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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3250/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRIA Controparte_1 C.F._2
ANGELA
pagina 1 di 7 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
domandando la modifica del decreto del 3.3.2022 di Questo Tribunale, con Controparte_1
cui è stato regolamentato il regime di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della comune figlia delle parti, (19.7.2020), domandando in particolare disporsi l'esercizio del diritto di visita Per_1
settimanale di esso padre al di fuori dello Spazio Neutro del Servizio Sociale, stante la distensione dei rapporti con la figlia, prevedendone altresì pernottamenti a settimane alterne e più ampio diritto di visita estivo.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha avversato le domande di controparte e ha domandato in via riconvenzionale l'affidamento esclusivo di , rappresentando che pende procedimento penale a Per_1
carico di , per minaccia grave nei confronti di essa resistente, e che il padre, a far data Parte_1
da ottobre 2023, si era rifiutato di incontrare la figlia presso lo Spazio Neutro ed era stato incostante e inadempiente nel versamento del contributo di mantenimento.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 13.12.2024.
****
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente di disporre l'esercizio del diritto di visita al di fuori dello Spazio Neutro del Servizio Sociale sia fondata, per le ragioni che seguono.
Sul punto, va richiamata la motivazione del decreto di Questo Tribunale di cui si chiede la modifica,
laddove il Collegio ha ritenuto che “quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, entrambe le
pagina 2 di 7 parti (il resistente in sede di audizione), seppur per ragioni differenti, hanno manifestato la volontà che
il relativo esercizio avvenga alla presenza dei professionisti dei Servizi Sociali, quanto meno fino al
momento in cui la distensione dei rapporti consentirà l'instaurazione di un regime di frequentazione
diretta e individuale padre – figlia. Per tali ragioni, si dispone che l'esercizio del diritto di visita del
resistente avvenga per un primo periodo presso lo Spazio Neutro dei Servizi Sociali, con due incontri
settimanali, salvo successivamente sostituire tale modalità – quando ciò sarà reso possibile dalla
distensione dei rapporti tra le parti e dall'instaurazione di una adeguata modalità relazionale con la
minore, anche in relazione alla sua crescita – con la possibilità di una frequentazione al di fuori
dell'ambiente protetto e senza supporto professionale”.
Orbene, a sostegno della domanda di modifica, il ricorrente ha prodotto in atti relazione del Servizio
Sociale di Modica del 20.3.2023 (dunque, successiva alla definizione del precedente procedimento e da ritenersi elemento sopravvenuto rilevante), laddove si è riferito, tra le altre cose: che gli incontri padre-
figlia si sono svolti con regolarità e in un clima di distensione fra la coppia genitoriale;
che la bambina,
inizialmente timida, si è relazionata positivamente con il padre nel corso degli incontri e che il padre è
riuscito a creare con lei un buon legame, riuscendo a rispettare i tempi della figlia;
che ha ormai Per_1
chiaro che è “il suo papà”, riconoscendone il ruolo e manifestando nei suoi confronti Parte_1
un sincero attaccamento.
Ciò ha portato il Servizio Sociale a concludere che sussistono le condizioni affinché vi sia una frequentazione al di fuori dell'ambiente protetto e senza supporto professionale, previa regolamentazione del diritto di visita di . Parte_1
Ne discende la regolamentazione del diritto di visita padre-figlia, nei seguenti termini: per i primi nove mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola e per almeno tre ore;
ogni due settimane, il sabato o la domenica, per almeno cinque ore pagina 3 di 7 (comprensive o del pranzo o della cena); ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Dal decimo mese decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, non essendo emersa alcuna criticità in merito e auspicandosi che, nelle more, il genitore non collocatario coltiverà
ulteriormente il rapporto con la minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia,
compatibilmente con gli impegni scolastici della bambina, oltre ai già previsti due pomeriggi infrasettimanali, due fine settimana lunghi al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino alla domenica alle 19.00; per una settimana nel periodo estivo;
per cinque giorni in corrispondenza delle festività natalizie, fruendo alternativamente del giorno di Natale o di
Capodanno; per tre giorni durante le vacanze pasquali, fruendo alternativamente del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Immeritevole di accoglimento, non essendo stati allegati nova rilevanti, appare invece la domanda della resistente di affidamento esclusivo della figlia nei propri confronti.
Sul punto, va richiamata la motivazione di Questo Tribunale, in seno al decreto di cui si domanda la modifica, ove si ebbe a ritenere che “innanzitutto, con riguardo al regime di affidamento, questo
Collegio ritiene corretto disporre l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la
madre, quale regime ordinario e prioritario, alla luce del principio di bigenitorialità, suscettibile di
essere derogato (in favore di quello esclusivo) solo ove risulti provato che il rapporto con l'altro
genitore sia addirittura contrario all'interesse del minore, circostanza non risultante nel caso di
specie. Segnatamente, dall'audizione delle parti è emersa una conflittualità in larga parte
determinata dalla mancata condivisione delle modalità di trattamento dei figli nati da precedenti
relazioni (estranei al presente giudizio), oltre che dal carattere irascibile del resistente e da eccessiva
gelosia. Non è emersa alcuna condotta aggressiva nei confronti di (lamentandosi, al più, una Per_1
pagina 4 di 7 scarsa partecipazione alle attività di gestione della bambina) né un rifiuto di collaborazione
nell'assunzione delle decisioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche a seguito
della cessazione della relazione. Neppure è emerso un rifiuto del resistente di partecipare alle spese
per il mantenimento della bambina, seppure con importi ritenuti insufficienti dalla ricorrente.
Quanto, poi, alla sostanziale assenza del resistente nell'ultimo anno, questi ha tentato di fornire una
giustificazione del proprio comportamento (a suo dire suggerito dal precedente legale, anche allo
scopo di evitare una strumentalizzazione della propria condotta, attesa peraltro la contestuale
presentazione di denunce in sede penale). Inoltre, a prescindere dalle motivazioni addotte, ha
manifestato in questa sede interesse per la figlia e volontà di recuperare e preservare il rapporto
genitoriale, volontà senz'altro da promuovere e preservare, anche considerata la tenera età della
minore.”
Tale motivazione va reiterata nella presente sede, rilevandosi, quanto alle omissioni nel diritto di visita e nel contributo di mantenimento, che le stesse non giustificano, allo stato, la pronuncia di affidamento esclusivo in favore della madre, avendo il ricorrente, che ancora una volta ha manifestato un positivo attaccamento alla figlia, spiegato di non avere potuto proseguire gli incontri presso lo
Spazio Neutro per esigenze lavorative (ciò emergendo chiaramente anche dalla relazione del Servizio
Sociale in atti) e di non avere ottemperato puntualmente agli oneri di mantenimento in ragione di difficoltà economiche.
Va, tuttavia, precisato che eventuali futuri inadempimenti dei doveri genitoriali, nonché condotte inutilmente ostruzionistiche (ivi incluso l'omesso e immotivato rilascio di documentazione utile nell'interesse della minore, specie laddove ciò non comporti alcun costo o ulteriore aggravio a carico del genitore che opponga il rifiuto) potranno essere valutate dal Tribunale al fine di disporre l'affidamento esclusivo in luogo di quello condiviso.
pagina 5 di 7 L'elevata conflittualità tra i genitori, sì come ulteriormente manifestatasi a seguito della prima pronuncia di Questo Tribunale, giustifica tuttavia la disposizione dell'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Nulla può essere disposto, infine, con riguardo al chiesto ordine di rilascio alla resistente della certificazione ISEE del ricorrente, atteso anche che, ai sensi dell'art. 7 D.P.C.M. n. 159/2013, ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra, tra le altre, una delle seguenti cause di esclusione (entrambe sussistenti nel caso di specie): - quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli.
Le spese di lite, determinate in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, seguono la maggior soccombenza di e si intendono compensate Controparte_1
tra le parti nella misura di 1/3, in ragione della disposizione di esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del proprio decreto n. 3865/2022 del
5.3.2022:
- Dispone l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
[...]
- Regolamenta l'esercizio del diritto di visita della minore da parte del padre Parte_1
nei termini di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente richiamati.
[...]
- Rigetta ogni altra domanda.
pagina 6 di 7 - Condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in, € 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
- Compensa le spese per la residua parte.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3250/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRIA Controparte_1 C.F._2
ANGELA
pagina 1 di 7 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
domandando la modifica del decreto del 3.3.2022 di Questo Tribunale, con Controparte_1
cui è stato regolamentato il regime di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della comune figlia delle parti, (19.7.2020), domandando in particolare disporsi l'esercizio del diritto di visita Per_1
settimanale di esso padre al di fuori dello Spazio Neutro del Servizio Sociale, stante la distensione dei rapporti con la figlia, prevedendone altresì pernottamenti a settimane alterne e più ampio diritto di visita estivo.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha avversato le domande di controparte e ha domandato in via riconvenzionale l'affidamento esclusivo di , rappresentando che pende procedimento penale a Per_1
carico di , per minaccia grave nei confronti di essa resistente, e che il padre, a far data Parte_1
da ottobre 2023, si era rifiutato di incontrare la figlia presso lo Spazio Neutro ed era stato incostante e inadempiente nel versamento del contributo di mantenimento.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 13.12.2024.
****
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente di disporre l'esercizio del diritto di visita al di fuori dello Spazio Neutro del Servizio Sociale sia fondata, per le ragioni che seguono.
Sul punto, va richiamata la motivazione del decreto di Questo Tribunale di cui si chiede la modifica,
laddove il Collegio ha ritenuto che “quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, entrambe le
pagina 2 di 7 parti (il resistente in sede di audizione), seppur per ragioni differenti, hanno manifestato la volontà che
il relativo esercizio avvenga alla presenza dei professionisti dei Servizi Sociali, quanto meno fino al
momento in cui la distensione dei rapporti consentirà l'instaurazione di un regime di frequentazione
diretta e individuale padre – figlia. Per tali ragioni, si dispone che l'esercizio del diritto di visita del
resistente avvenga per un primo periodo presso lo Spazio Neutro dei Servizi Sociali, con due incontri
settimanali, salvo successivamente sostituire tale modalità – quando ciò sarà reso possibile dalla
distensione dei rapporti tra le parti e dall'instaurazione di una adeguata modalità relazionale con la
minore, anche in relazione alla sua crescita – con la possibilità di una frequentazione al di fuori
dell'ambiente protetto e senza supporto professionale”.
Orbene, a sostegno della domanda di modifica, il ricorrente ha prodotto in atti relazione del Servizio
Sociale di Modica del 20.3.2023 (dunque, successiva alla definizione del precedente procedimento e da ritenersi elemento sopravvenuto rilevante), laddove si è riferito, tra le altre cose: che gli incontri padre-
figlia si sono svolti con regolarità e in un clima di distensione fra la coppia genitoriale;
che la bambina,
inizialmente timida, si è relazionata positivamente con il padre nel corso degli incontri e che il padre è
riuscito a creare con lei un buon legame, riuscendo a rispettare i tempi della figlia;
che ha ormai Per_1
chiaro che è “il suo papà”, riconoscendone il ruolo e manifestando nei suoi confronti Parte_1
un sincero attaccamento.
Ciò ha portato il Servizio Sociale a concludere che sussistono le condizioni affinché vi sia una frequentazione al di fuori dell'ambiente protetto e senza supporto professionale, previa regolamentazione del diritto di visita di . Parte_1
Ne discende la regolamentazione del diritto di visita padre-figlia, nei seguenti termini: per i primi nove mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola e per almeno tre ore;
ogni due settimane, il sabato o la domenica, per almeno cinque ore pagina 3 di 7 (comprensive o del pranzo o della cena); ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Dal decimo mese decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, non essendo emersa alcuna criticità in merito e auspicandosi che, nelle more, il genitore non collocatario coltiverà
ulteriormente il rapporto con la minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia,
compatibilmente con gli impegni scolastici della bambina, oltre ai già previsti due pomeriggi infrasettimanali, due fine settimana lunghi al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino alla domenica alle 19.00; per una settimana nel periodo estivo;
per cinque giorni in corrispondenza delle festività natalizie, fruendo alternativamente del giorno di Natale o di
Capodanno; per tre giorni durante le vacanze pasquali, fruendo alternativamente del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Immeritevole di accoglimento, non essendo stati allegati nova rilevanti, appare invece la domanda della resistente di affidamento esclusivo della figlia nei propri confronti.
Sul punto, va richiamata la motivazione di Questo Tribunale, in seno al decreto di cui si domanda la modifica, ove si ebbe a ritenere che “innanzitutto, con riguardo al regime di affidamento, questo
Collegio ritiene corretto disporre l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la
madre, quale regime ordinario e prioritario, alla luce del principio di bigenitorialità, suscettibile di
essere derogato (in favore di quello esclusivo) solo ove risulti provato che il rapporto con l'altro
genitore sia addirittura contrario all'interesse del minore, circostanza non risultante nel caso di
specie. Segnatamente, dall'audizione delle parti è emersa una conflittualità in larga parte
determinata dalla mancata condivisione delle modalità di trattamento dei figli nati da precedenti
relazioni (estranei al presente giudizio), oltre che dal carattere irascibile del resistente e da eccessiva
gelosia. Non è emersa alcuna condotta aggressiva nei confronti di (lamentandosi, al più, una Per_1
pagina 4 di 7 scarsa partecipazione alle attività di gestione della bambina) né un rifiuto di collaborazione
nell'assunzione delle decisioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche a seguito
della cessazione della relazione. Neppure è emerso un rifiuto del resistente di partecipare alle spese
per il mantenimento della bambina, seppure con importi ritenuti insufficienti dalla ricorrente.
Quanto, poi, alla sostanziale assenza del resistente nell'ultimo anno, questi ha tentato di fornire una
giustificazione del proprio comportamento (a suo dire suggerito dal precedente legale, anche allo
scopo di evitare una strumentalizzazione della propria condotta, attesa peraltro la contestuale
presentazione di denunce in sede penale). Inoltre, a prescindere dalle motivazioni addotte, ha
manifestato in questa sede interesse per la figlia e volontà di recuperare e preservare il rapporto
genitoriale, volontà senz'altro da promuovere e preservare, anche considerata la tenera età della
minore.”
Tale motivazione va reiterata nella presente sede, rilevandosi, quanto alle omissioni nel diritto di visita e nel contributo di mantenimento, che le stesse non giustificano, allo stato, la pronuncia di affidamento esclusivo in favore della madre, avendo il ricorrente, che ancora una volta ha manifestato un positivo attaccamento alla figlia, spiegato di non avere potuto proseguire gli incontri presso lo
Spazio Neutro per esigenze lavorative (ciò emergendo chiaramente anche dalla relazione del Servizio
Sociale in atti) e di non avere ottemperato puntualmente agli oneri di mantenimento in ragione di difficoltà economiche.
Va, tuttavia, precisato che eventuali futuri inadempimenti dei doveri genitoriali, nonché condotte inutilmente ostruzionistiche (ivi incluso l'omesso e immotivato rilascio di documentazione utile nell'interesse della minore, specie laddove ciò non comporti alcun costo o ulteriore aggravio a carico del genitore che opponga il rifiuto) potranno essere valutate dal Tribunale al fine di disporre l'affidamento esclusivo in luogo di quello condiviso.
pagina 5 di 7 L'elevata conflittualità tra i genitori, sì come ulteriormente manifestatasi a seguito della prima pronuncia di Questo Tribunale, giustifica tuttavia la disposizione dell'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Nulla può essere disposto, infine, con riguardo al chiesto ordine di rilascio alla resistente della certificazione ISEE del ricorrente, atteso anche che, ai sensi dell'art. 7 D.P.C.M. n. 159/2013, ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra, tra le altre, una delle seguenti cause di esclusione (entrambe sussistenti nel caso di specie): - quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli.
Le spese di lite, determinate in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, seguono la maggior soccombenza di e si intendono compensate Controparte_1
tra le parti nella misura di 1/3, in ragione della disposizione di esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del proprio decreto n. 3865/2022 del
5.3.2022:
- Dispone l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
[...]
- Regolamenta l'esercizio del diritto di visita della minore da parte del padre Parte_1
nei termini di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente richiamati.
[...]
- Rigetta ogni altra domanda.
pagina 6 di 7 - Condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in, € 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
- Compensa le spese per la residua parte.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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