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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
IA RG, AT
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10376/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1. S.r.l. - P.I.RICORRENTE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036602490 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036602490 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che le aree qualificate come specchio acqueo è destinata al deposito delle barche sono assoggettabili alla Tari.
La Corte osserva che per il 2017, l'imposta è prescritta essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Rispetto alle altre annualità, la Corte osserva che parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti in forma privata, mediante terzi e l'avvenuta presentazione delle relative dichiarazioni con conseguente non debenza delle imposte accertate dal Comune di Fiumicino.
Tuttavia, la Corte osserva che parte ricorrente non ha presentato la dichiarazione al Comune, necessaria ai fini del riconoscimento e applicabilità dell'esenzione dall'imposta.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e considerata la complessità della questione compensa le spese tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'articolo 30 della legge n. 724/1994 introduce la disciplina delle società di comodo o società non operative, che è stata modificata, da ultimo, dall'arti. 20 D.lgs. n. 192/2024 con lo scopo di contrastare il ricorso alle società per fruire di una tassazione più agevole di beni messi a disposizione dei soci gratuitamente o a un valore inferiore rispetto al valore normale.
Il contribuente, per sottrarsi a tale disciplina, è tenuto a presentare una prova contraria ovvero, nell'offerta di elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni del mercato.
Nel caso di specie, osserva la Corte, la ricorrente si limita infatti a dedurre genericamente la non applicabilità al caso di specie della normativa sulle società di comodo alludendo ad una presunta “crisi di settore” senza fornire alcuna prova documentale della stessa. Dunque, l'eccezione risulta in aperta violazione del disposto di cui al citato articolo 18, il quale prevede specificatamente, quale requisito indispensabile del ricorso del contribuente, l'indicazione in esso dalle ragioni critiche degli elementi logici, giuridici e di fatto posti dall'amministrazione a fondamento degli atti impugnati al fine di consentire l'individuazione dell'ambito delle contestazioni.
Dai dati in possesso al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria è emerso che la parte, dall'anno 2004 al 2018, è in perdita sistematica e, di conseguenza, l'Ufficio ha proceduto al controllo della sussistenza dei presupposti per l'operatività della società.
La disciplina delle società di comodo si riferisce sia alle “società non operative”, ossia alle società che non superano il test di operatività previsto dal comma 1, dello stesso articolo 30, sia alle “società in perdita sistematica” ai sensi dell' articolo 2, comma 36-decies, Dl 138/2011, ossia alle società che presentino una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per tre periodi d'imposta consecutivi ovvero che presentino, sempre per lo stesso periodo di osservazione, indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto.
La Corte osserva che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio non avendo dimostrato l'esistenza di specifici fatti, non dipendenti dalle proprie consapevoli scelte imprenditoriali che abbiano impedito lo svolgimento dell'attività di impresa con risultati reddituali conformi agli standard minimi legali.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a € 800,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi €800,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
IA RG, AT
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10376/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1. S.r.l. - P.I.RICORRENTE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036602490 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036602490 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che le aree qualificate come specchio acqueo è destinata al deposito delle barche sono assoggettabili alla Tari.
La Corte osserva che per il 2017, l'imposta è prescritta essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Rispetto alle altre annualità, la Corte osserva che parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti in forma privata, mediante terzi e l'avvenuta presentazione delle relative dichiarazioni con conseguente non debenza delle imposte accertate dal Comune di Fiumicino.
Tuttavia, la Corte osserva che parte ricorrente non ha presentato la dichiarazione al Comune, necessaria ai fini del riconoscimento e applicabilità dell'esenzione dall'imposta.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e considerata la complessità della questione compensa le spese tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'articolo 30 della legge n. 724/1994 introduce la disciplina delle società di comodo o società non operative, che è stata modificata, da ultimo, dall'arti. 20 D.lgs. n. 192/2024 con lo scopo di contrastare il ricorso alle società per fruire di una tassazione più agevole di beni messi a disposizione dei soci gratuitamente o a un valore inferiore rispetto al valore normale.
Il contribuente, per sottrarsi a tale disciplina, è tenuto a presentare una prova contraria ovvero, nell'offerta di elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni del mercato.
Nel caso di specie, osserva la Corte, la ricorrente si limita infatti a dedurre genericamente la non applicabilità al caso di specie della normativa sulle società di comodo alludendo ad una presunta “crisi di settore” senza fornire alcuna prova documentale della stessa. Dunque, l'eccezione risulta in aperta violazione del disposto di cui al citato articolo 18, il quale prevede specificatamente, quale requisito indispensabile del ricorso del contribuente, l'indicazione in esso dalle ragioni critiche degli elementi logici, giuridici e di fatto posti dall'amministrazione a fondamento degli atti impugnati al fine di consentire l'individuazione dell'ambito delle contestazioni.
Dai dati in possesso al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria è emerso che la parte, dall'anno 2004 al 2018, è in perdita sistematica e, di conseguenza, l'Ufficio ha proceduto al controllo della sussistenza dei presupposti per l'operatività della società.
La disciplina delle società di comodo si riferisce sia alle “società non operative”, ossia alle società che non superano il test di operatività previsto dal comma 1, dello stesso articolo 30, sia alle “società in perdita sistematica” ai sensi dell' articolo 2, comma 36-decies, Dl 138/2011, ossia alle società che presentino una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per tre periodi d'imposta consecutivi ovvero che presentino, sempre per lo stesso periodo di osservazione, indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto.
La Corte osserva che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio non avendo dimostrato l'esistenza di specifici fatti, non dipendenti dalle proprie consapevoli scelte imprenditoriali che abbiano impedito lo svolgimento dell'attività di impresa con risultati reddituali conformi agli standard minimi legali.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a € 800,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi €800,00.