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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I N A P O L I N O R D
Il Giudice monocratico, dr. ssa Antonella Paone, ha pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella controversia scritta al numero 2845/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
PENDENTE TRA
, con sede legale in Roma Via G. Grezar, 14 P.IVA e CF Parte_1
, che subentra a titolo universale nei rapporti di P.IVA_1 Controparte_1
, incorporante , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in persona del procuratore dell' in virtù di poteri
[...] Controparte_5
conferiti giusto atto notarile, Rep. 181515 Racc. 12772 del 25/07/2024 in virtù di procura conferita in calce al presente atto, all'Avv. Loredana Palumbo dell'ordine di S.
RI UA VE (C.F. , con domicilio eletto presso il suo studio C.F._1
in Pietramelara (CE) alla Piazza Municipio n.17
APPELLANTE
TRA
(CF: nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Casal di Principe alla Via Gagliardi n. 11, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv.
Annunziata Roma e dall'Avv. Antonio D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Annunziata Roma sito in Aversa alla Via F. Saporito 54-/b 1
APPELLATA CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto del fatto che la presente sentenza è resa sulla scorta della ricostruzione del fascicolo di prime cure offerta dall'unica parte costituita, atteso il tenore dei motivi dedotti in appello, che ne consente il vaglio anche senza materiale acquisizione del fascicolo di primo grado, disposta ma mai evasa dall'ufficio destinatario della richiesta.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. .13551/2024, resa nel procedimento civile iscritto al n.6522/2021 RG e pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa, depositata il
18.09.2024.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del giudice tributario;
inammissibilità dell'impugnativa estratto ruolo per carenza di interesse ad agire.
Sulla scorta di tale premessa l'appellante chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata per mancata pronuncia sulla richiesta declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine il rigetto della domanda proposta.
Seppur ritualmente evocati in giudizio, entrambi gli appellati rimanevano contumace.
All'esito dell'udienza celebratasi in data 14.10.2025 il giudice, sciogliendo la riserva,
tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia degli appellati, come indicati in intestazione, per essere stati regolarmente evocati in giudizio e non essersi costituiti.
In via assorbente, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio anche in secondo grado e dunque non atta a giustificare una regressione del giudizio al primo grado, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado. L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano
escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione
forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di
cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il
ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 4845/2021 secondo cui: “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione
ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto
esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa
tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione
della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al
momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente
o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di
contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al
modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi
di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità,
mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del
fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla
legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica
della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto
esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in
executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica all'atto esecutivo che avesse
assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse
legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”. In linea con tale orientamento la Cass. Civile SSUU con ordinanza del 29.1.2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Nel caso di specie, in sede di opposizione l'odierno appellata deduceva un fatto estintivo della pretesa creditoria, ovvero la prescrizione maturata dall'epoca dell'accertamento dell'omesso versamento della tassa automobilistica, in assenza di atti interruttivi.
Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato al pagamento Parte_2
delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione della fase istruttoria, di fatto non svoltasi in nessuno dei due gradi.
P Q M
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
.13551/2024, resa nel procedimento civile iscritto al n.6522/2021 RG e pronunciata dal
Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa, depositata il 18.09.2024, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati, come indicati in intestazione;
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta da per essere Parte_2
materia rientrante nella giurisdizione della Commissione Tributaria;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante Parte_2 Pt_3
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro
278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante Parte_2 Pt_3
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro
59,25 per esborsi ed euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa,
come per legge.
Così deciso in Aversa, il 20.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Antonella Paone