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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8724/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8724/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARRA Parte_1 P.IVA_1
PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDINI Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part (di seguito anche conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
(di seguito anche il chiedendone la condanna al pagamento delle somme di cui riteneva CP_1 di essere creditrice: € 31.477,50 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. N. 231/02 in forza del rinvio di cu all'art, 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla lettera b), scaduti da almeno di sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. N. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 4.935,43 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla
1 precedente lettera a), portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. N.
231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. N. 231/02 in ragione di €
40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto Controparte_1 poiché infondato in fatto ed illegittimo in diritto e chiedendo la reiezione delle domande di parte attrice e la condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa, ricostruisca il rapporto dare-avere tra le parti;
indichi la correttezza dei conteggi esposti, anche in relazione al calcolo degli interessi e alla relativa decorrenza”.
All'esito della relazione la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* Part ha convenuto in giudizio il per il pagamento della somma di € 31.477,50=, oltre CP_1 interessi moratori, anatocistici e costi di recupero ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, derivante dal mancato pagamento delle seguenti fatture: (i) n. 2007045039 del giorno 25 settembre 2014 di
€ 11.277,00= (cfr. doc. n. 1); (ii) n. 2007097634 del giorno 22 ottobre 2014 di € 144,00= (cfr. doc. n. 2); (iii) n. 2007125310 del giorno 31 ottobre 2014 di € 6.954,50= (cfr. doc. n. 3); (iv) n.
2007172451 del giorno 20 novembre 2014 di € 6.395,00= (cfr. doc. n. 4); (v) n. 2007199083 del giorno 26 novembre 2014 di € 6.707,00= (cfr. doc. n. 5).
La fattura n. 2007148048 del giorno 18 novembre 2014 di € 41,00= (cfr. doc. n. 6), seppur citata nell'elenco prodotto da parte attrice, risulta – dallo stesso elenco – già pagata (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore).
L'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha, definitivamente, confermato che “dalla verifica effettuata tali fatture risultano pagate in compensazione mediante utilizzo della nota di credito/storno n. 2006711300 del 23.05.2014 di € 43.676,00 emessa da . Per tale CP_2 motivo si ritiene non dovuta la richiesta di € 31.477,50 a titolo di quota capitale da parte attrice
a parte convenuta”.
Dall'analisi degli atti emerge che con la “Intimazione ultimativa di pagamento nostri crediti” del giorno 29 ottobre 2015, ricevuta in data 30 ottobre 2015 al prot. n. 16259 del Comune, CP_2 aveva richiesto al il pagamento dell'importo di € 64.509,65= (cfr. doc. n. 7). CP_1
Nell'allegato elenco all'intimazione erano ricomprese, seppure in ordine sparso, le fatture oggetto
2 del presente giudizio (a eccezione della n. 2007148048), oltre alle seguenti fatture: - n.
2007109336 del giorno 23 ottobre 2014 di € 1.462,50=, - n. 2007270847 del giorno 23 dicembre
2014 di €11.660,50=, - n. 2007478544 del giorno 25 marzo 2015 di € 9.771,06=, - n. 2007409929 del giorno 10 marzo 2015 di € 6.956,50=.
Il aveva, prontamente, replicato a , con propria nota Prot. n. 16923 del giorno 6 CP_1 CP_2 novembre 2015 (cfr. doc. n. 9), trasmettendo i seguenti pagamenti relativi alla: - fattura n.
2007109336 del giorno 23 ottobre 2014 di € 1.462,50= saldata con il mandato di pagamento n.
1789 di € 332,35= e con il mandato di pagamento n. 1790 di € 1.130,15=, entrambi del giorno 8 luglio 2015 (cfr. doc. n. 10A e doc. n. 10B); - fattura n. 2007270847 del giorno 23 dicembre 2014 di € 11.660,50= saldata con il mandato di pagamento n. 1791 di € 11.067,33= e con il mandato di pagamento n. 1792 di € 593,17=, entrambi del giorno 8 luglio 2015 (cfr. doc. n. 11A e doc. n.
11B); - fattura n. 2007478544 del giorno 25 marzo 2015 di € 9.771,06= saldata con il mandato di pagamento n. 1796 di € 9.771,06= del giorno 9 luglio 2015 (cfr. doc. n. 12); - fattura n.
2007409929 del giorno 10 marzo 2015 di € 6.956,50= saldata con il mandato di pagamento n.
1797 di € 6.499,57= e con il mandato di pagamento n. 1798 di € 460,93=, entrambi del giorno 9 luglio 2015 (cfr. doc. n. 13A e doc. n. 13B).
Il Comune, inoltre, nella nota Prot. 16923 del giorno 6 novembre 2015, aveva precisato a CP_2 di aver compensato l'importo portato dalle fatture azionate nel presente giudizio (i.e., fatture n.
2007045039 del giorno 25 settembre 2014 di € 11.277,00=, n. 2007097634 del giorno 22 ottobre
2014 di € 144,00=, n. 2007125310 del giorno 31 ottobre 2014 di € 6.954,50=, n. 2007172451 del giorno 20 novembre 2014 di € 6.396,00= e n. 2007199083 del giorno 26 novembre 2014 di €
6.707,00=), per complessivi € 31.477,50=, con la somma portata nella nota di credito n.
2006711300 del giorno 23 maggio 2014 di € 43.676,00= (cfr. doc. n. 14).
Il nella predetta nota Prot. 16293, aveva, infine, precisato che la fattura n. 2007657869 CP_1 del giorno 25 giugno 2015 non gli era mai stata recapitata mediante il sistema di interscambio
(S.D.I.) di cui al D.M. del 3 aprile 2013, n. 55 (n.d.r., tale fattura, peraltro, non è nemmeno oggetto del giudizio de quo).
Come anticipato l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha confermato l'inesistenza del credito Part vantato da atteso che il ha compensato la somma portata dalle fatture azionate con CP_1 il credito vantato in forza della nota di credito n. 2006711300 del giorno 23 maggio 2014 di €
43.676,00=. Part Sul punto si osserva che nel presente giudizio, avrebbe dovuto dare prova della non coincidenza tra il proprio credito e i pagamenti ricevuti, come, peraltro, ribadito anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2267 del 30 gennaio 2020 secondo la quale l'onere della prova ricade sul creditore nel caso in cui quest'ultimo, a seguito di “comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito,
contro
-deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da
3 quello indicato dal debitore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012, Rv. 624037; nonché
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6463 del 14/03/2017, Rv. 643691)”. Parte attrice, però, si è limitata a sostenere che fosse sufficiente leggere la nota di credito n. 2006711300 del 23 maggio 2014 per
“verificare che alla data della sua emissione il era debitore nei confronti di CP_1 CP_2
per l'importo di € 60.478,53”, anche se le citate fatture, oltre a non essere specificate
[...] nella detta nota di credito, non sono state nemmeno indicate, con la conseguenza che non è dato sapere la consistenza dell'asserito debito vantato dal dante causa dell'attrice al momento dell'emissione della nota di credito in commento aggiungendo che la “nota di credito invocata dal ... non poteva in alcun modo essere impiegata anche per compensare i crediti di CP_1
”, senza, tuttavia, rappresentarne la ragione e senza confutare la precisa CP_2 ricostruzione fatta dal nella comparsa di costituzione e risposta in ordine all'estinzione CP_1 del credito azionato.
Invero, la nota di credito n. 2006711300 non riporta nemmeno quali siano le fatture eventualmente da portare in compensazione mentre il doc. n. 23 accluso alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., riporta un prospetto dettagliato delle fatture e dei pagamenti concernenti il rapporto contrattuale (dalla sua instaurazione alla sua cessazione), CP_3 Part dal quale si desume che il nulla deve alla società e, quindi, a CP_1 CP_2
Part Per quanto riguarda gli interessi moratori (quantificati da in € 14.119,12=), gli interessi anatocistici e del risarcimento del danno per il mancato versamento delle somme in linea capitale si rileva quanto segue.
Parte convenuta ha contestato: la sussistenza, nel caso di specie, degli interessi moratori, così come il tasso applicato, la data di decorrenza, i giorni applicati ed il meccanismo stesso di conteggio dei predetti interessi moratori;
la legittimità dell'applicazione, al caso di specie, degli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., atteso che “gli interessi su crediti incerti ed illiquidi, divenendo esigibili con la sentenza che accerta e liquida la somma dovuta, non possono, a loro volta, produrre interessi se non dal giorno della domanda giudiziale proposta dopo la predetta sentenza” (Cass. 2290/74, Cass. 103/86 e Cass. 14903/00); la richiesta di corresponsione ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002, della somma complessiva di € 240,00= (€ 40,00= per ogni fattura impagata), sull'errato presupposto che le fatture azionate con il presente giudizio siano sei Part e non già cinque come nella fattispecie (dall'elenco prodotto da quale doc. n. 3, l'importo residuo della fattura n. 2007148048 è pari a € 0,00=). Part agisce, inoltre, per il mancato pagamento da parte del degli importi portati dalle CP_1 seguenti note di debito: - n. 90003019 del 6 ottobre 2014 di € 2.647,27= (cfr. doc. n. 15), - n.
200086412 del 13 marzo 2015 di € 252,61= (cfr. doc. n. 16), - n. 90004013 del 19 ottobre 2015 di € 2.035,55= (cfr. doc. n. 17), e così complessivamente per € 4.935,43=.
4 Il con la nota Prot. n. 6383.4.4 del giorno 2 maggio 2018 aveva modo di comunicare a CP_1 Part e a che le note di debito di cui al paragrafo precedente non sono state pagate atteso CP_2 che “le fatture alle quali si riferiscono le citate note di debito, sono state pagate in ritardo, causando la maturazione di interessi moratori, in quanto questo Ente ha avuto notevoli difficoltà nella liquidazione delle stesse, difficoltà dovuta al metodo di fatturazione da parte della società
(a fronte di fatture di importo molto elevato, pervenivano sistematicamente note CP_2 di credito di importo altrettanto elevato)” (cfr. doc. n. 18). Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, la nota di debito n. 0200086412 del giorno 28 marzo 2015 di € 252,61= è riferita agli interessi maturati rispetto alle fatture oggetto del presente procedimento (cfr. doc. n. 16 e cfr. doc. n. 05.03 fascicolo attore).
La circostanza predetta (metodo di fatturazione di ) è rimasta non contestata ed è CP_2 fortemente indiziata dalle argomentazioni e dalla documentazione dedotte da parte convenuta1.
Non è, quindi, provata la correttezza delle somme portate dalle note debito interessi, atteso il susseguirsi di emissioni di note di credito (anche di ingente importo) a storno di fatture non precisate.
Per questo motivo non può accogliersi il mero calcolo matematico cui è giunto il CTU che si è limitato “a effettuare un conteggio matematico senza tenere in debita considerazione che il ritardo nel pagamento, rispetto alle scadenze indicate nelle fatture, è dovuto al mancato recapito delle fatture stesse entro la data prevista per il pagamento ivi indicata, nonché alla continua emissione da parte del soggetto erogatore di note di credito rispetto a fatture già pagate, necessarie successive compensazioni, che rendevano, di fatto, impossibile determinare e corrispondere le somme eventualmente effettivamente dovute entro le date previste”
(osservazioni ctp convenuta). Peraltro il CTU, rispondendo alle predette osservazioni della consulente tecnica del non ha confutato le suddette argomentazioni, errando nel rilevare CP_1 che “per quanto concerne l'asserito mancato recapito delle fatture entro la data prevista per il pagamento, si precisa che il non ha fornito la documentazione a supporto di quanto CP_1 sostenuto in sede di osservazioni alla bozza di relazione, ossia l'indicazione delle fatture eventualmente oggetto di tale ritardo con la relativa data di ricezione e conseguentemente il dies
a quo dal quale procedere al calcolo di diversi interessi di mora”, con ciò imputando al convenuto un'illegittima inversione dell'onere della prova.
Gli atti e documenti del giudizio depongono nel senso che la gestione delle richieste di pagamento delle fatture da parte di è stata così caotica da impedire, di fatto, una regolare CP_2
5 corresponsione delle somme dovute da parte del ragione per la quale la richiesta di CP_1 riconoscimento degli interessi di mora avanzata è illegittima in quanto colpevolmente imputabile ad e ciò considerando l'omessa prova – gravante su parte attrice – dell'invio delle fatture CP_2 al entro i termini per consentire allo stesso di adempiere regolarmente (la data riportata CP_1 dalle fatture non può essere assunta come data di effettivo inoltro al della fattura dalla CP_1 quale far decorrere l'eventuale maturazione degli interessi moratori – stante, come detto, la specifica contestazione in tal senso formulata dalla convenuta).
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 16.218,45 di cui euro 14.103,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 2.115,45 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge le domande di parte attrice;
CP Condanna parte attrice a rifondere a convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte attrice.
Brescia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso a titolo esemplificativo la convenuta ha richiamato le traversie relative alla fattura n. 2006899057 del giorno 1 agosto 2014 di € 70.088,50= (cfr. doc. n. 19), seppur non oggetto della presente procedura, che è stata saldata dal - utilizzando € 7.007,50, quale parte del residuo credito della nota di credito n. 2006711300 del CP_1 giorno 23 maggio 2014 di € 43.676,00= (cfr. doc. n. 14), - compensando la nota di credito n. 2006899055 (n.d.r., emessa in pari data – 1 agosto 2014 – con la fattura n. 2006899057), dell'importo di € 40.689,50= (cfr. doc. n. 20), - versando l'importo di € 22.391,50= con il mandato di pagamento n. 1788 del giorno 8 luglio 2015 (cfr. doc. n. 21)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8724/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARRA Parte_1 P.IVA_1
PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDINI Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part (di seguito anche conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
(di seguito anche il chiedendone la condanna al pagamento delle somme di cui riteneva CP_1 di essere creditrice: € 31.477,50 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. N. 231/02 in forza del rinvio di cu all'art, 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla lettera b), scaduti da almeno di sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. N. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 4.935,43 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla
1 precedente lettera a), portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. N.
231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. N. 231/02 in ragione di €
40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto Controparte_1 poiché infondato in fatto ed illegittimo in diritto e chiedendo la reiezione delle domande di parte attrice e la condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa, ricostruisca il rapporto dare-avere tra le parti;
indichi la correttezza dei conteggi esposti, anche in relazione al calcolo degli interessi e alla relativa decorrenza”.
All'esito della relazione la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* Part ha convenuto in giudizio il per il pagamento della somma di € 31.477,50=, oltre CP_1 interessi moratori, anatocistici e costi di recupero ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, derivante dal mancato pagamento delle seguenti fatture: (i) n. 2007045039 del giorno 25 settembre 2014 di
€ 11.277,00= (cfr. doc. n. 1); (ii) n. 2007097634 del giorno 22 ottobre 2014 di € 144,00= (cfr. doc. n. 2); (iii) n. 2007125310 del giorno 31 ottobre 2014 di € 6.954,50= (cfr. doc. n. 3); (iv) n.
2007172451 del giorno 20 novembre 2014 di € 6.395,00= (cfr. doc. n. 4); (v) n. 2007199083 del giorno 26 novembre 2014 di € 6.707,00= (cfr. doc. n. 5).
La fattura n. 2007148048 del giorno 18 novembre 2014 di € 41,00= (cfr. doc. n. 6), seppur citata nell'elenco prodotto da parte attrice, risulta – dallo stesso elenco – già pagata (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore).
L'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha, definitivamente, confermato che “dalla verifica effettuata tali fatture risultano pagate in compensazione mediante utilizzo della nota di credito/storno n. 2006711300 del 23.05.2014 di € 43.676,00 emessa da . Per tale CP_2 motivo si ritiene non dovuta la richiesta di € 31.477,50 a titolo di quota capitale da parte attrice
a parte convenuta”.
Dall'analisi degli atti emerge che con la “Intimazione ultimativa di pagamento nostri crediti” del giorno 29 ottobre 2015, ricevuta in data 30 ottobre 2015 al prot. n. 16259 del Comune, CP_2 aveva richiesto al il pagamento dell'importo di € 64.509,65= (cfr. doc. n. 7). CP_1
Nell'allegato elenco all'intimazione erano ricomprese, seppure in ordine sparso, le fatture oggetto
2 del presente giudizio (a eccezione della n. 2007148048), oltre alle seguenti fatture: - n.
2007109336 del giorno 23 ottobre 2014 di € 1.462,50=, - n. 2007270847 del giorno 23 dicembre
2014 di €11.660,50=, - n. 2007478544 del giorno 25 marzo 2015 di € 9.771,06=, - n. 2007409929 del giorno 10 marzo 2015 di € 6.956,50=.
Il aveva, prontamente, replicato a , con propria nota Prot. n. 16923 del giorno 6 CP_1 CP_2 novembre 2015 (cfr. doc. n. 9), trasmettendo i seguenti pagamenti relativi alla: - fattura n.
2007109336 del giorno 23 ottobre 2014 di € 1.462,50= saldata con il mandato di pagamento n.
1789 di € 332,35= e con il mandato di pagamento n. 1790 di € 1.130,15=, entrambi del giorno 8 luglio 2015 (cfr. doc. n. 10A e doc. n. 10B); - fattura n. 2007270847 del giorno 23 dicembre 2014 di € 11.660,50= saldata con il mandato di pagamento n. 1791 di € 11.067,33= e con il mandato di pagamento n. 1792 di € 593,17=, entrambi del giorno 8 luglio 2015 (cfr. doc. n. 11A e doc. n.
11B); - fattura n. 2007478544 del giorno 25 marzo 2015 di € 9.771,06= saldata con il mandato di pagamento n. 1796 di € 9.771,06= del giorno 9 luglio 2015 (cfr. doc. n. 12); - fattura n.
2007409929 del giorno 10 marzo 2015 di € 6.956,50= saldata con il mandato di pagamento n.
1797 di € 6.499,57= e con il mandato di pagamento n. 1798 di € 460,93=, entrambi del giorno 9 luglio 2015 (cfr. doc. n. 13A e doc. n. 13B).
Il Comune, inoltre, nella nota Prot. 16923 del giorno 6 novembre 2015, aveva precisato a CP_2 di aver compensato l'importo portato dalle fatture azionate nel presente giudizio (i.e., fatture n.
2007045039 del giorno 25 settembre 2014 di € 11.277,00=, n. 2007097634 del giorno 22 ottobre
2014 di € 144,00=, n. 2007125310 del giorno 31 ottobre 2014 di € 6.954,50=, n. 2007172451 del giorno 20 novembre 2014 di € 6.396,00= e n. 2007199083 del giorno 26 novembre 2014 di €
6.707,00=), per complessivi € 31.477,50=, con la somma portata nella nota di credito n.
2006711300 del giorno 23 maggio 2014 di € 43.676,00= (cfr. doc. n. 14).
Il nella predetta nota Prot. 16293, aveva, infine, precisato che la fattura n. 2007657869 CP_1 del giorno 25 giugno 2015 non gli era mai stata recapitata mediante il sistema di interscambio
(S.D.I.) di cui al D.M. del 3 aprile 2013, n. 55 (n.d.r., tale fattura, peraltro, non è nemmeno oggetto del giudizio de quo).
Come anticipato l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha confermato l'inesistenza del credito Part vantato da atteso che il ha compensato la somma portata dalle fatture azionate con CP_1 il credito vantato in forza della nota di credito n. 2006711300 del giorno 23 maggio 2014 di €
43.676,00=. Part Sul punto si osserva che nel presente giudizio, avrebbe dovuto dare prova della non coincidenza tra il proprio credito e i pagamenti ricevuti, come, peraltro, ribadito anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2267 del 30 gennaio 2020 secondo la quale l'onere della prova ricade sul creditore nel caso in cui quest'ultimo, a seguito di “comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito,
contro
-deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da
3 quello indicato dal debitore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012, Rv. 624037; nonché
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6463 del 14/03/2017, Rv. 643691)”. Parte attrice, però, si è limitata a sostenere che fosse sufficiente leggere la nota di credito n. 2006711300 del 23 maggio 2014 per
“verificare che alla data della sua emissione il era debitore nei confronti di CP_1 CP_2
per l'importo di € 60.478,53”, anche se le citate fatture, oltre a non essere specificate
[...] nella detta nota di credito, non sono state nemmeno indicate, con la conseguenza che non è dato sapere la consistenza dell'asserito debito vantato dal dante causa dell'attrice al momento dell'emissione della nota di credito in commento aggiungendo che la “nota di credito invocata dal ... non poteva in alcun modo essere impiegata anche per compensare i crediti di CP_1
”, senza, tuttavia, rappresentarne la ragione e senza confutare la precisa CP_2 ricostruzione fatta dal nella comparsa di costituzione e risposta in ordine all'estinzione CP_1 del credito azionato.
Invero, la nota di credito n. 2006711300 non riporta nemmeno quali siano le fatture eventualmente da portare in compensazione mentre il doc. n. 23 accluso alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., riporta un prospetto dettagliato delle fatture e dei pagamenti concernenti il rapporto contrattuale (dalla sua instaurazione alla sua cessazione), CP_3 Part dal quale si desume che il nulla deve alla società e, quindi, a CP_1 CP_2
Part Per quanto riguarda gli interessi moratori (quantificati da in € 14.119,12=), gli interessi anatocistici e del risarcimento del danno per il mancato versamento delle somme in linea capitale si rileva quanto segue.
Parte convenuta ha contestato: la sussistenza, nel caso di specie, degli interessi moratori, così come il tasso applicato, la data di decorrenza, i giorni applicati ed il meccanismo stesso di conteggio dei predetti interessi moratori;
la legittimità dell'applicazione, al caso di specie, degli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., atteso che “gli interessi su crediti incerti ed illiquidi, divenendo esigibili con la sentenza che accerta e liquida la somma dovuta, non possono, a loro volta, produrre interessi se non dal giorno della domanda giudiziale proposta dopo la predetta sentenza” (Cass. 2290/74, Cass. 103/86 e Cass. 14903/00); la richiesta di corresponsione ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002, della somma complessiva di € 240,00= (€ 40,00= per ogni fattura impagata), sull'errato presupposto che le fatture azionate con il presente giudizio siano sei Part e non già cinque come nella fattispecie (dall'elenco prodotto da quale doc. n. 3, l'importo residuo della fattura n. 2007148048 è pari a € 0,00=). Part agisce, inoltre, per il mancato pagamento da parte del degli importi portati dalle CP_1 seguenti note di debito: - n. 90003019 del 6 ottobre 2014 di € 2.647,27= (cfr. doc. n. 15), - n.
200086412 del 13 marzo 2015 di € 252,61= (cfr. doc. n. 16), - n. 90004013 del 19 ottobre 2015 di € 2.035,55= (cfr. doc. n. 17), e così complessivamente per € 4.935,43=.
4 Il con la nota Prot. n. 6383.4.4 del giorno 2 maggio 2018 aveva modo di comunicare a CP_1 Part e a che le note di debito di cui al paragrafo precedente non sono state pagate atteso CP_2 che “le fatture alle quali si riferiscono le citate note di debito, sono state pagate in ritardo, causando la maturazione di interessi moratori, in quanto questo Ente ha avuto notevoli difficoltà nella liquidazione delle stesse, difficoltà dovuta al metodo di fatturazione da parte della società
(a fronte di fatture di importo molto elevato, pervenivano sistematicamente note CP_2 di credito di importo altrettanto elevato)” (cfr. doc. n. 18). Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, la nota di debito n. 0200086412 del giorno 28 marzo 2015 di € 252,61= è riferita agli interessi maturati rispetto alle fatture oggetto del presente procedimento (cfr. doc. n. 16 e cfr. doc. n. 05.03 fascicolo attore).
La circostanza predetta (metodo di fatturazione di ) è rimasta non contestata ed è CP_2 fortemente indiziata dalle argomentazioni e dalla documentazione dedotte da parte convenuta1.
Non è, quindi, provata la correttezza delle somme portate dalle note debito interessi, atteso il susseguirsi di emissioni di note di credito (anche di ingente importo) a storno di fatture non precisate.
Per questo motivo non può accogliersi il mero calcolo matematico cui è giunto il CTU che si è limitato “a effettuare un conteggio matematico senza tenere in debita considerazione che il ritardo nel pagamento, rispetto alle scadenze indicate nelle fatture, è dovuto al mancato recapito delle fatture stesse entro la data prevista per il pagamento ivi indicata, nonché alla continua emissione da parte del soggetto erogatore di note di credito rispetto a fatture già pagate, necessarie successive compensazioni, che rendevano, di fatto, impossibile determinare e corrispondere le somme eventualmente effettivamente dovute entro le date previste”
(osservazioni ctp convenuta). Peraltro il CTU, rispondendo alle predette osservazioni della consulente tecnica del non ha confutato le suddette argomentazioni, errando nel rilevare CP_1 che “per quanto concerne l'asserito mancato recapito delle fatture entro la data prevista per il pagamento, si precisa che il non ha fornito la documentazione a supporto di quanto CP_1 sostenuto in sede di osservazioni alla bozza di relazione, ossia l'indicazione delle fatture eventualmente oggetto di tale ritardo con la relativa data di ricezione e conseguentemente il dies
a quo dal quale procedere al calcolo di diversi interessi di mora”, con ciò imputando al convenuto un'illegittima inversione dell'onere della prova.
Gli atti e documenti del giudizio depongono nel senso che la gestione delle richieste di pagamento delle fatture da parte di è stata così caotica da impedire, di fatto, una regolare CP_2
5 corresponsione delle somme dovute da parte del ragione per la quale la richiesta di CP_1 riconoscimento degli interessi di mora avanzata è illegittima in quanto colpevolmente imputabile ad e ciò considerando l'omessa prova – gravante su parte attrice – dell'invio delle fatture CP_2 al entro i termini per consentire allo stesso di adempiere regolarmente (la data riportata CP_1 dalle fatture non può essere assunta come data di effettivo inoltro al della fattura dalla CP_1 quale far decorrere l'eventuale maturazione degli interessi moratori – stante, come detto, la specifica contestazione in tal senso formulata dalla convenuta).
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 16.218,45 di cui euro 14.103,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 2.115,45 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge le domande di parte attrice;
CP Condanna parte attrice a rifondere a convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte attrice.
Brescia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso a titolo esemplificativo la convenuta ha richiamato le traversie relative alla fattura n. 2006899057 del giorno 1 agosto 2014 di € 70.088,50= (cfr. doc. n. 19), seppur non oggetto della presente procedura, che è stata saldata dal - utilizzando € 7.007,50, quale parte del residuo credito della nota di credito n. 2006711300 del CP_1 giorno 23 maggio 2014 di € 43.676,00= (cfr. doc. n. 14), - compensando la nota di credito n. 2006899055 (n.d.r., emessa in pari data – 1 agosto 2014 – con la fattura n. 2006899057), dell'importo di € 40.689,50= (cfr. doc. n. 20), - versando l'importo di € 22.391,50= con il mandato di pagamento n. 1788 del giorno 8 luglio 2015 (cfr. doc. n. 21)