, master e corsi di specializzazione post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, eventuale ulteriore assistenza studi NZ rispetto alla situazione attuale, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, acquisto telefoni cellulari, tablet, computer fissi e portatili, schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. Sono ricomprese nelle spese straordinarie subordinate 17
al consenso espresso di entrambi i genitori le spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto di proprietà dei figli (ciclomotore, moto, monopattino, minicar, macchina) e le spese di manutenzione straordinaria del ciclomotore già attualmente in esclusivo e permanente uso di , come _1 prima indicato, nonché le spese di conseguimento della patente di guida presso autoscuola privata. Si conviene che: - le spese per l'organizzazione di ricevimenti, banchetti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli siano poste al 50% a carico di entrambi i genitori, previo accordo, con esclusione delle spese relative alla ristorazione degli invitati che rimarranno a carico del genitore che effettua invito/parente e che per quanto attiene, invece, agli amici dei figli le spese per la ristorazione degli stessi sia posta al 50% a carico dei genitori;
le spese per viaggi turistici siano poste a carico del genitore che organizza il viaggio, e previo consenso dell'altro genitore;
ed ove il figlio venga autorizzato dai genitori a viaggiare per motivi diversi da quelli già previsti nelle spese di cui al capo precedente, senza la loro presenza, le spese siano poste al 50% a carico dei genitori.
Si conviene anche che: - in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo mail, PEC, sms, messaggio whatsapp, fax etc., dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni;
in difetto di risposta entro il suddetto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, ad esclusione delle spese più determinanti economicamente per le quali il consenso deve essere espresso (quali acquisti mezzi di trasporto, feste, viaggi importanti, iscrizione ad università private); - i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) dovranno essere consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
15. Ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente ed autosufficiente, provvederà da sé alle proprie esigenze di mantenimento, esonerando l'altro coniuge dall'obbligo di contribuirvi.
16. In relazione al giudizio pendente, le parti si impegnano a richiedere la conversione del rito da giudiziale a consensuale.
17. Restano escluse dal presente accordo le pendenze ed arretrati rivendicati dalla a titolo di CP_1 somme dovute per periodo pregresso al maggio 2025 non corrisposte o corrisposte in misura inferiore, o per omesso riconoscimento della rivalutazione di legge, non riconosciute dal RETTURA, e per le quali si darà corso a diverso contenzioso.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 16, parte II, seria A, Vol. 0, Uff. 1, anno 2005
- per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025. 18
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)