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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
28/03/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1759/2020 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Fontana Biagio n° 35 cf: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, C. F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dalla richiesta di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2015 e per n.102 giornate.
Dagli atti risulta che parte ricorrente non è cancellato dagli elenchi per l'anno oggetto di lite, CP_ sia come da comparsa che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del
Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463).
Ritenuto quanto sopra, va pronunziata declaratoria di cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio,vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione Parte_1 CP_1
e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Patti, 28/03/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
28/03/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1759/2020 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Fontana Biagio n° 35 cf: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, C. F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dalla richiesta di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2015 e per n.102 giornate.
Dagli atti risulta che parte ricorrente non è cancellato dagli elenchi per l'anno oggetto di lite, CP_ sia come da comparsa che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del
Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463).
Ritenuto quanto sopra, va pronunziata declaratoria di cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio,vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione Parte_1 CP_1
e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Patti, 28/03/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia