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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/10/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 147/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Roberta Collida' Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 147/2025 R.G.
promossa in sede di appello da
nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Andrea Giovetti ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio, in Torino, in Via Osasco, 30, come da procura in atti Appellante
nei confronti di
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino in via dell'Arsenale 21
Appellato avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Nona Civile, Giudice Unico, in data 2.7.2024, depositata il 9.8.2024, comunicata dalla cancelleria alle parti a mezzo Pec in pari data, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 1451/2024, avente ad oggetto impugnazione del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) del Decreto Legislativo 286/1998
1
Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dr.ssa Marina Nuccio
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Per l'appellante:
“NEL MERITO in via principale: Accertare il diritto al soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione Europea e, per l'effetto Annullare il provvedimento prot. n. 1662/2023, di rigetto della domanda per il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea/permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato dal Questore di Torino, il 17 novembre 2023 e notificato il 24 dicembre 2023, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E., in favore del ricorrente;
in via subordinata: Voglia accertare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 30 comma 5 D.lgs. 286/98; in via ulteriormente subordinata: Accertare, l'inespellibilità del Sig.
[...]
ai sensi dell'art. 19, c. 2, lett. c), ed il Pt_1 Controparte_3 conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 28, D.P.R. 394/1999, e per l'effetto Annullare il provvedimento prot. n. 1662/2023, di rigetto della domanda per il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea/permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato dal Questore di Torino, il 17 novembre 2023 e notificato il 24 dicembre 2023, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio del sopracitato titolo di soggiorno in favore della ricorrente.”
Per la parte appellata:
“Rigettare l'appello proposto e le domande ivi formulate, poiché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Il Procuratore Generale in data 6.5.2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torino, Parte_1 cittadino senegalese, ha impugnato il decreto della Questura di Torino n. 1662/2023 del 17 novembre 2023, mediante il quale è stata respinta la domanda per il rilascio della carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione Europea, ovvero, in via subordinata, del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, c. 2, let. c), del L'appellante ha dedotto la CP_4 violazione del D.Lgs. 30/2007 e della Direttiva 2004/38/CE, sostenendo che il
2 diritto alla carta di soggiorno deriverebbe direttamente dalla sua condizione di figlio minorenne di cittadino italiano, senza necessità del requisito della convivenza. In subordine, ha eccepito una non corretta interpretazione del requisito della convivenza previsto dall'art. 19, comma 2, lettera c), T.U. Immigrazione, rilevando come tale requisito non si esaurisca nella mera coabitazione continuativa, ma comprenda altresì una comunanza di vita e affetti compatibile con temporanee assenze legate a esigenze lavorative. ha dichiarato di essere arrivato in Italia nell'agosto 2021, Parte_1 all'età di diciannove anni, per ricongiungersi con il padre, Parte_2 cittadino italiano, e di avere diritto al documento in quanto figlio infra- ventunenne di cittadino dell'Unione. La Questura, a seguito di controlli domiciliari tra febbraio e marzo 2023, ha rilevato la presenza del ricorrente presso l'abitazione paterna soltanto una volta;
negli altri sopralluoghi, era stato indicato come assente per trasferimento a Ravenna per lavoro. Questi accertamenti hanno portato al rigetto della domanda e all'ordine di lasciare il territorio nazionale. Il , costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 resisteva al ricorso, sostenendo l'inapplicabilità del D.Lgs. 30/2007 al caso concreto, in quanto il richiedente, entrato in Italia con visto turistico, non aveva tempestivamente attivato la procedura per il rilascio della carta di soggiorno prevista dal decreto, e sottolineando come la convivenza effettiva costituisca requisito imprescindibile per l'accoglimento della domanda di permesso ex art. 19 cit. Durante la fase istruttoria di primo grado è emerso che l'appellante aveva effettivamente convissuto con il padre nei primi mesi successivi all'ingresso in Italia, salvo poi trasferirsi a Ravenna, dove svolgeva attività lavorativa, tornando a Torino soltanto nei fine settimana ogni due o tre settimane. Con sentenza n. 4451/2024, pubblicata il 9.8.2024, il Tribunale di Torino respingeva il ricorso, ritenendo non applicabile il D.Lgs. 30/2007 e osservando che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre una convivenza effettiva, intesa quale concreta condivisione della vita in comune, non desumibile nel caso di specie né dalle risultanze degli accertamenti della Polizia Municipale, né dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti. La convivenza appariva interrotta dal trasferimento a Ravenna e i rientri a Torino non costituivano espressione di una stabile comunione domestica, bensì semplici visite al genitore.
2. Avverso tale pronuncia ha interposto appello innanzi a questa Pt_1
Corte, riproponendo le censure già svolte in primo grado e richiamando i documenti esibiti dinanzi al Tribunale. L'appellante insiste, con il primo motivo, nell'erronea esclusione dell'applicabilità del D.Lgs. 30/2007, assumendo che il diritto alla carta di soggiorno spettasse sin dal momento dell'ingresso in Italia, e, con il secondo motivo, contesta la restrittiva interpretazione del requisito della convivenza accolta dal Tribunale, sostenendo che esso non si identifichi con la
3 sola coabitazione continuativa, ma con un legame familiare effettivo, che nel suo caso sarebbe provato dal mantenimento di rapporti costanti e significativi con il padre residente in Torino. All'udienza del 23.5.2025, la Corte fissava l'udienza del 12/9/2025, rinviata d'ufficio al 19/9/2025, concedendo i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Entrambe la parti depositavano solo le note scritte di precisazioni delle conclusioni. All'udienza del 19.9.2025 la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
3. Va preliminarmente verificata la tempestività dell'impugnazione. La sentenza del Tribunale di Torino, n. 4451/2024, è stata pubblicata e comunicata in data 9.8.2024. L'atto di appello è stato notificato in data 10.2.2025 ed iscritto a ruolo nello stesso giorno. Non essendo intervenuta notificazione della sentenza di primo grado ad opera del , Controparte_1 trova applicazione il termine c.d. “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Pertanto, l'appello deve ritenersi proposto tempestivamente.
4. Nel merito, l'impugnazione deve essere rigettata in quanto infondata, come si preciserà infra.
4.1. Il primo motivo di appello, incentrato sulla presunta violazione dell'art. 45 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dell'art.8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'art.21 TFUE e degli artt. 9 e 25 della Direttiva 2004/38/CE, deve essere rigettato tanto sotto il profilo dell'ammissibilità quanto nel merito. Preliminarmente, deve rilevarsi come l'argomentazione sviluppata dall'appellante si configuri quale argumentum novum non consentito nel giudizio di gravame. L'art.345 del c.p.c. stabilisce infatti il principio della corrispondenza tra il giudizio di primo e secondo grado, impedendo l'introduzione di nuove questioni di diritto non dedotte in primo grado. Nel caso di specie, l'appellante non aveva mai invocato dinanzi al Tribunale la violazione delle norme di diritto europeo ora dedotte, limitandosi a contestare l'applicazione degli artt. 19 del TUI e 30 del D.Lgs. n. 286/1998. Come correttamente eccepito dal nella comparsa di costituzione, Controparte_1 si tratta di una linea difensiva totalmente nuova che non consente l'instaurazione del contraddittorio in questa sede di secondo grado. Anche volendo superare il profilo di inammissibilità procedurale, il motivo risulta comunque infondato nel merito. La tesi dell'appellante, secondo cui la Questura avrebbe dovuto applicare d'ufficio la disciplina più favorevole prevista dal D.Lgs. 30/2007 in luogo di quella invocata dall'istante, si fonda su una interpretazione erronea tanto della normativa nazionale quanto di quella europea. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito in modo inequivocabile che l'applicazione del D.Lgs. 30/2007 presuppone la presentazione di specifica istanza per il rilascio della carta di soggiorno per
4 familiare di cittadino dell'Unione. La Cassazione Civile, con ordinanza n. 17346/2010, ha stabilito che non è predicabile l'applicazione del D.Lgs. del 2007 nei casi in cui venga richiesto, rifiutato ed impugnato un permesso per coesione familiare ex art. 19 del TU. Nel caso concreto emerge dagli atti che ha presentato esclusivamente Pt_1 istanza per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art.19, c.2, lett. c) del TUI, senza mai formulare richiesta per la carta di soggiorno disciplinata dal D.Lgs. 30/2007. La circostanza che il ricorrente possedesse i requisiti anagrafici per essere qualificato come familiare di cittadino dell'Unione non può sopperire alla mancanza di una specifica istanza amministrativa, non potendo la Pubblica Amministrazione pronunciarsi ultra petita su fattispecie normative diverse da quelle oggetto della domanda. La ricostruzione operata dal Giudice di primo grado appare inoltre pienamente corretta sotto il profilo dell'accertamento dei presupposti fattuali. Gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale di Torino, costituenti atti pubblici dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, hanno dimostrato l'assenza di una convivenza effettiva tra il ricorrente ed il padre cittadino italiano. Il requisito della convivenza, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata di Cassazione, deve essere effettivo ed occorre a tal fine la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare. Nel caso di specie, la testimonianza resa dal padre del ricorrente ha confermato che la convivenza si era limitata ai primi due mesi successivi all'arrivo in Italia, dopodiché il figlio si era trasferito a Ravenna per motivi di lavoro. Le stesse dichiarazioni spontanee dell'appellante hanno evidenziato come i rientri presso l'abitazione paterna fossero sporadici, con cadenza ogni due o tre settimane, e finalizzati esclusivamente a “trovare il padre”, circostanza questa che esclude la configurabilità di un progetto di vita in comune. L'argomentazione dell'appellante, secondo cui l'efficacia diretta del diritto dell'Unione dovrebbe prevalere sui formalismi procedurali interni, non appare condivisibile. Sebbene l'art. 21 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea riconosca il diritto di libera circolazione e soggiorno, tale diritto è comunque soggetto alle limitazioni e condizioni previste dai Trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi, come precisato dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza Baumbast. La Direttiva 2004/38/CE, inoltre, all'art. 9 prevede espressamente l'obbligo di presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno, non potendo il mero possesso dei requisiti sostanziali supplire all'omessa presentazione dell'istanza. Per le ragioni esposte, il primo motivo di appello deve essere rigettato, confermandosi la correttezza della decisione adottata dal Tribunale di Torino che ha correttamente applicato la disciplina dell'art. 19 del TUI, unica normativa specificamente invocata dall'istante in sede amministrativa e processuale di primo grado.
5 4.2. Il secondo motivo, fondato sulla presunta violazione dell'art. 19, c. 2, lett.c), T.U.I. e dell'art. 28 d.P.R. n. 394/1999, in relazione all'interpretazione del requisito della convivenza, deve parimenti essere rigettato. L'appellante censura la decisione del Tribunale, che ha escluso la convivenza effettiva sul rilievo che il ricorrente dimora prevalentemente a Ravenna per ragioni lavorative e torna a Torino solo periodicamente. Egli invoca una lettura estensiva del concetto di convivenza, adeguata alle moderne esigenze socio- economiche. Tale tesi non è condivisibile. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la convivenza richiesta dall'art. 19, c.2, lett. c), T.U.I. deve sostanziarsi in una concreta e stabile comunione di vita, non bastando il mero vincolo familiare. La Cassazione civile, con ordinanza n. 32908/2022, ha precisato che è necessaria la prova rigorosa di una quotidiana condivisione della vita in comune, distinta dalla semplice coabitazione materiale. Nel caso concreto, gli accertamenti della Polizia Municipale di Torino hanno evidenziato che il ricorrente è stato rinvenuto presso l'abitazione familiare una sola volta in cinque controlli effettuati in quindici giorni. La testimonianza del padre ha confermato che, dopo una breve permanenza iniziale, il figlio si è stabilito a Ravenna, limitandosi a sporadiche visite nel fine settimana. Le dichiarazioni dello stesso ricorrente hanno chiarito che i rientri a Torino avvengono ogni due o tre settimane e sono finalizzati ad “andare a trovare il padre”, il che esclude una convivenza effettiva. Non giova all'appellante il richiamo alla sentenza Cass. n. 9178/2018, che ha riconosciuto una convivenza di fatto anche in assenza di coabitazione continuativa, poiché tale decisione riguarda il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e non è applicabile in materia di immigrazione, dove è richiesta la dimostrazione di legami familiari effettivi idonei a giustificare il divieto di espulsione. La distinzione proposta dall'appellante tra “coabitazione” e “convivenza” non trova fondamento nella giurisprudenza di settore. La convivenza ex art. 19 T.U.I. implica necessariamente una stabile condivisione della vita quotidiana, che non può essere surrogata da elementi meramente formali o da visite sporadiche. La ratio della norma è quella di tutelare i rapporti familiari effettivamente radicati sul territorio nazionale, non di legittimare la permanenza di soggetti che mantengono con i propri congiunti rapporti saltuari. La circostanza che il ricorrente conservi effetti personali presso l'abitazione paterna non è idonea a dimostrare una convivenza effettiva, essendo pacifico che la sua dimora abituale e la sua attività lavorativa si svolgono a Ravenna. Pertanto, la decisione del Tribunale di Torino appare corretta nell'escludere la convivenza effettiva, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dalla Polizia Municipale e delle risultanze istruttorie. Tali elementi dimostrano che il ricorrente ha radicato la propria vita lavorativa e sociale altrove, mantenendo
6 con il padre rapporti affettivi ma non idonei a configurare la stabile comunione di vita richiesta dalla norma. Per tali ragioni, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato, confermandosi la correttezza della valutazione operata dal Giudice di primo grado.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico della parte appellante. Esse si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminato – complessità bassa – in euro 1.738,00 (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva), oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, RIGETTA l'appello proposto da ; Parte_1
CONFERMA integralmente l'atto impugnato;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, che liquida in euro Controparte_1
1.738,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino in data 19/9/2025. IL PRESIDENTE (dott.ssa Carmela Mascarello) IL CONSIGLIERE AUS. EST. (avv. Arturo Varricchio)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Roberta Collida' Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 147/2025 R.G.
promossa in sede di appello da
nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Andrea Giovetti ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio, in Torino, in Via Osasco, 30, come da procura in atti Appellante
nei confronti di
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino in via dell'Arsenale 21
Appellato avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Nona Civile, Giudice Unico, in data 2.7.2024, depositata il 9.8.2024, comunicata dalla cancelleria alle parti a mezzo Pec in pari data, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 1451/2024, avente ad oggetto impugnazione del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) del Decreto Legislativo 286/1998
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Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dr.ssa Marina Nuccio
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Per l'appellante:
“NEL MERITO in via principale: Accertare il diritto al soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione Europea e, per l'effetto Annullare il provvedimento prot. n. 1662/2023, di rigetto della domanda per il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea/permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato dal Questore di Torino, il 17 novembre 2023 e notificato il 24 dicembre 2023, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E., in favore del ricorrente;
in via subordinata: Voglia accertare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 30 comma 5 D.lgs. 286/98; in via ulteriormente subordinata: Accertare, l'inespellibilità del Sig.
[...]
ai sensi dell'art. 19, c. 2, lett. c), ed il Pt_1 Controparte_3 conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 28, D.P.R. 394/1999, e per l'effetto Annullare il provvedimento prot. n. 1662/2023, di rigetto della domanda per il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea/permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato dal Questore di Torino, il 17 novembre 2023 e notificato il 24 dicembre 2023, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio del sopracitato titolo di soggiorno in favore della ricorrente.”
Per la parte appellata:
“Rigettare l'appello proposto e le domande ivi formulate, poiché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Il Procuratore Generale in data 6.5.2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torino, Parte_1 cittadino senegalese, ha impugnato il decreto della Questura di Torino n. 1662/2023 del 17 novembre 2023, mediante il quale è stata respinta la domanda per il rilascio della carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione Europea, ovvero, in via subordinata, del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, c. 2, let. c), del L'appellante ha dedotto la CP_4 violazione del D.Lgs. 30/2007 e della Direttiva 2004/38/CE, sostenendo che il
2 diritto alla carta di soggiorno deriverebbe direttamente dalla sua condizione di figlio minorenne di cittadino italiano, senza necessità del requisito della convivenza. In subordine, ha eccepito una non corretta interpretazione del requisito della convivenza previsto dall'art. 19, comma 2, lettera c), T.U. Immigrazione, rilevando come tale requisito non si esaurisca nella mera coabitazione continuativa, ma comprenda altresì una comunanza di vita e affetti compatibile con temporanee assenze legate a esigenze lavorative. ha dichiarato di essere arrivato in Italia nell'agosto 2021, Parte_1 all'età di diciannove anni, per ricongiungersi con il padre, Parte_2 cittadino italiano, e di avere diritto al documento in quanto figlio infra- ventunenne di cittadino dell'Unione. La Questura, a seguito di controlli domiciliari tra febbraio e marzo 2023, ha rilevato la presenza del ricorrente presso l'abitazione paterna soltanto una volta;
negli altri sopralluoghi, era stato indicato come assente per trasferimento a Ravenna per lavoro. Questi accertamenti hanno portato al rigetto della domanda e all'ordine di lasciare il territorio nazionale. Il , costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 resisteva al ricorso, sostenendo l'inapplicabilità del D.Lgs. 30/2007 al caso concreto, in quanto il richiedente, entrato in Italia con visto turistico, non aveva tempestivamente attivato la procedura per il rilascio della carta di soggiorno prevista dal decreto, e sottolineando come la convivenza effettiva costituisca requisito imprescindibile per l'accoglimento della domanda di permesso ex art. 19 cit. Durante la fase istruttoria di primo grado è emerso che l'appellante aveva effettivamente convissuto con il padre nei primi mesi successivi all'ingresso in Italia, salvo poi trasferirsi a Ravenna, dove svolgeva attività lavorativa, tornando a Torino soltanto nei fine settimana ogni due o tre settimane. Con sentenza n. 4451/2024, pubblicata il 9.8.2024, il Tribunale di Torino respingeva il ricorso, ritenendo non applicabile il D.Lgs. 30/2007 e osservando che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre una convivenza effettiva, intesa quale concreta condivisione della vita in comune, non desumibile nel caso di specie né dalle risultanze degli accertamenti della Polizia Municipale, né dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti. La convivenza appariva interrotta dal trasferimento a Ravenna e i rientri a Torino non costituivano espressione di una stabile comunione domestica, bensì semplici visite al genitore.
2. Avverso tale pronuncia ha interposto appello innanzi a questa Pt_1
Corte, riproponendo le censure già svolte in primo grado e richiamando i documenti esibiti dinanzi al Tribunale. L'appellante insiste, con il primo motivo, nell'erronea esclusione dell'applicabilità del D.Lgs. 30/2007, assumendo che il diritto alla carta di soggiorno spettasse sin dal momento dell'ingresso in Italia, e, con il secondo motivo, contesta la restrittiva interpretazione del requisito della convivenza accolta dal Tribunale, sostenendo che esso non si identifichi con la
3 sola coabitazione continuativa, ma con un legame familiare effettivo, che nel suo caso sarebbe provato dal mantenimento di rapporti costanti e significativi con il padre residente in Torino. All'udienza del 23.5.2025, la Corte fissava l'udienza del 12/9/2025, rinviata d'ufficio al 19/9/2025, concedendo i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Entrambe la parti depositavano solo le note scritte di precisazioni delle conclusioni. All'udienza del 19.9.2025 la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
3. Va preliminarmente verificata la tempestività dell'impugnazione. La sentenza del Tribunale di Torino, n. 4451/2024, è stata pubblicata e comunicata in data 9.8.2024. L'atto di appello è stato notificato in data 10.2.2025 ed iscritto a ruolo nello stesso giorno. Non essendo intervenuta notificazione della sentenza di primo grado ad opera del , Controparte_1 trova applicazione il termine c.d. “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Pertanto, l'appello deve ritenersi proposto tempestivamente.
4. Nel merito, l'impugnazione deve essere rigettata in quanto infondata, come si preciserà infra.
4.1. Il primo motivo di appello, incentrato sulla presunta violazione dell'art. 45 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dell'art.8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'art.21 TFUE e degli artt. 9 e 25 della Direttiva 2004/38/CE, deve essere rigettato tanto sotto il profilo dell'ammissibilità quanto nel merito. Preliminarmente, deve rilevarsi come l'argomentazione sviluppata dall'appellante si configuri quale argumentum novum non consentito nel giudizio di gravame. L'art.345 del c.p.c. stabilisce infatti il principio della corrispondenza tra il giudizio di primo e secondo grado, impedendo l'introduzione di nuove questioni di diritto non dedotte in primo grado. Nel caso di specie, l'appellante non aveva mai invocato dinanzi al Tribunale la violazione delle norme di diritto europeo ora dedotte, limitandosi a contestare l'applicazione degli artt. 19 del TUI e 30 del D.Lgs. n. 286/1998. Come correttamente eccepito dal nella comparsa di costituzione, Controparte_1 si tratta di una linea difensiva totalmente nuova che non consente l'instaurazione del contraddittorio in questa sede di secondo grado. Anche volendo superare il profilo di inammissibilità procedurale, il motivo risulta comunque infondato nel merito. La tesi dell'appellante, secondo cui la Questura avrebbe dovuto applicare d'ufficio la disciplina più favorevole prevista dal D.Lgs. 30/2007 in luogo di quella invocata dall'istante, si fonda su una interpretazione erronea tanto della normativa nazionale quanto di quella europea. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito in modo inequivocabile che l'applicazione del D.Lgs. 30/2007 presuppone la presentazione di specifica istanza per il rilascio della carta di soggiorno per
4 familiare di cittadino dell'Unione. La Cassazione Civile, con ordinanza n. 17346/2010, ha stabilito che non è predicabile l'applicazione del D.Lgs. del 2007 nei casi in cui venga richiesto, rifiutato ed impugnato un permesso per coesione familiare ex art. 19 del TU. Nel caso concreto emerge dagli atti che ha presentato esclusivamente Pt_1 istanza per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art.19, c.2, lett. c) del TUI, senza mai formulare richiesta per la carta di soggiorno disciplinata dal D.Lgs. 30/2007. La circostanza che il ricorrente possedesse i requisiti anagrafici per essere qualificato come familiare di cittadino dell'Unione non può sopperire alla mancanza di una specifica istanza amministrativa, non potendo la Pubblica Amministrazione pronunciarsi ultra petita su fattispecie normative diverse da quelle oggetto della domanda. La ricostruzione operata dal Giudice di primo grado appare inoltre pienamente corretta sotto il profilo dell'accertamento dei presupposti fattuali. Gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale di Torino, costituenti atti pubblici dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, hanno dimostrato l'assenza di una convivenza effettiva tra il ricorrente ed il padre cittadino italiano. Il requisito della convivenza, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata di Cassazione, deve essere effettivo ed occorre a tal fine la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare. Nel caso di specie, la testimonianza resa dal padre del ricorrente ha confermato che la convivenza si era limitata ai primi due mesi successivi all'arrivo in Italia, dopodiché il figlio si era trasferito a Ravenna per motivi di lavoro. Le stesse dichiarazioni spontanee dell'appellante hanno evidenziato come i rientri presso l'abitazione paterna fossero sporadici, con cadenza ogni due o tre settimane, e finalizzati esclusivamente a “trovare il padre”, circostanza questa che esclude la configurabilità di un progetto di vita in comune. L'argomentazione dell'appellante, secondo cui l'efficacia diretta del diritto dell'Unione dovrebbe prevalere sui formalismi procedurali interni, non appare condivisibile. Sebbene l'art. 21 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea riconosca il diritto di libera circolazione e soggiorno, tale diritto è comunque soggetto alle limitazioni e condizioni previste dai Trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi, come precisato dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza Baumbast. La Direttiva 2004/38/CE, inoltre, all'art. 9 prevede espressamente l'obbligo di presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno, non potendo il mero possesso dei requisiti sostanziali supplire all'omessa presentazione dell'istanza. Per le ragioni esposte, il primo motivo di appello deve essere rigettato, confermandosi la correttezza della decisione adottata dal Tribunale di Torino che ha correttamente applicato la disciplina dell'art. 19 del TUI, unica normativa specificamente invocata dall'istante in sede amministrativa e processuale di primo grado.
5 4.2. Il secondo motivo, fondato sulla presunta violazione dell'art. 19, c. 2, lett.c), T.U.I. e dell'art. 28 d.P.R. n. 394/1999, in relazione all'interpretazione del requisito della convivenza, deve parimenti essere rigettato. L'appellante censura la decisione del Tribunale, che ha escluso la convivenza effettiva sul rilievo che il ricorrente dimora prevalentemente a Ravenna per ragioni lavorative e torna a Torino solo periodicamente. Egli invoca una lettura estensiva del concetto di convivenza, adeguata alle moderne esigenze socio- economiche. Tale tesi non è condivisibile. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la convivenza richiesta dall'art. 19, c.2, lett. c), T.U.I. deve sostanziarsi in una concreta e stabile comunione di vita, non bastando il mero vincolo familiare. La Cassazione civile, con ordinanza n. 32908/2022, ha precisato che è necessaria la prova rigorosa di una quotidiana condivisione della vita in comune, distinta dalla semplice coabitazione materiale. Nel caso concreto, gli accertamenti della Polizia Municipale di Torino hanno evidenziato che il ricorrente è stato rinvenuto presso l'abitazione familiare una sola volta in cinque controlli effettuati in quindici giorni. La testimonianza del padre ha confermato che, dopo una breve permanenza iniziale, il figlio si è stabilito a Ravenna, limitandosi a sporadiche visite nel fine settimana. Le dichiarazioni dello stesso ricorrente hanno chiarito che i rientri a Torino avvengono ogni due o tre settimane e sono finalizzati ad “andare a trovare il padre”, il che esclude una convivenza effettiva. Non giova all'appellante il richiamo alla sentenza Cass. n. 9178/2018, che ha riconosciuto una convivenza di fatto anche in assenza di coabitazione continuativa, poiché tale decisione riguarda il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e non è applicabile in materia di immigrazione, dove è richiesta la dimostrazione di legami familiari effettivi idonei a giustificare il divieto di espulsione. La distinzione proposta dall'appellante tra “coabitazione” e “convivenza” non trova fondamento nella giurisprudenza di settore. La convivenza ex art. 19 T.U.I. implica necessariamente una stabile condivisione della vita quotidiana, che non può essere surrogata da elementi meramente formali o da visite sporadiche. La ratio della norma è quella di tutelare i rapporti familiari effettivamente radicati sul territorio nazionale, non di legittimare la permanenza di soggetti che mantengono con i propri congiunti rapporti saltuari. La circostanza che il ricorrente conservi effetti personali presso l'abitazione paterna non è idonea a dimostrare una convivenza effettiva, essendo pacifico che la sua dimora abituale e la sua attività lavorativa si svolgono a Ravenna. Pertanto, la decisione del Tribunale di Torino appare corretta nell'escludere la convivenza effettiva, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dalla Polizia Municipale e delle risultanze istruttorie. Tali elementi dimostrano che il ricorrente ha radicato la propria vita lavorativa e sociale altrove, mantenendo
6 con il padre rapporti affettivi ma non idonei a configurare la stabile comunione di vita richiesta dalla norma. Per tali ragioni, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato, confermandosi la correttezza della valutazione operata dal Giudice di primo grado.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico della parte appellante. Esse si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminato – complessità bassa – in euro 1.738,00 (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva), oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, RIGETTA l'appello proposto da ; Parte_1
CONFERMA integralmente l'atto impugnato;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite a favore del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, che liquida in euro Controparte_1
1.738,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino in data 19/9/2025. IL PRESIDENTE (dott.ssa Carmela Mascarello) IL CONSIGLIERE AUS. EST. (avv. Arturo Varricchio)
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