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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4944/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030936316000 IMP. CONTR. MIN 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.10.2024, il contribuente sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249030936316000, notificata il 07.10.2024, relativa alla cartella di pagamento n. 29620130091005225000 (imposta sostitutiva contribuenti minimi – anno 2010 – € 2.349,04).
Conveniva in giudizio
– Agenzia delle Entrate – Riscossione,
– Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo.
Il ricorrente ha dedotto in particolare:
Nullità della notifica della cartella sottesa, assumendo di non aver mai ricevuto né la cartella né atti interruttivi successivi.
Prescrizione del credito, assumendo decorso del termine quinquennale o, comunque, di quello decennale.
Richiesta di sospensione degli effetti dell'intimazione.
CONTRODEDUZIONI DEI DUE UFFICI
Agenzia delle Entrate – Riscossione
– Ha eccepito la corretta notifica della cartella in data 23.04.2014, con conseguente formazione della definitività della pretesa.
– Ha dedotto che eventuali censure relative alla cartella sono tardive, ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92.
– Ha contestato la prescrizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
– Ha chiesto il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
– In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito, poiché depositato in segreteria il 29.11.2024, oltre i 30 giorni previsti dall'art. 22 D.Lgs. 546/92 (termine utile: 28.11.2024).
– Nel merito, ha confermato la legittimità dell'atto impugnato, rinviando alle deduzioni dell'Agente della riscossione.
– Ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della piena legittimità degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità per tardivo deposito del ricorso è fondata.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/92, il ricorrente deve depositare il ricorso notificato entro 30 giorni dalla notifica alla controparte, a pena di inammissibilità.
Nel caso di specie:
– il ricorso è stato notificato il 29.10.2024;
– il termine per il deposito scadeva il 28.11.2024;
– il deposito è avvenuto il 29.11.2024, come da documentazione dell'Agenzia delle
Il ricorso risulta quindi tardivamente depositato.
Tale tardività, pur essendo di un solo giorno, comporta l'inammissibilità improcedibile del ricorso, non potendo il giudice esaminarne il merito.
Pertanto, ogni altra domanda o difesa resta assorbita.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti,.
Palermo 22.1.26
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4944/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030936316000 IMP. CONTR. MIN 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.10.2024, il contribuente sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249030936316000, notificata il 07.10.2024, relativa alla cartella di pagamento n. 29620130091005225000 (imposta sostitutiva contribuenti minimi – anno 2010 – € 2.349,04).
Conveniva in giudizio
– Agenzia delle Entrate – Riscossione,
– Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo.
Il ricorrente ha dedotto in particolare:
Nullità della notifica della cartella sottesa, assumendo di non aver mai ricevuto né la cartella né atti interruttivi successivi.
Prescrizione del credito, assumendo decorso del termine quinquennale o, comunque, di quello decennale.
Richiesta di sospensione degli effetti dell'intimazione.
CONTRODEDUZIONI DEI DUE UFFICI
Agenzia delle Entrate – Riscossione
– Ha eccepito la corretta notifica della cartella in data 23.04.2014, con conseguente formazione della definitività della pretesa.
– Ha dedotto che eventuali censure relative alla cartella sono tardive, ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92.
– Ha contestato la prescrizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
– Ha chiesto il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
– In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito, poiché depositato in segreteria il 29.11.2024, oltre i 30 giorni previsti dall'art. 22 D.Lgs. 546/92 (termine utile: 28.11.2024).
– Nel merito, ha confermato la legittimità dell'atto impugnato, rinviando alle deduzioni dell'Agente della riscossione.
– Ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della piena legittimità degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità per tardivo deposito del ricorso è fondata.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/92, il ricorrente deve depositare il ricorso notificato entro 30 giorni dalla notifica alla controparte, a pena di inammissibilità.
Nel caso di specie:
– il ricorso è stato notificato il 29.10.2024;
– il termine per il deposito scadeva il 28.11.2024;
– il deposito è avvenuto il 29.11.2024, come da documentazione dell'Agenzia delle
Il ricorso risulta quindi tardivamente depositato.
Tale tardività, pur essendo di un solo giorno, comporta l'inammissibilità improcedibile del ricorso, non potendo il giudice esaminarne il merito.
Pertanto, ogni altra domanda o difesa resta assorbita.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti,.
Palermo 22.1.26
Il Giudice Monocratico