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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Del vecchio - Ricorrente - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cicerone
- Convenuto -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.5.23 la ricorrente espose di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal
1.5.22 al 7.3.23 con le mansioni di collaboratrice domestica badante, per persona non autosufficiente, lavorando tutti i giorni della settimana per 5 ore al giorno su fasce orarie, e di non aver usufruito di ferie e di non aver goduto delle festività né percepito l'indennità sostitutiva, il TFR, la tredicesima e l'indennità di mancato preavviso. Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale di Taranto quale Giudice del lavoro di condannare la parte convenuta al pagamento della somma di € 5160,22, oltre accessori di legge per le causali di cui in ricorso.
Si è costituta la parte convenuta ed ha negato la fondatezza della pretesa.
Escussi i testi addotti dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa e quindi decisa come da infrascritto dispositivo.
*******************************
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente quanto alla legittimazione passiva della parte convenuta occorre rilevare quanto segue.
Il ricorrente ha agito nei confronti della convenuta asserendone la qualità di proprio datore di lavoro. In realtà, tuttavia, dalla istruttoria non è emerso affatto che la parte convenuta sia stata datrice di lavoro del ricorrente. Quel che è emerso con certezza è che la ricorrente ha lavorato per la sig.ra , presso l'abitazione della stessa. Dall'istruttoria è emerso come a dare le direttive alla CP_1 ricorrente fosse il nipote della stessa, , che peraltro provvedeva altresì a pagare la Persona_1 retribuzione. E' proprio la teste sorella della ricorrente, che ha sostituito la stessa al lavoro Pt_1 diverse volte, ad affermare che “le direttive venivano impartite a mia sorella dal nipote della ricorrente che si occupava anche del pagamento. Io non ho mai avuto rapporti con il nipote, ma tutto veniva mediato da mia sorella che parlava con il nipote”. Tanto è stato confermato altresì dalla Tes_ teste che pure ha lavorato come badante per la per un paio di mesi, la quale ha
CP_1 affermato di aver visto l'Avv. impartire direttive alla ricorrente. Anche la teste
CP_1 Tes_2 fisioterapista della sig.ra , ha affermato di aver assistito ad una telefonata ricevuta dalla
CP_1 ricorrente da parte dell'Avv. . In definitiva non è emerso in alcun modo dalla prova che la
CP_1 datrice di lavoro della ricorrente fosse la convenuta, persona peraltro molto anziana ed allettata.
Da quanto sopra diffusamente esposto in merito alla legittimazione consegue in definitiva il necessario rigetto della domanda.
Spese compensate stante la natura in rito della pronuncia..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
spese compensate.
TARANTO, 16.6.25
IL GDL DOTT.SSA MARIA LEONE
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Del vecchio - Ricorrente - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cicerone
- Convenuto -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.5.23 la ricorrente espose di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal
1.5.22 al 7.3.23 con le mansioni di collaboratrice domestica badante, per persona non autosufficiente, lavorando tutti i giorni della settimana per 5 ore al giorno su fasce orarie, e di non aver usufruito di ferie e di non aver goduto delle festività né percepito l'indennità sostitutiva, il TFR, la tredicesima e l'indennità di mancato preavviso. Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale di Taranto quale Giudice del lavoro di condannare la parte convenuta al pagamento della somma di € 5160,22, oltre accessori di legge per le causali di cui in ricorso.
Si è costituta la parte convenuta ed ha negato la fondatezza della pretesa.
Escussi i testi addotti dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa e quindi decisa come da infrascritto dispositivo.
*******************************
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente quanto alla legittimazione passiva della parte convenuta occorre rilevare quanto segue.
Il ricorrente ha agito nei confronti della convenuta asserendone la qualità di proprio datore di lavoro. In realtà, tuttavia, dalla istruttoria non è emerso affatto che la parte convenuta sia stata datrice di lavoro del ricorrente. Quel che è emerso con certezza è che la ricorrente ha lavorato per la sig.ra , presso l'abitazione della stessa. Dall'istruttoria è emerso come a dare le direttive alla CP_1 ricorrente fosse il nipote della stessa, , che peraltro provvedeva altresì a pagare la Persona_1 retribuzione. E' proprio la teste sorella della ricorrente, che ha sostituito la stessa al lavoro Pt_1 diverse volte, ad affermare che “le direttive venivano impartite a mia sorella dal nipote della ricorrente che si occupava anche del pagamento. Io non ho mai avuto rapporti con il nipote, ma tutto veniva mediato da mia sorella che parlava con il nipote”. Tanto è stato confermato altresì dalla Tes_ teste che pure ha lavorato come badante per la per un paio di mesi, la quale ha
CP_1 affermato di aver visto l'Avv. impartire direttive alla ricorrente. Anche la teste
CP_1 Tes_2 fisioterapista della sig.ra , ha affermato di aver assistito ad una telefonata ricevuta dalla
CP_1 ricorrente da parte dell'Avv. . In definitiva non è emerso in alcun modo dalla prova che la
CP_1 datrice di lavoro della ricorrente fosse la convenuta, persona peraltro molto anziana ed allettata.
Da quanto sopra diffusamente esposto in merito alla legittimazione consegue in definitiva il necessario rigetto della domanda.
Spese compensate stante la natura in rito della pronuncia..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
spese compensate.
TARANTO, 16.6.25
IL GDL DOTT.SSA MARIA LEONE