Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10829/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10829 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Youri Hallemans, Piergiorgio Palomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, Comando 2° Regimento Trasmissioni Alpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
− del provvedimento privo di numero protocollo, notificato in data 5 gennaio 2022 (cfr. DOC.1), con il quale la ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa;
− della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 (cfr. DOC.2) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”;
− della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805, del 13.12.2021 (cfr. DOC.3) “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”;
− della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DM_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (cfr. DOC.4) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”
− aggiornamento delle Direttiva -;
− ed avverso l'art. 4 ter, lett. b, del D.L. n.44, del 1.4.2021, convertito con Legge n.76, del 28.5.2021, modificato dal D.L. n. 172, del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.1.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, così come via via integrato e modificato, il quale ha esteso l'obbligo vaccinale al comparto difesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, Comando 2° Regimento Trasmissioni Alpino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. LU TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso in riassunzione (originariamente proposto innanzi al TAR Trentino Alto Agide – Sezione autonoma di Bolzano e quivi successivamente riassunto a seguito dell’ordinanza del Tribunale trentino che declinava la competenza territoriale) il Caporal Maggiore Scelto -OMISSIS- – in servizio presso il 2° Reggimento Trasmissioni Alpino con sede a Bolzano – ha impugnato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. 76/2021, e le circolari ad esso presupposte.
Nel ricorso vengono dedotte le seguenti censure, che possono essere così sintetizzate:
i) il provvedimento di sospensione è stata trasmesso tramite pec privata del Comandante di Battaglione e non tramite la pec istituzionale del Comandante di Corpo. Inoltre, il provvedimento di sospensione è privo di una valida firma digitale di talché l’atto risulta affetto da nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990;
ii) il provvedimento di sospensione sarebbe poi illegittimo perché adottato dal Comandante della sede ove il militare prestava servizio e non, invece, come previsto dall’art. 1014 cod. ord. mil., dalla Direzione Generale per il Personale Militare;
iii) in terzo luogo, è stata dedotta la violazione degli articoli 206 e 206-bis cod. ord. mil. perché l’Amministrazione non avrebbe dichiarato l’indispensabilità del vaccino e non avrebbe offerto la possibilità ai militari di evitare la profilassi presentando apposita richiesta alla Commissione Medica Ospedaliera;
iv) è stata poi denunciata la disapplicazione dell’art. 4-ter, lett. b), d.l. n. 44/2021 (così come modificato dalla legge n. 3/2022) perché mentre le norme di legge imponevano l’obbligo di vaccinazione a tutto il comparto difesa, le direttive impugnate hanno illegittimamente applicato l’obbligo in questione solamente al personale militare, così discriminando quest’ultimo rispetto ai dipendenti delle aree civili del Ministero della Difesa;
v e vi) infine, con il quinto e sesto motivo di ricorso, è stata prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter, lett. b), d.l. n. 44/2021 in relazione agli artt. 2, 9 e 32 della Costituzione per lesione del diritto alla salute, stante la pericolosità degli effetti collaterali del vaccino e la inidoneità dello stesso a prevenire il contagio (quinta censura) e in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4 35 e 36 della Costituzione perché l’obbligo vaccinale sarebbe irragionevole in quanto inidoneo a raggiungere i fini per i quali è stato imposto, non proporzionale perché la sanzione prevista per chi non si vaccina è troppo grave rispetto all’obbligo rimasto inadempiuto e discriminatorio giacché il vaccinato è in realtà più pericoloso di colui che si è sottoposto al tampone (sesta censura).
3. Si è costituito il Ministero intimato, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
4. All’udienza pubblica del 22/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, deve essere confermata la competenza territoriale di questo Tribunale a decidere la controversia dal momento che, così come correttamente osservato dal TAR Trentino Alto Agide – Sezione autonoma di Bolzano, parte ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio ha espressamente impugnato, formulando precipue censure, non solo il provvedimento di sospensione a lei riferito, ma anche le circolari presupposte, le quali, nel precisare e dettagliare gli obblighi in materia di vaccinazione anti-Covid, hanno una indubbia natura regolamentare, con conseguente competenza di questo Tribunale a decidere la controversia ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
6. Passando, ora, all’esame del ricorso, il Collegio ritiene che lo stesso sia infondato e da respingere per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Principiando per ragioni di ordine logico-giuridico dalla censura con cui è stata contestata la competenza del Comandante della sede di servizio del militare ricorrente ad adottare l’atto di sospensione, il Collegio osserva che l’articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2 (con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari), che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”. Il successivo comma 3, dopo aver specificato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti su di essi, precisa che “I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Dalla normativa speciale richiamata emerge chiaramente che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza; la sospensione è dunque conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento. Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza (recentemente cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469) “la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione”.
In virtù di quanto esposto, non sussiste il censurato vizio di incompetenza.
6.2 Quanto alla censura secondo cui il provvedimento di sospensione sarebbe nullo perché privo di una valida firma digitale, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l’atto di sospensione impugnato deve ritenersi valido in quanto presenta – non già la firma digitale – bensì la firma autografa leggibile del Comandante del 2° Trasmissioni Alpino, Colonnello -OMISSIS-.
Quanto alla contestazione circa le modalità di invio dell’atto, il Collegio ritiene che la censura sia inammissibile perché dal presunto vizio riscontrato parte ricorrente non fa discendere alcun profilo di illegittimità del provvedimento; in ogni caso, il Collegio ritiene la doglianza infondata posto che dalla modalità alternativa di invio del provvedimento parte ricorrente non risulta aver subito alcun pregiudizio, essendo pacifico tra le parti ed emergendo per tabulas dalla documentazione agli atti che l’interessato ha comunque avuto piena ed immediata conoscenza del decreto di sospensione impugnato.
6.3 Relativamente alla censura con cui è stata dedotta la violazione degli articoli 206 e 206-bis cod. ord. mil. perché l’Amministrazione non avrebbe dichiarato l’indispensabilità del vaccino e non avrebbe offerto la possibilità ai militari di evitare la profilassi presentando apposita richiesta alla Commissione Medica Ospedaliera, il Collegio rileva che le norme emergenziali in esame hanno introdotto una ipotesi del tutto autonoma di sospensione per ragioni sanitarie e di profilassi contro la diffusione del virus, di talché non può essere sostenuta la violazione delle disposizioni citate le quali non trovano applicazione, in virtù del principio per il quale la legge speciale deve prevalere su quella generale.
Per completezza, deve altresì essere rilevato che l’introduzione di una nuova ipotesi di sospensione per ragioni sanitarie rientrava certamente nella potestà governativa di adottare, in casi di necessità ed urgenza, provvedimenti aventi forza di legge ex art. 77 Cost. e, nella specie, tale potere è stato esercitato dal Governo mediante l’emanazione del D.L. n. 172/2021 (convertito con legge 21/01/2022, n. 3) il quale, costituendo atto avente forza di legge, non può trovare alcun limite aprioristico in disposizioni promananti da altra fonte di pari livello quale il d.lgs. n. 66 del 2010.
6.4 Relativamente alla presunta violazione dell’art. 4-ter, lett. b), d.l. n. 44/2021 (così come modificato dalla legge n. 3/2022), è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, è la stessa norma di legge primaria a prevedere che l’obbligo vaccinale dovesse valere per tutti i lavoratori del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, dovendone invece restare esclusi i lavorati del Ministero della Difesa delle aree civili.
Tale scelta legislativa, tuttavia, così come chiarito dalla granita giurisprudenza in materia, non è foriera di alcun effetto discriminatorio nei confronti dei lavoratori sottoposti all’obbligo vaccinale.
E, invero, a tal proposito è sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidate in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile.
6.5 Da ultimo, con riguardo alle censure con cui sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto l’obbligo vaccinale, può innanzitutto essere nuovamente richiamata la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024). Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024). In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva , “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
Può essere altresì citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 26.5.2022 - pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 – nella quale è stato osservato che la misura della quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione e non la libertà personale; in particolare, la Corte in detta pronuncia ha osservato che " Il destinatario del provvedimento è infatti senza dubbio obbligato ad osservare l'isolamento, a pena di incorrere nella sanzione penale, ma non vi è costretto ricorrendo ad una coercizione fisica, al punto che la normativa non prevede neppure alcuna forma di sorveglianza in grado di prevenire la violazione. In definitiva, chiunque sia sottoposto alla "quarantena" e si allontani dalla propria dimora incorrerà nella sanzione prevista dalla disposizione censurata, ma non gli si potrà impedire fisicamente di lasciare la dimora stessa, né potrà essere arrestato in conseguenza di tale violazione". In definitiva, la misura adottata non è in alcun modo equiparabile al trattamento sanitario obbligatorio, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 32 della Costituzione laddove è previsto che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”
7. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve pertanto essere respinto perché infondato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di € 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA AN, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
LU TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU TA | VA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.