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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, ottava sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Quaranta - Presidente -
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
Dott.ssa Rita Anna De Falco - Giudice ausil. - Relatore - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello, avverso la sentenza n. 1973/2017 pubblicata il
04.07.2017, dal Tribunale di Torre Annunziata, iscritto al n. 713/2018
RGAC, avente ad oggetto “risarcimento danno alla persona”, riservata per la decisione all'udienza collegiale del 22/11/2024.
TRA
(P.I , già denominata Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente do-
[...]
miciliata, per il presente giudizio, in Piano di Sorrento (NA), alla Via Ba- gnuolo n. 33, presso lo studio dell'avv. Gioacchino Maresca (C.F.:
), che la rappresenta e difende, in virtù di procura ri- C.F._1
lasciata in primo grado ed allegata in calce all'atto di citazione, nonché, di procura allegata all'atto di appello, per notaio Persona_1
di Treviso del 18/12/2014, rep.186906/ racc.30368.
-appellante-
E
c. Pag. 1 di 19 Parte_1 C.F._2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile
(c.f. ), (c.f..: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f.: , C.F._4 CP_1 C.F._5
nella qualità di eredi ab intestato del sig. ( nato a [...]- Persona_2
trecase (NA) il 18/08/1950 e deceduto in Torre del Greco in data
16/06/2013), rappresentati e difesi,, in virtù di mandato in calce all'atto co- stitutivo, dall'avv. Alessandra Galdieri (c.f. ) con la C.F._6
quale elettivamente domiciliano presso il suo studio sito in Napoli, alla Via
F. Blundo n.54.
-appellati-
NONCHE'
, residente a[...],Torre del Greco (NA) CP_2
-appellata contumace-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ l'adita Corte, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata n. 1973/2017 emessa dal Tribunale di Torre Annun- ziata;
1) respingere in parte la domanda di risarcimento così come avanzata in riassunzione dai sigg. , , e Parte_3 Parte_4 CP_1
perché parzialmente infondata e non provata, ed accerti e dichiari la con- corrente responsabilità per colpa ed imprudenza del sig. Persona_2
nella produzione del sinistro e conseguentemente liquidi i danni secondo quanto giusto ed equo in ragione del suo effettivo periodo di permanenza in vita (anni5), ed in maniera proporzionale al suo grado di corresponsabilità ex art. 1227 c.c. co.1, con la esclusione di quei danni che, il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, in virtù della norma di cui all'art. 1227 c.c.; 2) tenga conto dell'importo di €. 21.300,00 da
[...]
versato spontaneamente, con riserva di ripetere all'esito del Parte_1
c. +2 Pag. 2 di 19 Parte_1 Pt_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile
giudizio di appello, agli appellanti: , , Parte_3 Parte_4 [...]
, in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo CP_3
grado, e condanni gli appellati alla restituzione totale di detta somma o solo di quella parte che, dovesse risultare in esubero all'esito della decisione dell'adita Corte di appello di Napoli;
3) rideterminarsi le spese di causa e i compensi professionali con condanna degli appellati alle spese, compensi prof., spese generali forfettarie come per legge ed accessori, del II grado di giudizio, compensando totalmente tra le parti quelle di 1° grado”.
Per gli appellati: “Voglia la Corte adita: 1) in via preliminare rigettare,
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1973/2017 per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto a sostegno della stessa;
2) in via principale rigettare l'appello promosso dalle (già Controparte_4
, perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, Parte_2
confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) vinte le spese del grado con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato per averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con citazione ritualmente notificata il 14 marzo 2012, con- Persona_2
veniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata- Sez. distaccata di Torre del Greco-, la sig.ra e la in per- CP_2 Parte_2
sona del legale rapp.pro-tempore, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 22 marzo 2008, alle ore 15:30 circa, in Boscoreale (NA), allorquando il conducente del mo- tociclo Piaggio Beverly tg. BP11304, di proprietà della sig.ra CP_2
nel percorrere la via Barone Massa con direzione Salerno, giunto alla altezza di via Gramsci, nell'immettersi in una strada privata posta a sinistra rispetto alla propria direzione di marcia, perdeva il controllo del veicolo e cadeva al suolo sul lato destro, unitamente allo stesso. Il predetto motociclo, una volta c. +2 Pag. 3 di 19 Parte_1 Pt_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile caduto al suolo scivolava sul manto stradale ed andava, così ad investire la gamba dell'istante che in quel momento si trovava sul Persona_2
margine sinistro di detta via Barone Massa. In particolare esponeva che, al momento dell'investimento, percorreva la via Barone Massa nella stessa di- rezione del motociclo investitore -ossia in direzione Salerno – ed attraver- sava da un marciapiede all'altro, nel senso della lunghezza, l'ingresso della suddetta strada privata;
che cadeva sulla strada battendo la testa al suolo riportando lesioni personali per come diagnosticate dai sanitari del Presidio
Ospedaliero “A. Maresca di Torre del Greco Asl NA 5, referto n.26954 - trauma cranico e ferite lacero- contuse- ”. Si costituiva la Parte_2
contestando la domanda attorea, chiedendone il rigetto;
non si
[...]
costituiva la sig. . Nel corso del giudizio veniva ammessa ed CP_2
espletata la prova per testi, nonché la Ctu medico – legale. In data 14 giugno
2013, il sig. decedeva, per cause indipendenti dalle lesioni Persona_2
riportate dal sinistro. Il procedimento all'udienza del 25/09/2013 veniva in- terrotto. I sigg.ri e , nella Parte_3 Parte_4 CP_1
qualità di eredi del de cuius, con ricorso notificato in data 08.11.2013, rias- sumevano il giudizio come da decreto. Nel corso del giudizio veniva esple- tata la fase istruttoria, con l'escussione dei testi e la Ctu medico- legale, all'esito della quale la causa veniva rinviata all'udienza del 14.03.2017 per le precisazioni delle conclusioni. Rassegnate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza con termini ordinatori.
1.LA SENTENZA APPELLATA ED IL GIUDIZIO DI APPELLO.
1.1. LA SENTENZA APPELLATA.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza depositata in data
04.07.2017 e contraddistinta dal n. 1973/2017, così provvedeva: 1) dichia- rava la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del 22.03.2008 del conducente il motociclo Piaggio Beverly tg. BP11304 di proprietà di c. Di Leva +2 Pag. 4 di 19 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile e, per l'effetto, condannava e la CP_2 CP_2 [...]
in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento, in so- Controparte_5
lido tra loro e, in favore di , , Parte_3 Parte_4 CP_1
nella qualità di eredi di , della somma di €. 45.000,00 oltre Persona_2
€. 18,50 per spese mediche oltre interessi come calcolati in motivazione;
2) condannava, altresì, e la CP_2 Controparte_5
in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento, in solido tra loro e in favore di , , nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 CP_1
, delle spese processuali sostenute, che liquidava in com- Persona_2
plessivi €. 7.924,00 di cui € 670,00 per spese, oltre spese di Ctu, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con citazione notificata a mezzo pec in data 31.01.2018, la Parte_1
– già denominata .A- ha interposto appello av-
[...] Parte_5
verso l'indicata decisione, con due motivi di censura;
con il primo ritiene errata la valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla mancata de- claratoria della concorrente responsabilità per colpa del sig. CP_6
nella produzione dell'evento; mancata applicazione della norma di cui
[...]
all'art. 1227 c.c. 1 e 2 comma. Con il secondo motivo di gravame si duole dell'erronea liquidazione dei danni, effettuata con rifermento ala vita futura probabile e non parametrata alla durata effettiva della vita (5 anni).
In data 11.05. 2018 si costituivano i sigg.ri , Parte_3 Parte_4
e resistendo all'appello. Vinte le spese del grado, con distrazione ex CP_1
art. 93 c.p.c.
Con ordinanza di codesta Corte, depositata in data 04.07. 2018, si accoglieva l'istanza presentata dalla di sospensione della provvi- Parte_1
soria esecuzione della sentenza appellata, e si rinviava la causa per l'acqui- sizione del fascicolo di primo grado.
c. +2 Pag. 5 di 19 Parte_1 Pt_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 22.11.2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in pari data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epi- grafe. Con ordinanza del 04.03. 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, senza i termini.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le me- morie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia dell'appellata sig.ra che seb- CP_2
bene ritualmente citata non ha inteso costituirsi.
2. Detto ciò, e passando all'appello spiegato dalle , av- Parte_1
verso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, benché ammis- sibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c., così come novellato dall'art 54 del D.L. n. 83/2012, va parzialmente accolto per come infra.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'analisi svolta dal primo giu- dice ritenendola, erronea per omessa declaratoria della concorrente respon- sabilità per colpa del sig. Ritenendo che, il fatto per come Persona_2
enunciato dal primo giudice nelle impugnata sentenza, sarebbe in contrasto con gli art. 115 e 116 c.p.c. per l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
Il motivo è infondato.
3.Osserva la Corte che, - lamentando l'appellante, sostanzialmente, (con il primo motivi di gravame) l'erronea valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie - che in virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova, su cui basare il proprio convinci- mento. Coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli c. +2 Pag. 6 di 19 Parte_1 Pt_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 132 cpc, si osserva, che il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, dimostra di essere assolutamente argomentata e piena- mente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Non risulta quindi violato il principio di ermeneu- tica del libero convincimento del giudice ( ex artt. 115 e 116 cpc,) in ordine alla valutazione di quegli elementi raccolti, durante lo svolgimento del pro- cesso e volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti.
Non vi sono motivi per non ritenere attendibili i testi, né può esserlo il fatto che questi abbiano dei legami parentelari o abbiano nell'esser escussi fatto precisazioni, sui capitoli di prova articolati dalle parti;
seppure di spalle il teste sentì, il frastuono del ciclomotore e voltandosi vide lo stesso Tes_1
che, viaggiava in direzione Salerno, e nel tentativo di svoltare a sinistra per immettersi in una strada privata, scivolò e slittò sull'asfalto, andando a col- pire il sig. al piede destro. Questo per l'urto batté con la testa a terra Pt_4
cadendo all'indietro e perse i sensi. Si osserva che, effettivamente, non vi erano in prossimità (dell'accaduto) strisce pedonali, per cui nessuno addebito può essere mosso al , in quanto aveva quasi terminato l'attraversa- Pt_4
mento della strada, da un marciapiede all'altro. Il ciclomotore, condotto dalla sig. non viaggiava nel rispetto delle regole sulla circolazione stra- CP_2
dale - in centri abitati- , per cui la velocità elevata non ha permesso alla stessa di governare il ciclomotore (ved. verbali di causa).
3.1La Corte evidenzia che, le dichiarazioni rese dai testi escussi, ed ampiamente riportate dal Tribunale, hanno trovato puntuale riscontro con i fatti di causa dando prova del fatto storico, nonché della dinamica del sinistro, così come esposto dall'attore nel libello introduttivo, risultando concordanti ed univoci e della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare.
c. +2 Pag. 7 di 19 Parte_1 Pt_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile
Quanto all'attraversamento improvviso del , circostanza sollevata Pt_4
dall'odierna appellante, si ribadiscono le regole fissate dalla giurisprudenza di legittimità, nell'accertamento della responsabilità del conducente di un veicolo che, investe un pedone (regole che questa Corte non intende disco- starsi).
Il conducente può “liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto di tutto per evitare il danno e dunque se ne dimostra l'imprevedibilità ed ine- vitabilità; ma anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, puo' avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. 24024/2014; Cass. 8663/2017; Cass.2241/2019).
Ossia il concorso di colpa è situazione riferibile a qualsiasi condotta lesiva,
a prescindere del titolo di imputazione che governa quest'ultima (se ogget- tiva o presunta), essendo l'art. 1227 c.c., una generale, riferibile a qualsiasi fattispecie di imputazione, poiché regola il contributo dato dal danneggiato al danno da lui subito. Il principio generale è che, il danno si ripartisce quando sia frutto della colpa di entrambi (danneggiante e danneggiato) e questo principio opera anche nel caso di responsabilità “oggettiva” o “pre- sunta” del danneggiante. Ed a parte i casi di prevenzione unilaterale.
Potrebbe apparire il contrario, ossia che l'art. 1227 c.c., presupponga due condotte egualmente colpose (concorso di colpa), e nel caso delle ipotesi speciali di responsabilità, segnatamente in quella prevista dall'art. 2054
c.c., la responsabilità del conducente prescinde dalla colpa.
L'espressione però mira ad indicare il concorso causale colposo del dan- neggiato, così che è riferibile anche alle condotte lesive antagoniste nelle quali la colpa è meramente presunta (e che sia presunta del resto non vuol dire che. è esclusa dalla fattispecie).
Tuttavia, ritenuta in astratto l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., comma 1, an- che ad una ipotesi di responsabilità presunta come quella del conducente,
c. +2 Pag. 8 di 19 Parte_1 Pt_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile
occorre tener conto della particolarità, in questo caso, del titolo di imputa- zione. L'art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è preva- lente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possi- bile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita cer- tamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass.8663/2017) – nel caso in esame prova non emersa dalle emergenze istruttorie-.
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte ) al conducente non semplicemente quando abbia a cagionare (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto tale da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimo- strando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che, non
è sufficiente la dimostrazione che, il pedone era in qualche misura in colpa, se comunque risulta che, il danno era evitabile da parte del conducente.
Dunque, il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nl senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per
l'appunto, imprevedibili ed inevitabili.
Ciò detto, se è vero che l'accertamento di questa imprevedibile condotta del pedone è un accertamento di fatto, è altresì vero che, esso va condotto se- condo le regole suddette, e tenendo conto del rapporto tra le due norme, come sopra illustrato.
Essa va condotta tenendo conto innanzitutto di una condotta esigibile del
c. Di Leva +2 Pag. 9 di 19 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile
danneggiato , ed in secondo luogo tenendo conto della condotta del danneg- giante, e della natura delle violazioni poste in essere (alta velocità, per tutte vedi Cass. civ. n. 5627 del 28/02/2020).
I rilievi risultano pertanto infondati.
4.In ordine al secondo motivo di censura, in rubrica indicato con il numero
2, l'appellante si duole dell'errata liquidazione del danno non patrimoniale, effettuata dal primo giudice, facendo applicazione delle tabelle di riferimento del tribunale di IL, e non parametrata alla durata effettiva della vita (anni
5).
Il rilievo è fondato e va quindi accolto nei limiti di cui infra.
Infatti, il primo giudice non ha considerato che, l'entità del danno biologico riconosciuto al rientrava tra le macro-permaneti (14%) e Persona_2
non andavano applicate le Tabelle del Tribunale di IL, atteso che, nel caso in esame il era deceduto nel corso del giudizio, e che Persona_2
il periodo di sopravvivenza dall'evento era stato di soli 5 anni.
A tal riguardo la S.C. con sentenza n°41933/2021 ha fissato alcuni principi in tema di liquidazione del danno alla persona;
infatti dopo aver preso una decisa posizione in riferimento all'applicazione delle Tabelle del Tribunale di IL in tal fattispecie, ha tuttavia, rilevato l'oggettiva iniquità delle stesse con riferimento all'ipotesi del danno c.d. da premorienza, ossia la de- terminazione del danno non patrimoniale in caso di decesso del danneggiato prima della conclusione del giudizio risarcitorio, per causa diversa dalla le- sione.
Le tabelle meneghine, cui era stato affidato il ruolo di guida per la liquida- zione del danno non patrimoniale al fine di garantire l'equità della valuta- zione dei singoli casi concreti e, l'uniformità di giudizio in tutto il territorio nazionale, non sono state ritenute valide in quanto non soddisfacevano il cri- terio di equità, poi considerate inique secondo la
[...]
Di Leva +2 Pag. 10 di 19 Controparte_7 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile
L'iniquità delle tabelle meneghine sta proprio nell'ingiustificata disparità nella liquidazione del danno, secondo che la vittima sia oppure no soprav- vissuta almeno fino al termine del giudizio.
Quando, però, il danneggiato venga a mancare, prima che gli sia stato liqui- dato il risarcimento, la durata della vita è nota, non costituendo più un dato incerto e presunto (basato cioè sulla mortalità media della popolazione) ma un dato reale: ne deriva che il giudice, nel liquidare il danno da premorienza, deve tenere conto non della vita media futura presumibile della vittima ma della vita effettivamente vissuta (Cass. Civ. 29.12.2021 n. 41933).
Superati, quindi i criteri delle tabelle milanesi, la Suprema Corte indica quale criterio da seguire, per non incorrere in iniquità, quello della proporzionalità, secondo cui, ove la vittima di un danno alla salute, conseguenza di un fatto illecito, sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per cause non ri- collegabili alla menomazione sofferta, l'ammontare del risarcimento spet- tante agli eredi va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella staticamente probabile. Va assunto, quindi, quale punto di partenza, il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino alla fine del giu- dizio, diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua ef- fettivamente vissuti (Cass. civ. del 19.11.2024, n. 29832).
Così come dovrà tenersi conto, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno spettante agli eredi, dell'intervenuta morte dell'attore e danneggiato,
Sig. , nelle more del giudizio per cause diverse dal subito Persona_2
sinistro stradale, e di cui il Giudice di primo grado non ha tenuto conto.
Va comunque tenuto conto che nei primi tempi la sofferenza della vittima è più intensa rispetto a quelli successivi.
Sulla base di detti principi i giudici di merito hanno sviluppato diversi metodi e criteri, per la liquidazione del liquidazione del c.d. “danno intermittente”
c. +2 Pag. 11 di 19 Parte_1 Pt_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile e cioè:
a) il criterio dell'equità pura, che è stato però criticato in quanto a rischio di sfociare nel mero arbitrio, perché comporta risarcimenti differenti per fattispecie analoghe ed invece risarcimenti uguali per fattispecie diverse, e infine perché inidoneo a rendere prevedibile la decisione;
b)il criterio c.d. matematico puro (secondo tale criterio il risarcimento si determina dividendo la somma, individuata dalla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di riferimento, per l'aspettativa di vita del soggetto danneggiato e poi moltiplicando il risultato ottenuto per gli anni di vita realmente vissuta), ma anche tale criterio è stato criticato in quanto lo stesso comporta risarcimenti sensibilmente differenti della medesima menomazione invalidante e per gli stessi anni di vita realmente vissuta fra soggetti di fasce anagrafiche differenti;
c) il c.d. metodo romano, nel quale il risarcimento è determinato dalla somma aritmetica dei risultati di due diverse operazioni matematiche:
c/1) in una prima fase si determina una percentuale del quantum tabellare
(compresa tra 0% e 50% a seconda dell'entità del danno biologico subito), che costituisce il ristoro dell'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta in conseguenza dei postumi permanenti;
c/2) in una seconda fase si sottrae al quantum tabellare la somma come sopra determinata e sul residuo si applica il metodo matematico puro ma anche tale criterio è stato criticato in quanto lo stesso comporta gli stessi difetti del metodo matematico puro.
Tutti tali criteri e metodi, per come già detto, sono stati oggetto di critica in particolar modo perché comportano risarcimenti differenti per fattispecie analoghe ed invece risarcimenti uguali per fattispecie diverse, in palese violazione del principio di c. Di Leva +2 Pag. 12 di 19 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile uguaglianza di cui all'arti. 3 Cost.
Per evitare di incorrere nei suddetti vizi ed iniquità (arbitrio, violazione del principio di uguaglianza, inidoneità a rendere prevedibile la decisione) interviene l' del Tribunale di Controparte_8
IL che, ha recentemente elaborato una tabella, realizzata in base al risarcimento medio annuo, predisposta espressamente per l'ipotesi che la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta ed indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la quale prevede che il risarcimento base annuo sia aumentato per i primi due anni di sopravvivenza con percentuali diverse (nel rispetto dei principi sanciti dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione), mentre rimanga invariato per gli anni successivi); la nuova tabella prevede altresì le percentuali di personalizzazione già previste dalla tabella tradizionale, ma tale tabella non è ancora definitiva.
In conclusione, il Tribunale, avrebbe dovuto tener conto, della nota sen- tenza (Cass. civ. del 7 giugno 2011, n. 1240), che, ha riconosciuto alle tabelle meneghine il valore di parametro guida a livello nazionale, osser- vando che:“ in mancanza di criteri legali, la liquidazione del danno deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi”.
Si ribadisce che, in via generale, per il danno biologico intermittente non può trovare applicazione il criterio risarcitorio (utilizzato dal primo giu- dice) utilizzato per la liquidazione del danno alla persona nell'ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita (ovvero il sistema tabellare in uso dal
Tribunale, parametro di riferimento per la maggior parte dei Tribunali) poiché esso si basa sull'astratta previsione di vita media del soggetto
(danno futuro), mentre nel caso di specie, ove il soggetto danneggiato è
c. Di Leva +2 Pag. 13 di 19 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile deceduto per cause indipendenti dalla lesione, si dovrà adottare un criterio che, circoscriva la liquidazione al lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte (danno passato).
Più precisamente, la difficoltà alla base del sistema tabellare ordinario per la liquidazione del danno cd. intermittente risiede nel fatto che, detto cri- terio di liquidazione considera il fattore anagrafico come elemento signi- ficativo per calcolare l'aspettativa di vita, aspettativa che, è considerata in relazione ad un evento (decesso) ancora incerto;
ciò perché il punto percentuale di invalidità tabellare viene calcolato anche sul presupposto che, la persona danneggiata sia ancora in vita.
Quando, però, il danneggiato muore prima che, gli sia stato liquidato il risarcimento, la durata della vita è nota, non costituendo più un dato in- certo e presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma un dato reale: ne consegue che, il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno intermittente, deve tenere conto non della vita media futura presumibilmente della vittima, ma della vita effettivamente vissuta.
Su questa tematica la giurisprudenza di legittimità si è sempre espressa in modo uniforme (tra le sentenze più significative Cass. Civ. n.
2297/2011n. 679/2016 e n. 10897/2016), affermando che “in tema di ri- sarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneg- giato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto” (Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2016 n.
679), aggiungendo, poi, il principio in base al quale ai fini della liquida- zione di tale posta del danno, va considerato il grado di intensità della
c. Di Leva +2 Pag. 14 di 19 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile
sofferenza della vittima dalla lesione al decesso (“..sebbene occorra te- ner presente della maggiore intensità del patema d'animo nei primi tempi successivi all'evento…” così Cass. civ. n. 10897/2016).
Ancora più di recente la Cassazione ha ribadito tali principi nella sentenza n.7579 del 2020.
Del resto è evidente che, poiché il danno biologico rappresenta per il sog- getto che, lo patisce una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute solo per alcuni anni o mesi piuttosto che, per la residua vita.
Orbene, dopo la affannosa ricerca, da parte dei Tribunali di merito, di criteri adeguati per la liquidazione del danno biologico intermittente, nel
2016 si approda all'elaborazione di una tabella ad hoc stilata dall'
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civile del Tribunale di IL (oggi nella versione Controparte_9
aggiornata al 2018), in cui viene utilizzato quale parametro il rapporto tra il risarcimento medio annuo corrisposto ad ogni percentuale invalidante- secondo valori monetari individuati dalle Tabelle meneghine per la liqui- dazione de danno biologico- e l'aspettativa di vita media.
In sostanza, il risarcimento medio corrisponde a quanto liquidato media- mente dalla Tabella di IL per una data percentuale invalidante tra ciò che, è liquidabile ad un soggetto di un anno e cioè che, è liquidabile ad un soggetto di 100 anni, e, pertanto, è rappresentato dalla media matema- tica tra la somma risarcitoria massima a quella minima.
“L'aspettativa di vita media” è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra uno e 100 anni, senza distinzione di sesso ed il risarcimento medio diviso per l'aspettativa di vita media consente di determinare il risarcimento di base per ogni anno di sopravvivenza della vittima.
Inoltre, poiché l'intensità del danno da lesione personale non rimane co- stante nel tempo, ma si acuisce in prossimità dell'evento per poi c. +2 Pag. 15 di 19 Parte_1 Pt_3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile decrescere progressivamente sino a stabilizzarsi, le citate tabelle per la liquidazione del danno intermittente prevedono che, il risarcimento base annuo sia aumentato per il primo anno del 100% e per il secondo al 50% dal terno anno in poi si tornerà invece ad applicare il parametro base ai fini del computo. E' anche prevista la possibilità di modificare il dato ta- bellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto, operando la c.d. “personalizzazione” del danno.
In conclusione, solo ai fini di maggiore chiarezza, anche dal punto di vista del linguaggio tecnico-giuridico utilizzato, occorre dare atto del fatto che,
l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di IL ha meglio qualificato tale tipologia di danno (solitamente definito “danno biologico intermittente”), come “danno da premorienza”, in ragione della sua strut- tura di danno subito (inverosimilmente e non in modo intermittente) nell'intervallo temporale compreso fra l'illecito da cui deriva la compro- missione permanente del bene salute e la morte del soggetto.
Chiarito ciò, questa Corte, ritiene condivisibili i criteri sopra enunciati,
e, quindi, di dover quantificare il danno in questione, tenendo conto dell'inabilità permanente riconosciuta, in base alle tabelle, nel caso in esame, Tabella del Tribunale di IL 2018 per il calcolo del danno da premorienza, da cui si ottiene:
Danno biologico 14% (per come quantificato dal Ctu), 33.734
x8%=2.699(quota di DB patita nell'immediato);
DB residuo 31.035 (33.734- 2.699): 28 anni (residui di vita statistica- mente prevedibili)= 5.542,00
TOTALE €. 8.241,00 (2.699+5.542) arrotondato a 9.000,00 (essendo il de cuius sopravvissuto per 5 anni e 4 mesi).
A tale importo si aggiunge la ITT gg.60 pari ad €. 5.760,00; ITP gg.40 al
50% pari ad €. 1.920,00; ed ancora una ITP di gg. 40 al 25% pari ad c. Di Leva +2 Pag. 16 di 19 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile
€.960,00, totale pari ad €. 17.640,00. A detta somma va aggiunta la stessa personalizzazione del 6% riconosciuta dal primo giudice pari ad €.
1.058,00, nonché le spese mediche pari ad €. 19,00 .
Il tutto per complessivi €. 18.645,00 ed in €.14.050,49 devalutato al momento del sinistro (marzo 2008), sulla quale spettano gli interessi compensativi che, avuto riguardo all'insegnamento della Corte di cassazione (Cass., Sezioni Unite Civili n°1712/1995), potranno essere calcolati, al tasso legale, anno per anno sulla somma iniziale di
€.14.050,49, (così devalutata alla data del sinistro la somma predetta) via via rivalutata, dal 22 marzo 2003 ad oggi, ed ulteriori interessi al tasso legale sul dovuto dalla presente pronuncia al saldo.
Pertanto la appellante è tenuta al ristoro di tutti i danni Parte_1
patiti da così come quantificate dal CTU, e per esso ai suoi Persona_2
eredi, , , , e al pagamento della Parte_3 Parte_4 CP_1
somma precitata.
Riguardo all'ultimo rilievo, cioè l'errata liquidazione delle competenze di causa di primo grado, anche questo viene accolto nei limiti di seguito indi- cati, in virtù dell'operata riduzione del capitale liquidato alla parte ed in ap- plicazione delle tariffe medie in vigore al momento della sentenza di primo grado, l'importo liquidabile va ridimensionato, per competenze di lite, diritti ed onorari, da €.7.924,00 ad €.5.100,00=, rimanendo inalterato il resto.
In conclusione, in virtù dell'accoglimento di un solo motivo di gravame, inerente, ad una diversa quantificazione del danno patito dal CP_6
seppe, nella minor somma;
in virtù dell' accoglimento parziale dell'appello,
l'appellante Società, va condannata al pagamento in favore di , Parte_3
, , delle spese del primo grado in base alle Parte_4 CP_1
tabelle ex DM. 742/2017, nel minor importo di €. 4.500,00, oltre €.300,00 di spese vive, oltre alle spese di Ctu, con gli accessori di legge con distrazione.
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I compensi per il giudizio di appello vanno liquidati secondo i parametri medi di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di valore sino ad € 26.000,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, previa dichiarazione di contumacia dell'appellata così provvede: CP_2
A) Accoglie l'appello, per quanto di ragione, e per l'effetto, riformata in parte qua la impugnata sentenza:
1) Condanna le al pagamento in favore degli eredi Parte_1
di , , Persona_2 Parte_3 Parte_4 Persona_3
resa, nella qualità, a titolo di risarcimento del danno, della somma, rideterminata in moneta attuale, di €. 18.645,00, maggiorata degli in- teressi come indicati in motivazione, da computarsi sulla sorta capi- tale devalutata alla data del fatto e via via rivalutata secondo correnti indici I.S.T.A.T., e sull'importo finale dalla sentenza al saldo;
2) Condanna la alla rifusione in favore della con- Parte_1
troparte delle spese e competenze del doppio grado, che liquida per il primo nel minor importo per competenze di lite, diritti ed onorari, in €. 4.500,00 oltre spese vive di €.300,00, ed accessori di legge, con distrazione, mentre per il presente grado di giudizio, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. n°147/2022, nell'importo di
3.966,00 per competenze, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, nonché €.50,00 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Condanna gli appellati e Parte_3 Parte_4 CP_1
alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza, se ed in quanto c. Di Leva +2 Pag. 18 di 19 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile incassate;
4) Pone le spese della Ctu, per come liquidate dal primo giudice, a ca- rico della Parte_1
Così deciso in Napoli il 17 gennaio 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. rel. Il Presidente
(Rita Anna De Falco) (Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
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