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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/11/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 85/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 85 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento del 22.05.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Siderno, alla via Nazionale n. 156, presso lo studio legale dell'Avv.
Angelica Commisso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Bianco (RC), alla via C. Colombo n. 99, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Donato Iacopino, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 di 4 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 02.02.2025, ha introdotto Parte_1
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21.08.1993 con sulla premessa intervenuta separazione tramite Controparte_1
accordo di negoziazione assistita tra i coniugi, chiedendo al Tribunale di “Emettere declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato nel Comune di Brancaleone (RC) e regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del citato
Comune al n. 1, parte II serie A dell'anno 2003; Disporre che la sentenza venga annotata presso il competente Ufficio di Stato Civile e trascritta nei pubblici registri anagrafici del
Comune di Ferruzzano”.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del
03.04.2025, avanzando domanda riconvenzionale e chiedendo, in particolare, la previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore e a carico del ricorrente di € 200,00, nonché il pagamento alla stessa della somma di € 3.397,75 quale somma corrispondente al 50% per le spese straordinarie documentate per il mantenimento dei figli non corrisposte dal ricorrente.
All'udienza del giorno 05.05.2025, sono state sentite dal Giudice delegato le parti, le quali hanno escluso la possibilità di una riconciliazione, concludendo per l'accoglimento delle rispettive domande. Le parti sono state altresì invitate a contraddire sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente in relazione al pagamento delle spese straordinarie. Il Giudice delegato, dunque, con provvedimento del 22.05.2025, a scioglimento della riserva assunta, ritenendo che non vi fossero provvedimenti temporanei e urgenti da assumere, ha
Pag. 2 di 4 rinviato la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c..
Con le note di precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuto decesso del proprio assistito, depositando il relativo certificato di morte. Le parti hanno dunque contraddetto in merito e con ordinanza del 28.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Ciò posto, atteso il decesso del resistente (cfr. certificato di morte presente in atti, da cui si evince che è deceduto il giorno 09.07.2025), ritiene Parte_1
il Tribunale che, non avendo parte ricorrente avanzato alcuna domanda indipendente dalla modificazione soggettiva derivante dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e trattabile autonomamente rispetto alla domanda sullo status, sia cessata la materia del contendere (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 27556 del
20.11.2008). Come infatti chiarito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, «La morte di uno dei coniugi, che addirittura preceda l'adozione di qualsiasi sentenza, determina la cessazione della contesa. Invero, l'art. 149 cod. civ. prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, «si scioglie con la morte di uno dei coniugi». Ove, pertanto, sopravvenga la nuova situazione prima della stessa declaratoria sullo status, diviene inammissibile ogni pretesa, ivi inclusa quella all'assegno divorzile, avente la prima come indefettibile presupposto. In tal senso hanno statuito plurimi precedenti di questa Corte (fra cui Cass. 11 novembre 2021, n. 33346; Cass. 17 luglio 2009,
n. 16801); alla vicenda della mancanza di qualsiasi sentenza di status è equiparata quella dell'evento prima del decorso del termine per impugnare la sentenza di divorzio (Cass. 19 giugno
1996, n. 5664)» (così in motivazione Cass. Sez. U, Sentenza n. 20494 del 2022).
Ne discende, dunque, che la domanda di previsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente e in favore della resistente, avanzata da quest'ultima, da qualificarsi come domanda di previsione di un assegno divorzile, è divenuta inammissibile.
Quanto all'ulteriore domanda proposta da parte resistente in via riconvenzionale
(condanna al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli) ne
Pag. 3 di 4 va dichiarata altresì l'inammissibilità, trattandosi di istanza soggetta al rito ordinario diversamente da quella concernente il divorzio giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06.12.2006; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
6424 del 13.03.2017).
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessata materia del contendere;
2. dichiara inammissibili le domande avanzate da parte resistente;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 85 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento del 22.05.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Siderno, alla via Nazionale n. 156, presso lo studio legale dell'Avv.
Angelica Commisso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Bianco (RC), alla via C. Colombo n. 99, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Donato Iacopino, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 di 4 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 02.02.2025, ha introdotto Parte_1
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21.08.1993 con sulla premessa intervenuta separazione tramite Controparte_1
accordo di negoziazione assistita tra i coniugi, chiedendo al Tribunale di “Emettere declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato nel Comune di Brancaleone (RC) e regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del citato
Comune al n. 1, parte II serie A dell'anno 2003; Disporre che la sentenza venga annotata presso il competente Ufficio di Stato Civile e trascritta nei pubblici registri anagrafici del
Comune di Ferruzzano”.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del
03.04.2025, avanzando domanda riconvenzionale e chiedendo, in particolare, la previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore e a carico del ricorrente di € 200,00, nonché il pagamento alla stessa della somma di € 3.397,75 quale somma corrispondente al 50% per le spese straordinarie documentate per il mantenimento dei figli non corrisposte dal ricorrente.
All'udienza del giorno 05.05.2025, sono state sentite dal Giudice delegato le parti, le quali hanno escluso la possibilità di una riconciliazione, concludendo per l'accoglimento delle rispettive domande. Le parti sono state altresì invitate a contraddire sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente in relazione al pagamento delle spese straordinarie. Il Giudice delegato, dunque, con provvedimento del 22.05.2025, a scioglimento della riserva assunta, ritenendo che non vi fossero provvedimenti temporanei e urgenti da assumere, ha
Pag. 2 di 4 rinviato la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c..
Con le note di precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuto decesso del proprio assistito, depositando il relativo certificato di morte. Le parti hanno dunque contraddetto in merito e con ordinanza del 28.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Ciò posto, atteso il decesso del resistente (cfr. certificato di morte presente in atti, da cui si evince che è deceduto il giorno 09.07.2025), ritiene Parte_1
il Tribunale che, non avendo parte ricorrente avanzato alcuna domanda indipendente dalla modificazione soggettiva derivante dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e trattabile autonomamente rispetto alla domanda sullo status, sia cessata la materia del contendere (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 27556 del
20.11.2008). Come infatti chiarito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, «La morte di uno dei coniugi, che addirittura preceda l'adozione di qualsiasi sentenza, determina la cessazione della contesa. Invero, l'art. 149 cod. civ. prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, «si scioglie con la morte di uno dei coniugi». Ove, pertanto, sopravvenga la nuova situazione prima della stessa declaratoria sullo status, diviene inammissibile ogni pretesa, ivi inclusa quella all'assegno divorzile, avente la prima come indefettibile presupposto. In tal senso hanno statuito plurimi precedenti di questa Corte (fra cui Cass. 11 novembre 2021, n. 33346; Cass. 17 luglio 2009,
n. 16801); alla vicenda della mancanza di qualsiasi sentenza di status è equiparata quella dell'evento prima del decorso del termine per impugnare la sentenza di divorzio (Cass. 19 giugno
1996, n. 5664)» (così in motivazione Cass. Sez. U, Sentenza n. 20494 del 2022).
Ne discende, dunque, che la domanda di previsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente e in favore della resistente, avanzata da quest'ultima, da qualificarsi come domanda di previsione di un assegno divorzile, è divenuta inammissibile.
Quanto all'ulteriore domanda proposta da parte resistente in via riconvenzionale
(condanna al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli) ne
Pag. 3 di 4 va dichiarata altresì l'inammissibilità, trattandosi di istanza soggetta al rito ordinario diversamente da quella concernente il divorzio giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06.12.2006; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
6424 del 13.03.2017).
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessata materia del contendere;
2. dichiara inammissibili le domande avanzate da parte resistente;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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