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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2016/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roccella Jonica, al Viale XXV Aprile, n. 21/b, presso lo studio dell'Avv.
BOMBARDIERI VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti AUTIERI MASSIMO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'agenzia di CP_1
Locri, in Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: liquidazione TFR. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato avviato al lavoro in progetti di Pubblica utilità ex art.2 D.Lgs. 468/1997 e
D.Lgs. 280/1997 e s.m.i. dal 25.1.1999 al 30.12.2014, presso il Comune di Roccella
Jonica; dedotto che in occasione delle procedure di stabilizzazione stipulava con il predetto Comune un contratto di lavoro a tempo determinato con inquadramento categoria A, posizione economica A1, profilo professionale Operatore tecnico;
evidenziato che il rapporto di lavoro veniva ripetutamente prorogato sino al
31.3.2021; dedotto che, alla scadenza dell'ultimo contratto, in applicazione dell'art. 20, c. 1 D.Lgs 75/2017 veniva assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.4.2021 presso il medesimo Comune, con inquadramento nella categoria A1, profilo professionale Operatore Tecnico;
lamentato che in data 31.5.2023 chiedeva all' , subentrato alla gestione INPDAP, la liquidazione del TFR maturato nel CP_1
periodo del rapporto di lavoro a tempo determinato, in quanto cessato, ma che l'istanza rimaneva priva di riscontro;
concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Roccella Jonica, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.3.2021, presso la gestione 2) CP_1
Conseguentemente condannare l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in
Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 4.031,93, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto;
in particolare, il diritto al TFR risulterebbe escluso in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la medesima pubblica amministrazione senza soluzione di continuità rispetto al contratto a tempo determinato, circostanza che escluderebbe che sia mai intervenuta la cessazione del rapporto lavorativo. Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e nei termini di seguito esposti.
1.1 La questione controversa nel presente giudizio attiene alla sussistenza del diritto del lavoratore, nell'ambito dell'impiego pubblico, a vedersi liquidato il TFS in ipotesi di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, seguito, senza soluzione di continuità, dall'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione.
Al riguardo, appare opportuno ricostruire in primo luogo il quadro normativo applicabile.
L'art. 2, c. 5, l. 335/1995, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che “per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”.
L'art. 2120 c.c., stabilisce che: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto” con riconoscimento del diritto del lavoratore a vedersi liquidato il trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il DPCM 20 dicembre 1999, all'art. 1, c. 6, prevede espressamente l'applicabilità di tale norma per i pubblici dipendenti iscritti all'INPDAP stabilendo che “il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297”. Appare inoltre opportuno evidenziare che l'assunzione della parte ricorrente con contratto a tempo indeterminato è intervenuta nell'ambito di una procedura di stabilizzazione straordinaria degli LPU, secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 207, l.
147/2013 e dall'art. 20, c. 1 D. Lgs. 75/2017.
Sul punto si evidenzia che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa “la stabilizzazione è meccanismo straordinario e derogatorio delle disposizioni in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni che non può né deve essere confusa con l'istituto della trasformazione o conversione di un rapporto d'impiego a termine in rapporto d'impiego a tempo indeterminato dando invece luogo, in presenza di determinate condizioni, alla costituzione di un nuovo rapporto d'impiego
a tempo indeterminato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1138), ancorché non in base a procedure concorsuali in senso stretto e però mediante procedure di tipo selettivo, volte a individuare, nella platea degli aspiranti, quelli che, in funzione dei vincoli finanziari e organici, ricollegati agli atti programmatorio-organizzativi di cui all'art. 39 comma 3 ter della legge n. 449/1997, possono effettivamente accedere al nuovo rapporto d'impiego ( Cons. Stato, Sez. IV,
12 luglio 2010, n. 4495)”, ( cfr. Cons. Stato Sez. IV sent. n. 1204 del 2.3.2012).
Alla luce del quadro normativo così delineato si ritiene dunque che debba riconoscersi il diritto del lavoratore al TFR maturato al momento della “cessazione del rapporto di lavoro subordinato” a termine, posto che il successivo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se alle dipendenze della stessa amministrazione,
è un rapporto nuovo e autonomo rispetto al precedente.
Tale ricostruzione trova ampia conferma nel condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione che, da ultimo, richiamando i propri precedenti, ha chiarito “la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque
a diritto a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati (cfr. Cass.,
Sez. L, n. 5895 del 3 marzo 2020; per un analogo ragionamento, Cass., Sez. L, n.
2828 del 5 febbraio 2021, non massimata)” (cfr. Cass. 9141/2024). Tale conclusione
è ampiamente giustificata dal riconoscimento della natura retributiva e non previdenziale del trattamento di fine rapporto e al superamento della tesi dell'infrazionabilità del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, pur in presenza di un nuovo rapporto di lavoro, secondo quanto già affermato dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite: “37. L'argomentazione, in ogni caso, oggi non è più spendibile, essendo cambiato il quadro normativo perché il legislatore, con la riforma delle pensioni (L. del 335 del 1995 prima richiamata), ha "armonizzato" i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall'art. 2120 c.c., (come riformato dalla L. n. 297 del 1982). 38.Alla stregua di questa normativa, il TFR spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" (art. 2120 c.c., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. All'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano. 39.
Inoltre, il TFR viene costituito mediante l'accantonamento anno per anno di quella che l'art. 2120 c.c., definisce una quota della retribuzione determinata dividendo per
13,50 la retribuzione annua corrisposta, a titolo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro. È pertanto chiaro il carattere "retributivo e sinallagmatico" del
TFR, come la Sezione lavoro di questa Corte ha già messo in evidenza (da ultime,
Cass. 14 maggio 2013, n. 11479 e 22 settembre 2011, n. 19291, ma cfr. anche le convergenti conclusioni della Sezione tributaria in Cass. 26 maggio 2005, n. 11175).
40. Il TFR quindi è costituito da retribuzioni accantonate, da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 c.c.. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale” (cfr. Cass. SS.UU.
24280/2014).
1.2 Orbene, dall'esame degli atti di causa emerge che il ricorrente stipulava in data
31.12.2014 un contratto di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione resistente e che il rapporto di lavoro veniva successivamente ripetutamente prorogato sino al 31.3.2021. Risulta inoltre che il ricorrente, con decorrenza dall'1.4.2021 veniva assunto presso la stessa amministrazione con contratto a tempo indeterminato.
Ciononostante, l' non provvedeva, al termine del rapporto a tempo determinato, CP_1
a corrispondere al lavoratore quanto dovuto a titolo di TFS maturato in ragione del rapporto lavorativo.
Ne consegue che, in virtù della normativa applicabile e dei principi su richiamati,
l' , in qualità di successore dell'INPDAP ai sensi del d.l. n. 201/2011, è tenuto a CP_1
corrispondere in favore del lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato.
La domanda deve essere quindi accolta con condanna dell' a liquidare in favore CP_1
di il TFR maturato dall'1.1.2015 al 31.3.2021. Parte_1
1.3 Con riferimento alla quantificazione della pretesa, tuttavia, non può essere condiviso il conteggio operato dal ricorrente.
Si osserva, difatti, che le somme indicate dalle CU relative agli anni oggetto di ricorso, in particolare quali “imponibile TFR” e “contributi TFR dovuti”, non corrispondono all'ammontare lordo del TFR maturato dal ricorrente nel periodo di lavoro a tempo determinato, ma esprimono esclusivamente l'importo degli emolumenti percepiti nel relativo anno di imposta soggetti a trattenuta ai fini contributivi TFR, ovvero l'imponibile contributivo ai fini TFR.
D'altronde la CU è rilasciata dal datore di lavoro, mentre il calcolo dell'importo lordo del TFR maturato nel corso del servizio dal dipendente pubblico è demandato all' , sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro secondo quanto disposto CP_1 dall'art. 6 del DPCM 20.12.1999, ai sensi del quale le quote di accantonamento annuale relative al trattamento di fine rapporto devono essere determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati ai sensi dell'art. 3 comma 16 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, e che nell'accantonamento annuale non vengono computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione (0,50%).
È evidente, dunque, che nel caso di specie, in mancanza di idonea documentazione, il ricorso non può che essere accolto limitatamente alla condanna generica dell'ente previdenziale al riconoscimento della prestazione. Né è possibile disporre la richiesta
CTU contabile, atteso che la stessa, in considerazione della mancata produzione da parte del ricorrente degli elementi necessari ad operare la quantificazione, sarebbe risultata meramente esplorativa. Si rammenta, difatti, che la CTU non è un mezzo di prova - avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze - e non può svolgere una funzione sostitutiva al fine di supplire ai difetti di allegazione delle parti.
Il ricorso, dunque, può essere accolto nei soli limiti sopra illustrati.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso:
- Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del TFR dovuto con riferimento al rapporto lavorativo a tempo determinato intrattenuto con il Comune di Roccella Ionica per il periodo dal 1.1.2015 al 31.3.2021;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore della parte ricorrente delle somme a tale titolo dovute, oltre alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 16 L. 30.12.1991 n. 412 e 22 co. 36 l.
724/1994, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento ex art. 3 co. 2 D.L. 79/1997, conv. in L.
140/1997, sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese generali
15%, IVA e CPA se dovuti, da distrarsi.
Locri, 06/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2016/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roccella Jonica, al Viale XXV Aprile, n. 21/b, presso lo studio dell'Avv.
BOMBARDIERI VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti AUTIERI MASSIMO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'agenzia di CP_1
Locri, in Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: liquidazione TFR. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato avviato al lavoro in progetti di Pubblica utilità ex art.2 D.Lgs. 468/1997 e
D.Lgs. 280/1997 e s.m.i. dal 25.1.1999 al 30.12.2014, presso il Comune di Roccella
Jonica; dedotto che in occasione delle procedure di stabilizzazione stipulava con il predetto Comune un contratto di lavoro a tempo determinato con inquadramento categoria A, posizione economica A1, profilo professionale Operatore tecnico;
evidenziato che il rapporto di lavoro veniva ripetutamente prorogato sino al
31.3.2021; dedotto che, alla scadenza dell'ultimo contratto, in applicazione dell'art. 20, c. 1 D.Lgs 75/2017 veniva assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.4.2021 presso il medesimo Comune, con inquadramento nella categoria A1, profilo professionale Operatore Tecnico;
lamentato che in data 31.5.2023 chiedeva all' , subentrato alla gestione INPDAP, la liquidazione del TFR maturato nel CP_1
periodo del rapporto di lavoro a tempo determinato, in quanto cessato, ma che l'istanza rimaneva priva di riscontro;
concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Roccella Jonica, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.3.2021, presso la gestione 2) CP_1
Conseguentemente condannare l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in
Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 4.031,93, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto;
in particolare, il diritto al TFR risulterebbe escluso in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la medesima pubblica amministrazione senza soluzione di continuità rispetto al contratto a tempo determinato, circostanza che escluderebbe che sia mai intervenuta la cessazione del rapporto lavorativo. Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e nei termini di seguito esposti.
1.1 La questione controversa nel presente giudizio attiene alla sussistenza del diritto del lavoratore, nell'ambito dell'impiego pubblico, a vedersi liquidato il TFS in ipotesi di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, seguito, senza soluzione di continuità, dall'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione.
Al riguardo, appare opportuno ricostruire in primo luogo il quadro normativo applicabile.
L'art. 2, c. 5, l. 335/1995, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che “per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”.
L'art. 2120 c.c., stabilisce che: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto” con riconoscimento del diritto del lavoratore a vedersi liquidato il trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il DPCM 20 dicembre 1999, all'art. 1, c. 6, prevede espressamente l'applicabilità di tale norma per i pubblici dipendenti iscritti all'INPDAP stabilendo che “il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297”. Appare inoltre opportuno evidenziare che l'assunzione della parte ricorrente con contratto a tempo indeterminato è intervenuta nell'ambito di una procedura di stabilizzazione straordinaria degli LPU, secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 207, l.
147/2013 e dall'art. 20, c. 1 D. Lgs. 75/2017.
Sul punto si evidenzia che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa “la stabilizzazione è meccanismo straordinario e derogatorio delle disposizioni in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni che non può né deve essere confusa con l'istituto della trasformazione o conversione di un rapporto d'impiego a termine in rapporto d'impiego a tempo indeterminato dando invece luogo, in presenza di determinate condizioni, alla costituzione di un nuovo rapporto d'impiego
a tempo indeterminato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1138), ancorché non in base a procedure concorsuali in senso stretto e però mediante procedure di tipo selettivo, volte a individuare, nella platea degli aspiranti, quelli che, in funzione dei vincoli finanziari e organici, ricollegati agli atti programmatorio-organizzativi di cui all'art. 39 comma 3 ter della legge n. 449/1997, possono effettivamente accedere al nuovo rapporto d'impiego ( Cons. Stato, Sez. IV,
12 luglio 2010, n. 4495)”, ( cfr. Cons. Stato Sez. IV sent. n. 1204 del 2.3.2012).
Alla luce del quadro normativo così delineato si ritiene dunque che debba riconoscersi il diritto del lavoratore al TFR maturato al momento della “cessazione del rapporto di lavoro subordinato” a termine, posto che il successivo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se alle dipendenze della stessa amministrazione,
è un rapporto nuovo e autonomo rispetto al precedente.
Tale ricostruzione trova ampia conferma nel condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione che, da ultimo, richiamando i propri precedenti, ha chiarito “la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque
a diritto a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati (cfr. Cass.,
Sez. L, n. 5895 del 3 marzo 2020; per un analogo ragionamento, Cass., Sez. L, n.
2828 del 5 febbraio 2021, non massimata)” (cfr. Cass. 9141/2024). Tale conclusione
è ampiamente giustificata dal riconoscimento della natura retributiva e non previdenziale del trattamento di fine rapporto e al superamento della tesi dell'infrazionabilità del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, pur in presenza di un nuovo rapporto di lavoro, secondo quanto già affermato dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite: “37. L'argomentazione, in ogni caso, oggi non è più spendibile, essendo cambiato il quadro normativo perché il legislatore, con la riforma delle pensioni (L. del 335 del 1995 prima richiamata), ha "armonizzato" i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall'art. 2120 c.c., (come riformato dalla L. n. 297 del 1982). 38.Alla stregua di questa normativa, il TFR spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" (art. 2120 c.c., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. All'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano. 39.
Inoltre, il TFR viene costituito mediante l'accantonamento anno per anno di quella che l'art. 2120 c.c., definisce una quota della retribuzione determinata dividendo per
13,50 la retribuzione annua corrisposta, a titolo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro. È pertanto chiaro il carattere "retributivo e sinallagmatico" del
TFR, come la Sezione lavoro di questa Corte ha già messo in evidenza (da ultime,
Cass. 14 maggio 2013, n. 11479 e 22 settembre 2011, n. 19291, ma cfr. anche le convergenti conclusioni della Sezione tributaria in Cass. 26 maggio 2005, n. 11175).
40. Il TFR quindi è costituito da retribuzioni accantonate, da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 c.c.. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale” (cfr. Cass. SS.UU.
24280/2014).
1.2 Orbene, dall'esame degli atti di causa emerge che il ricorrente stipulava in data
31.12.2014 un contratto di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione resistente e che il rapporto di lavoro veniva successivamente ripetutamente prorogato sino al 31.3.2021. Risulta inoltre che il ricorrente, con decorrenza dall'1.4.2021 veniva assunto presso la stessa amministrazione con contratto a tempo indeterminato.
Ciononostante, l' non provvedeva, al termine del rapporto a tempo determinato, CP_1
a corrispondere al lavoratore quanto dovuto a titolo di TFS maturato in ragione del rapporto lavorativo.
Ne consegue che, in virtù della normativa applicabile e dei principi su richiamati,
l' , in qualità di successore dell'INPDAP ai sensi del d.l. n. 201/2011, è tenuto a CP_1
corrispondere in favore del lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato.
La domanda deve essere quindi accolta con condanna dell' a liquidare in favore CP_1
di il TFR maturato dall'1.1.2015 al 31.3.2021. Parte_1
1.3 Con riferimento alla quantificazione della pretesa, tuttavia, non può essere condiviso il conteggio operato dal ricorrente.
Si osserva, difatti, che le somme indicate dalle CU relative agli anni oggetto di ricorso, in particolare quali “imponibile TFR” e “contributi TFR dovuti”, non corrispondono all'ammontare lordo del TFR maturato dal ricorrente nel periodo di lavoro a tempo determinato, ma esprimono esclusivamente l'importo degli emolumenti percepiti nel relativo anno di imposta soggetti a trattenuta ai fini contributivi TFR, ovvero l'imponibile contributivo ai fini TFR.
D'altronde la CU è rilasciata dal datore di lavoro, mentre il calcolo dell'importo lordo del TFR maturato nel corso del servizio dal dipendente pubblico è demandato all' , sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro secondo quanto disposto CP_1 dall'art. 6 del DPCM 20.12.1999, ai sensi del quale le quote di accantonamento annuale relative al trattamento di fine rapporto devono essere determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati ai sensi dell'art. 3 comma 16 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, e che nell'accantonamento annuale non vengono computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione (0,50%).
È evidente, dunque, che nel caso di specie, in mancanza di idonea documentazione, il ricorso non può che essere accolto limitatamente alla condanna generica dell'ente previdenziale al riconoscimento della prestazione. Né è possibile disporre la richiesta
CTU contabile, atteso che la stessa, in considerazione della mancata produzione da parte del ricorrente degli elementi necessari ad operare la quantificazione, sarebbe risultata meramente esplorativa. Si rammenta, difatti, che la CTU non è un mezzo di prova - avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze - e non può svolgere una funzione sostitutiva al fine di supplire ai difetti di allegazione delle parti.
Il ricorso, dunque, può essere accolto nei soli limiti sopra illustrati.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso:
- Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del TFR dovuto con riferimento al rapporto lavorativo a tempo determinato intrattenuto con il Comune di Roccella Ionica per il periodo dal 1.1.2015 al 31.3.2021;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore della parte ricorrente delle somme a tale titolo dovute, oltre alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 16 L. 30.12.1991 n. 412 e 22 co. 36 l.
724/1994, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento ex art. 3 co. 2 D.L. 79/1997, conv. in L.
140/1997, sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese generali
15%, IVA e CPA se dovuti, da distrarsi.
Locri, 06/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi