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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17159 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41478 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(IB NT (VV), 03/07/1973), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DI LENA MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 14/06/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BISCARDI VALERIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
29/09/2007 contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione nascevano i figli (07/06/2009) e Per_1 Per_2
(01/07/2011), esponeva che con accordo di negoziazione assistita del
19/11/2021, autorizzato dal Pubblico Ministero il successivo 30/11/2021 i coniugi si separavano consensualmente;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 17/06/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento condiviso dei figli e sui tempi di permanenza degli stessi presso ognuno, provvedeva in conformità, rinviava la causa per il prosieguo e una verifica all'udienza del 25/11/2025 e rimetteva al collegio la decisione sulla status.
Con sentenza non definitiva n. 9942/2025 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla predetta udienza del 25/11/2025 le parti hanno dato di aver 3 raggiunto un accordo ai seguenti termini e condizioni e il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione:
A) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con residenza presso la madre nella ex casa coniugale;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le
decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione,
all'educazione e alle altre scelte di vita dei figli, nel rispetto del precipuo
interesse e delle loro inclinazioni, con responsabilità genitoriale disgiunta
per le questioni di ordinaria amministrazione.
B) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé gli stessi a
weekend alterni e precisamente: nel fine settimana di spettanza paterna dal
giovedì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola, nei
fine settimana di spettanza materna il mercoledì dall'uscita dalla scuola
sino al giovedì mattina al rientro a scuola.
C) Disporre che durante il periodo estivo, nei mesi di luglio ed
agosto, i figli minori stiano con il padre due settimane anche non
consecutive da concordarsi preventivamente come già disposto in atto di
separazione e che, qualora la sig.ra continui a recarsi unitamente ai Pt_2
figli presso la propria abitazione sita in Calabria, i ragazzi tornino a Roma
almeno un weekend a luglio a cura e spese della madre, come da prassi già
instaurata negli ultimi anni;
D) Disporre che nelle festività natalizie i ragazzi stiano con un
genitore la settimana di Natale e con l'altro genitore la settimana di
NN e della AN ad anni alterni;
E) Disporre che per le festività pasquali i ragazzi stiano ad anni
alterni con ciascun genitore;
4
F) Disporre che nei singoli giorni di festa durante l'anno (es. 1
novembre, 1 maggio, ecc) si segua il normale calendario di collocamento
con ciascun genitore, per cui staranno con il padre se si tratta del
mercoledì di sua spettanza o del periodo giovedì/lunedì di pertinenza
paterna.
G) Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_2
5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di €
890,46 da rivalutarsi a partire dal mese di febbraio 2026 secondo gli Indici
Istat di riferimento e che entrambi i genitori sostengano il 50% delle spese
straordinarie per gli stessi secondo il Protocollo del Tribunale di Roma.
H) Dare atto che il sig. si obbliga a trasferire alla signora CP_1
che si obbliga ad acquistare il 50% della piena proprietà Pt_2
dell'immobile sito in Roma, piazza San Cosimato 40, già costituente casa
familiare, identificato al catasto degli immobili del Comune di Roma al
foglio 368 particella 2838 subalterno 504, per un prezzo complessivo di €
500.000 da corrispondere come segue: - Euro 125.000 già versati a titolo di
caparra confirmatoria;
- Euro 125.000 a titolo di primo acconto, entro il
31.12.2025; - Euro 250.000 a saldo al momento della stipula dell'atto
notarile, che avverrà entro e non oltre il 31 marzo 2026. Tale trasferimento
è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi
coniugale e il presente accordo viene sottoscritto nell'esclusivo interesse
dei figli minori e (art. 19 L. n. 74/1987; circolare Per_1 Per_2
dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012 n. 27/E).
I) Revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della
signora come conseguenza dell'accordo di trasferimento sub H. Pt_2
J) Ciascuno degli ex coniugi provvederà al proprio mantenimento;
5 essi dichiarano sin d'ora di non aver null'altro a pretendere all'infuori
degli obblighi qui indicati. Le parti chiedono conseguentemente che il
Tribunale Voglia disporre come da accordo intervenuto, con
compensazione delle spese.
Nulla osta a recepire tali condizioni in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come, peraltro,
dalle stesse richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41478/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
disciplina i rapporti personale e patrimoniali tra le parti nonché
l'affidamento e il mantenimento dei figli (2009) e (2011) Per_1 Per_2
alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41478 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(IB NT (VV), 03/07/1973), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DI LENA MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 14/06/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BISCARDI VALERIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
29/09/2007 contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione nascevano i figli (07/06/2009) e Per_1 Per_2
(01/07/2011), esponeva che con accordo di negoziazione assistita del
19/11/2021, autorizzato dal Pubblico Ministero il successivo 30/11/2021 i coniugi si separavano consensualmente;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 17/06/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento condiviso dei figli e sui tempi di permanenza degli stessi presso ognuno, provvedeva in conformità, rinviava la causa per il prosieguo e una verifica all'udienza del 25/11/2025 e rimetteva al collegio la decisione sulla status.
Con sentenza non definitiva n. 9942/2025 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla predetta udienza del 25/11/2025 le parti hanno dato di aver 3 raggiunto un accordo ai seguenti termini e condizioni e il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione:
A) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con residenza presso la madre nella ex casa coniugale;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le
decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione,
all'educazione e alle altre scelte di vita dei figli, nel rispetto del precipuo
interesse e delle loro inclinazioni, con responsabilità genitoriale disgiunta
per le questioni di ordinaria amministrazione.
B) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé gli stessi a
weekend alterni e precisamente: nel fine settimana di spettanza paterna dal
giovedì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola, nei
fine settimana di spettanza materna il mercoledì dall'uscita dalla scuola
sino al giovedì mattina al rientro a scuola.
C) Disporre che durante il periodo estivo, nei mesi di luglio ed
agosto, i figli minori stiano con il padre due settimane anche non
consecutive da concordarsi preventivamente come già disposto in atto di
separazione e che, qualora la sig.ra continui a recarsi unitamente ai Pt_2
figli presso la propria abitazione sita in Calabria, i ragazzi tornino a Roma
almeno un weekend a luglio a cura e spese della madre, come da prassi già
instaurata negli ultimi anni;
D) Disporre che nelle festività natalizie i ragazzi stiano con un
genitore la settimana di Natale e con l'altro genitore la settimana di
NN e della AN ad anni alterni;
E) Disporre che per le festività pasquali i ragazzi stiano ad anni
alterni con ciascun genitore;
4
F) Disporre che nei singoli giorni di festa durante l'anno (es. 1
novembre, 1 maggio, ecc) si segua il normale calendario di collocamento
con ciascun genitore, per cui staranno con il padre se si tratta del
mercoledì di sua spettanza o del periodo giovedì/lunedì di pertinenza
paterna.
G) Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_2
5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di €
890,46 da rivalutarsi a partire dal mese di febbraio 2026 secondo gli Indici
Istat di riferimento e che entrambi i genitori sostengano il 50% delle spese
straordinarie per gli stessi secondo il Protocollo del Tribunale di Roma.
H) Dare atto che il sig. si obbliga a trasferire alla signora CP_1
che si obbliga ad acquistare il 50% della piena proprietà Pt_2
dell'immobile sito in Roma, piazza San Cosimato 40, già costituente casa
familiare, identificato al catasto degli immobili del Comune di Roma al
foglio 368 particella 2838 subalterno 504, per un prezzo complessivo di €
500.000 da corrispondere come segue: - Euro 125.000 già versati a titolo di
caparra confirmatoria;
- Euro 125.000 a titolo di primo acconto, entro il
31.12.2025; - Euro 250.000 a saldo al momento della stipula dell'atto
notarile, che avverrà entro e non oltre il 31 marzo 2026. Tale trasferimento
è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi
coniugale e il presente accordo viene sottoscritto nell'esclusivo interesse
dei figli minori e (art. 19 L. n. 74/1987; circolare Per_1 Per_2
dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012 n. 27/E).
I) Revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della
signora come conseguenza dell'accordo di trasferimento sub H. Pt_2
J) Ciascuno degli ex coniugi provvederà al proprio mantenimento;
5 essi dichiarano sin d'ora di non aver null'altro a pretendere all'infuori
degli obblighi qui indicati. Le parti chiedono conseguentemente che il
Tribunale Voglia disporre come da accordo intervenuto, con
compensazione delle spese.
Nulla osta a recepire tali condizioni in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come, peraltro,
dalle stesse richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41478/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
disciplina i rapporti personale e patrimoniali tra le parti nonché
l'affidamento e il mantenimento dei figli (2009) e (2011) Per_1 Per_2
alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi