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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.1321/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
de Rosa, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMCE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da ricorso e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 09.03.2022 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il 4.09.2011 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Cava de' RE (SA) al n.222, P. II, Serie A, Anno 2011); che dal matrimonio nascevano due figlie, il 23.03.2012 e il 6.10.2015, non Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, era divenuta intollerabile;
che il rapporto coniugale si era incrinato definitivamente allorquando il sig. aveva Controparte_1 abbandonato la casa coniugale senza più tornarvi;
che dal mese di agosto dell'anno 2020 sino al mese di marzo dell'anno 2021 il sig. aveva corrisposto alla sig.ra ogni mese, la somma CP_1 Pt_1 di € 700,00; che dal mese di marzo dell'anno 2021 lo stesso non aveva più corrisposto alcunché alla sig.ra che il sig. è imprenditore nel commercio degli animali vivi e di carni Pt_1 CP_1
macellate; che la ricorrente è una casalinga;
la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito accogliere le seguenti conclusioni: A)
Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
B) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, ossia anche in luogo diverso da quello attuale, senza che l'altro possa nulla eccepire, purché l'eventuale allontanamento non pregiudichi o renda difficile ed oneroso l'esercizio del diritto dovere di visita ed all'educazione dei figli minori da parte, in particolare, del genitore con cui le figlie non convivranno prevalentemente e/o stabilmente, fermo l'obbligo di darsi preventiva reciproca comunicazione, con congruo anticipo, di ogni eventuale variazione;
C) Disporre
l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, provvedendo alla loro cura, alla loro educazione ed alla loro istruzione attuando congiuntamente ogni decisione, nel loro preminente interesse, facendo in modo che gli stessi conservino significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore così come di seguito indicate: a) le minori e restano allocate prevalentemente presso la dimora materna Per_1 Per_2 sita in Cava de' RE alla via Diecimare 7; b) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo degli impegni scolastici, parascolastici e di riposo delle stesse minori;
c) le minori e , compatibilmente con le Per_1 Per_2
proprie esigenze e inclinazioni, trascorreranno tutti i fine settimana (sabato e domenica) in maniera alternata con il padre, salva diversa decisione concorde da parte dei genitori;
d) le minori trascorreranno un giorno infrasettimanale insieme al padre sig. , da concordare Controparte_1
con il predetto;
e) le minori trascorreranno la vigilia di Natale, Natale, la vigilia di Capodanno, il primo dell'anno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, nonché le ferie estive, alternativamente con ciascun genitore tenendo conto degli impegni di entrambi i genitori e fermo restando l'ampia discrezionalità dei genitori di poter decidere, di comune accordo, a seconda delle esigenze delle minori le modalità di affidamento delle figlie sempre nell'interesse esclusivo delle stesse. Per il corrente anno la vigilia di Natale 2022 le minori la trascorreranno con la madre, seguendo poi il calendario sopra indicato;
f) le minori trascorreranno nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
g) le spese straordinarie, nell'interesse delle figlie, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative sono poste a carico del sig. in via CP_1
esclusiva; D) disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno mensile Controparte_1
di mantenimento della ricorrente non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00) nonché la somma mensile non inferiore ad € 400,00 (quattrocento/00), per ciascuna figlia, per un totale complessivo di € 1.050,00 quale contributo al mantenimento delle minori e della madre, con aggiornamento
ISTAT da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.”
Celebrata l'udienza presidenziale del 13.02.2023, nella contumacia del resistente, a seguito del rinvio della prima udienza del 31.10.2022 disposto per la rinotifica del ricorso, assunti i provvedimenti provvisori, il giudizio veniva rinviato innanzi al g.i. per il prosieguo. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024, quindi, rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia agli stessi formalizzata da parte ricorrente.
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente, , evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
Nel merito la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Parte ricorrente con il ricorso ha chiesto la pronunzia della separazione giudiziale allegando fatti tali da confermare l'insanabilità della frattura del rapporto coniugale e l'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, non occorre effettuare alcuna specifica attività istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Come rammentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in una doverosa ed imprescindibile visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, essendo la relativa domanda espressione dell'esercizio di un suo diritto (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2183). Dunque, in difetto di elementi in base ai quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis può pervenirsi alla pronuncia di separazione dei coniugi. Quanto alle ulteriori statuizioni accessorie correlate alla pronunzia di separazione, possono confermarsi le previsioni assunte in fase presidenziale in punto di affidamento e mantenimento delle figlie minori e non essendo emerse, in corso di causa, circostanze sopravvenute tali Per_1 Per_2
da modificare le statuizioni assunte in via provvisoria, con la conseguenza che va confermato l'affido condiviso delle predette ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle medesime presso la dimora materna.
Quanto all'esercizio del diritto di visita padre figlie, vanno confermate le modalità espressamente individuate nell'ordinanza presidenziale, fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti, tenuto conto delle esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche delle minori.
Va, altresì confermata la statuizione provvisoria in base a cui è obbligato a versare, Controparte_1
alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna di esse), da versare alla medesima entro il giorno 4 di ogni mese,
a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Del pari, va confermata la previsione relativa al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, in favore della ricorrente, per l'importo mensile di euro 250,00 da corrispondere in suo favore con le stesse modalità sopra indicate.
Considerato il tenore delle statuizioni assunte con la presente pronuncia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dichiara la contumacia di;
Controparte_1 dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], sposatisi il 4.9.2011 nel Comune di Cava de' Controparte_1
RE (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.222, parte II, serie A, anno 2011); affida le figlie minori in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle medesime presso la dimora materna;
dispone che il padre eserciti il diritto di visita secondo le modalità stabilite in via provvisoria in fase presidenziale, fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti, tento conto delle esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche delle minori. dispone che versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento delle figlie minori, la Controparte_1
somma complessiva di euro 600,00 mensili (300,00 euro in favore di ciascuna), da corrispondere a entro il giorno 4 di ogni mese a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone, altresì, che versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento in suo favore, Controparte_1
l'ulteriore importo di euro 250,00 mensili da corrisponderle con le stesse modalità sopra indicate;
spese di lite compensate;
dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cava de' RE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.1321/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
de Rosa, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMCE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da ricorso e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 09.03.2022 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il 4.09.2011 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Cava de' RE (SA) al n.222, P. II, Serie A, Anno 2011); che dal matrimonio nascevano due figlie, il 23.03.2012 e il 6.10.2015, non Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, era divenuta intollerabile;
che il rapporto coniugale si era incrinato definitivamente allorquando il sig. aveva Controparte_1 abbandonato la casa coniugale senza più tornarvi;
che dal mese di agosto dell'anno 2020 sino al mese di marzo dell'anno 2021 il sig. aveva corrisposto alla sig.ra ogni mese, la somma CP_1 Pt_1 di € 700,00; che dal mese di marzo dell'anno 2021 lo stesso non aveva più corrisposto alcunché alla sig.ra che il sig. è imprenditore nel commercio degli animali vivi e di carni Pt_1 CP_1
macellate; che la ricorrente è una casalinga;
la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito accogliere le seguenti conclusioni: A)
Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
B) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, ossia anche in luogo diverso da quello attuale, senza che l'altro possa nulla eccepire, purché l'eventuale allontanamento non pregiudichi o renda difficile ed oneroso l'esercizio del diritto dovere di visita ed all'educazione dei figli minori da parte, in particolare, del genitore con cui le figlie non convivranno prevalentemente e/o stabilmente, fermo l'obbligo di darsi preventiva reciproca comunicazione, con congruo anticipo, di ogni eventuale variazione;
C) Disporre
l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, provvedendo alla loro cura, alla loro educazione ed alla loro istruzione attuando congiuntamente ogni decisione, nel loro preminente interesse, facendo in modo che gli stessi conservino significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore così come di seguito indicate: a) le minori e restano allocate prevalentemente presso la dimora materna Per_1 Per_2 sita in Cava de' RE alla via Diecimare 7; b) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo degli impegni scolastici, parascolastici e di riposo delle stesse minori;
c) le minori e , compatibilmente con le Per_1 Per_2
proprie esigenze e inclinazioni, trascorreranno tutti i fine settimana (sabato e domenica) in maniera alternata con il padre, salva diversa decisione concorde da parte dei genitori;
d) le minori trascorreranno un giorno infrasettimanale insieme al padre sig. , da concordare Controparte_1
con il predetto;
e) le minori trascorreranno la vigilia di Natale, Natale, la vigilia di Capodanno, il primo dell'anno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, nonché le ferie estive, alternativamente con ciascun genitore tenendo conto degli impegni di entrambi i genitori e fermo restando l'ampia discrezionalità dei genitori di poter decidere, di comune accordo, a seconda delle esigenze delle minori le modalità di affidamento delle figlie sempre nell'interesse esclusivo delle stesse. Per il corrente anno la vigilia di Natale 2022 le minori la trascorreranno con la madre, seguendo poi il calendario sopra indicato;
f) le minori trascorreranno nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
g) le spese straordinarie, nell'interesse delle figlie, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative sono poste a carico del sig. in via CP_1
esclusiva; D) disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno mensile Controparte_1
di mantenimento della ricorrente non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00) nonché la somma mensile non inferiore ad € 400,00 (quattrocento/00), per ciascuna figlia, per un totale complessivo di € 1.050,00 quale contributo al mantenimento delle minori e della madre, con aggiornamento
ISTAT da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.”
Celebrata l'udienza presidenziale del 13.02.2023, nella contumacia del resistente, a seguito del rinvio della prima udienza del 31.10.2022 disposto per la rinotifica del ricorso, assunti i provvedimenti provvisori, il giudizio veniva rinviato innanzi al g.i. per il prosieguo. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024, quindi, rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia agli stessi formalizzata da parte ricorrente.
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente, , evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
Nel merito la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Parte ricorrente con il ricorso ha chiesto la pronunzia della separazione giudiziale allegando fatti tali da confermare l'insanabilità della frattura del rapporto coniugale e l'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, non occorre effettuare alcuna specifica attività istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Come rammentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in una doverosa ed imprescindibile visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, essendo la relativa domanda espressione dell'esercizio di un suo diritto (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2183). Dunque, in difetto di elementi in base ai quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis può pervenirsi alla pronuncia di separazione dei coniugi. Quanto alle ulteriori statuizioni accessorie correlate alla pronunzia di separazione, possono confermarsi le previsioni assunte in fase presidenziale in punto di affidamento e mantenimento delle figlie minori e non essendo emerse, in corso di causa, circostanze sopravvenute tali Per_1 Per_2
da modificare le statuizioni assunte in via provvisoria, con la conseguenza che va confermato l'affido condiviso delle predette ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle medesime presso la dimora materna.
Quanto all'esercizio del diritto di visita padre figlie, vanno confermate le modalità espressamente individuate nell'ordinanza presidenziale, fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti, tenuto conto delle esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche delle minori.
Va, altresì confermata la statuizione provvisoria in base a cui è obbligato a versare, Controparte_1
alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna di esse), da versare alla medesima entro il giorno 4 di ogni mese,
a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Del pari, va confermata la previsione relativa al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, in favore della ricorrente, per l'importo mensile di euro 250,00 da corrispondere in suo favore con le stesse modalità sopra indicate.
Considerato il tenore delle statuizioni assunte con la presente pronuncia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dichiara la contumacia di;
Controparte_1 dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], sposatisi il 4.9.2011 nel Comune di Cava de' Controparte_1
RE (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.222, parte II, serie A, anno 2011); affida le figlie minori in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle medesime presso la dimora materna;
dispone che il padre eserciti il diritto di visita secondo le modalità stabilite in via provvisoria in fase presidenziale, fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti, tento conto delle esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche delle minori. dispone che versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento delle figlie minori, la Controparte_1
somma complessiva di euro 600,00 mensili (300,00 euro in favore di ciascuna), da corrispondere a entro il giorno 4 di ogni mese a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone, altresì, che versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento in suo favore, Controparte_1
l'ulteriore importo di euro 250,00 mensili da corrisponderle con le stesse modalità sopra indicate;
spese di lite compensate;
dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cava de' RE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire