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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 386/2024 promosso da da
nata a [...] il [...] (C.F. ) ivi Parte_1 C.F._1
residente ed elettivamente domiciliata a Palermo, via Enrico Albanese 27, presso lo studio dell'Avv. Marcella Antonia Marcatajo ( che la Email_1 rappresenta e difende
Appellante contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi _1 C.F._2
residente ed elettivamente domiciliato in via Libertà 95, presso lo studio dell'Avv.
Marco La Mantia ( , che lo rappresenta e Email_2
difende
Appellato con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
1
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, affermazione e difesa:
-Nel merito accogliere il presente appello, riformare l'impugnata sentenza 2087/2023 del giorno 04/05/2023 (R.G. n.14013/2018) emessa dal Tribunale di Palermo, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di _1 Pt_1
la complessiva somma di € 800,00 mensili, non comprensiva dell'assegno
[...]
unico, a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli.
- Con vittoria di spese onorari, spese generali, IVA e CPA.
- Con note di trattazione scritta del 25.11.2024: l'appellato chiede che Pt_1
venga onerata di documentare a Codesta Corte gli importi dalla stessa
[...] percepiti quale assegno unico.
Conclusioni per l'appellato:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza resa dal Tribunale di Palermo
n. 2087/2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio giudizio.
Conclusioni del P.G.:
Chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 2087/23 del giorno 4 maggio 2023, il Tribunale di Palermo, su ricorso di nei confronti del marito : Parte_1 _1
- ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rigettando le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
- ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
- ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di _1
2 un assegno mensile pari a € 800,00, comprensivo di assegni Parte_1
familiari, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli
[...]
, nato il [...]; nata il [...]; Per_1 Persona_2 Persona_3 nata il [...]; nato il giorno 11.06.15;), da rivalutare Persona_4
annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute per il minore;
- ha incaricato il Servizio sociale del Comune di Palermo di effettuare attività di monitoraggio e di sostegno nei confronti dei minori e del nucleo familiare materno nonché di verificare la sussistenza di ulteriori spazi di intervento a sostegno anche della madre, con onere di relazionare al G.T.;
- ha rivolto a entrambe le parti espresso invito di favorire reciprocamente la relazione con i figli, evitando di frapporre ostacoli alla costruzione e mantenimento del rapporto di filiazione;
- ha infine compensato le spese del procedimento.
2. Proposto appello dalla con ricorso depositato il 28/02/24, nel Pt_1
contraddittorio col costituito e resistente, e col P.G., la causa, rimessa _1 all'udienza del giorno 13.12.2024 svoltasi nelle forme previste dall'art. 127ter
c.p.c., è stata assunta in deliberazione, giusta ordinanza in pari data, senza assegnazione di termini.
***
3. Con appello affidato a un unico motivo si duole della Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha disposto a carico di l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile pari a € 800,00 _1
,comprensivi di assegni familiari, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli, lamentandone la contrarietà alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 230 del 29/12/21 (Legge istitutiva della misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico), a mente del quale l'assegno unico e universale per i figli a carico è attribuito, mensilmente, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, tenuto conto del valore dell'ISEE.
Sostiene l'appellante che, nell'ipotesi in cui venga disposto l'affidamento esclusivo dei figli (come nel caso di specie), il beneficio economico spetterebbe direttamente al genitore affidatario, così come chiarito anche dall'
[...]
[..
[...] con Messaggio del 20 aprile 2022, n. 1714, nel corpo del quale è CP_2
testualmente specificato che “L'assegno unico spetta in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l'affidamento condiviso, salvo diverso accordo fra le parti o salva decisione del giudice nei casi in cui stabilisca che solo uno dei genitori abbia l'affidamento esclusivo o la responsabilità genitoriale;
in caso di responsabilità o affido esclusivo il genitore deve dichiararlo nella domanda, chiedendo
l'assegno unico al 100%”.
Aggiunge che la giurisprudenza più recente, proprio in considerazione del quadro normativo sopra citato, ha appunto affermato che “L'assegno unico familiare spetta, per sua natura e per legge al genitore collocatario della prole, sicché
l'assegno unico è svincolato dal mantenimento... La percezione degli assegni familiari non incide sulla misura del mantenimento dovuto” (cfr. Tribunale di Bari, sentenza del 3 febbraio 2022; Tribunale di Oristano, 7 marzo 2022).
4. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'art. 337-ter, co. 2 e 4 c.c. stabilisce che - il giudice fissa “la misura ed il modo” con cui i genitori debbano contribuire al mantenimento della prole;
e precisa che ciascuno genitore vi provveda “in misura proporzionale al proprio reddito”.
Nella concreta determinazione di tale assegno diversi sono i parametri legislativi di cui occorre tenere conto, ovvero: le attuali esigenze dei figli;
il tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza con i genitori;
le risorse economiche di ciascun genitore;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.
Ebbene, costituisce jus receptum che nell'attuazione della richiamata disposizione, la quantificazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, debba rispettare “il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (cfr.
Cass. ord. 4811/2018). Nell'opera di quantificazione, tale contributo “deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di
4 soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (cfr. Cass. ord. n.
16739/2020).
5. Applicando i richiamati principi normativi e giurisprudenziali al caso in esame, non può non rilevarsi come la quantificazione del contributo al mantenimento disposta a carico del in favore della prole, risulti foriera di _1
un'effettiva sperequazione tra le parti.
Ed invero, secondo quanto allegato dall'appellato avuto anche riguardo al
Mod. 730/2023 in atti, questi svolge attività di lavoro marittimo con uno stipendio di € 38.316 lordi annui;
lo stesso è inoltre gravato dalla corresponsione di un canone di locazione di un immobile sito a Genova, ove si è trasferito unitamente alla nuova compagna dalla quale ha avuto un figlio.
L'appellante, invece, si è sempre occupata dell'accudimento e della cura dei quattro figli (tutti in età scolare), e ha dichiarato di svolgere prestazioni occasionali come co.co.co; al contempo, è onerata del pagamento mensile della somma di € 500,00 a titolo di canone di locazione della casa coniugale nella quale
è rimasta ad abitare insieme ai quattro figli, nonché dalle ordinarie spese per utenze, vitto per cinque persone, e per l'autovettura.
Sulla base di tali condizioni economiche, cui ovviamente vanno aggiunte quelle del nuovo nucleo familiare dell'appellato con un'altra donna dalla quale è nato un figlio, e tenuto complessivamente conto delle esigenze di mantenimento di ben quattro figli nati dalla prima unione, nonché del tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dei coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della accertata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche e della durata del matrimonio, appare equo discostarsi dalle conclusioni cui era giunto il Tribunale e, confermata l'entità dell'assegno di euro 800,00 mensili, disporre che a tanto andrà aggiunto l'importo dell'assegno unico spettante alla in quanto genitore affidatario esclusivo dei minori Pt_1
con concentrazione anche delle decisioni di maggiore interesse, come disposto dal
Tribunale, laddove appunto l'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 230 del 2021 prevede espressamente che <… in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario>>. 5 6. Piuttosto, tenuto conto delle considerazioni critiche dell'appellato sulla sua attività di marittimo e perciò percettore di reddito ondivago, appare opportuno disporre che l'assegno a suo carico venga corrisposto tramite versamenti mensili non inferiori alla somma di euro 500,00 e conguaglio trimestrale fino alla concorrenza di euro 2.400,00.
7. L'esito del giudizio, di accoglimento della domanda principale e di modifica della sentenza di primo grado in considerazione anche delle doglianze dell'appellato ancorchè non tradottesi in richiesta di modifica della decisione, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il P.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza n. 2087/2023 emessa dal
Tribunale di Palermo, impugnata da nei confronti di Parte_1 _1
, con ricorso depositato il 28.02.24, confermata l'entità dell'assegno di euro
[...]
800,00 – da rivalutare ogni anno secondo indice ISTAT f.o.i. - a carico del a _1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, dispone che l'intero importo dell'assegno unico e universale dovuto dall per i quattro figli nati CP_3
dall'unione tra le parti venga corrisposto a . Parte_1
Assegna al la facoltà di corrispondere l'assegno di mantenimento _1
mediante versamenti mensili minimi non inferiori alla somma di euro 500,00 con conguaglio trimestrale fino alla concorrenza della somma complessiva di euro
2.400,00.
Dichiara le spese del procedimento interamente compensate tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Appello, il 19 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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