TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1744
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di competenza del Comandante della sede di servizio

    La normativa speciale prevede che la sospensione consegua ex lege all'accertamento dell'inadempimento vaccinale, e la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l'atto di accertamento comprende anche quella di disporne la sospensione, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per assenza di valida firma digitale e per modalità di invio

    L'atto presenta firma autografa leggibile. La doglianza relativa alle modalità di invio è inammissibile perché non fa discendere un profilo di illegittimità e comunque infondata, dato che la parte ha avuto piena conoscenza del provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione degli articoli 206 e 206-bis cod. ord. mil.

    Le norme emergenziali hanno introdotto un'ipotesi autonoma di sospensione per ragioni sanitarie, prevalente sulla legge generale. L'introduzione di tale ipotesi rientrava nella potestà governativa ex art. 77 Cost.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 4-ter, lett. b), d.l. n. 44/2021 per applicazione discriminatoria dell'obbligo vaccinale

    La legge primaria prevede l'obbligo per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, escludendo i lavoratori civili. Tale scelta legislativa non è discriminatoria, in quanto bilancia ragionevolmente gli interessi coinvolti e trova giustificazione nel principio di solidarietà.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter, lett. b), d.l. n. 44/2021 per lesione del diritto alla salute e irragionevolezza/sproporzione/discriminazione

    La Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità costituzionale di disposizioni analoghe, ritenendo legittimo il bilanciamento degli interessi e la sospensione senza retribuzione in caso di inadempimento all'obbligo vaccinale, dato che la misura è temporanea e senza conseguenze disciplinari.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità delle direttive presupposte al provvedimento di sospensione

    Le censure relative alle direttive sono state esaminate congiuntamente alle censure relative al provvedimento di sospensione e respinte per le medesime ragioni.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità delle direttive presupposte al provvedimento di sospensione

    Le censure relative alle direttive sono state esaminate congiuntamente alle censure relative al provvedimento di sospensione e respinte per le medesime ragioni.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità delle direttive presupposte al provvedimento di sospensione

    Le censure relative alle direttive sono state esaminate congiuntamente alle censure relative al provvedimento di sospensione e respinte per le medesime ragioni.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità delle direttive presupposte al provvedimento di sospensione

    Le censure relative alle direttive sono state esaminate congiuntamente alle censure relative al provvedimento di sospensione e respinte per le medesime ragioni.

  • Rigettato
    Estensione dell'obbligo vaccinale al comparto difesa

    La legge primaria prevede l'obbligo per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, escludendo i lavoratori civili. Tale scelta legislativa non è discriminatoria, in quanto bilancia ragionevolmente gli interessi coinvolti e trova giustificazione nel principio di solidarietà.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della norma per lesione del diritto alla salute e irragionevolezza/sproporzione/discriminazione

    La Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità costituzionale di disposizioni analoghe, ritenendo legittimo il bilanciamento degli interessi e la sospensione senza retribuzione in caso di inadempimento all'obbligo vaccinale, dato che la misura è temporanea e senza conseguenze disciplinari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1744
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1744
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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