Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza dell' 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3167/2024 R.G. vertente fra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iacoviello, ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Lavello via Manzoni 149, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marina Savastano;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 2.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, con provvedimento del 1°
CP_ aprile 2023, l' di Potenza procedeva alla sua iscrizione d'ufficio negli elenchi della gestione commercianti con effetto retroattivo dal 31.03.2023 poiché risultato, da una verifica effettuata, socio della società del settore terziario F.LLI DE CILLIS DI MAURO s.n.c.; che tale provvedimento era illegittimo, per insussistenza del presupposto principale, ossia il compimento di atti di commercio, attesa la cessazione nel 2014 dell'attività di ristorazione svolta dalla suddetta società.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare illegittimo il provvedimento
CP_
con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
1
rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto con la conseguente conferma della iscrizione del ricorrente nella gestione esercenti attività commerciali per il periodo in contestazione e condanna alle spese, diritti e onorari del giudizio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 11 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del
12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio
2 di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza –verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del
26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, il ricorrente si duole della legittimità del provvedimento del 1° aprile 2023 di iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti con imposizione contributiva dal
31.03.2023, disposta dall' poiché risultato socio della società del settore terziario F.LLI CP_1
DE CILLIS DI MAURO s.n.c.
A fondamento delle proprie rivendicazioni deduce che la società F.LLI DE CILLIS DI
MAURO s.n.c. aveva cessato la propria attività di ristorazione nel 2014, dandone rituale comunicazione e che, per effetto di tale cessazione, l' Controparte_2
accoglieva la proposta domanda di cancellazione, risultando così i soci cancellati da tale gestione con effetto dal 31.10.2014.
Le rivendicazioni dell' appaiono prive di fondamento. Controparte_3
3 Dalla documentazione versata in atti l' non ha fornito alcuna prova dei caratteri CP_1 dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dal ricorrente nell'ambito della società di cui risultava socio.
Da tale carenza probatoria consegue, in accoglimento del ricorso, la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti con obbligo dell' di CP_1
provvedere alla sua cancellazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 2.11.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione
Commercianti e ordina all' , in persona del legale rappresentante p.t., la conseguente CP_1
cancellazione;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00, oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 11 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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