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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22068/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 22068/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale e vertente
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
,nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2
rapp.ti e difesi dall'Avv. Massimo Marino ed elett.te Persona_1
dom.ti presso il suo studio in Portici alla Via De Lauzieres n.8/B in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Castelluccio , con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli Piazza dei Martiri –Vico Cappella
Vecchia n.8/b in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate dagli attori in data 8.02.25 e dal convenuto in data 18.02.25
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe convenivano in giudizio il affinché, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. Controparte_1
o, in subordine ex art.2043 c.c., dello stesso, fossero ristorati dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso al proprio figlio minore in data Persona_1
22.05.19 in alle ore 13,45 circa alla Via Luigi Palmieri altezza dell'istituto CP_1
scolastico “DE Curtis –Ungaretti” ed a tale scopo rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice, perché fondata e provata in fatto e in diritto
e accertare in definitiva e dichiarare che, per le casuali di cui in narrativa, e per gli accertamenti che verranno istituiti , l'ente convenuto, in persona del legale rapp.te
p.t., è tenuto ai sensi dell'art.2015 c.c., o in subordine ex art.2043 c.c., al risarcimento delle lesioni subite dal minore ed al conseguente Persona_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non, biologici . psichici esistenziali ( in breve nessuno escluso anche se qui non espressamente richiamato ) nella misura del 6% intesa solo come danno biologico,; 25 giorni di ITT;
20 gg. di ITP al 50%, 20 gg. di
ITP al 25% ovvero di quella , diversa misura maggiore e/o minore che l?on.le
Giudicante determinerà in seguito a calcolo tabellare sulla scorta della CT depositata in atti o sulla scorta della valutazione che sarà determinata con l'ausilio di una CTU medica che sin d'ora si chiede, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento dannoso. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.”.
A supporto della propria domanda gli attori deducevano che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, allorquando il minore Persona_1
camminava a piedi, finiva rovinosamente al suolo a causa del manto stradale
2 dissestato , nella specie, della mancanza di pavimentazione intorno a un tombino che, pertanto, non risultava livellato né aderente alla strada. Aggiungevano che la descritta situazione di pericolo non era visibile né risultava in alcun modo segnalata , né recintata e/o messa in sicurezza .IN conseguenza del sinistro il minore riportava lesioni personali , nella specie, trauma polso dx e ginocchio dx e ginocchio sx e flc facciali. Frattura sottoperiostea metafisi distale radio a dx , praticando immobilizzazione in stecca , cosi' come si evince dalla documentazione medica in atti.
Si costituiva tempestivamente il eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita nonché la genericità e indeterminatezza della domanda e nel merito la sua infondatezza concludendo in questi termini : “ in via preliminare , accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea dal momento che non risulta esperito il procedimento di negoziazione assistita;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.164 c.p.c. per la sua assoluta genericità e indeterminatezza
, stante la mancanza dei requisiti di legge previsti dall'art.164 n.4 c.p.c.; accertare il difetto di legittimazione passiva del Comune di;
rigettare la domanda CP_1
proposta dai signori e , nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà sul minore contro il Comune di Persona_1 CP_1
perché inammissibile, improponibile, generica contraddittoria e sfornita di prova;
rigettare la domanda perché infondata .
Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.02.25 la causa era riservata in decisione con i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c..
Preliminarmente si rileva che la domanda è procedibile avendo gli attori regolarmente proceduto all'invito alla stipula di negoziazione assistita ai sensi della Legge n.162
/2014 , con pec consegnata in data 1.03.21 e depositata in atti.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di nullità della domanda avendo gli attori provveduto alla integrazione della stessa, ,a seguito di ordine del giudice, specificando nel dettaglio le circostanze e le modalità di accadimento dell'evento
3 dannoso per cui è causa.
La domanda è stata, altresì, preceduta dall'invio della messa in mora ai sensi di legge con la raccomandata a/r ricevuta in data 2.08.19 depositata agli atti unitamente alle rispettivi avvisi di ricevimento .La legittimazione attiva è comprovata dal certificato di famiglia nonché dall'intera documentazione medica in atti.
La legittimazione passiva del è comprovata dalla proprietà in Controparte_1
capo allo stesso della strada pubblica.
La domanda è fondata e pertanto dovrà essere accolta.
La teste ascoltata , indifferente alle parti in causa e presente Testimone_1
sui luoghi al momento dell'accadimento dell'evento dannoso, ha confermato le circostanze di data , ora e luogo , la presenza del minore in compagnia della mamma che camminavano a piedi in Via Luigi Palmieri all'altezza del civico 30 che ha di fronte una traversa privata che porta verso private abitazioni , in direzione valle .Ha espressamente dichiarato l'assenza di marciapiedi lungo la strada teatro del sinistro ,
a doppio senso di marcia e dove il transito contemporaneo di veicoli provenienti dalle opposte direzioni di marcia avveniva con molta difficoltà.
Ha confermato che il minore precedeva la madre nel camminare ed Per_1
entrambi, scendendo, erano al margine destro della strada , collocandosi rasenti al muro;
ha confermato la presenza di varie auto in sosta anche quelle parcheggiate dalle altre mamme che erano andate a prendere i figli a scuola, a causa delle quali, al fine di proseguire il cammino, il minore e la madre si vedevano costretti a spostarsi verso il centro della strada , sempre camminando in fila indiana. La teste ha confermato la presenza della grata per lo scolo delle acque piovane che risultava non livellata ed aderente al manto stradale poiché, intorno alla stessa, mancava una parte di basolame e vi era la presenza di un buco dove il minore cadeva non visibile perché pieno di carte e di rifiuti vari. Confermava che il minore riportava lesioni personali poiché gli usciva sangue dalla bocca, quale immediata e diretta conseguenza della caduta di cui sopra.
Orbene, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va
4 ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea, che ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo. Si richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Giudice, secondo cui, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati (art. 16, all. f, l.
2248/1865) discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 2506/1923, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. 4495/2011; 8157/09). Ciò in quanto il dovere di custodia incombe sul soggetto che esercita un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, concretantesi nell'attività di vigilare e di provvedere affinché essa non arrechi pregiudizio.
Secondo il predetto condivisibile orientamento giurisprudenziale, tale presunzione di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009). Invero, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Il custode, invece, per escludere la sua responsabilità, ha invece l'onere di provare appunto il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore esterno eccezionale (tra cui va ricompreso anche il fatto del danneggiato o del terzo) e perciò idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio
2001 n. 2331) intervenendo nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Inoltre, ove il
5 comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, esso può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Nel caso di specie, la prova liberatoria, rimasta non fornita dall'ente, che si è limitato a contestare una responsabilità esclusiva degli attori i quali, con condotta negligente e imprudente, percorrevano via Palmieri per accompagnare il minore a scuola, senza assicurarsi della natura e condizioni della strada, avrebbe dovuto avere invece ad oggetto la dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte di esso di CP_1
tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, in modo da mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.
Neanche l'interruzione del nesso causale con la res sottoposta in custodia può essere, nella fattispecie, imputata alla condotta degli attori, i quali, anche secondo le risultanze istruttorie, si sono limitati a fare un uso normale della strada pubblica, senza violare alcuna regola della circolazione anche pedonale e senza tenere alcuna condotta imprudente eccezionale e/o imprevedibile.
Invero, gli attori si vedevano costretti a proseguire portandosi al centro della carreggiata, poiché sul lato destro della strada , rispetto al loro senso di marcia, vi erano delle auto ferme in sosta che impedivano oggettivamente di poter continuare a procedere rasenti al muro . Inoltre, la strada era a doppio senso di marcia , consentendo con difficoltà il transito contemporaneo di veicoli provenienti dalle opposte direzioni di marcia . Le difficoltà nel transito veicolare erano aumentate dalla sosta dei veicoli anche a uno solo dei margini della strada andando ulteriormente a restringerla , rendendo il transito pedonale incolpevolmente più disagevole e comportando per i pedoni un percorso quasi obbligato.
Ciò comporta che il minore e la madre non hanno volontariamente deciso di percorrere un tratto di strada rivelatosi poi insidioso , ma vi sono stati portati sola dalla esigenza di procedibilità perché nessuna alternativa offriva la strada . Dunque,
6 alcun comportamento colpevole, o negligente può essere imputato agli stessi , i quali non potendo immaginare il pericolo occulto , nulla potevano fare per evitarlo.
Dal canto suo il convenuto, come detto, sul quale gravava l'onere della prova liberatoria, nulla ha dimostrato.
In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del CTU perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti. Dalla consulenza medica espletata, sulla scorta della documentazione in atti, è emersa la sussistenza del nesso di causalità : “
….il nesso di causalità è dato dal Referto di Pronto Soccorso n.20190040737 nonché dalla efficienza qualitativa e quantitativa della causa e della possibilità di esclusione di altri momenti eziologici….” nonché è risultato che il minore riportò, in conseguenza del sinistro de qua una “.postumi invalidanti permanenti nella misura del 4% con una ITT di 25 giorni ed una ITP di 15 giorni al 50% e di 15 giorni al
25%”.
Quanto alla valutazione dei danni in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Le tabelle di Milano costituiscono un valore da ritenersi equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408). Applicate nel caso in esame si perviene alla seguente liquidazione all'attualità tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo dell'incidente
7 (8 anni): € 7983,00 per il danno biologico permanente (8 anni e 4 % punti di invalidità); € 2875,00 per I.T.T.; € 862,50 per ITP al 50%; € 431,25 per I.T.P. al 25% per un totale del danno biologico temporaneo di €4168,75 . A titolo di danno non patrimoniale va pertanto liquidata agli attori la somma complessiva di € 12.151,75 , oltre gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n.
1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del fatto e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat. Su tutte le somme riconosciute, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese processuali sostenute dagli attori sono a carico del convenuto in CP_1
base al principio della soccombenza. La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto delle attività svolte, secondo valori minimi dello scaglione di valore da € 5200,01 a € 26.000,00 con la precisazione che ci si discosta dai valori medi in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo trattandosi di un tema ormai ampiamente dibattuto e noto, di una fase istruttoria non particolarmente articolata, di una fase decisionale in cui gli scritti difensivi costituiscono sostanzialmente la ripetizioni di quelli depositati nelle fase antecedenti. Le spese vanno distratte in favore del difensore di parti attrici, così come richiesto. In base al principio della soccombenza vanno poste a carico del convenuto le spese occorse per la CTU.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la responsabilità del nella causazione delle Controparte_1
lesioni per cui è causa;
• condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore di e , nella qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2
la potestà sul minore , della somma di euro 12.151,75 , Persona_1
oltre interessi come in motivazione;
• condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore degli attori delle spese di giudizio che si liquidano in 2540,00 a titolo di compenso professionale ed € 264,00 per esborsi oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, il tutto con attribuzione in favore del procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosene anticipatario Avv. Massimo Marino;
• Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto dell' 11.05.25 definitivamente a carico del , che Controparte_1
condanna al relativo rimborso in favore di parti attrici .
Così deciso, in Napoli, in data 22.05.25
Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 22068/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale e vertente
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
,nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2
rapp.ti e difesi dall'Avv. Massimo Marino ed elett.te Persona_1
dom.ti presso il suo studio in Portici alla Via De Lauzieres n.8/B in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Castelluccio , con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli Piazza dei Martiri –Vico Cappella
Vecchia n.8/b in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate dagli attori in data 8.02.25 e dal convenuto in data 18.02.25
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe convenivano in giudizio il affinché, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. Controparte_1
o, in subordine ex art.2043 c.c., dello stesso, fossero ristorati dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso al proprio figlio minore in data Persona_1
22.05.19 in alle ore 13,45 circa alla Via Luigi Palmieri altezza dell'istituto CP_1
scolastico “DE Curtis –Ungaretti” ed a tale scopo rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice, perché fondata e provata in fatto e in diritto
e accertare in definitiva e dichiarare che, per le casuali di cui in narrativa, e per gli accertamenti che verranno istituiti , l'ente convenuto, in persona del legale rapp.te
p.t., è tenuto ai sensi dell'art.2015 c.c., o in subordine ex art.2043 c.c., al risarcimento delle lesioni subite dal minore ed al conseguente Persona_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non, biologici . psichici esistenziali ( in breve nessuno escluso anche se qui non espressamente richiamato ) nella misura del 6% intesa solo come danno biologico,; 25 giorni di ITT;
20 gg. di ITP al 50%, 20 gg. di
ITP al 25% ovvero di quella , diversa misura maggiore e/o minore che l?on.le
Giudicante determinerà in seguito a calcolo tabellare sulla scorta della CT depositata in atti o sulla scorta della valutazione che sarà determinata con l'ausilio di una CTU medica che sin d'ora si chiede, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento dannoso. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.”.
A supporto della propria domanda gli attori deducevano che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, allorquando il minore Persona_1
camminava a piedi, finiva rovinosamente al suolo a causa del manto stradale
2 dissestato , nella specie, della mancanza di pavimentazione intorno a un tombino che, pertanto, non risultava livellato né aderente alla strada. Aggiungevano che la descritta situazione di pericolo non era visibile né risultava in alcun modo segnalata , né recintata e/o messa in sicurezza .IN conseguenza del sinistro il minore riportava lesioni personali , nella specie, trauma polso dx e ginocchio dx e ginocchio sx e flc facciali. Frattura sottoperiostea metafisi distale radio a dx , praticando immobilizzazione in stecca , cosi' come si evince dalla documentazione medica in atti.
Si costituiva tempestivamente il eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita nonché la genericità e indeterminatezza della domanda e nel merito la sua infondatezza concludendo in questi termini : “ in via preliminare , accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea dal momento che non risulta esperito il procedimento di negoziazione assistita;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.164 c.p.c. per la sua assoluta genericità e indeterminatezza
, stante la mancanza dei requisiti di legge previsti dall'art.164 n.4 c.p.c.; accertare il difetto di legittimazione passiva del Comune di;
rigettare la domanda CP_1
proposta dai signori e , nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà sul minore contro il Comune di Persona_1 CP_1
perché inammissibile, improponibile, generica contraddittoria e sfornita di prova;
rigettare la domanda perché infondata .
Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.02.25 la causa era riservata in decisione con i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c..
Preliminarmente si rileva che la domanda è procedibile avendo gli attori regolarmente proceduto all'invito alla stipula di negoziazione assistita ai sensi della Legge n.162
/2014 , con pec consegnata in data 1.03.21 e depositata in atti.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di nullità della domanda avendo gli attori provveduto alla integrazione della stessa, ,a seguito di ordine del giudice, specificando nel dettaglio le circostanze e le modalità di accadimento dell'evento
3 dannoso per cui è causa.
La domanda è stata, altresì, preceduta dall'invio della messa in mora ai sensi di legge con la raccomandata a/r ricevuta in data 2.08.19 depositata agli atti unitamente alle rispettivi avvisi di ricevimento .La legittimazione attiva è comprovata dal certificato di famiglia nonché dall'intera documentazione medica in atti.
La legittimazione passiva del è comprovata dalla proprietà in Controparte_1
capo allo stesso della strada pubblica.
La domanda è fondata e pertanto dovrà essere accolta.
La teste ascoltata , indifferente alle parti in causa e presente Testimone_1
sui luoghi al momento dell'accadimento dell'evento dannoso, ha confermato le circostanze di data , ora e luogo , la presenza del minore in compagnia della mamma che camminavano a piedi in Via Luigi Palmieri all'altezza del civico 30 che ha di fronte una traversa privata che porta verso private abitazioni , in direzione valle .Ha espressamente dichiarato l'assenza di marciapiedi lungo la strada teatro del sinistro ,
a doppio senso di marcia e dove il transito contemporaneo di veicoli provenienti dalle opposte direzioni di marcia avveniva con molta difficoltà.
Ha confermato che il minore precedeva la madre nel camminare ed Per_1
entrambi, scendendo, erano al margine destro della strada , collocandosi rasenti al muro;
ha confermato la presenza di varie auto in sosta anche quelle parcheggiate dalle altre mamme che erano andate a prendere i figli a scuola, a causa delle quali, al fine di proseguire il cammino, il minore e la madre si vedevano costretti a spostarsi verso il centro della strada , sempre camminando in fila indiana. La teste ha confermato la presenza della grata per lo scolo delle acque piovane che risultava non livellata ed aderente al manto stradale poiché, intorno alla stessa, mancava una parte di basolame e vi era la presenza di un buco dove il minore cadeva non visibile perché pieno di carte e di rifiuti vari. Confermava che il minore riportava lesioni personali poiché gli usciva sangue dalla bocca, quale immediata e diretta conseguenza della caduta di cui sopra.
Orbene, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va
4 ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea, che ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo. Si richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Giudice, secondo cui, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati (art. 16, all. f, l.
2248/1865) discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 2506/1923, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. 4495/2011; 8157/09). Ciò in quanto il dovere di custodia incombe sul soggetto che esercita un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, concretantesi nell'attività di vigilare e di provvedere affinché essa non arrechi pregiudizio.
Secondo il predetto condivisibile orientamento giurisprudenziale, tale presunzione di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009). Invero, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Il custode, invece, per escludere la sua responsabilità, ha invece l'onere di provare appunto il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore esterno eccezionale (tra cui va ricompreso anche il fatto del danneggiato o del terzo) e perciò idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio
2001 n. 2331) intervenendo nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Inoltre, ove il
5 comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, esso può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Nel caso di specie, la prova liberatoria, rimasta non fornita dall'ente, che si è limitato a contestare una responsabilità esclusiva degli attori i quali, con condotta negligente e imprudente, percorrevano via Palmieri per accompagnare il minore a scuola, senza assicurarsi della natura e condizioni della strada, avrebbe dovuto avere invece ad oggetto la dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte di esso di CP_1
tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, in modo da mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.
Neanche l'interruzione del nesso causale con la res sottoposta in custodia può essere, nella fattispecie, imputata alla condotta degli attori, i quali, anche secondo le risultanze istruttorie, si sono limitati a fare un uso normale della strada pubblica, senza violare alcuna regola della circolazione anche pedonale e senza tenere alcuna condotta imprudente eccezionale e/o imprevedibile.
Invero, gli attori si vedevano costretti a proseguire portandosi al centro della carreggiata, poiché sul lato destro della strada , rispetto al loro senso di marcia, vi erano delle auto ferme in sosta che impedivano oggettivamente di poter continuare a procedere rasenti al muro . Inoltre, la strada era a doppio senso di marcia , consentendo con difficoltà il transito contemporaneo di veicoli provenienti dalle opposte direzioni di marcia . Le difficoltà nel transito veicolare erano aumentate dalla sosta dei veicoli anche a uno solo dei margini della strada andando ulteriormente a restringerla , rendendo il transito pedonale incolpevolmente più disagevole e comportando per i pedoni un percorso quasi obbligato.
Ciò comporta che il minore e la madre non hanno volontariamente deciso di percorrere un tratto di strada rivelatosi poi insidioso , ma vi sono stati portati sola dalla esigenza di procedibilità perché nessuna alternativa offriva la strada . Dunque,
6 alcun comportamento colpevole, o negligente può essere imputato agli stessi , i quali non potendo immaginare il pericolo occulto , nulla potevano fare per evitarlo.
Dal canto suo il convenuto, come detto, sul quale gravava l'onere della prova liberatoria, nulla ha dimostrato.
In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del CTU perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti. Dalla consulenza medica espletata, sulla scorta della documentazione in atti, è emersa la sussistenza del nesso di causalità : “
….il nesso di causalità è dato dal Referto di Pronto Soccorso n.20190040737 nonché dalla efficienza qualitativa e quantitativa della causa e della possibilità di esclusione di altri momenti eziologici….” nonché è risultato che il minore riportò, in conseguenza del sinistro de qua una “.postumi invalidanti permanenti nella misura del 4% con una ITT di 25 giorni ed una ITP di 15 giorni al 50% e di 15 giorni al
25%”.
Quanto alla valutazione dei danni in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Le tabelle di Milano costituiscono un valore da ritenersi equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408). Applicate nel caso in esame si perviene alla seguente liquidazione all'attualità tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo dell'incidente
7 (8 anni): € 7983,00 per il danno biologico permanente (8 anni e 4 % punti di invalidità); € 2875,00 per I.T.T.; € 862,50 per ITP al 50%; € 431,25 per I.T.P. al 25% per un totale del danno biologico temporaneo di €4168,75 . A titolo di danno non patrimoniale va pertanto liquidata agli attori la somma complessiva di € 12.151,75 , oltre gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n.
1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del fatto e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat. Su tutte le somme riconosciute, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese processuali sostenute dagli attori sono a carico del convenuto in CP_1
base al principio della soccombenza. La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto delle attività svolte, secondo valori minimi dello scaglione di valore da € 5200,01 a € 26.000,00 con la precisazione che ci si discosta dai valori medi in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo trattandosi di un tema ormai ampiamente dibattuto e noto, di una fase istruttoria non particolarmente articolata, di una fase decisionale in cui gli scritti difensivi costituiscono sostanzialmente la ripetizioni di quelli depositati nelle fase antecedenti. Le spese vanno distratte in favore del difensore di parti attrici, così come richiesto. In base al principio della soccombenza vanno poste a carico del convenuto le spese occorse per la CTU.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la responsabilità del nella causazione delle Controparte_1
lesioni per cui è causa;
• condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore di e , nella qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2
la potestà sul minore , della somma di euro 12.151,75 , Persona_1
oltre interessi come in motivazione;
• condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore degli attori delle spese di giudizio che si liquidano in 2540,00 a titolo di compenso professionale ed € 264,00 per esborsi oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, il tutto con attribuzione in favore del procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosene anticipatario Avv. Massimo Marino;
• Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto dell' 11.05.25 definitivamente a carico del , che Controparte_1
condanna al relativo rimborso in favore di parti attrici .
Così deciso, in Napoli, in data 22.05.25
Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
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