CASS
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2025, n. 5515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5515 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ZI SA NA MI - Presidente - Sent. n. sez. 84/2025 NO IN UP – 22/01/2025 AR SA LM R.G.N. 35809/2024 HE CU - Relatore - CA OL ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da AR IE nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 27 marzo 2024 della Corte d’appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE CU;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata il 15 gennaio 2025, dall’avv. Silvio Gianluca Bilotta, nell’interesse della parte civile, con la quale si chiede il rigetto del ricorso;
letta la memoria, depositata l’8 gennaio 2025, dall’avv. Nicola Mondelli nell’interesse dell’imputato, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso. 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto IE AR responsabile del reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, cod. pen., per aver offeso, attraverso la pubblicazione di alcuni articoli, la reputazione di EN IR. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5515 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 22/01/2025 2 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui il decreto di citazione a giudizio, in appello, sarebbe stato notificato solo sei giorni prima dell’udienza, in luogo dei venti prescritti. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096). Ebbene, dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio pronunciato), è emerso che il decreto di citazione a giudizio, in appello, effettivamente, è stato notificato, all’imputato, il 21 marzo 2024, sei giorni prima dell’udienza indicata in citazione (27 marzo 2024). Il giudizio, tuttavia, è stato trattato con rito cartolare e la difesa, pur avendo depositato il 15 marzo 2024 una memoria scritta, nulla ha eccepito sotto tale profilo. E tanto rende indeducibile la censura prospettata ai sensi dell’art. 180 del codice di procedura penale. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d’impugnazione proposti (così in motivazione Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE CU ZI SA NA MI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE CU;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata il 15 gennaio 2025, dall’avv. Silvio Gianluca Bilotta, nell’interesse della parte civile, con la quale si chiede il rigetto del ricorso;
letta la memoria, depositata l’8 gennaio 2025, dall’avv. Nicola Mondelli nell’interesse dell’imputato, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso. 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto IE AR responsabile del reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, cod. pen., per aver offeso, attraverso la pubblicazione di alcuni articoli, la reputazione di EN IR. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5515 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 22/01/2025 2 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui il decreto di citazione a giudizio, in appello, sarebbe stato notificato solo sei giorni prima dell’udienza, in luogo dei venti prescritti. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096). Ebbene, dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio pronunciato), è emerso che il decreto di citazione a giudizio, in appello, effettivamente, è stato notificato, all’imputato, il 21 marzo 2024, sei giorni prima dell’udienza indicata in citazione (27 marzo 2024). Il giudizio, tuttavia, è stato trattato con rito cartolare e la difesa, pur avendo depositato il 15 marzo 2024 una memoria scritta, nulla ha eccepito sotto tale profilo. E tanto rende indeducibile la censura prospettata ai sensi dell’art. 180 del codice di procedura penale. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d’impugnazione proposti (così in motivazione Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE CU ZI SA NA MI