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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1569/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria IN Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1569/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nata a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(VE), Viale Belgio, n. 127, rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesca Ottoni del Foro di Treviso (pec:
; Email_1
e
, nato a [...]à di Piave, il 28.09.1964 (C.F. ), residente Meolo (VE), Parte_2 C.F._2
Via Armando Diaz, n. 121/2, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniele Corrado del Foro di Treviso (pec:
e AR Antoniazzi del foro di Treviso (pec: Email_2
; Email_3
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 7.04.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 3.07.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del
10.07.2025
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.04.2025 e – premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario l'8.06.1985, in Casale sul Sile, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Casale sul Sile dell'anno 1985, Parte II, Serie A, Ufficio 1, atto n. 12, che dalla loro unione sono nati due figli (nata il [...]), e (nato il [...]) entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente indipendenti e che tra loro era intervenuta la separazione personale (definita prima con sentenza parziale sullo status in data 26.4.2023 – pubbl. in data 2.5.2023, e successivamente con sentenza definitiva n. R.G. 1569/2025 V.G
3707/2024 del 23.10.2024 -pubbl. il 24.10.2024) hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra che accetta, quale liquidazione una tantum ex art. 5 della L. Parte_2 Parte_1
898/1970, la somma di € 200.000,00 (duecentomila) così suddivisa:
- € 50.000,00 mediante assegno circolare intestato alla sig.ra consegnato alla stessa al momento deposito del presente Parte_1 ricorso congiunto;
- € 150.000,00 a valere quale saldo della liquidazione una tantum, contestualmente al deposito della nota congiunta di trattazione scritta di cui all'udienza del presente procedimento, nella quale verranno confermate dalle Parti le condizioni di cui al ricorso congiunto,
a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato alla sig.ra e consegnato all'avv. AR Antoniazzi in deposito Parte_1 fiduciario, con impegno di quest'ultima a consegnarlo alla sig.ra al termine dell'udienza in cui verrà formalizzata la Pt_1 conciliazione della causa di lavoro tra le stesse Parti pendente (RG 452/2022, Trib. Treviso sez. lav.), con rinuncia della sig.ra al ricorso e a ogni domanda, dedotta e non dedotta nello stesso e, comunque, correlata e/o correlabile alla sua collaborazione Pt_1 nell'impresa familiare.
2) Spese del presente procedimento compensate.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.07.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 17.10.2025 come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898
e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quanto al punto 1) delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a complessivi € 200.000,00
(da corrispondersi in due rate, la prima di € 50.000,00 e la seconda di € 150.000,00) a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970, a tacitazione di ogni pretesa economica;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva. R.G. 1569/2025 V.G
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 8.06.1985, in Casale sul Sile, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Casale sul Sile dell'anno 1985, Parte II, Serie A, Ufficio 1, atto n. 12, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria IN
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria IN Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1569/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nata a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(VE), Viale Belgio, n. 127, rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesca Ottoni del Foro di Treviso (pec:
; Email_1
e
, nato a [...]à di Piave, il 28.09.1964 (C.F. ), residente Meolo (VE), Parte_2 C.F._2
Via Armando Diaz, n. 121/2, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniele Corrado del Foro di Treviso (pec:
e AR Antoniazzi del foro di Treviso (pec: Email_2
; Email_3
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 7.04.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 3.07.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del
10.07.2025
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.04.2025 e – premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario l'8.06.1985, in Casale sul Sile, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Casale sul Sile dell'anno 1985, Parte II, Serie A, Ufficio 1, atto n. 12, che dalla loro unione sono nati due figli (nata il [...]), e (nato il [...]) entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente indipendenti e che tra loro era intervenuta la separazione personale (definita prima con sentenza parziale sullo status in data 26.4.2023 – pubbl. in data 2.5.2023, e successivamente con sentenza definitiva n. R.G. 1569/2025 V.G
3707/2024 del 23.10.2024 -pubbl. il 24.10.2024) hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra che accetta, quale liquidazione una tantum ex art. 5 della L. Parte_2 Parte_1
898/1970, la somma di € 200.000,00 (duecentomila) così suddivisa:
- € 50.000,00 mediante assegno circolare intestato alla sig.ra consegnato alla stessa al momento deposito del presente Parte_1 ricorso congiunto;
- € 150.000,00 a valere quale saldo della liquidazione una tantum, contestualmente al deposito della nota congiunta di trattazione scritta di cui all'udienza del presente procedimento, nella quale verranno confermate dalle Parti le condizioni di cui al ricorso congiunto,
a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato alla sig.ra e consegnato all'avv. AR Antoniazzi in deposito Parte_1 fiduciario, con impegno di quest'ultima a consegnarlo alla sig.ra al termine dell'udienza in cui verrà formalizzata la Pt_1 conciliazione della causa di lavoro tra le stesse Parti pendente (RG 452/2022, Trib. Treviso sez. lav.), con rinuncia della sig.ra al ricorso e a ogni domanda, dedotta e non dedotta nello stesso e, comunque, correlata e/o correlabile alla sua collaborazione Pt_1 nell'impresa familiare.
2) Spese del presente procedimento compensate.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.07.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 17.10.2025 come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898
e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quanto al punto 1) delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a complessivi € 200.000,00
(da corrispondersi in due rate, la prima di € 50.000,00 e la seconda di € 150.000,00) a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970, a tacitazione di ogni pretesa economica;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva. R.G. 1569/2025 V.G
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 8.06.1985, in Casale sul Sile, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Casale sul Sile dell'anno 1985, Parte II, Serie A, Ufficio 1, atto n. 12, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria IN
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca