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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1120 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21.01.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Francesco Siciliano, presso il cui studio, sito in Cosenza viale G. Mancini n. 134, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
( Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Vincenzo Aiello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manfredi, sito in Cosenza viale Paolo Borsellino n. 20;
- APPELLATO =
NONCHE'
( ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
1 ( ) e ( rappresentati e C.F._3 Controparte_4 C.F._4 difesi, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Guido Siciliano presso il cui studio, sito in Cosenza via E. e M. Cristofaro n. 2, hanno eletto domicilio;
- APPELLATI =
E
Controparte_5
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce alla P.IVA_2 comparsa di costituzione, dagli avv.ti Massimiliano Scipioni e Anna Taverna ed elettivamente domiciata presso lo studio di quest'ultima, sito in Cosenza via E. De
Nicola n. 1;
- APPELLATA =
E
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_6 P.IVA_3 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Corina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gualtieri, sito in Catanzaro via
Zarapoti n. 50;
- APPELLATA =
E
; CP_7
- APPELLATA CONTUMACE =
Sulle seguenti conclusioni: per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata Parte_1 nelle note di trattazione per l'udienza del 21.1.2025: “1) Riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità della
[...]
equiparando il regime probatorio in ordine alla Controparte_1 responsabilità della struttura a quello valevole in tema di colpa del sanitario e per
l'effetto condannare la Controparte_8
P.IVA al pagamento della somma €. 1.000.00,00 ovvero di
[...] P.IVA_4 quella cha sarà accertata in corso di causa con disponenda CTU Medico Legale in
2 rinnovazione, ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distarsi a favore del sottoscritto difensore per il presente grado di giudizio”; per la ” rassegnate nella comparsa Controparte_1 di costituzione, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 21.1.2025: “1) in via principale, rigettare integralmente l'avverso appello;
2) in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea:
a) condannare gli eredi del dott. a rivalere la deducente casa di cura Persona_1 di tutto quanto la stessa sarà costretta eventualmente a corrispondere all'attrice per responsabilità riferibile all'operato di tale medico;
b) condannare comunque la
(ora Controparte_9 [...]
) a tenere indenne la deducente casa di cura di Controparte_5 tutto quanto sarà eventualmente condannata a corrispondere all'attrice per le vicende per cui è processo”; per e rassegnate nell'atto Controparte_2 CP_3 Controparte_4 introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del
21.1.2025: “.... rigettare il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa. Con vittoria di competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”; per rassegnate nella Controparte_5 comparsa di costituzione, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 21.1.2025: “a) Nel merito in via principale: rigettare le domande dell'attrice nei confronti della infondate in fatto ed in CP_1 CP_1 diritto, per i motivi di cui in narrativa;
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore nei confronti della casa di cura, accertato che la garanzia assicurativa prestata da Controparte_9
è a copertura a secondo rischio, e vale solo per l'eccedenza rispetto alle
[...] somme garantite dalle polizze stipulate dal medico, rigettare la domanda di manleva nei confronti della sino alla concorrenza della polizza personale del CP_9 medico;
rigettare la domanda di manleva svolta per il risarcimento del danno patrimoniale, esistenziale e morale per i motivi di cui in narrativa, in ogni caso, in estremo subordine, graduando l'eventuale risarcimento del danno nei limiti previsti
3 dalle singole polizze assicurative dalle compagnie qui convenute, nel rispetto dell'art. 1910 c.c.; condannare il dott. a rivalere di tutto quanto CP_3 CP_9 la stessa fosse eventualmente costretta a pagare all'attrice per responsabilità riferibile all'operato di tale medico. In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il
Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”; per rassegnate nella comparsa di costituzione, alla quale la Controparte_6 parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 21.1.2025: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'appello inammissibile non avendo l'istante rispettato i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 del Decreto Sviluppo, D.L. 38/2012, convertito con L. 134/2012 e, comunque, ai sensi degli art.348 bis e ter c.p.c. in quanto non presenta ragionevoli probabilità di accoglimento;
2) sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
3) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza relativamente alla posizione del Dott. e, quindi, della compagnia Unipolsai, ai sensi degli artt. CP_3
324-327 e 329 c.p.c.; 4) in ogni caso, rigettare l'appello, in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione del 5 settembre 2006, adiva il Tribunale di Parte_1
Cosenza per esporre quanto segue: in data 14.09.2002, ella, ormai al termine dello stato di gravidanza, veniva sottoposta, su consiglio del proprio medico ginecologo
, ad intervento di parto cesareo presso la casa di cura a Persona_1 CP_1 causa di una sospetta – e non verificata – complicanza dovuta ad un “giro di cordone ombelicale intorno alla gamba dx” del nascituro;
tutto ciò avveniva senza preventivamente sottoporla, in via cautelare, ai dovuti approfondimenti circa l'eventuale e probabile insorgenza di complicanze connesse all'operazione chirurgica;
immediatamente dopo il parto, e nei giorni a seguire, lamentando costanti e forti cefalee, essa attrice chiedeva, invano, assistenza medica al personale del reparto;
cinque giorni dopo, la situazione peggiorava con la comparsa di conati di vomito, ma
4 anche in tale occasione il personale si limitava a somministrarle paracetamolo senza comprendere da cosa originasse questo stato di malessere fisico;
a poche ore dall'assunzione del farmaco predetto, segnatamente alle ore 21:00, essa attrice iniziava ad alternare stati di sonnolenza a momenti di semi-incoscienza per poi sprofondare, alle ore 00:30, in uno stato comatoso;
solo a partire da questo dato momento, il medico di turno, allarmatosi, la trasferiva immediatamente all'ospedale di Cosenza per
“sospetta emorragia celebrale”; ella si sottoponeva d'urgenza a “cranitomia tempoparietale sinistro, evacuazione di ematoma intracelebrale” e, una volta dimessa dalla struttura ospedaliera, iniziava un lungo periodo di degenza presso il centro
“Madonna della Catena” ai fini della riabilitazione neuromotoria intensiva. In considerazione dei danni fisici e psichici riportati – gravissime alterazioni estetiche e funzionali, da un lato, e squilibri psicologici, acuti stati di depressione, attacchi di panico, brevi momenti di amnesia, dall'altro – e delle ripercussioni negative nella vita di coppia e familiare, ella chiedeva che fosse accertata la colpa del medico e della struttura sanitaria e, conseguentemente, che i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico patito.
Si costituiva in giudizio il convenuto per contestare la fondatezza della Persona_1 domanda sia in fatto che in diritto. Premesso brevemente il quadro clinico della paziente – caratterizzato, durante la gravidanza, dalla presenza di episodi di vomito, cefalee, alterazione della pressione sanguigna (tutti riconducibili agli edemi agli arti inferiori e allo stato di gestosi in cui la stessa versava), e, successivamente, da una ripresa eccellente dello stato di salute –, egli chiariva come nessuna colpa potesse a lui addebitarsi atteso che: 1) la paziente, avendo prestato espressamente il proprio consenso all'effettuazione dell'operazione, si era assunta tutti i rischi che ne sarebbero potuti derivare;
2) l'emorragia celebrale non poteva essere imputata causalmente ad una eventuale condotta colposa visto e considerato che la stessa era intervenuta a distanza di tempo dal giorno del parto e che l'operazione era stata eseguita perfettamente, e così pure il decorso della degenza;
3) la scelta di effettuare il parto cesareo era stata adottata tenendo conto della situazione in cui versava il nascituro, caratterizzata dall'avvolgimento del cordone ombelicale intorno agli arti inferiori e dalla elevazione della testina fetale. In relazione al quantum debeatur, egli osservava
5 come l'attrice non avesse fornito alcun elemento utile a ritenere esistente il danno biologico lamentato nelle sue diverse accezioni e nell'ammontare richiesto. Nella premessa, poi, di beneficiare di copertura assicurativa al tempo di effettuazione dell'intervento, esso convenuto avanzava domanda di manleva nei confronti della
(poi divenuta e, date Controparte_10 Controparte_11 le diverse condizioni e massimali della polizza, della Controparte_9
[...]
Anche la casa di cura , ritualmente costituitasi, precisava che la scelta CP_1 del parto cesareo era dipesa dalle condizioni in cui versava il nascituro, per come evincibili dalla cartella clinica («inerzia e distocia del feto»); che il personale sanitario aveva effettuato diligentemente tutti i dovuti controlli (come, ad esempio, il monitoraggio regolare della pressione arteriosa); che l'emorragia celebrale non poteva essere diagnosticata preventivamente, considerate le condizioni di salute nella norma della paziente;
che la paziente aveva prestato il proprio consenso alla sottoposizione al parto cesareo. In ragione di queste considerazioni, ella concludeva per il rigetto della domanda risarcitoria, sia in ordine all'an sia in ordine al quantum. In ogni caso, chiedeva pure, per l'eventuale ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che a rispondere fosse soltanto il medico convenuto, attesa l'assenza di colpa da parte del proprio personale sanitario, ed avanzava domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione ”. Controparte_9
La ” si costituiva a seguito della Controparte_9 chiamata in causa al fine di precisare di avere stipulato con la casa di cura una polizza assicurativa, rimasta vigente nel periodo tra il 18.05.2002 e il 31.12.2022; che, in forza degli artt. 3 e 11 della polizza anzidetta, non sussistevano i presupposti per la copertura assicurativa visto e considerato che il danno lamentato dall'attrice era da imputarsi unicamente alla condotta colposa posta in essere da un soggetto (il medico convenuto) non facente parte del personale della struttura assicurata;
che, laddove eventualmente fosse stata responsabile anche la casa di cura, essa avrebbe prestato la garanzia nei limiti della insufficienza della copertura assicurativa personale del medico e salvo, in ogni caso, l'esercizio del diritto di regresso della casa di cura CP_3 nei confronti di quest'ultimo; che, ancora, essa chiamata avrebbe, in ipotesi, risposto esclusivamente per i danni alla integrità fisica, con ciò escludendo il danno
6 patrimoniale, quello morale e quello assistenziale.
Si costituiva pure la deducendo che difettavano i presupposti per Controparte_12 la sussistenza di una responsabilità del sanitario convenuto, dott. – per tali CP_3 intendendo, il nesso eziologico e la condotta colposa rimproverabile – e che, in ogni caso, essa chiamata avrebbe garantito l'assicurato entro i limiti della polizza stipulata,
e quindi, entro e non oltre il massimale di € 258.228,45.
Il giudizio, dichiarato interrotto per morte del dott. , veniva riassunto dalla CP_3
Parte_1
Si costituivano, in qualità di eredi del dott. , , CP_3 Controparte_13 CP_3
e . Controparte_4
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 2423/2018, pubblicata il 15 novembre 2018, rigettava la domanda attorea sulla base della seguente motivazione: «È infatti pacifico che la al momento del ricovero per il parto Parte_1 cesareo a termine del periodo di gestazione, fosse una donna giovane, sana, non affetta da patologie rappresentanti un fattore di rischio per eventi ictali. È altrettanto pacifico che l'intervento chirurgico di taglio cesareo è stato correttamente eseguito, senza che siano residuate complicanze di alcun genere né per la gestante né per il feto.
La cefalea lamentata dalla dopo il parto e confermata dai testimoni sentiti Parte_1 in corso di causa, in assenza di fattori di rischio e non accompagnata da nausee o vomito ovvero da altra sintomatologia significativa, non ritiene il Tribunale, condividendo il ragionamento del perito, che avrebbe potuto ingenerare nei medici che assistevano la parte attrice il sospetto di un evento ictale che appare piuttosto essere insorto in maniera repentina ed imprevedibile. Per queste ragioni non si ravvisa alcuna negligenza nella condotta dei convenuti che non possono essere ritenuti responsabili delle lesioni patite dalla (pag. 6 della sentenza Parte_1 impugnata).
Avverso la statuizione predetta proponeva appello per lamentare Parte_1
l'ingiustizia della decisione sotto due specifici profili:
1) l'avere il giudice applicato erroneamente i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di contratto di spedalità e di responsabilità annessa, avendo, in particolare, omesso di valutare se il debitore asserito danneggiante – che aveva allegato la
7 fattispecie estintiva dell'obbligazione dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile – avesse o meno provato non solo, sul piano oggettivo, il dato naturalistico della causa che aveva reso impossibile l'adempimento ma anche, sul piano soggettivo,
l'assenza di colpa quanto alla prevenzione di detta causa. Più in particolare, il
Tribunale non avrebbe valutato che la paziente aveva lamentato cefalea persistente e che tale sintomo non era stato trattato né annotato sulla cartella clinica: esso avrebbe dovuto indurre sotto il profilo della prudenza un “trattamento analgesico e in caso di fallimento altri esami pur non essendovi nausea e vomito”. Inoltre, la struttura sanitaria avrebbe dovuto fornire la prova dell'impossibilità della prestazione, non potendo la stessa ritenersi raggiunta solo attraverso la consulenza tecnica dagli esiti incerti, incoerenti e incentrati sull'operazione di taglio cesareo ma non sul comportamento successivo al parto.
2) l'avere il giudice omesso di motivare in ordine al contrasto tra le dichiarazioni dei testi e le risultanze della cartella clinica.
Si doleva anche dell'ingiusta condanna alle spese, ritenendo doversi ravvisare, nella fattispecie, l'esistenza di giusti motivi di compensazione.
La casa di cura , costituitasi con comparsa del 30 settembre 2019, CP_1 ribadiva quanto già sostenuto nel grado precedente, ovverosia che difettava un nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e l'emorragia celebrale successivamente insorta;
che la scelta del parto cesareo era stata adottata tenendo conto tanto delle condizioni di salute della tanto delle condizioni della nascitura;
che proprio in Parte_1 considerazione della buona riuscita dell'intervento e dell'assenza di ripercussioni sulle condizioni psicofisiche della paziente era oggettivamente impossibile prevedere, sulla base di meri episodi di cefalea non accompagnati da nausea e vomito, che la paziente di lì a poco sarebbe caduta in uno stato comatoso. Essa appellata concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame e riproponeva, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, domanda di rivalsa nei confronti degli eredi del dott. e domanda di CP_3 manleva nei confronti della ”. Controparte_9
, e si costituivano nella qualità di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 eredi di per evidenziare la correttezza della sentenza impugnata sotto Persona_1 ogni profilo. E invero, essi illustravano che la mancata somministrazione di profilassi antitrombotica non poteva – e non avrebbe potuto – rilevare in alcun modo quale
8 causa o concausa dell'evento di danno in quanto trattavasi di trattamento diretto a prevenire la formazione di trombi nell'albero vascolare venoso, e non – come verificatosi nel caso in esame – la rottura di un vaso arterioso intracerebrale;
che il repentino declino delle condizioni di salute della paziente, anticipato dal solo lamentato episodio di cefalea persistente in epoca immediatamente precedente il verificarsi dello stato comatoso, aveva impedito al personale sanitario di adottare le dovute misure d'emergenza come, ad esempio, un esame TC cranico;
che, a dimostrazione della impossibilità di una tempestiva diagnosi, soccorreva pure, oltre la rapida manifestazione della patologia, anche l'imprevedibilità della stessa atteso che l'appellante era una giovane donna, normotesa e non affetta da patologie che potessero aumentare il rischio di eventi analoghi a quello verificatosi;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il consulente aveva tenuto conto, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, dell'unica sintomatologia da questa lamentata, e ciò indipendentemente dal fatto che simili sintomi non fossero stati annotati sulla cartella clinica;
che l'episodio, quand'anche oggetto di opportune analisi, non avrebbe condotto ad un esito diverso, non costituendo la cefalea “segnale
d'allarme per un evento emorragico cerebrale intraparenchimale”; che, al contrario, al sorgere dei primi sintomi allarmanti, la paziente, previa visita da parte del medico prontamente recatosi in struttura, era stata trasferita d'urgenza in ospedale;
che CP_3
l'affermazione di parte appellante secondo cui la cefalea si sarebbe manifestata sin dalla fine del trattamento chirurgico in modo continuativo e incessante non trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dalla stessa appellante al c.t.u., dalle quali era emerso che uno solo era stato l'episodio emicranico, ovverosia quello del 19.09.2002, immediatamente antecedente al sorgere della patologia.
Si costituiva altresì la ” Controparte_5 per eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, essa appellata riproponeva quanto eccepito, dedotto e chiesto nel giudizio di primo grado a proposito della infondatezza della domanda, nonché a proposito della copertura assicurativa a secondo rischio.
Anche la costituitasi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_6 ex artt. 342 bis e ter c.p.c. Nel merito, essa osservava che l'appellante non aveva ritualmente impugnato la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda anche
9 in relazione alla posizione del sanitario e della compagnia assicuratrice, sicché su detto capo doveva ritenersi sceso il giudicato. In ogni caso essa ribadiva, con riguardo all'intero decisum, la correttezza della sentenza impugnata e, dunque, l'infondatezza della domanda.
A seguito di taluni rinvii, con ordinanza depositata in data 3.2.2025, emessa all'esito dell'udienza del 21.1.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127- ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell regolarmente CP_7 evocata in giudizio e non costituitasi.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dalle difese delle appellate
Compagnie di Assicurazione.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della
10 decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”
(Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato in maniera comprensibile i capi della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso della critica, sia pure con qualche sforzo interpretativo.
Nel merito, giova premettere che la sentenza di primo grado viene impugnata con riferimento esclusivamente a profili attinenti la condotta dei sanitari (compreso il
, in mancanza di una chiara limitazione del devoluto sul punto) che, a vario CP_3 modo, hanno seguito le fasi post-operatorie e la conseguente responsabilità della struttura ospedaliera. Risultano, invece, abbandonate le deduzioni, spiegate in primo grado, in ordine alla condotta del dott. nel corso dell'intervento operatorio e CP_3 nella fase pre-operatoria, che non vengono più riproposte, sicché sull'accertamento della correttezza dell'intervento chirurgico e, a monte, della decisione di procedere ad intervento, nonché sull'assenza di un nesso di causalità tra l'intervento e l'emorragia celebrale deve ritenersi sceso il giudicato.
Abbandonato, quindi, il terreno della dedotta imperita esecuzione di un intervento chirurgico, resta controverso solo il terreno della (pure dedotta in primo grado) inadeguata assistenza postoperatoria.
I motivi di gravame si prestano ad una valutazione congiunta, attenendo entrambi al giudizio sulla responsabilità, riguardato sotto diverse angolazioni.
In punto di fatto, è opportuno rammentare che, in data 13.09.2002, l'appellante venne ricoverata presso la casa di cura per essere sottoposta a parto con CP_1 taglio cesareo, avvenuto il giorno seguente. Il sesto giorno dopo l'intervento iniziò ad accusare una forte cefalea. Alle ore 2,50 del 20.9.2002, a cagione di uno stato di cefalea intensa e successivo stato soporoso con sospetto di emorragia celebrale, la donna venne trasferita d'urgenza presso l'ospedale “Annunziata” di Cosenza e lì sottoposta ad intervento di “cranitomia tempoparietale sinistro, evacuazione di ematoma intracelebrale” a causa di un'emorragia celebrale in corso, riscontrata tramite
Tac all'encefalo, da cui emergeva la presenza di una “vasta area iperdensa
(emorragica) nucleo capsulare e della sostanza bianca temporale sinistro”. Nonostante
11 l'intervento e la successiva riabilitazione, ella riportò postumi invalidanti permanenti
(tra cui emiparesi destra, afasia motoria, andatura falciante a destra, depressione del tono dell'umore).
L'appellante addebita l'insorgenza di tale patologia (ossia dell'emorragia celebrale) ad una condotta negligente della struttura sanitaria, i cui sanitari avrebbero omesso gli approfondimenti diagnostici necessari ad evitare, o quantomeno ridurre, gli esiti gravi della malattia, nonostante ella avesse lamentato episodi di forte cefalea: tale sintomatologia, già da sola considerata, avrebbe dovuto indurre il personale sanitario ad attivarsi per comprendere la causa del malessere.
Sotto tale profilo – lamenta l'appellante – il Tribunale non avrebbe né applicato adeguatamente i principi in tema di riparto dell'onere della prova (non curandosi di verificare se la condotta dei sanitari abbia determinato o concorso a determinare l'impossibilità della prestazione), né motivato in ordine all'incidenza dell'omessa menzione, nella cartella clinica, della lamentata cefalea e della terapia somministrata.
Prima di analizzare la questione, è utile ricordare brevemente quali sono i principi che vengono in rilievo in materia di responsabilità nascente da contratto di spedalità.
L'onere probatorio in punto di addebito della responsabilità della struttura sanitaria per condotta commissiva o omissiva negligente si articola in due fasi.
In una prima fase, spetta al soggetto danneggiato fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, che “il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili” (Cass. n. 21511 del
31/07/2024; v. anche Cass. n. 27142 del 21/10/2024).
L'accertamento del nesso causale, in caso di condotta omissiva (come nella fattispecie), va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi,
12 ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (Cass. n. 16199 del 11/06/2024; in senso analogo, e più approfondito,
Cass. n. 21530 del 27/07/2021). Occorre stabilire, cioè, in forza di un giudizio controfattuale, «se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)» (Cass n. 21530 del
27/07/2021, cit.).
In una seconda fase – alla quale si accede solo una volta che il danneggiato abbia positivamente adempiuto all'onere della prova sul medesimo gravante – spetta alla struttura sanitaria fornire la prova della causa, imprevedibile e inevitabile, che ha determinato l'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
Prima di applicare i suesposti principi alla fattispecie in esame, occorre previamente chiarire che – effettivamente (il dato è incontestato) – nella cartella clinica non risulta annotato alcun episodio di cefalea né, di conseguenza, una correlata terapia farmacologica.
L'incompletezza della cartella clinica, tuttavia, non costituisce elemento sulla base del quale affermare, a priori, una responsabilità della struttura sanitaria per mancato assolvimento dell'onere probatorio su questa incombente.
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Cass. n. 16737 del
17/06/2024).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado (e, di riflesso, anche la pronuncia del Tribunale che su di essa si è basata) ha assunto, proprio quale dato di fatto di partenza, quanto dichiarato dalla al c.t.u. stesso Parte_1
(ancorché prive di corrispondenti annotazioni nella cartella clinica) in sede di visita
13 durante le operazioni peritali (cfr. verbale di visita medico legale del 29.1.2011): si è, quindi, dato per acquisito che l'appellante abbia effettivamente accusato cefalea soprattutto la sera del 19.9.2002, non accompagnata né da nausea né da vomito, per la quale sintomatologia le venne somministrata l'aspirina e che, successivamente, perse coscienza.
Dunque, l'assenza delle annotazioni nella cartella clinica non ha impedito all'ausiliario di accertare il nesso eziologico, avendo egli assunto i dati mancanti secondo il narrato dell'attrice: tanto determina il rigetto del secondo motivo di appello in punto di lamentata mancanza di valutazione della carenza di annotazioni nella cartella clinica.
Lo scrutinio del primo motivo di appello richiede una premessa: il Tribunale ha fondato la propria decisione sull'elaborato (e successivi chiarimenti) redatto dal c.t.u. dott. , ritenendolo “dettagliato e adeguatamente motivato” e avendo Persona_2 ritenuto che “del tutto inutile si è rivelata la perizia integrativa disposta dal Tribunale atteso che il nominato CTU dr. – che il Tribunale aveva Persona_3 successivamente disposto in relazione al solo approfondimento dell'etiopatogenesi dell'emorragia celebrale – “non avendo riscontrato in cartella la lamentata sintomatologia cefalgica, non ha di fatto espletato l'attività di indagine eziologica richiesta”.
Ebbene, simile giudizio del Tribunale merita di essere confermato, sia in quanto non aggredito con motivi specifici e concreti dall'appellante (che non ha addotto in appello argomentazioni tecniche idonee a confutare le osservazioni del c.t.u. né ha argomentato in ordine all'imprescindibilità della seconda consulenza disposta e poi non espletata), sia in quanto, in ogni caso, condivisibile, atteso che l'elaborato del c.t.u. si presenta, effettivamente, completo, accurato, comprensibile e Per_2 strutturato attraverso un ragionamento lineare e logico. Di talché, in assenza di lacune o illogicità, un'eventuale integrazione istruttoria si palesava siccome superflua ed esplorativa.
Tanto chiarito, venendo allo scrutinio concreto delle risultanze dell'accertamento dell'ausiliario, quest'ultimo, pur tenendo conto dell'insorgenza della cefalea e del suo trattamento solo con aspirina, è pervenuto ad escludere un nesso di causalità tra la lamentata condotta omissiva e il danno alla salute.
14 In primo luogo, giova evidenziare che, per come illustrato dal c.t.u., l'emorragia è stata causata da verosimile rottura di un vaso arterioso intracerebrale in sede nucleo- basale e capsulare sinistro: simile evento è del tutto autonomo ed indipendente dall'intervento chirurgico di taglio cesareo subito dall'appellante sei giorni prima, non essendo emerso, né essendo stato in alcun modo valorizzato, neppure in appello, un collegamento eziologico tra l'intervento e la rottura del vaso a livello celebrale.
Ora, poiché anche l'assistenza post-operatoria è parte integrante della prestazione alla quale è tenuta la struttura sanitaria, occorre, quindi, verificare se la danneggiata abbia fornito prova che la denunciata condotta omissiva (in termini di omissione di accertamenti e diagnosi e omissione di trattamento terapeutico) sia stata causa quantomeno di un significativo peggioramento delle condizioni di salute correlate alla rottura del vaso, avendo generato o almeno aggravato l'emorragia.
Rileva, a questo punto, il giudizio controfattuale cui sopra si è fatto cenno.
Il c.t.u., pur ritenendo corretto eseguire accertamenti diagnostici in caso di cefalea resistente alla terapia farmacologica e accompagnata da altri sintomi quale nausea o vomito (insussistenti nella fattispecie), ha, tuttavia, chiarito che “l'intervento, nel caso che ci occupa, è stato eseguito a fronte del risconto di un "esteso ematoma nucleo capsulare di sinistra" - accertato radiograficamente - che ha determinato la compressione del ventricolo omolaterale […] l'intervento si è reso necessario per impedire un evento certamente mortale qualora si fosse verificata l'ipertensione endocranica. Non può, invece, ritenersi che l'intervento chirurgico trovi indicazione in una minima raccolta emorragica ancor più se in sede intracerebrale. Qualora, quindi, fosse stata eseguito precocemente un esame TAC encefalo ciò non avrebbe comportato l'esecuzione di un altrettanto precoce intervento neurochirurgico. Non vi sono, pertanto, elementi sufficienti per ritenere che anche qualora fosse stata eseguita una TAC in epoca precedente a quella registrata nel caso di cui trattasi ciò avrebbe comportato un immediato provvedimento neurochirurgico” (cfr. pag. 4 dei chiarimenti).
In altri termini, l'esecuzione della Tac (in presenza di indicazioni per la sua effettuazione, che, nella fattispecie, mancavano) avrebbe portato ad una verosimilmente più precoce diagnosi ma non necessariamente ad un più precoce intervento chirurgico, che la scienza medica prescrive solo nel caso in cui la raccolta
15 emorragica non sia minima ma sia tale da preludere ad una ipertensione endocranica.
In sostanza, quindi, la mancata esecuzione della Tac non ha, essa stessa, determinato l'emorragia né può dirsi, con ragionevole probabilità, che abbia concorso ad aggravarne le conseguenze, mancando prova che, nel lasso di tempo intercorso tra l'insorgere della cefalea (accusata dall'appellante “soprattutto” la sera del 19.9.2002) e il sopravvento dello stato di sopore (che evidenzia l'emorragia in atto), fosse già in corso un'emorragia di grado tale da giustificare un intervento chirurgico.
Già solo sulla scorta di simile accertamento va confermata la sentenza di primo grado, non avendo, l'appellante, fornito prova del nesso di causalità tra la dedotta condotta omissiva dei sanitari e l'evento dannoso.
A ciò si aggiunga che l'ausiliario ha anche motivato congruamente e in modo logico circa l'imprevedibilità ed inevitabilità della patologia e circa l'assenza di negligenze del personale medico.
Egli, infatti, ha evidenziato l'insorgenza “brusca e repentina [della emorragia cerebrale] con rapido peggioramento dello stato di coscienza fino al coma”.
Più precisamente, ha chiarito che “Nel caso di cui trattasi è da ritenere assai probabile che il decorso della malattia sia stato assai rapido, tanto da rendersi manifesto nel momento stesso in cui esso si è verificato. Considerata, infatti la sede dell'emorragia (i nuclei della base) è del tutto verosimile che le manifestazioni neurologiche si siano rese manifeste sin dal momento della formazione dell'evento ictale, essendo la lesione dei nuclei della base motivo di gravissimi deficit motori sin dal suo verificarsi. A ciò aggiungasi che l'evento di danno verificatosi nel caso in esame è da ritenersi in concreto non prevedibile, stante la mancanza di fattori di rischio noti: la partoriente era, infatti, soggetto giovane, normotesa e non affetta da patologie che potessero aumentare il rischio di eventi consimili a quello verificatosi.
[…] gli esami ematochimici eseguiti prima dell'intervento sono risultati nella norma, ivi compreso gli indici di coagulazione. Si rileva, inoltre, che i valori della pressione arteriosa registrati sia prima che dopo il parto sono risultati sempre entro i limiti di norma. Ciò porta a ritenere che non sono emerse, prima o dopo il parto, condizioni di rischio dell'evento realizzatosi” (pag. 8 della relazione).
Il c.t.u. ha, quindi, chiarito che l'esordio di tali emorragie “è spesso subacuto” e “si manifesta una cefalea importante, accompagnata talora da vertigini, vomito, turbe del
16 linguaggio, paresi transitoria di un arto od anche una o più crisi comiziali generalizzate o parziali e successivamente si instaura un coma lentamente progressivo di pari passo con una emiparesi o emiplagia”, aggiungendo che l'esordio relativamente acuto non permette un diverso decorso della patologia pur eseguendo una precoce diagnosi. Ha, quindi, sottolineato e concluso che “… la condotta non può considerarsi “poco” scrupolosa riguardo la sintomatologia cefalalgia accusata ... quindi non può sostenersi che una diversa condotta avrebbe consentito di accertare precocemente l'insorgenza dell'emorragia cerebrale”.
Quindi, non solo non vi è prova che una più tempestiva diagnosi avrebbe condotto ad un più tempestivo intervento (e che, quindi, la condotta omissiva sia stata causa dell'aggravamento del danno alla salute) ma è stato altresì accertato che, comunque,
l'evento ictale era imprevedibile e inevitabile: imprevedibile perché le oggettività del caso concreto e, in particolare, le condizioni di salute della paziente non lasciavano presagire che causa di una banale cefalea potesse essere la rottura di un vaso dell'encefalo; inevitabile in quanto la rapidità del decorso eziologico (tale per cui i sintomi si sono manifestati quando l'evento emorragico era già in atto), ha reso impossibile un intervento più rapido.
È, quindi, evidente, dal contenuto della c.t.u., che – ferma l'assorbente mancanza di prova del nesso causale, già sopra illustrata – in ogni caso l'imprevedibilità della causa non è stata generata da colpa del personale sanitario, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
La sentenza impugnata, invece, va riformata con riferimento al governo delle spese di lite, quale capo autonomamente impugnato dall'appellante.
È, infatti, indubitabile che le difficoltà dell'accertamento dei fatti oggetto di giudizio, involgenti conoscenze squisitamente tecniche, non possedute dalle parti e per far luce sulle quali si è reso necessario il ricorso ad una c.t.u. e successivi chiarimenti, la non pretestuosità della domanda (supportata da una c.t.p., benché i relativi esiti non siano stati confermati dall'ausiliario del Tribunale), la serietà delle menomazioni che l'attrice ha subito (le quali, unitamente alle carenze della cartella clinica, rendevano giustificata l'iniziativa giudiziale perché fosse chiarito ogni aspetto della vicenda, in principio oggettivamente incerta), giustificano – e, anzi, impongono – la compensazione delle spese del primo grado. Va, invece, confermata la
17 regolamentazione delle spese di c.t.u., quale mezzo istruttorio richiesto dalla parte attrice.
Anche le spese di appello vanno compensate, atteso il rigetto del gravame nel merito e il suo accoglimento per il solo profilo – marginale – della regolamentazione delle spese processuali di prime cure.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 15 Parte_1 maggio 2019 nei confronti della ”, Controparte_1
e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 avverso la sentenza n. 2423/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 15 novembre 2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell' CP_7
2. in parziale accoglimento dell'appello, compensa integralmente tra le parti spese e competenze del primo grado di giudizio;
3. conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente tra le parti spese e competenze del grado appello.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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