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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssaGinevra Chine' Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 211/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FRANCESCA Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1 difesa è curata dall'avv. PATRIZIA SANGUINETI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la conveniva in giudizio l' Pt_1 rappresentando che, nonostante nell'anno 2018 avesse denunciato due periodi di malattia, il cui CP_ indennizzo era stato calcolato e liquidato dall' nella misura di € 448,34 per il primo e di €
162,33 per il secondo, le erano stati corrisposti senza alcuna giustificazione solo € 132, 44 relativamente al primo periodo e € 129,87 relativamente al secondo periodo.
Rilevando di avere regolarmente lavorato nell'anno 2017 per 52 giornate così come emergeva dall'estratto contributivo, chiedeva l'accertamento del suo diritto all'integrale pagamemento delle CP_ indennità di malattia richieste e la conseguente condanna dell' al pagamento dell'importo complessivo di € 348,356. CP_ Si costituiva in giudizio l' che forniva prova del pagamento degli importi deducendo, per parte di essi, l'avvenuta compensazione impropria del credito riconosciuto alla ricorrente per effetto di pagamenti divenuti indebiti a seguito della cancellazione del suo nominativo dagli elenchi agricoli per gli anni dal 2010 al 2013. CP_ Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, ritenendo che a fronte delle deduzioni dell' la ricorrente non avesse contestato alcunchè né avesse fornito prova, come era suo onere, della spettanza delle prestazioni richieste.
L'appellante ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 24 giugno 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza ribadendo quanto dedotto in primo grado, in sede di note autorizzate, e cioè che non poteva essere effettuata alcuna trattenuta, in quanto ai sensi sia ai sensi dell'art. 545 c.p.c. che dell'art. 1246 n. 3 c.c. “la compensazione non si verifica per crediti dichiarati impignorabili e che l'indennità di malattia, rientrando a pieno titolo tra le prestazioni tutelate dall'art. 38 Cost., risulta pignorabile solo con il duplice limite del rispetto del minimo vitale e del quinto dell'eccedenza di tale importo (per come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 506 del 4.12.2002)”.
L'appellante ha inoltre dedotto che, sebbene liquidate in unica soluzione, le indennità in questione indennizzavano “36 giornate di malattia pari a ad oltre un mese , con la conseguenza che l'importo mensile liquidato risulta essere di meno di € 500,00 e dunque certamente inferiore al
“minimo vitale” (individuabile anche utilizzando come parametro di riferimento l'importo dell'assegno sociale).”
“Ad abundantiam” ha altresì aggiunto che non vi era prova del pagamento degli importi portati in compensazione.
L'appello è infondato.
Innanzitutto, si osserva che alla presente fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante non si applica l'art. 545 c.p.c. bensì l'art. 69 comma I della legge n. 153/69. CP_ Come più ribadito dalla Suprema Corte “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n.
153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545
c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n.
142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi CP_ dall' , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di Controparte_3 prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024).
La previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso “la CP_2 fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici.>>( vedasi Cass.3648/2019).
La tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Ciò posto il ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi, con ciò non dimostrando, come era suo preciso onere, la dedotta violazione del c.d. minimo vitale.
In ordine infine all'asserito mancato pagamento delle prestazioni poste in compensazione, sitratta di domanda nuova e come tale inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, I scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_2 sentenza n. 1015/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 28/11/2022, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in € 337,00, oltre accessori di legge. Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chine')
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssaGinevra Chine' Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 211/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FRANCESCA Parte_1
ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1 difesa è curata dall'avv. PATRIZIA SANGUINETI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la conveniva in giudizio l' Pt_1 rappresentando che, nonostante nell'anno 2018 avesse denunciato due periodi di malattia, il cui CP_ indennizzo era stato calcolato e liquidato dall' nella misura di € 448,34 per il primo e di €
162,33 per il secondo, le erano stati corrisposti senza alcuna giustificazione solo € 132, 44 relativamente al primo periodo e € 129,87 relativamente al secondo periodo.
Rilevando di avere regolarmente lavorato nell'anno 2017 per 52 giornate così come emergeva dall'estratto contributivo, chiedeva l'accertamento del suo diritto all'integrale pagamemento delle CP_ indennità di malattia richieste e la conseguente condanna dell' al pagamento dell'importo complessivo di € 348,356. CP_ Si costituiva in giudizio l' che forniva prova del pagamento degli importi deducendo, per parte di essi, l'avvenuta compensazione impropria del credito riconosciuto alla ricorrente per effetto di pagamenti divenuti indebiti a seguito della cancellazione del suo nominativo dagli elenchi agricoli per gli anni dal 2010 al 2013. CP_ Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, ritenendo che a fronte delle deduzioni dell' la ricorrente non avesse contestato alcunchè né avesse fornito prova, come era suo onere, della spettanza delle prestazioni richieste.
L'appellante ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 24 giugno 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza ribadendo quanto dedotto in primo grado, in sede di note autorizzate, e cioè che non poteva essere effettuata alcuna trattenuta, in quanto ai sensi sia ai sensi dell'art. 545 c.p.c. che dell'art. 1246 n. 3 c.c. “la compensazione non si verifica per crediti dichiarati impignorabili e che l'indennità di malattia, rientrando a pieno titolo tra le prestazioni tutelate dall'art. 38 Cost., risulta pignorabile solo con il duplice limite del rispetto del minimo vitale e del quinto dell'eccedenza di tale importo (per come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 506 del 4.12.2002)”.
L'appellante ha inoltre dedotto che, sebbene liquidate in unica soluzione, le indennità in questione indennizzavano “36 giornate di malattia pari a ad oltre un mese , con la conseguenza che l'importo mensile liquidato risulta essere di meno di € 500,00 e dunque certamente inferiore al
“minimo vitale” (individuabile anche utilizzando come parametro di riferimento l'importo dell'assegno sociale).”
“Ad abundantiam” ha altresì aggiunto che non vi era prova del pagamento degli importi portati in compensazione.
L'appello è infondato.
Innanzitutto, si osserva che alla presente fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante non si applica l'art. 545 c.p.c. bensì l'art. 69 comma I della legge n. 153/69. CP_ Come più ribadito dalla Suprema Corte “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n.
153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545
c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n.
142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi CP_ dall' , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di Controparte_3 prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024).
La previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso “la CP_2 fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici.>>( vedasi Cass.3648/2019).
La tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Ciò posto il ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi, con ciò non dimostrando, come era suo preciso onere, la dedotta violazione del c.d. minimo vitale.
In ordine infine all'asserito mancato pagamento delle prestazioni poste in compensazione, sitratta di domanda nuova e come tale inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, I scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_2 sentenza n. 1015/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 28/11/2022, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in € 337,00, oltre accessori di legge. Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chine')