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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8901/2024 promossa da:
, nella sua qualità di ex socio accomandatario della Edile Piossasco S.a.s. di Parte_1
IO UR e C., assistito e difeso dall'Avv.to R.Travet, elettivamente domiciliato in Torino C.so
F. Ferrucci n. 91, presso lo studio dell'avvocato Travet.
Attore
contro
, assistito e difeso dall'avv.to D.Franzoso, elettivamente domiciliato in Bruino, CP_1
Via Valgioie n. 2/3 presso lo studio dell'Avv.to Franzoso.
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.2.2025 le parti hanno così concluso:
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso;
- dichiarare inesistente ovvero nullo ovvero annullare o revocare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamente concesso, per i motivi sopra indicati e, in ogni caso, assolvere il conchiudente da ogni avversaria domanda;
pagina 1 di 6 - con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via principale e nel merito
- revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso nei confronti di società inesistente e, in ogni caso,
- Accertare e dichiarare la piena fondatezza del credito vantato dalla ditta individuale
[...]
nei confronti del sig. , quale ex socio illimitatamente Parte_2 Parte_1 responsabile della cancellata Edile Piossasco s.a.s. di IO UR & C. e per l'effetto
- condannare il sig. , nella sua qualità di ex socio illimitatamente responsabile della Parte_1 cancella Edile Piossasco s.a.s. di IO UR & C. al pagamento della somma di € 26.491,45 oltre interessi moratori, calcolati da ogni singola scadenza sino al saldo effettivo
- con vittoria di spese e competenze di causa oltre alle spese della procedura monitoria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n.1436/2024 emesso il 13.03.2024, il Tribunale di Torino, su ricorso di
, ingiungeva alla società Edile Piossasco Sas di IO UR &C. il pagamento CP_1 della somma di € 26.491,45 oltre interessi. Il titolo del credito era costituito da fatture emesse per la fornitura di materiale edile rimaste inadempiute.
2. Promuoveva opposizione , in qualità di ex socio accomandatario, rappresentando Parte_1
quanto segue:
- la Edile Piossasco s.a.s. era stata cancellata dal registro delle imprese il 03.01.2024 come risultava dalla visura camerale allegata;
- la cancellazione dal registro delle imprese della società era avvenuta precedentemente alla data indicata nel ricorso e al deposito del medesimo;
- la cancellazione volontaria dal registro delle imprese della società impediva alla stessa di agire o essere convenuta in giudizio;
- il decreto ingiuntivo era quindi nullo e doveva essere revocato poiché era stato emesso nei confronti di un soggetto giuridico inesistente;
- il debito era estinto poiché erano state pagato tutte le somme indicate nelle fatture tramite diversi pagamenti in contanti.
pagina 2 di 6 3. si costituiva in giudizio contestando in parte le allegazioni e le domande di CP_1 controparte chiedendo il rigetto dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attore al pagamento delle fatture inadempiute.
Osservava in proposito che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato poiché era stato emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese;
peraltro, la cancellazione della società determinava un fenomeno di tipo successorio, in base al quale delle obbligazioni della società dovevano rispondere i soci accomandatari, illimitatamente responsabili.
Peraltro, parte attrice non produceva alcun documento dal quale evincere che il debito sociale era stato estinto tramite diversi pagamenti effettuati in denaro contante, come prospettato.
4. All'udienza del 25.02.2025 le parti sono state invitate alla discussione orale. Parte attrice ha richiamato le difese di cui all'atto di citazione e le conclusioni di cui al medesimo atto, mentre parte convenuta ha richiamato le conclusioni di cui alla comparsa.
Il Giudice istruttore ha trattenuto la causa a decisione riservando la pronuncia della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
5. L'opposizione presentata dall'attore è fondata e deve essere accolta per quanto riguarda la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il decreto ingiuntivo opposto è nullo e deve essere revocato poiché è stato emanato contro la società
Edile Piossasco S.a.s., che è stata cancellata dal registro delle imprese il 03.01.2024 come risulta dalla visura camerale allegata dall'attore (cfr. doc. n.1) e quindi ancora prima del ricorso e pronuncia del DI;
in punto SU 6070/20013 : “ La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art.
110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.”
Di conseguenza il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, non può dirsi validamente emesso e va pertanto revocato. pagina 3 di 6 6. La domanda di accertamento e condanna promossa dal convenuto opposto è fondata e deve essere accolta.
E' pacifico, secondo costante giurisprudenza, che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che investe il giudice del potere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. L'oggetto del giudizio di opposizione, quindi, non riguarda solo le condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Parte convenuta ha promosso ricorso monitorio, assumendo di essere creditrice dell'estinta Edil
Piossasco; ha quindi allegato le fatture relative alle forniture eseguite, documentando anche gli unici pagamenti in contanti ricevuti dalla Edil, afferenti la fattura n. 61 per la quale era stato convenuta una dilazione ( doc. 14).
Sulla pretesa promossa, l'attore in opposizione non ha dedotto né documentato circostanze ulteriore, da cui desumere l'estinzione delle obbligazioni.
Deve quindi affermarsi che la ditta era ed è rimasta creditrice della somma di €. CP_1
26.491,45 dell'estinta Edil Piossasco.
Va quindi osservato che le obbligazioni sociali rimaste inadempiute non si estinguono se la società è stata cancellata dal registro delle imprese;
la cancellazione determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che quindi ne rispondono, in misura diversa in dipendenza della natura della società estinta;
in punto “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente
pagina 4 di 6 di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” SU C.Cass. 6070/2013 e nello stesso senso C.Cass. 11411/2024.
Nel caso di specie la Edile Piossasco s.a.s. era una società di persone nella quale Parte_1
rivestiva la posizione di unico socio accomandatario, come documentato dalla visura camerale allegata dallo stesso attore;
l'attore è pertanto debitore in ragione della responsabilità di cui all'art. 2313 c.c. (
“Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”), alla luce del mancato adempimento del debito verso il nonché, in virtù del CP_1
fenomeno successorio sopra descritto, è anche divenuto unico legittimato passivo alla domanda di condanna promossa in comparsa.
Ne consegue che l'attore, che si è costituito non in proprio, ma in qualità di ex socio accomandatario, è tenuto a rispondere dei debiti societari con il proprio patrimonio, in ragione dell'estinzione della società.
In sintesi, l'opposizione merita parziale accoglimento, atteso che il DI deve essere revocato, ma l'attore condannato a pagare le fatture inadempiute oltre gli interessi di mora.
7. Le spese, solo quelle relative al presente giudizio, sono a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo con applicazione dei parametri minimi previsti dallo scaglione di valore di riferimento compreso tra € 26.001 a € 52.000 per le fasi di studio, trattazione e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie in parte l'opposizione;
Revoca il decreto ingiuntivo n.1436/2024 emesso il 13.03.2024 dal Tribunale di Torino.
Dichiara tenuto e condanna nella sua qualità di ex socio accomandatario della Parte_1
società Edile Piossasco Sas di IO UR & C., al pagamento della somma di € 26.491,45 in favore di oltre interessi moratori calcolati da ogni singola scadenza del pagamento delle CP_1
fatture sino al saldo effettivo.
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Torino, 20 marzo 2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8901/2024 promossa da:
, nella sua qualità di ex socio accomandatario della Edile Piossasco S.a.s. di Parte_1
IO UR e C., assistito e difeso dall'Avv.to R.Travet, elettivamente domiciliato in Torino C.so
F. Ferrucci n. 91, presso lo studio dell'avvocato Travet.
Attore
contro
, assistito e difeso dall'avv.to D.Franzoso, elettivamente domiciliato in Bruino, CP_1
Via Valgioie n. 2/3 presso lo studio dell'Avv.to Franzoso.
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.2.2025 le parti hanno così concluso:
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso;
- dichiarare inesistente ovvero nullo ovvero annullare o revocare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamente concesso, per i motivi sopra indicati e, in ogni caso, assolvere il conchiudente da ogni avversaria domanda;
pagina 1 di 6 - con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via principale e nel merito
- revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso nei confronti di società inesistente e, in ogni caso,
- Accertare e dichiarare la piena fondatezza del credito vantato dalla ditta individuale
[...]
nei confronti del sig. , quale ex socio illimitatamente Parte_2 Parte_1 responsabile della cancellata Edile Piossasco s.a.s. di IO UR & C. e per l'effetto
- condannare il sig. , nella sua qualità di ex socio illimitatamente responsabile della Parte_1 cancella Edile Piossasco s.a.s. di IO UR & C. al pagamento della somma di € 26.491,45 oltre interessi moratori, calcolati da ogni singola scadenza sino al saldo effettivo
- con vittoria di spese e competenze di causa oltre alle spese della procedura monitoria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n.1436/2024 emesso il 13.03.2024, il Tribunale di Torino, su ricorso di
, ingiungeva alla società Edile Piossasco Sas di IO UR &C. il pagamento CP_1 della somma di € 26.491,45 oltre interessi. Il titolo del credito era costituito da fatture emesse per la fornitura di materiale edile rimaste inadempiute.
2. Promuoveva opposizione , in qualità di ex socio accomandatario, rappresentando Parte_1
quanto segue:
- la Edile Piossasco s.a.s. era stata cancellata dal registro delle imprese il 03.01.2024 come risultava dalla visura camerale allegata;
- la cancellazione dal registro delle imprese della società era avvenuta precedentemente alla data indicata nel ricorso e al deposito del medesimo;
- la cancellazione volontaria dal registro delle imprese della società impediva alla stessa di agire o essere convenuta in giudizio;
- il decreto ingiuntivo era quindi nullo e doveva essere revocato poiché era stato emesso nei confronti di un soggetto giuridico inesistente;
- il debito era estinto poiché erano state pagato tutte le somme indicate nelle fatture tramite diversi pagamenti in contanti.
pagina 2 di 6 3. si costituiva in giudizio contestando in parte le allegazioni e le domande di CP_1 controparte chiedendo il rigetto dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attore al pagamento delle fatture inadempiute.
Osservava in proposito che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato poiché era stato emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese;
peraltro, la cancellazione della società determinava un fenomeno di tipo successorio, in base al quale delle obbligazioni della società dovevano rispondere i soci accomandatari, illimitatamente responsabili.
Peraltro, parte attrice non produceva alcun documento dal quale evincere che il debito sociale era stato estinto tramite diversi pagamenti effettuati in denaro contante, come prospettato.
4. All'udienza del 25.02.2025 le parti sono state invitate alla discussione orale. Parte attrice ha richiamato le difese di cui all'atto di citazione e le conclusioni di cui al medesimo atto, mentre parte convenuta ha richiamato le conclusioni di cui alla comparsa.
Il Giudice istruttore ha trattenuto la causa a decisione riservando la pronuncia della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
5. L'opposizione presentata dall'attore è fondata e deve essere accolta per quanto riguarda la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il decreto ingiuntivo opposto è nullo e deve essere revocato poiché è stato emanato contro la società
Edile Piossasco S.a.s., che è stata cancellata dal registro delle imprese il 03.01.2024 come risulta dalla visura camerale allegata dall'attore (cfr. doc. n.1) e quindi ancora prima del ricorso e pronuncia del DI;
in punto SU 6070/20013 : “ La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art.
110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.”
Di conseguenza il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, non può dirsi validamente emesso e va pertanto revocato. pagina 3 di 6 6. La domanda di accertamento e condanna promossa dal convenuto opposto è fondata e deve essere accolta.
E' pacifico, secondo costante giurisprudenza, che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che investe il giudice del potere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. L'oggetto del giudizio di opposizione, quindi, non riguarda solo le condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Parte convenuta ha promosso ricorso monitorio, assumendo di essere creditrice dell'estinta Edil
Piossasco; ha quindi allegato le fatture relative alle forniture eseguite, documentando anche gli unici pagamenti in contanti ricevuti dalla Edil, afferenti la fattura n. 61 per la quale era stato convenuta una dilazione ( doc. 14).
Sulla pretesa promossa, l'attore in opposizione non ha dedotto né documentato circostanze ulteriore, da cui desumere l'estinzione delle obbligazioni.
Deve quindi affermarsi che la ditta era ed è rimasta creditrice della somma di €. CP_1
26.491,45 dell'estinta Edil Piossasco.
Va quindi osservato che le obbligazioni sociali rimaste inadempiute non si estinguono se la società è stata cancellata dal registro delle imprese;
la cancellazione determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che quindi ne rispondono, in misura diversa in dipendenza della natura della società estinta;
in punto “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente
pagina 4 di 6 di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” SU C.Cass. 6070/2013 e nello stesso senso C.Cass. 11411/2024.
Nel caso di specie la Edile Piossasco s.a.s. era una società di persone nella quale Parte_1
rivestiva la posizione di unico socio accomandatario, come documentato dalla visura camerale allegata dallo stesso attore;
l'attore è pertanto debitore in ragione della responsabilità di cui all'art. 2313 c.c. (
“Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”), alla luce del mancato adempimento del debito verso il nonché, in virtù del CP_1
fenomeno successorio sopra descritto, è anche divenuto unico legittimato passivo alla domanda di condanna promossa in comparsa.
Ne consegue che l'attore, che si è costituito non in proprio, ma in qualità di ex socio accomandatario, è tenuto a rispondere dei debiti societari con il proprio patrimonio, in ragione dell'estinzione della società.
In sintesi, l'opposizione merita parziale accoglimento, atteso che il DI deve essere revocato, ma l'attore condannato a pagare le fatture inadempiute oltre gli interessi di mora.
7. Le spese, solo quelle relative al presente giudizio, sono a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo con applicazione dei parametri minimi previsti dallo scaglione di valore di riferimento compreso tra € 26.001 a € 52.000 per le fasi di studio, trattazione e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie in parte l'opposizione;
Revoca il decreto ingiuntivo n.1436/2024 emesso il 13.03.2024 dal Tribunale di Torino.
Dichiara tenuto e condanna nella sua qualità di ex socio accomandatario della Parte_1
società Edile Piossasco Sas di IO UR & C., al pagamento della somma di € 26.491,45 in favore di oltre interessi moratori calcolati da ogni singola scadenza del pagamento delle CP_1
fatture sino al saldo effettivo.
Dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Torino, 20 marzo 2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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