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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
2407 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nelle cause riunite n.2407/2019 R.G. e n.4084/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art.281sexies e 352 cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni di parte attrice nel giudizio di primo grado avanti al
Giudice di Pace di BR (causa n.419/2017 R.G.), in data 17 febbraio 2015 alle ore 10,05 circa la signora percorreva via Ghislandi nel Comune di Roncadelle alla Parte_1
guida della propria autovettura Opel Meriva targata DS216GA quando, in prossimità del cantiere ivi presente per l'esecuzione dei lavori dell'autostrada Brebemi, impattava in una profonda buca presente sulla carreggiata, riportando danni all'autovettura tali da non poter proseguire la marcia e da richiedere l'intervento di un carro attrezzi;
rilevato che la signora ritenuto che la responsabilità per i danni riportati Parte_1
all'autovettura di sua proprietà fosse da ascriversi ai sensi dell'articolo 2051 cc al
[...]
e alla società quale impresa esecutrice dei CP_1 Controparte_2 lavori sul tratto stradale teatro del sinistro, sortito senza successo il tentativo di
1 negoziazione assistita, citava quindi in giudizio innanzi al Giudice di Pace di BR il e la società affinché fossero Controparte_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, a risarcire integralmente il danno alla propria autovettura, da quantificarsi nella somma di euro 2.807,83 come da preventivo di riparazione prodotto agli atti;
rilevato che all'esito del giudizio il Giudice di Pace di BR con sentenza n.2114/2018 del 20 ottobre – 4 dicembre 2018 condannava il e la società Controparte_1 [...]
in solido tra loro a corrispondere all'attrice a Controparte_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno subito la somma di euro 2.807,83, nonché a rimborsarle la somma di euro 1.000,00 per le spese legali;
rilevato che avverso tale decisione proponeva appello il (causa Controparte_1
Tribunale BR n.2407/2019 R.G.) chiedendo la riforma della sentenza in quanto viziata e/o illogica in fatto e in diritto, deducendo come primo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi in merito alla clausola di esonero della responsabilità contrattualmente prevista a favore del in forza della quale la CP_1
società assumeva l'obbligo di garantire l'incolumità e la sicurezza della circolazione CP_2 sollevando il da eventuali rischi di risarcimento danni a cose o persone derivanti CP_1
da incidenti stradali, deducendo poi come secondo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto dimostrata la responsabilità delle parti convenute nella causazione del sinistro, sostenendo che in realtà parte attrice avesse omesso di provare l'an, il nesso di causalità e la sussistenza dei danni lamentati, e deducendo infine quale terzo motivo d'appello che il Giudice di Pace aveva quantificato il risarcimento del danno basandosi unicamente ed erroneamente sul preventivo di riparazione prodotto da parte attrice senza svolgere adeguata attività istruttoria sul punto e chiedeva dunque che fossero rigettate tutte le domande risarcitorie formulate dalla signora e in Parte_1
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie avversarie, che la società fosse condannata a tenere indenne e manlevare CP_2 Controparte_2 il appellante rispetto a quanto condannato eventualmente a corrispondere a CP_1
favore della signora Parte_1
2 rilevato che avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace proponeva appello anche la società (causa Tribunale BR n. 4084/2019 R.G.), Controparte_2
chiedendo la riforma della sentenza in quanto viziata e/o illogica in fatto e in diritto, deducendo come primo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto la responsabilità delle parti convenute nella causazione del sinistro oggetto di causa mentre in realtà parte attrice non avesse dimostrato, ai sensi dell'articolo 2051 cc, il fatto storico, l'esistenza dei danni lamentati e il nesso di causalità, rilevando come nessuno dei testi sentiti sul punto avesse assistito personalmente al sinistro o constatato la presenza di danni sull'autovettura dell'attrice, deducendo poi come secondo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva erroneamente quantificato il risarcimento del danno basandosi unicamente sul preventivo di riparazione prodotto da parte attrice senza svolgere adeguata attività istruttoria sul punto, deducendo come terzo motivo d'appello l'erronea condanna di essa parte convenuta/appellante ex articolo 92 cpc da parte del giudice di prime cure al pagamento delle spese legali a favore di parte attrice e infine, quale quarto motivo d'appello, la nullità della sentenza appellata ai sensi degli articoli 132
n.4 cpc e 118 disp.att., chiedendo dunque in via preliminare che venisse dichiarata la nullità ex articolo 163 n.4 cpc dell'atto di citazione in primo grado per la mancata indicazione del luogo del sinistro, in via principale il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate e la conseguente condanna della signora alla Parte_1 restituzione della somma di euro 2.185,37 da essa società pagata in esecuzione della sentenza appellata e in subordine, nell'eventualità dell'accoglimento delle pretese di parte attrice, che l'importo del risarcimento del danno venisse comunque rideterminato dal giudice d'appello;
rilevato che in entrambi i giudizi si costituiva la signora domandando Parte_1 preliminarmente ex articolo 335 cpc la riunione dei due processi, rubricati rispettivamente ai nn. 2407/2019 R.G. e 4084/2019 R.G. e che venisse dichiarata l'inammissibilità delle impugnazioni proposte ex articolo 342 cpc per carenza delle indicazioni delle riforme da apportarsi alla sentenza appellata, e in via principale che le impugnazioni proposte dal e dalla società fossero comunque Controparte_1 Controparte_2
dichiarate infondate in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza
3 n.2114/2018 del Giudice di Pace di , e che i due enti appellanti fossero condannati CP_2
in via solidale a corrispondere ad essa appellata quanto previsto dalla sentenza impugnata;
rilevato che il giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva la riunione delle due cause e precisamente la riunione alla causa n. 2407/2019 R.G. della causa n.4084/2019 R.G., disponeva poi l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, ritenuto innanzitutto che va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla signora per carenza dei requisiti di cui all'articolo Parte_1
342 cpc (norma da applicarsi in questo caso, ratione tempore, nella sua formulazione precedente alla riforma di cui alla legge n.149/2022), in quanto negli atti di citazione in appello di entrambi gli appellanti risultano indicate chiaramente sia le parti della sentenza oggetto di appello che le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto come compiuta dal giudice di prime cure, ed è altresì presente l'indicazione delle circostanze da cui, ad avviso degli appellanti, deriverebbe la violazione della legge e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata;
rilevato poi quanto al motivo d'appello relativo alla carenza di prova dell'an, del nesso di causalità e del danno, motivi comuni ad entrambi gli appellanti, che innanzitutto il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sulla base delle dichiarazioni rese dai tesi e dalla signora sentita per interrogatorio formale all'udienza del 27 giugno 2017 Parte_1
come si ricava chiaramente dalla lettura della sentenza;
rilevato nel merito che a riguardo la signora affermava che “il giorno del fatto Parte_1 erano le dieci di mattina di giornata non piovosa e vedevo il cantiere… sentivo che l'auto con un fracasso veniva come colpita da buchi nel terreno e subito dopo si bloccavano le ruote e non andava più lo sterzo. Chiamavo aiuto e lasciavo lì l'auto… tornava il carro attrezzi a recuperarla”, confermando per il resto che “era presente un cantiere” e che “passavo per il luogo di cui foto
n.2 di parte convenuta, ma non vedevo strisce gialle e cartelli. Vedevo i panettoni di plastica bianchi
e rossi alla mia sinistra. Non confermo di aver visto cartelli con segnalate buche, assolutamente no”
(cfr. verbale d'udienza del 27 giugno 2017 nella causa n.419/2017 R.G.);
4 rilevato poi che veniva sentito il teste direttore del cantiere per la società Testimone_1
presso Roncadelle, il quale confermava le circostanze oggetto dei capitoli di prova CP_2
formulate dalla società ossia che la presenza del cantiere era segnalata mediante CP_2 segnaletica orizzontale e cartello di strada deformata e che la segnaletica verticale posta in prossimità del cantiere segnalava la possibilità di buche sul manto stradale, e affermava altresì che “il cantiere era molto visibile e segnalato” (cfr. verbale d'udienza del 27 giugno
2017 nella causa innanzi al Giudice di Pace n.419/2017 R.G.);
rilevato infine che il signor tecnico del Comune di Roncadelle chiamato a Persona_1 vigilare sul cantiere e sul territorio interessato dalla realizzazione della strada, confermava a propria volta la presenza di segnaletica verticale in prossimità del cantiere, e affermava che “sono a conoscenza che vi sono state altre richieste di risarcimento danni nello stesso periodo e giorno, vi erano quando ho fatto il sopralluogo oltre all'auto dell'attrice rotte e in prossimità della buca che mi si rammostra al doc.1… anche un'altra auto che lamentava altrettanti danni a seguito della buca e cioè per le medesime problematiche della carreggiata”, specificando altresì che
“ricordo che è intervenuto il carroattrezzi per portare via l'altra auto, la Mercedes… questa auto dell'attrice non ricordo se veniva portata via perché non ricordo che lamentasse dei danni quando ho fatto il sopralluogo” (cfr. verbale d'udienza del 27 giugno 2017 nella causa sopra cit.);
rilevato inoltre che la presenza delle buche, causa del sinistro, è confermata all'evidenza non solo dalla dichiarazione del signor ma anche dalla documentazione Per_1 fotografica agli atti (cfr. documento n. 1 di parte attrice del fascicolo di primo grado);
ritenuto dunque che dalle dichiarazioni rese dalla parte appellata e dai testi emerge che la signora in data 17 febbraio 2015 transitava con la propria auto presso il Parte_1
cantiere gestito dalla società cantiere che risultava essere ben visibile per CP_2
ammissione della stessa signora e segnalato da cartelli che indicavano la Parte_1 presenza di buche sul manto stradale come riferito dai testi;
ritenuto quanto all'impatto dell'autovettura della signora con la buca di cui al Parte_1
documento fotografico n.1 di cui sopra, che dalle dichiarazioni di parte appellata e dei testi, con riferimento in particolare a quelle che riportano la segnalazione di ulteriori sinistri stradali nella medesima giornata e in relazione alla medesima buca e la presenza
5 del carroattrezzi sul luogo del sinistro, emergono elementi gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere provato ai sensi dell'articolo 2727 cc il sinistro per cui è causa per come dedotto e ricostruito dalla signora tenuto conto altresì della Parte_1 comunicazione datata 17 marzo 2015 e destinata all'attrice/appellata con cui il CP_1
dava atto che “dai sopralluoghi effettuati si è accertato che il sinistro è avvenuto in
[...]
area cantiere Brebemi”, riconoscendo dunque implicitamente proprio l'accadimento del sinistro negato poi in sede processuale (cfr. documento n.4 di parte attrice del fascicolo di primo grado);
rilevato quanto alla prova dell'invocata responsabilità del e della società CP_1 CP_2
che l'articolo 2051 cc disciplina un'ipotesi di responsabilità prescindente dalla prova della colpa in capo al custode e se da una parte è onere del danneggiato provare la sussistenza di un nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia ed il danno subito, è onere del custode offrire la prova liberatoria del caso fortuito, tale da interrompere la presunzione di responsabilità a suo carico regolata dalla norma;
ritenuto dunque quanto al nesso di causalità tra il sinistro e i danni, la cui sussistenza risulta provata sulla base del preventivo di riparazione di cui al documento n.2 di parte attrice che a tal fine può ritenersi esaustivo considerata la natura dei danni ed il relativo modesto importo (cfr. fascicolo di primo grado), che dalle dichiarazioni rese dal teste
[...]
emerge effettivamente l'intrinseca pericolosità della buca, considerato che nel Per_1 corso del sopralluogo da esso svolto nelle immediatezze del sinistro veniva rilevato l'accadimento di altri sinistri, oltre a quello per cui è causa, nello stesso giorno, tant'è che egli riferisce che il carroattrezzi veniva chiamato senz'altro anche per un'altra autovettura diversa da quella della signora Parte_1
ritenuto che sul quale ente proprietario della strada, e sulla società Controparte_1
che gestiva il cantiere in prossimità del luogo del sinistro, gravava CP_2
incontestabilmente un obbligo di custodia e manutenzione ai sensi dell'articolo 2051 cc che avrebbe imposto loro di mantenere comunque il manto stradale in condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli, per cui può ritenersi provata la responsabilità degli enti in questione per il sinistro per cui è causa;
6 ritenuto a questo riguardo che il fatto che il cantiere fosse ben visibile, come riconosciuto dalla stessa signora e che fossero presenti cartelli che segnalavano lo stato Parte_1
dissestato della strada e la presenza di buche, che non vi è alcun elemento per poter fondatamente sostenere che l'automobilista non abbia osservato la giusta cautela e la diligenza del caso posto che si trattava comunque di un tratto di strada aperto alla circolazione;
ritenuto in particolare che non vi è prova che la condotta dell'attrice integri la fattispecie del caso fortuito e che sia tale quindi da escludere la responsabilità degli appellanti;
rilevato poi quanto al motivo d'appello, comune agli appellanti, riguardante la carenza di prova in punto del quantum che le deduzioni delle parti appellanti a riguardo risultano generiche alla luce della documentazione già prodotta da parte attrice, salvo che per il fatto che dall'importo totale di euro 2.807,83 liquidato dal giudice di primo grado di cui al preventivo comprensivo di IVA, va detratto l'importo dell'IVA atteso che non vi prova del relativo pagamento da parte della signora Parte_1
ritenuto pertanto che, in parziale riforma della sopra citata sentenza di primo grado, i predetti e società vanno condannati Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro a pagare alla signora la somma di euro 2.301,50 Parte_1
(anziché la somma di euro 2.807,83) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata (trattandosi di debito di valore) dal fatto (17.2.2015) al saldo;
ritenuto poi quanto al motivo d'appello relativo alla violazione da parte del Giudice di
Pace dell'articolo 92 cpc che, attesa comunque la soccombenza dei convenuti, all'evidenza la liquidazione delle spese a carico dei soccombenti, vale a dire i predetti CP_1
e società appare pienamente corretta;
[...] Controparte_2
rilevato infine quanto al motivo d'appello formulato unicamente dal CP_1
in merito alla manleva della società che
[...] Controparte_2
effettivamente nel provvedimento di autorizzazione del in data 10 Controparte_1 gennaio 2013 si prevedeva che veniva disposta “l'installazione, a cura e spese della CP_3
[..
[...] esecutrice dei lavori, della relativa segnaletica di cantiere, sia diurna che notturna…
[...] atta a garantire in ogni momento la pubblico incolumità e la sicurezza della circolazione, sollevando il da eventuali richieste di risarcimento danni a cose o persone che dovessero Controparte_1 derivare da incidenti stradali” (cfr. documento n.4 del prodotto nel Controparte_1
giudizio di primo grado);
ritenuto tuttavia che nel caso di specie il sinistro non risulta conseguenza della mancata installazione di segnaletica adeguata da parte della società , ma CP_2 Controparte_2
come diretta conseguenza delle condizioni dissestate in cui versava il manto stradale, per cui non può trovare applicazione la clausola di esonero della responsabilità di cui al provvedimento sopra menzionato che si riferisce solo alla segnaletica e quindi la domanda di manleva formulata dal nei confronti della società Controparte_1 [...] va rigettata;
CP_2
ritenuto dunque conclusivamente che gli appelli proposti separatamente dal CP_1
e dalla società avverso la sentenza sopra citata del
[...] Controparte_2
Giudice di Pace di BR n.2114/2018 del 20 ottobre – 4 dicembre 2018 nella causa n.419/2017 R.G., vanno accolti solo limitatamente alla minor somma in linea capitale da pagare a titolo di risarcimento del danno, e cioè euro 2.301,50 anziché euro 2.807,83, fermo il resto;
rilevato che, attesa la specifica domanda sul punto formulata dalla società CP_2
a seguito della riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del
[...]
danno, la signora va condannata a pagare e restituire alla società Parte_1 [...]
l'eventuale somma versata in più in forza della sentenza di primo Controparte_2
grado rispetto a quanto sopra liquidato, con gli interessi legali (trattandosi di debito di valuta) dalla data della domanda giudiziale di restituzione (18.3.2019) fino al saldo effettivo;
ritenuto infine che attesa comunque la prevalente soccombenza, il Controparte_1
e la società vanno condannati in solido a rimborsare alla Controparte_2 signora i tre quarti delle spese di lite del presente grado che si liquidano Parte_1
come in dispositivo;
8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) in parziale accoglimento degli appelli proposti separatamente dal CP_1
e dalla società avverso la sentenza del
[...] Controparte_2
Giudice di Pace di BR n.2114/2018 del 20 ottobre – 4 dicembre 2018 nella causa n.419/2017 R.G., condanna i predetti e società Controparte_1 CP_2
a pagare alla signora la somma di euro 2.301,50
[...] Parte_1
(anziché quella di euro 2.807,83), con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto (17.2.2015) al saldo, fermo il resto;
b) condanna per l'effetto la signora a pagare e restituire alla Parte_1
società l'eventuale somma versata in più in forza della Controparte_2 sentenza di primo grado rispetto a quanto sopra liquidato sub a) con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale di restituzione fino al saldo effettivo;
c) condanna in solido il e la società Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare alla signora i tre quarti delle spese di lite
[...] Parte_1
di questo grado che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in BR il 28 aprile 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nelle cause riunite n.2407/2019 R.G. e n.4084/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art.281sexies e 352 cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni di parte attrice nel giudizio di primo grado avanti al
Giudice di Pace di BR (causa n.419/2017 R.G.), in data 17 febbraio 2015 alle ore 10,05 circa la signora percorreva via Ghislandi nel Comune di Roncadelle alla Parte_1
guida della propria autovettura Opel Meriva targata DS216GA quando, in prossimità del cantiere ivi presente per l'esecuzione dei lavori dell'autostrada Brebemi, impattava in una profonda buca presente sulla carreggiata, riportando danni all'autovettura tali da non poter proseguire la marcia e da richiedere l'intervento di un carro attrezzi;
rilevato che la signora ritenuto che la responsabilità per i danni riportati Parte_1
all'autovettura di sua proprietà fosse da ascriversi ai sensi dell'articolo 2051 cc al
[...]
e alla società quale impresa esecutrice dei CP_1 Controparte_2 lavori sul tratto stradale teatro del sinistro, sortito senza successo il tentativo di
1 negoziazione assistita, citava quindi in giudizio innanzi al Giudice di Pace di BR il e la società affinché fossero Controparte_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, a risarcire integralmente il danno alla propria autovettura, da quantificarsi nella somma di euro 2.807,83 come da preventivo di riparazione prodotto agli atti;
rilevato che all'esito del giudizio il Giudice di Pace di BR con sentenza n.2114/2018 del 20 ottobre – 4 dicembre 2018 condannava il e la società Controparte_1 [...]
in solido tra loro a corrispondere all'attrice a Controparte_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno subito la somma di euro 2.807,83, nonché a rimborsarle la somma di euro 1.000,00 per le spese legali;
rilevato che avverso tale decisione proponeva appello il (causa Controparte_1
Tribunale BR n.2407/2019 R.G.) chiedendo la riforma della sentenza in quanto viziata e/o illogica in fatto e in diritto, deducendo come primo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi in merito alla clausola di esonero della responsabilità contrattualmente prevista a favore del in forza della quale la CP_1
società assumeva l'obbligo di garantire l'incolumità e la sicurezza della circolazione CP_2 sollevando il da eventuali rischi di risarcimento danni a cose o persone derivanti CP_1
da incidenti stradali, deducendo poi come secondo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto dimostrata la responsabilità delle parti convenute nella causazione del sinistro, sostenendo che in realtà parte attrice avesse omesso di provare l'an, il nesso di causalità e la sussistenza dei danni lamentati, e deducendo infine quale terzo motivo d'appello che il Giudice di Pace aveva quantificato il risarcimento del danno basandosi unicamente ed erroneamente sul preventivo di riparazione prodotto da parte attrice senza svolgere adeguata attività istruttoria sul punto e chiedeva dunque che fossero rigettate tutte le domande risarcitorie formulate dalla signora e in Parte_1
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie avversarie, che la società fosse condannata a tenere indenne e manlevare CP_2 Controparte_2 il appellante rispetto a quanto condannato eventualmente a corrispondere a CP_1
favore della signora Parte_1
2 rilevato che avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace proponeva appello anche la società (causa Tribunale BR n. 4084/2019 R.G.), Controparte_2
chiedendo la riforma della sentenza in quanto viziata e/o illogica in fatto e in diritto, deducendo come primo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto la responsabilità delle parti convenute nella causazione del sinistro oggetto di causa mentre in realtà parte attrice non avesse dimostrato, ai sensi dell'articolo 2051 cc, il fatto storico, l'esistenza dei danni lamentati e il nesso di causalità, rilevando come nessuno dei testi sentiti sul punto avesse assistito personalmente al sinistro o constatato la presenza di danni sull'autovettura dell'attrice, deducendo poi come secondo motivo d'appello che il giudice di prime cure aveva erroneamente quantificato il risarcimento del danno basandosi unicamente sul preventivo di riparazione prodotto da parte attrice senza svolgere adeguata attività istruttoria sul punto, deducendo come terzo motivo d'appello l'erronea condanna di essa parte convenuta/appellante ex articolo 92 cpc da parte del giudice di prime cure al pagamento delle spese legali a favore di parte attrice e infine, quale quarto motivo d'appello, la nullità della sentenza appellata ai sensi degli articoli 132
n.4 cpc e 118 disp.att., chiedendo dunque in via preliminare che venisse dichiarata la nullità ex articolo 163 n.4 cpc dell'atto di citazione in primo grado per la mancata indicazione del luogo del sinistro, in via principale il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate e la conseguente condanna della signora alla Parte_1 restituzione della somma di euro 2.185,37 da essa società pagata in esecuzione della sentenza appellata e in subordine, nell'eventualità dell'accoglimento delle pretese di parte attrice, che l'importo del risarcimento del danno venisse comunque rideterminato dal giudice d'appello;
rilevato che in entrambi i giudizi si costituiva la signora domandando Parte_1 preliminarmente ex articolo 335 cpc la riunione dei due processi, rubricati rispettivamente ai nn. 2407/2019 R.G. e 4084/2019 R.G. e che venisse dichiarata l'inammissibilità delle impugnazioni proposte ex articolo 342 cpc per carenza delle indicazioni delle riforme da apportarsi alla sentenza appellata, e in via principale che le impugnazioni proposte dal e dalla società fossero comunque Controparte_1 Controparte_2
dichiarate infondate in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza
3 n.2114/2018 del Giudice di Pace di , e che i due enti appellanti fossero condannati CP_2
in via solidale a corrispondere ad essa appellata quanto previsto dalla sentenza impugnata;
rilevato che il giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva la riunione delle due cause e precisamente la riunione alla causa n. 2407/2019 R.G. della causa n.4084/2019 R.G., disponeva poi l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, ritenuto innanzitutto che va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla signora per carenza dei requisiti di cui all'articolo Parte_1
342 cpc (norma da applicarsi in questo caso, ratione tempore, nella sua formulazione precedente alla riforma di cui alla legge n.149/2022), in quanto negli atti di citazione in appello di entrambi gli appellanti risultano indicate chiaramente sia le parti della sentenza oggetto di appello che le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto come compiuta dal giudice di prime cure, ed è altresì presente l'indicazione delle circostanze da cui, ad avviso degli appellanti, deriverebbe la violazione della legge e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata;
rilevato poi quanto al motivo d'appello relativo alla carenza di prova dell'an, del nesso di causalità e del danno, motivi comuni ad entrambi gli appellanti, che innanzitutto il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sulla base delle dichiarazioni rese dai tesi e dalla signora sentita per interrogatorio formale all'udienza del 27 giugno 2017 Parte_1
come si ricava chiaramente dalla lettura della sentenza;
rilevato nel merito che a riguardo la signora affermava che “il giorno del fatto Parte_1 erano le dieci di mattina di giornata non piovosa e vedevo il cantiere… sentivo che l'auto con un fracasso veniva come colpita da buchi nel terreno e subito dopo si bloccavano le ruote e non andava più lo sterzo. Chiamavo aiuto e lasciavo lì l'auto… tornava il carro attrezzi a recuperarla”, confermando per il resto che “era presente un cantiere” e che “passavo per il luogo di cui foto
n.2 di parte convenuta, ma non vedevo strisce gialle e cartelli. Vedevo i panettoni di plastica bianchi
e rossi alla mia sinistra. Non confermo di aver visto cartelli con segnalate buche, assolutamente no”
(cfr. verbale d'udienza del 27 giugno 2017 nella causa n.419/2017 R.G.);
4 rilevato poi che veniva sentito il teste direttore del cantiere per la società Testimone_1
presso Roncadelle, il quale confermava le circostanze oggetto dei capitoli di prova CP_2
formulate dalla società ossia che la presenza del cantiere era segnalata mediante CP_2 segnaletica orizzontale e cartello di strada deformata e che la segnaletica verticale posta in prossimità del cantiere segnalava la possibilità di buche sul manto stradale, e affermava altresì che “il cantiere era molto visibile e segnalato” (cfr. verbale d'udienza del 27 giugno
2017 nella causa innanzi al Giudice di Pace n.419/2017 R.G.);
rilevato infine che il signor tecnico del Comune di Roncadelle chiamato a Persona_1 vigilare sul cantiere e sul territorio interessato dalla realizzazione della strada, confermava a propria volta la presenza di segnaletica verticale in prossimità del cantiere, e affermava che “sono a conoscenza che vi sono state altre richieste di risarcimento danni nello stesso periodo e giorno, vi erano quando ho fatto il sopralluogo oltre all'auto dell'attrice rotte e in prossimità della buca che mi si rammostra al doc.1… anche un'altra auto che lamentava altrettanti danni a seguito della buca e cioè per le medesime problematiche della carreggiata”, specificando altresì che
“ricordo che è intervenuto il carroattrezzi per portare via l'altra auto, la Mercedes… questa auto dell'attrice non ricordo se veniva portata via perché non ricordo che lamentasse dei danni quando ho fatto il sopralluogo” (cfr. verbale d'udienza del 27 giugno 2017 nella causa sopra cit.);
rilevato inoltre che la presenza delle buche, causa del sinistro, è confermata all'evidenza non solo dalla dichiarazione del signor ma anche dalla documentazione Per_1 fotografica agli atti (cfr. documento n. 1 di parte attrice del fascicolo di primo grado);
ritenuto dunque che dalle dichiarazioni rese dalla parte appellata e dai testi emerge che la signora in data 17 febbraio 2015 transitava con la propria auto presso il Parte_1
cantiere gestito dalla società cantiere che risultava essere ben visibile per CP_2
ammissione della stessa signora e segnalato da cartelli che indicavano la Parte_1 presenza di buche sul manto stradale come riferito dai testi;
ritenuto quanto all'impatto dell'autovettura della signora con la buca di cui al Parte_1
documento fotografico n.1 di cui sopra, che dalle dichiarazioni di parte appellata e dei testi, con riferimento in particolare a quelle che riportano la segnalazione di ulteriori sinistri stradali nella medesima giornata e in relazione alla medesima buca e la presenza
5 del carroattrezzi sul luogo del sinistro, emergono elementi gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere provato ai sensi dell'articolo 2727 cc il sinistro per cui è causa per come dedotto e ricostruito dalla signora tenuto conto altresì della Parte_1 comunicazione datata 17 marzo 2015 e destinata all'attrice/appellata con cui il CP_1
dava atto che “dai sopralluoghi effettuati si è accertato che il sinistro è avvenuto in
[...]
area cantiere Brebemi”, riconoscendo dunque implicitamente proprio l'accadimento del sinistro negato poi in sede processuale (cfr. documento n.4 di parte attrice del fascicolo di primo grado);
rilevato quanto alla prova dell'invocata responsabilità del e della società CP_1 CP_2
che l'articolo 2051 cc disciplina un'ipotesi di responsabilità prescindente dalla prova della colpa in capo al custode e se da una parte è onere del danneggiato provare la sussistenza di un nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia ed il danno subito, è onere del custode offrire la prova liberatoria del caso fortuito, tale da interrompere la presunzione di responsabilità a suo carico regolata dalla norma;
ritenuto dunque quanto al nesso di causalità tra il sinistro e i danni, la cui sussistenza risulta provata sulla base del preventivo di riparazione di cui al documento n.2 di parte attrice che a tal fine può ritenersi esaustivo considerata la natura dei danni ed il relativo modesto importo (cfr. fascicolo di primo grado), che dalle dichiarazioni rese dal teste
[...]
emerge effettivamente l'intrinseca pericolosità della buca, considerato che nel Per_1 corso del sopralluogo da esso svolto nelle immediatezze del sinistro veniva rilevato l'accadimento di altri sinistri, oltre a quello per cui è causa, nello stesso giorno, tant'è che egli riferisce che il carroattrezzi veniva chiamato senz'altro anche per un'altra autovettura diversa da quella della signora Parte_1
ritenuto che sul quale ente proprietario della strada, e sulla società Controparte_1
che gestiva il cantiere in prossimità del luogo del sinistro, gravava CP_2
incontestabilmente un obbligo di custodia e manutenzione ai sensi dell'articolo 2051 cc che avrebbe imposto loro di mantenere comunque il manto stradale in condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli, per cui può ritenersi provata la responsabilità degli enti in questione per il sinistro per cui è causa;
6 ritenuto a questo riguardo che il fatto che il cantiere fosse ben visibile, come riconosciuto dalla stessa signora e che fossero presenti cartelli che segnalavano lo stato Parte_1
dissestato della strada e la presenza di buche, che non vi è alcun elemento per poter fondatamente sostenere che l'automobilista non abbia osservato la giusta cautela e la diligenza del caso posto che si trattava comunque di un tratto di strada aperto alla circolazione;
ritenuto in particolare che non vi è prova che la condotta dell'attrice integri la fattispecie del caso fortuito e che sia tale quindi da escludere la responsabilità degli appellanti;
rilevato poi quanto al motivo d'appello, comune agli appellanti, riguardante la carenza di prova in punto del quantum che le deduzioni delle parti appellanti a riguardo risultano generiche alla luce della documentazione già prodotta da parte attrice, salvo che per il fatto che dall'importo totale di euro 2.807,83 liquidato dal giudice di primo grado di cui al preventivo comprensivo di IVA, va detratto l'importo dell'IVA atteso che non vi prova del relativo pagamento da parte della signora Parte_1
ritenuto pertanto che, in parziale riforma della sopra citata sentenza di primo grado, i predetti e società vanno condannati Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro a pagare alla signora la somma di euro 2.301,50 Parte_1
(anziché la somma di euro 2.807,83) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata (trattandosi di debito di valore) dal fatto (17.2.2015) al saldo;
ritenuto poi quanto al motivo d'appello relativo alla violazione da parte del Giudice di
Pace dell'articolo 92 cpc che, attesa comunque la soccombenza dei convenuti, all'evidenza la liquidazione delle spese a carico dei soccombenti, vale a dire i predetti CP_1
e società appare pienamente corretta;
[...] Controparte_2
rilevato infine quanto al motivo d'appello formulato unicamente dal CP_1
in merito alla manleva della società che
[...] Controparte_2
effettivamente nel provvedimento di autorizzazione del in data 10 Controparte_1 gennaio 2013 si prevedeva che veniva disposta “l'installazione, a cura e spese della CP_3
[..
[...] esecutrice dei lavori, della relativa segnaletica di cantiere, sia diurna che notturna…
[...] atta a garantire in ogni momento la pubblico incolumità e la sicurezza della circolazione, sollevando il da eventuali richieste di risarcimento danni a cose o persone che dovessero Controparte_1 derivare da incidenti stradali” (cfr. documento n.4 del prodotto nel Controparte_1
giudizio di primo grado);
ritenuto tuttavia che nel caso di specie il sinistro non risulta conseguenza della mancata installazione di segnaletica adeguata da parte della società , ma CP_2 Controparte_2
come diretta conseguenza delle condizioni dissestate in cui versava il manto stradale, per cui non può trovare applicazione la clausola di esonero della responsabilità di cui al provvedimento sopra menzionato che si riferisce solo alla segnaletica e quindi la domanda di manleva formulata dal nei confronti della società Controparte_1 [...] va rigettata;
CP_2
ritenuto dunque conclusivamente che gli appelli proposti separatamente dal CP_1
e dalla società avverso la sentenza sopra citata del
[...] Controparte_2
Giudice di Pace di BR n.2114/2018 del 20 ottobre – 4 dicembre 2018 nella causa n.419/2017 R.G., vanno accolti solo limitatamente alla minor somma in linea capitale da pagare a titolo di risarcimento del danno, e cioè euro 2.301,50 anziché euro 2.807,83, fermo il resto;
rilevato che, attesa la specifica domanda sul punto formulata dalla società CP_2
a seguito della riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del
[...]
danno, la signora va condannata a pagare e restituire alla società Parte_1 [...]
l'eventuale somma versata in più in forza della sentenza di primo Controparte_2
grado rispetto a quanto sopra liquidato, con gli interessi legali (trattandosi di debito di valuta) dalla data della domanda giudiziale di restituzione (18.3.2019) fino al saldo effettivo;
ritenuto infine che attesa comunque la prevalente soccombenza, il Controparte_1
e la società vanno condannati in solido a rimborsare alla Controparte_2 signora i tre quarti delle spese di lite del presente grado che si liquidano Parte_1
come in dispositivo;
8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) in parziale accoglimento degli appelli proposti separatamente dal CP_1
e dalla società avverso la sentenza del
[...] Controparte_2
Giudice di Pace di BR n.2114/2018 del 20 ottobre – 4 dicembre 2018 nella causa n.419/2017 R.G., condanna i predetti e società Controparte_1 CP_2
a pagare alla signora la somma di euro 2.301,50
[...] Parte_1
(anziché quella di euro 2.807,83), con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto (17.2.2015) al saldo, fermo il resto;
b) condanna per l'effetto la signora a pagare e restituire alla Parte_1
società l'eventuale somma versata in più in forza della Controparte_2 sentenza di primo grado rispetto a quanto sopra liquidato sub a) con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale di restituzione fino al saldo effettivo;
c) condanna in solido il e la società Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare alla signora i tre quarti delle spese di lite
[...] Parte_1
di questo grado che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in BR il 28 aprile 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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