Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2024
Tribunale Ordinario di Grosseto
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1315/2024, dinanzi al Collegio composto dai magistrati:
Mario Venditti Presidente rel. Dott.
Giulio Bovicelli Giudice Dott.
Cristina Nicolò Giudice Dott.ssa
Sono presenti le parti personalmente assistite dai rispettivi difensori, le quali depositano su foglio separato conclusioni congiunte (appositamente sottoscritte) alle quali si riportano.
L'avv. Tamanti si riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato per il sig.
Pt 1 .
È presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Collegio
Dato atto che il verbale è redatto con strumenti informatici e che della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati;
ritenuto che
le condizioni condivise dalle parti - refluite nell'accordo da esse sottoscritto che la cancelleria caricherà in telematico - non contrastano con la legge, rimette la causa in decisione ex art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c., per recepirle con apposita sentenza che allega in calce al presente verbale.
Grosseto, 05/06/2025
Il Presidente
Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente rel. dott. Mario Venditti
Giudice dott. Giulio Bovicelli
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2024 pendente tra
Parte_2 (C.F.: C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. PARLANTI LAURA;
RICORRENTE
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. TAMANTI
PAOLA;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, come da accordo sottoscritto chesegue TRIBUNALE DI GROSSETO
R.G. n. 1315/2024 - Giudice relatore dottor Mario Venditti
Udienza del 5 giugno 2025
Foglio di precisazione conclusioni congiunte da considerarsi parte integrante del verbale di udienza per
RA OL OZ La O, con l'Avv. Laura Parlanti
e
DO RR AN, con l'Avv. Paola Tamanti
Premesso che
Con ricorso depositato in data 13 agosto 2024, la signora OZ La O ha chiesto al Tribunale di
Grosseto di regolamentare l'affidamento del figlio minore AM RR OZ.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo una diversa regolamentazione delle modalità di frequentazione.
Con memoria autorizzata del 31 ottobre 2024 la ricorrente ha contestato integralmente quanto dedotto nella comparsa di costituzione avversaria e confermato le conclusioni rassegnate.
Depositate le successive memorie, all'udienza del 28 novembre 2024 il Tribunale ha disposto, in via provvisoria:
- l'affidamento condiviso del minore e frequentazione del padre a week end alternati oltre al martedì quando il figlio trascorre con lui il fine settimana e al martedì e giovedì nel fine settimana in cui resta con la mamma;
- l'onere, per il convenuto, di contribuire al mantenimento del minore corrispondendo alla mamma la somma mensile di € 200,00 oltre al rimborso della metà delle spese di carattere straordinario;
- la valutazione della capacità genitoriali a cura del servizio sociale territorialmente competente.
All'esito del deposito della relazione del servizio sociale, le parti hanno chiesto concordemente un rinvio dell'udienza del 17 aprile 2025, al fine di consentire la composizione della lite.
Il signor RR ha dichiarato che, per impegni di lavoro, durante la settimana può tenere con sé il figlio solo nella giornata di martedì, senza pernottamento.
Le parti hanno raggiunto un accordo e, pertanto, rassegnano congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia il Tribunale adito, ritenuta la propria competenza regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale del minore AM RR OZ alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
AM RR OZ sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, e risiederà con la madre, nell'abitazione sita nel comune di Grosseto alla Via Lago di Albano.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
2) FREQUENTAZIONE GENITORI - FIGLIO
Il figlio abiterà prevalentemente con la mamma e frequenterà il padre con le seguenti modalità:
a. il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino all'ora di cena;
b. a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (terminato il periodo scolastico dalle ore 12 del venerdì) sino alla domenica sera prima di cena (con pernottamento presso il padre il venerdì e il sabato);
c. periodi festivi e/o di vacanza:
-- Festività Natalizie: AM trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore - il periodo 23 - 31
dicembre e 1° - 6 gennaio;
-Festività Pasquali: metà delle vacanze con un genitore e l'altra metà con l'altro, alternando ogni anno i giorni festivi della domenica di Pasqua e del lunedì dell'Angelo.
- Per le altre festività civili e religiose si seguirà lo schema di frequentazione settimanale.
d. estate:
durante il periodo estivo, dal termine dei corsi scolastici e sino alla loro ripresa, per consentire al padre lo svolgimento del lavoro stagionale saranno sospesi i pernottamenti presso il padre, che vedrà il figlio il martedì e il giovedì dalle ore 13 alle ore 17.00. I genitori si alterneranno per prendere e riportare il figlio dal luogo di lavoro del padre alla residenza. La madre avrà comunque facoltà di portare con sé il ragazzo per un eventuale periodo di ferie, da comunicare al padre entro il 15 giugno di ciascun anno.
I genitori si impegnano a rispettare puntualmente quanto stabilito con il presente accordo e, in caso di necessità di modifica - per esigenze lavorative dei medesimi, o per necessità del figlio - a darsi reciprocamente congruo e tempestivo preavviso.
3) CONTRIBUTO ECONOMICO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, tenuto conto delle esigenze del medesimo, delle risorse economiche dei genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, il signor RR AN verserà alla signora OZ La O, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa la somma di € 200,00 (euro duecento/00) importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT
a far data dalla dal dicembre 2025.
Le spese di natura straordinaria saranno regolate dal Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto e faranno carico ai genitori in ragione del 50% ciascuno. L'assegno unico universale per il figlio continuerà ad essere percepito al 50% dai genitori.
La madre continuerà a detenere il libretto di deposito postale sul quale viene accreditata l'indennità di frequenza attualmente erogata da INPS in favore del minore per il periodo settembre - giugno di ciascun anno scolastico. Le parti convengono che le somme depositate sul suddetto libretto saranno utilizzate esclusivamente per le necessità del figlio, e, a tal fine, la signora OZ La
O si impegna ad informare il padre della necessità di provvedere alla spesa così da consentire al signor RR AN, laddove ne abbia la possibilità, di farsene personalmente carico e, in tal caso, il padre si impegna a corrispondere la sua quota parte entro e non oltre sette giorni dalla richiesta. La signora OZ La O si impegna a fornire al padre la copia del libretto entro il 31
dicembre di ciascun anno.
4) ULTERIORI PATTUIZIONI
Ciascun genitore, laddove dovesse allontanarsi dall'Italia per lunghi periodi (superiori alla settimana) senza la presenza del figlio, si impegna a comunicarlo all'altro con un anticipo di almeno trenta giorni.
Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti e, pertanto, ciascuna di esse corrisponderà al proprio difensore il corrispettivo per l'opera prestata".
Grosseto, il 5 giugno 2025.
RA OL OZ La O DO TE AN
Borsandee
Avv Laura Parlanti Avv. Papla Tamanti
*****
dato atto dell'intervenuta comunicazione del decreto di fissazione di udienza al Pubblico Ministero di sede;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti e incorporate nelle conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate risultano conformi alla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra indicate conclusioni congiunte, omologando e prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate.
Spese di lite integralmente compensate.
Grosseto, 05/06/2025
Il Presidente
dott. Mario Venditti