Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2046 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c. in data
12.02.2025 e vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giacomo Vassia;
attrice e
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede legale in Via del Quirinale 28 – 00187 Roma C.F. P.IVA_1
PEC Email_1 convenuta contumace
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, Nel merito in via principale Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall'
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Sede Controparte_1 di Milano di cui alla richiesta di pagamento notificata in data 01/02/2024 (PROT. INTERNO
N. 0007360 del 31/01/2024) nei confronti della Sig.ra per i motivi di cui in Parte_1 narrativa;
In via subordinata, Dichiarare non dovuta la somma di Euro 67.774,28 indicata nella
1
31/01/2024) nei confronti della Sig.ra per la mancata allegazione/prova del danno Parte_1
da occupazione abusiva o per i motivi che verranno ritenuti meritevoli nel corso del giudizio…”;
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso la “Prima richiesta di pagamento” Parte_1
con la quale l' destinazione dei beni Controparte_1
confiscati le ha intimato, in via solidale con altri presunti occupanti dell'immobile oggetto di confisca di prevenzione sito in Montalenghe, via Circonvallazione n. 22, distinto al N.C.T. foglio 9, particelle 1058 e 1059 ed al N.C.E.U. al foglio 9, particella
1209, sub. 1, 2 e 3, il pagamento della somma di 77.094,88 a titolo di indennità di occupazione senza titolo del compendio sopra descritto relativamente al periodo
18.07.2011 – 30.06.2023, importo rideterminato con la successiva “Prima richiesta di pagamento” notificata il 01.02.2024 in € 67.774,28 correlata alla minor durata temporale 26.07.2013 – 13.12.2023.
A sostegno dell'opposizione, la parte attrice ha dedotto di non aver mai abitato nell'immobile oggetto confisca, allegando come la sua presenza al momento dell'accesso dei CC in forza alla Stagione di San Giorgio Canavese, circostanza posta a fondamento della richiesta di pagamento, fosse meramente occasionale e correlata ad una visita ai nonni paterni dei suoi figli, contestando, altresì, la determinazione dell'importo sotto il profilo del danno da illegittima occupazione del bene.
L'amministrazione convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata decise nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza svolta ex art.127 ter c.p.c. il giorno 12.02.2025.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia Dell Controparte_1
e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
[...]
Organizzata.
Venendo al merito la domanda spiegata da parte attrice è suscettibile di accoglimento.
2 In termini generali giova osservare che qualora si proponga una domanda avente come fatto costitutivo la detenzione della cosa da parte del convenuto (nella specie, volta ad ottenere la condanna al rilascio di un immobile per occupazione senza titolo), incombe sull'attore l'onere di provare la natura del potere fattuale esercitato dalla controparte, operando, in difetto, la presunzione di possesso sancita dall'art. 1141 c.c. (cfr. Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 14640 del 13/06/2017).
Ciò posto, nel caso in esame, in virtù del riparto dell'onere della prova,
l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto fornire la prova dell'occupazione da parte dell'attrice dell'immobile oggetto di acquisizione all'Erario per tutto il periodo per il quale ha invocato il pagamento dell'indennità di occupazione.
Di contro, rimanendo contumace, l'amministrazione non ha offerto alcuna prova al riguardo, non potendo certamente lo stringente onere ritenersi integrato esclusivamente dall' unico accertamento svolto da parte dei CC in servizio alla Stazione di San Giorgio
Canavese nell'anno 2023.
A ciò si aggiunga come rispetto al periodo originariamente indicato, parte del quale è relativo ad anni nei quali l'attrice era ancora minorenne, la predetta ha documentato di aver vissuto in altri luoghi, depositando due distinti contratti di locazione. Del pari, ha depositato il certificato di stato di famiglia dal quale risulta Parte_1
attualmente residente nel Comune di Mondovì.
La suddetta carenza probatoria deve condurre all'accoglimento dell'azione spiegata, sussumibile in un'azione di accertamento negativo.
La domanda deve essere accolta anche sotto il profilo della carenza di prova del danno da illegittima occupazione.
Giova richiamare al riguardo la decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite la quale, nell'affrontare la questione inerente al risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, ha affermato che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a
3 quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (Cass. Civ., SS.UU.,
Sent. n. 33645/2022).
La giurisprudenza di legittimità, nella citata pronuncia, ha precisato che il danno da occupazione sine titulo non va inteso come danno in re ipsa, quanto invece come
“danno presunto” o “danno normale”, dovendosi privilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Invero, ritiene la Cassazione che nell'accogliere la prospettiva del danno in re ipsa non solo si alleggerirebbe il carico probatorio del danneggiato (il quale sarebbe anche esonerato dall'onere di allegazione del danno, così frustrandosi il diritto di difesa del presunto autore dell'illecito), ma si violerebbe pure il principio secondo cui è ammesso il risarcimento soltanto del danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 26972/2008). Inoltre, la prospettiva del danno in re ipsa darebbe luogo alla «[…] inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria […]» (vd. pag. 22, Cass. Civ., SS.UU., Sent. n.
33645/2022).
Trattandosi di danno presunto, la Cassazione ha chiarito che «nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa […]»
(vd. pag. 24, Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 33645/2022).
In altri termini, il danneggiato deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e, cioè, gli specifici pregiudizi subiti, fra i quali si possono identificare non solo le
4 occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Ebbene, alla luce dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza richiamata, deve escludersi che l'amministrazione convenuta, rimanendo contumace e comunque financo in sede delle richieste di pagamento, abbia assolto il suddetto onere di allegazione e prova del danno lamentato.
Le spese di lite sono poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della amministrazione convenute e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza dello svolgimento di prove costituende, della decisione in forma ex art. 281 sexies c.p.c. e del valore del giudizio prossimo al minino dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2064/2024 R.G., così provvede:
in accoglimento della domanda spiegata da dichiara l'illegittimità Parte_1
dell'intimazione di pagamento notificata dall' Controparte_1
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in data
[...]
01.02.2024 e dichiara che nulla è dovuto con riguardo all'occupazione dell'immobile oggetto di confisca sito in Montalenghe, via Circonvallazione n. 22, distinto al N.C.T. foglio 9, particelle 1058 e 1059 ed al N.C.E.U. al foglio 9, particella 1209, sub. 1, 2 e 3;
condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e C.P.A. come per legge ed € 786,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 12 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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