Articolo 1 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1431
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17 gennaio 1957
Art. 1. Articolo unico.

La facolta' prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316 , di autorizzare la trasmissione di proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti durante il conflitto 1940-1945, puo' essere esercitata sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge quando il proponente o il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948. Il militare che abbia ricevuto l'autorizzazione potra', entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa, trasmettere proposte soltanto a favore di dipendenti nei cui confronti sia la prima autorita' competente in ordine gerarchico a formulare la proposta.
Per i casi di rientro che avvenissero dopo l'entrata in vigore della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno dal rientro e a sei mesi dalla data dell'autorizzazione.
Sono convalidate le autorizzazioni concesse, dopo il 15 aprile 1948, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare.

Entrata in vigore il 17 gennaio 1957