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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 637/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 2 dicembre 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 637/2022, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]2, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia La Barbera del foro di AR (PEC: ), elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio di quest'ultima, sito AR (FE), via Argine Ducale n. 12
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata in Polonia (EE) in [...] Controparte_1 C.F._2
17/09/1957, residente in [...]1, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio
Mazza del foro di Bologna (PEC: , elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna (BO), via degli Orti n. 53
APPELLATA
e contro
(C.F. ) CP_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 9 IN PUNTO A: impugnazione della sentenza n. 626/2021, emessa in data 03/10/2021 dal Tribunale di
AR, nella causa iscritta al n. R.G. 2055/2020.
CONCLUSIONI
Per , come da memoria conclusiva depositata in data 14 novembre 2025 Parte_1
“ l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 626/2021 del Tribunale di AR, voglia:
a) in via principale, riformare integralmente la sentenza n. 626/2021 pronunciata dal Tribunale di
AR il 04.10.2021 nel giudizio distinto a R.G. n. 2055/2020, accogliendo la domanda originaria e per l'effetto accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di trasferimento di immobile del
29/03/2018 (rep. n. 7243, racc. n. 5462, Notaio ), nonché accertare e dichiarare che Persona_1 tale atto dissimulava una donazione e dichiararne la nullità, ex artt. 782 c.c. e 48 L. notarile n. 89/1913;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale in ordine alla nullità dell'atto di donazione dissimulato, riformare integralmente la sentenza n. 626/2021, pronunciata dal Tribunale di AR il 04.10.2021 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 2055/2020 accogliendo la domanda originariamente proposta e ribadita in questa sede e per l'effetto, accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di trasferimento di immobile del 29/03/2018, Repertorio
n.7243, Raccolta n.5462, rogato a ministero del Notaio nonché accertare e Persona_1 dichiarare che l'atto di trasferimento di immobile del 29/03/2018, Repertorio n.7243, Raccolta n.5462, rogato a ministero del Notaio dissimulava un atto, di donazione, con ogni Persona_1 conseguenza di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché con condanna alla rifusione delle somme versate dal IG. al IG. e alla IG.ra Parte_1 CP_2 Controparte_1
, o ai loro aventi causa.”
[...]
Per , come da memoria conclusiva depositata in data 17 novembre Controparte_1
2025
“Voglia Codesta l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, azione o eccezione, anche istruttoria, premesso ogni più opportuno accertamento e declaratoria,
- rigettare l'appello promosso dall'attore avverso la sentenza n. 626/2021 del Tribunale di AR e conseguentemente ribadire l'accoglimento delle già precisate domande svolte in I grado da parte pagina 2 di 9 convenuta sig.ra , ovvero 'In via principale, rigettare le domande svolte da Controparte_1 parte attrice nel presente procedimento prché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite' anche di codesto grado d'appello'
In via istruttoria, nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori ex adverso chiesti in atto d'appello, e senza che ciò sia da intendersi come accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, si insiste nella ammissione dei propri mezzi di prova, come su specificato, ANCHE a prova contraria.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove proposte per la prima volta in sede d'appello.
Ci si oppone alle richieste tutte di controparte.
Si confida nell'accoglimento delle suindicate richieste ed opposizioni.
Con vittoria di compensi e spese di causa anche di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 626/2021 del 04/10/2021 il Tribunale di AR rigettava la domanda che Pt_1 aveva proposto con atto di citazione del 23/07/2020.
[...]
Nello specifico, quest'ultimo aveva domandato l'accertamento della “simulazione relativa dell'atto di trasferimento di immobile del 29/03/2018, Repertorio n. 7243, Raccolta n. 5462, rogato a ministero del Notaio e del fatto che tale atto dissimulasse una donazione, nonché la Persona_1 dichiarazione della nullità della donazione dissimulata.
A sostegno della propria domanda, l'attore aveva rappresentato che suo padre, , nato CP_2 il 18/11/1932, dopo la morte della sua prima moglie (madre dell'odierno attore) in Persona_2 data 07/10/2008, aveva contratto nuovamente matrimonio, in Polonia in data 23/07/2009, con
[...]
nata il [...]; nel 2017. Tuttavia, a fronte di una almeno apparente crisi Controparte_1 coniugale, veniva instaurato un procedimento di separazione giudiziale da parte della davanti al CP_1
Tribunale di AR, il quale, in data 15/01/2018, omologava le condizioni che nel frattempo i coniugi avevano congiuntamente presentato.
Tra le condizioni in parola figurava il trasferimento dal marito alla moglie, a titolo gratuito, della proprietà della casa coniugale. In esecuzione di tale pattuizione, in data 29/03/2018 le parti attuavano il predetto trasferimento a rogito del notaio Ad onta dell'intervenuta separazione, Persona_3 tuttavia, i coniugi continuavano a convivere nella casa coniugale, la cui proprietà veniva in seguito dalla ceduta a terzi in data 27/02/2020. Preoccupato per lo stato di dipendenza psicologica che CP_1 il padre mostrava nei confronti della moglie, nonché per l'intervenuta interruzione, da parte dello pagina 3 di 9 stesso, di ogni rapporto con i figli, promuoveva dinanzi al Tribunale di AR un Parte_1 ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno. Nel corso dell'esame peritale eseguito in seno a tale procedimento, avrebbe ammesso di avere simulato la separazione con la moglie al CP_2 solo fine di trasferire a quest'ultima la proprietà dell'abitazione familiare.
A fronte della citazione, si erano costituiti in giudizio entrambi i coniugi, separatamente ma con difese sostanzialmente coincidenti, negando in toto la veridicità della ricostruzione attorea e asserendo, per contro, l'effettività della crisi coniugale.
Il Tribunale di AR, pur riconoscendo la legittimazione ad agire dell'attore, motivava il rigetto sulla base dell'assenza di prova rispetto alla simulazione (relativa) del trasferimento immobiliare. Ciò in quanto dalla lettura dei capitoli di prova proposti da parte attrice emergeva come essi fossero attinenti “alla simulazione della stessa separazione e non già dell'atto di trasferimento, non essendo dedotto alcun capitolo teso alla dimostrazione della ricorrenza dell'animus domandi o della consistenza e natura dell'atto dissimulato”.
2.1 Avverso la sentenza del giudice di primo grado ha proposto appello , formulando Parte_1 due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la “Mancata ammissione dei mezzi di prova determinanti ai fini della decisione”. In particolare, il ha affermato che la motivazione, sopra Pt_1 riportata, con cui il Tribunale di AR aveva negato l'idoneità dei capitoli proposti a provare la simulazione del trasferimento immobiliare fosse fallace, quantomeno con riferimento al terzo capitolo
(“Vero che il IG. espressamente riferiva, nel corso dell'esame peritale disposto CP_2 nell'ambito del procedimento di Volontaria Giurisdizione n. r.g. 555/2019, avanti al Tribunale di
AR, di avere operato una separazione “formale” solo per potere intestare la casa di abitazione familiare alla IG.ra ?”). Pertanto, laddove tale capitolo fosse stato ammesso, CP_1 Controparte_1 sarebbe stato possibile raggiungere la prova della simulazione non già della separazione, quanto piuttosto del trasferimento della casa coniugale.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la “omessa valutazione degli elementi di prova documentali e decisivi prodotti da parte attorea”, costituiti, nello specifico, “dalla riproduzione digitale di una email, inviata al sottoscritto difensore, con la quale il Prof. - Persona_4 consulente tecnico di parte nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del IG. – rendeva nota la circostanza di avere appreso, dalla diretta voce del IG. CP_2
, che lo stesso convenuto aveva operato una separazione "formale" solo per potere CP_2 intestare l'abitazione alla moglie (letteralmente, nel corpo del documento 5: “tenendo per sé il solo pagina 4 di 9 appartamento che ha poi donato alla sua attuale moglie (ammettendo di avere operato una separazione
"formale" solo per poterlo intestare alla signora”)”.
Alla luce dei motivi in esame, l'appellante ha ribadito le domande già proposte in primo grado, ossia
“che venga accertata e dichiarata la simulazione relativa dell'atto di cessione immobiliare del
29/03/2018, rogato a Ministero del Notaio in AR – in esecuzione degli accordi di Per_1 separazione omologati dal Tribunale di AR in data 15 gennaio 2018, cron. 204/2018 – dissimulante una donazione”, nonché la dichiarazione di nullità della donazione dissimulata;
l'appellante ha altresì domandato, in via istruttoria, l'ammissione dei mezzi di prova già chiesti in sede di primo grado.
2.2 A fronte dell'appello si è costituita la sola contestando nuovamente la Controparte_1 prospettazione di parte appellante e chiedendo il rigetto tanto dell'appello quanto delle istanze istruttorie di controparte;
la ha inoltre avanzato, subordinatamente all'accoglimento delle CP_1 istanze istruttorie di l'ammissione di propri mezzi di prova. Quanto a Parte_1 CP_2
, invece, la Corte di appello ne ha dichiarato la contumacia con ordinanza del 24/06/2022.
[...]
2.3 Con ordinanza del 06/05/2025, la Corte ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, ammettendo il capitolo n. 3 di parte appellante (“Vero che il IG. espressamente CP_2 riferiva, nel corso dell'esame peritale disposto nell'ambito del procedimento di Volontaria
Giurisdizione n. r.g. 555/2019, avanti al Tribunale di AR, di avere operato una separazione
“formale” solo per potere intestare la casa di abitazione familiare alla IG.ra CP_1 CP_1
?”), in quanto ammissibile e rilevante ai fini della decisione.
[...]
All'udienza del 10/06/2025 è stato esaminato il teste , c.t.p. per Persona_4 Parte_1 nel procedimento relativo all'apertura dell'amministrazione di sostegno a favore di . Il CP_2
interrogato sul capitolo n. 3 di parte appellante, ha dichiarato di ricordare che, nel corso delle Per_4 operazioni peritali del procedimento anzidetto, “disse proprio che lui aveva fatto una CP_2 separazione formale per poter intestare la casa di abitazione alla moglie dell'epoca”, circostanza di cui aveva reso prontamente edotto l'avvocato della parte che gli aveva conferito l'incarico tramite l'invio di un'e-mail.
Con ordinanza del 10/06/2025, la Corte ha disposto l'ammissione del teste indicato a prova contraria da parte appellata, , fissando per l'escussione dello stesso l'udienza del 09/09/2025. Testimone_1
A tale udienza è stato dunque escusso , che aveva svolto funzioni di c.t.p. per Testimone_1
in seno al sopra menzionato procedimento per la nomina dell'amministratore di CP_2 sostegno;
il teste ha dichiarato di non ricordare nulla in ordine alla circostanza di cui al capitolo n. 3 di parte appellante. pagina 5 di 9 All'udienza del 14/10/2025 è stato invece escusso , c.t.u. nel procedimento di Testimone_2 nomina dell'amministratore di sostegno a favore di . Il in tale occasione, ha CP_2 Tes_2 dichiarato: “Non ricordo di aver sentito il sig. pronunciare la frase che mi viene letta. Prima Pt_1 di venire oggi, ho riletto la relazione depositata nel procedimento di volontaria giurisdizione a AR
e non ho effettivamente rinvenuto una simile affermazione e non sono in grado di dire se l'ha pronunciata. Per quanto mi riguarda, posso solo riportarmi a quanto contenuto nella mia relazione e cioè che mi disse che vi erano stati dei contrasti con la moglie che poi si erano CP_2 appianati, ma nulla ricordo quanto ad un trasferimento di immobile”.
2.4 La Corte, con ordinanza del 14/10/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza collegiale in data 02/12/2025, con termine per eventuali brevi note conclusive fino al 18/11/2025.
*
3 L'appello deve essere rigettato.
3.1 In ordine al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi come lo stesso si risolva, in ultima istanza, nella reiterazione dell'istanza istruttoria, non accolta dal giudice di prime cure, avente ad oggetto la prova per testi in relazione al capitolo n.
3. Orbene, dal momento che, da una parte, tale mezzo di prova è stato ammesso nel presente grado di giudizio e, dall'altra, esso risulta strumentale nell'ottica di dimostrare la simulazione relativa del contestato atto di trasferimento immobiliare, ai fini della decisione sulla domanda dell'appellante si impone la disamina del solo secondo motivo di impugnazione.
3.2 Con quest'ultimo, l'appellante censurava la “omessa valutazione degli elementi di prova” da parte del giudice di primo grado. Sebbene tale motivo facesse esplicito riferimento ai soli elementi già acquisiti agli atti al momento della sentenza impugnata, deve in questa sede formare oggetto di valutazione anche il materiale probatorio acquisito nel presente grado di giudizio, segnatamente le dichiarazioni rese in udienza dai testi e alla luce di una lettura Per_4 Tes_1 Tes_2 sostanzialistica e integrata dei due mezzi di impugnazione unitamente alle conclusioni di parte appellante.
Ciò premesso, il secondo motivo di impugnazione è infondato, in quanto gli elementi di prova acquisiti nel corso dei due gradi di giudizio non consentono di ritenere raggiunta la prova del fatto che il contestato atto di trasferimento immobiliare dissimulasse una donazione.
Con particolare riguardo per l'affermazione, attribuita a , con cui quest'ultimo CP_2 avrebbe ammesso, nel corso delle operazioni peritali effettuate in seno al procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, “di avere operato una separazione “formale” solo per potere pagina 6 di 9 intestare la casa di abitazione familiare alla IG.ra ”, deve osservarsi come, Controparte_1 anche qualora si ritenesse raggiunta la prova circa il suo effettivo proferimento, essa non è di per sé sufficiente a comprovare la dissimulazione della donazione.
Anzitutto, deve rilevarsi come il contenuto della frase in esame non deponga univocamente nel senso del carattere fittizio della separazione personale tra i coniugi e della natura simulata dell'atto di trasferimento immobiliare. Il teste infatti, riporta come abbia parlato di una Per_4 CP_2 separazione non già simulata, quanto piuttosto “formale”, posta in essere al fine di “poter intestare la casa di abitazione alla moglie dell'epoca”. Tale affermazione, dunque, ben potrebbe essere interpretata nel senso che avesse voluto dare veste formale a una separazione di fatto già in essere CP_2 tra le parti, onde consentire una sistemazione giuridica dei rapporti coniugali anche attraverso il trasferimento immobiliare oggetto di odierna contestazione, il quale altrimenti non avrebbe potuto avere luogo, quantomeno con le modalità in concreto realizzatesi.
A ogni modo, anche alla luce delle risultanze istruttorie del presente grado di giudizio, non può dirsi raggiunta la prova dell'animus donandi, necessario ai fini della configurazione di una fattispecie donativa, non essendovi agli atti elementi per ritenere che l'attribuzione disposta in favore di parte appellata sia stata effettuata da con la volontà di arricchire la medesima “in assenza di CP_2 qualsivoglia costrizione, giuridica o morale, secondo un intento pienamente discrezionale” (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 8018 del 21/05/2012). Invero, il fatto che abbia dichiarato di aver voluto Pt_1 procedere con una separazione “formale” per poter trasferire l'immobile non appare determinante ai fini dell'individuazione di una causa specifica a titolo di donazione, ben potendo invece venire in rilievo la volontà di operare un trasferimento gratuito ai fini di una sistemazione dell'assetto dei rapporti coniugali, essendo del resto difficile distinguere la prima dalla seconda: la volontà di trasferire gratuitamente l'immobile è infatti comune sia all'intento donativo sia all'intento di dare un assetto per l'appunto formale ai rapporti patrimoniali tra i coniugi. Non è stato tuttavia dall'attore evidenziato quel quid pluris che connota l'attività donativa (giacché non ogni atto gratuito integra una liberalità), la quale può ravvisarsi solo quando l'attribuzione patrimoniale sia sorretta, quale causa giustificativa, unicamente dallo spirito di liberalità; nel caso di specie, invece, non è possibile escludere, con riferimento al contestato atto di trasferimento, la contaminazione di profili causali eterogenei rispetto al puro animus donandi.
Vero è del resto che la peculiare tipicità degli accordi propria degli accordi patrimoniali separativi fra i coniugi non è smentita dalla gratuità degli stessi (v. fra le altre Cass. Sez.3^, n. 5473/2006; Cass.
Sez. 2^ n 27409/2019; Cass. Sez. 3^ n 36562/2023) e non coincide con la volontà liberale, che era onere dell'attore – appellante dimostrare pienamente. pagina 7 di 9 Le risultanze dell'istruttoria testimoniale, dunque, non hanno inequivocabilmente dimostrato l'”animus donandi” in capo ad CP_2
Quanto agli altri elementi addotti dall'attore a sostegno della propria domanda, deve parimenti rilevarsene l'inidoneità ad assolvere l'onere probatorio sullo stesso attore gravante.
Invero, “la circostanza che dopo la separazione i coniugi abbiano continuato a vivere nella casa familiare nel frattempo trasferita alla moglie” non può assumere una valenza dirimente nel senso voluto dall'attore, per due ordini di ragioni. In primo luogo, non vi sono elementi per ritenere che la prospettazione di parte appellata sul punto – per cui la stessa, avendo appianato le divergenze con il marito, si trasferiva nuovamente presso l'abitazione di quest'ultimo, pur in costanza del procedimento di separazione, dapprima esclusivamente per accudirlo in quanto non completamente autosufficiente e solo in un secondo momento poiché completamente riconciliatasi con il medesimo – sia meno credibile della versione dei fatti fornita dall'appellante. In secondo luogo, tale circostanza fornirebbe la prova soltanto indiretta e indiziaria della simulazione relativa, segnatamente attraverso la prova (diretta) del carattere fittizio della separazione coniugale. Quest'ultima prova, tuttavia, non solo non può affatto dirsi raggiunta allo stato degli atti – anche alla luce degli elementi valorizzati dalla che CP_1 depongono a favore dell'effettività della crisi coniugale (es. le querele proposte dalla stessa nei confronti del marito nel 2017) – ma, a ben vedere, non avrebbe potuto essere raggiunta nemmeno qualora tutti i capitoli di prova richiesti da parte attrice fossero stati ammessi e successivamente confermati dai testimoni richiesti, stante il carattere non decisivo del loro contenuto, non essendo in ogni caso determinante la convivenza prima della separazione.
Del tutto irrilevanti ai fini della decisione sono, invece, “la circostanza che la moglie abbia, successivamente, trasferito a terzi la casa familiare incassandone il prezzo”, nonché quella “che ancora oggi i due coniugi convivano in un immobile in locazione”, trattandosi di elementi posteriori in termini di anni rispetto al procedimento di separazione e all'attuazione degli accordi in tale sede raggiunti, in quanto tali inidonei a comprovare il carattere simulato del trasferimento immobiliare contestato.
4. Le spese di lite non possono che seguire, anche nel presente grado di giudizio, il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014
(così come aggiornati dal D.M. 147/2022) sulla base del valore della causa (indicato in 153.820), oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
5.- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis pagina 8 di 9 del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di simulazione relativa proposta da;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 14.317,00, oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 dicembre 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 2 dicembre 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 637/2022, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]2, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia La Barbera del foro di AR (PEC: ), elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio di quest'ultima, sito AR (FE), via Argine Ducale n. 12
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata in Polonia (EE) in [...] Controparte_1 C.F._2
17/09/1957, residente in [...]1, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio
Mazza del foro di Bologna (PEC: , elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna (BO), via degli Orti n. 53
APPELLATA
e contro
(C.F. ) CP_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 9 IN PUNTO A: impugnazione della sentenza n. 626/2021, emessa in data 03/10/2021 dal Tribunale di
AR, nella causa iscritta al n. R.G. 2055/2020.
CONCLUSIONI
Per , come da memoria conclusiva depositata in data 14 novembre 2025 Parte_1
“ l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 626/2021 del Tribunale di AR, voglia:
a) in via principale, riformare integralmente la sentenza n. 626/2021 pronunciata dal Tribunale di
AR il 04.10.2021 nel giudizio distinto a R.G. n. 2055/2020, accogliendo la domanda originaria e per l'effetto accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di trasferimento di immobile del
29/03/2018 (rep. n. 7243, racc. n. 5462, Notaio ), nonché accertare e dichiarare che Persona_1 tale atto dissimulava una donazione e dichiararne la nullità, ex artt. 782 c.c. e 48 L. notarile n. 89/1913;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale in ordine alla nullità dell'atto di donazione dissimulato, riformare integralmente la sentenza n. 626/2021, pronunciata dal Tribunale di AR il 04.10.2021 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 2055/2020 accogliendo la domanda originariamente proposta e ribadita in questa sede e per l'effetto, accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di trasferimento di immobile del 29/03/2018, Repertorio
n.7243, Raccolta n.5462, rogato a ministero del Notaio nonché accertare e Persona_1 dichiarare che l'atto di trasferimento di immobile del 29/03/2018, Repertorio n.7243, Raccolta n.5462, rogato a ministero del Notaio dissimulava un atto, di donazione, con ogni Persona_1 conseguenza di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché con condanna alla rifusione delle somme versate dal IG. al IG. e alla IG.ra Parte_1 CP_2 Controparte_1
, o ai loro aventi causa.”
[...]
Per , come da memoria conclusiva depositata in data 17 novembre Controparte_1
2025
“Voglia Codesta l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, azione o eccezione, anche istruttoria, premesso ogni più opportuno accertamento e declaratoria,
- rigettare l'appello promosso dall'attore avverso la sentenza n. 626/2021 del Tribunale di AR e conseguentemente ribadire l'accoglimento delle già precisate domande svolte in I grado da parte pagina 2 di 9 convenuta sig.ra , ovvero 'In via principale, rigettare le domande svolte da Controparte_1 parte attrice nel presente procedimento prché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite' anche di codesto grado d'appello'
In via istruttoria, nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori ex adverso chiesti in atto d'appello, e senza che ciò sia da intendersi come accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, si insiste nella ammissione dei propri mezzi di prova, come su specificato, ANCHE a prova contraria.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove proposte per la prima volta in sede d'appello.
Ci si oppone alle richieste tutte di controparte.
Si confida nell'accoglimento delle suindicate richieste ed opposizioni.
Con vittoria di compensi e spese di causa anche di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 626/2021 del 04/10/2021 il Tribunale di AR rigettava la domanda che Pt_1 aveva proposto con atto di citazione del 23/07/2020.
[...]
Nello specifico, quest'ultimo aveva domandato l'accertamento della “simulazione relativa dell'atto di trasferimento di immobile del 29/03/2018, Repertorio n. 7243, Raccolta n. 5462, rogato a ministero del Notaio e del fatto che tale atto dissimulasse una donazione, nonché la Persona_1 dichiarazione della nullità della donazione dissimulata.
A sostegno della propria domanda, l'attore aveva rappresentato che suo padre, , nato CP_2 il 18/11/1932, dopo la morte della sua prima moglie (madre dell'odierno attore) in Persona_2 data 07/10/2008, aveva contratto nuovamente matrimonio, in Polonia in data 23/07/2009, con
[...]
nata il [...]; nel 2017. Tuttavia, a fronte di una almeno apparente crisi Controparte_1 coniugale, veniva instaurato un procedimento di separazione giudiziale da parte della davanti al CP_1
Tribunale di AR, il quale, in data 15/01/2018, omologava le condizioni che nel frattempo i coniugi avevano congiuntamente presentato.
Tra le condizioni in parola figurava il trasferimento dal marito alla moglie, a titolo gratuito, della proprietà della casa coniugale. In esecuzione di tale pattuizione, in data 29/03/2018 le parti attuavano il predetto trasferimento a rogito del notaio Ad onta dell'intervenuta separazione, Persona_3 tuttavia, i coniugi continuavano a convivere nella casa coniugale, la cui proprietà veniva in seguito dalla ceduta a terzi in data 27/02/2020. Preoccupato per lo stato di dipendenza psicologica che CP_1 il padre mostrava nei confronti della moglie, nonché per l'intervenuta interruzione, da parte dello pagina 3 di 9 stesso, di ogni rapporto con i figli, promuoveva dinanzi al Tribunale di AR un Parte_1 ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno. Nel corso dell'esame peritale eseguito in seno a tale procedimento, avrebbe ammesso di avere simulato la separazione con la moglie al CP_2 solo fine di trasferire a quest'ultima la proprietà dell'abitazione familiare.
A fronte della citazione, si erano costituiti in giudizio entrambi i coniugi, separatamente ma con difese sostanzialmente coincidenti, negando in toto la veridicità della ricostruzione attorea e asserendo, per contro, l'effettività della crisi coniugale.
Il Tribunale di AR, pur riconoscendo la legittimazione ad agire dell'attore, motivava il rigetto sulla base dell'assenza di prova rispetto alla simulazione (relativa) del trasferimento immobiliare. Ciò in quanto dalla lettura dei capitoli di prova proposti da parte attrice emergeva come essi fossero attinenti “alla simulazione della stessa separazione e non già dell'atto di trasferimento, non essendo dedotto alcun capitolo teso alla dimostrazione della ricorrenza dell'animus domandi o della consistenza e natura dell'atto dissimulato”.
2.1 Avverso la sentenza del giudice di primo grado ha proposto appello , formulando Parte_1 due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la “Mancata ammissione dei mezzi di prova determinanti ai fini della decisione”. In particolare, il ha affermato che la motivazione, sopra Pt_1 riportata, con cui il Tribunale di AR aveva negato l'idoneità dei capitoli proposti a provare la simulazione del trasferimento immobiliare fosse fallace, quantomeno con riferimento al terzo capitolo
(“Vero che il IG. espressamente riferiva, nel corso dell'esame peritale disposto CP_2 nell'ambito del procedimento di Volontaria Giurisdizione n. r.g. 555/2019, avanti al Tribunale di
AR, di avere operato una separazione “formale” solo per potere intestare la casa di abitazione familiare alla IG.ra ?”). Pertanto, laddove tale capitolo fosse stato ammesso, CP_1 Controparte_1 sarebbe stato possibile raggiungere la prova della simulazione non già della separazione, quanto piuttosto del trasferimento della casa coniugale.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la “omessa valutazione degli elementi di prova documentali e decisivi prodotti da parte attorea”, costituiti, nello specifico, “dalla riproduzione digitale di una email, inviata al sottoscritto difensore, con la quale il Prof. - Persona_4 consulente tecnico di parte nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del IG. – rendeva nota la circostanza di avere appreso, dalla diretta voce del IG. CP_2
, che lo stesso convenuto aveva operato una separazione "formale" solo per potere CP_2 intestare l'abitazione alla moglie (letteralmente, nel corpo del documento 5: “tenendo per sé il solo pagina 4 di 9 appartamento che ha poi donato alla sua attuale moglie (ammettendo di avere operato una separazione
"formale" solo per poterlo intestare alla signora”)”.
Alla luce dei motivi in esame, l'appellante ha ribadito le domande già proposte in primo grado, ossia
“che venga accertata e dichiarata la simulazione relativa dell'atto di cessione immobiliare del
29/03/2018, rogato a Ministero del Notaio in AR – in esecuzione degli accordi di Per_1 separazione omologati dal Tribunale di AR in data 15 gennaio 2018, cron. 204/2018 – dissimulante una donazione”, nonché la dichiarazione di nullità della donazione dissimulata;
l'appellante ha altresì domandato, in via istruttoria, l'ammissione dei mezzi di prova già chiesti in sede di primo grado.
2.2 A fronte dell'appello si è costituita la sola contestando nuovamente la Controparte_1 prospettazione di parte appellante e chiedendo il rigetto tanto dell'appello quanto delle istanze istruttorie di controparte;
la ha inoltre avanzato, subordinatamente all'accoglimento delle CP_1 istanze istruttorie di l'ammissione di propri mezzi di prova. Quanto a Parte_1 CP_2
, invece, la Corte di appello ne ha dichiarato la contumacia con ordinanza del 24/06/2022.
[...]
2.3 Con ordinanza del 06/05/2025, la Corte ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, ammettendo il capitolo n. 3 di parte appellante (“Vero che il IG. espressamente CP_2 riferiva, nel corso dell'esame peritale disposto nell'ambito del procedimento di Volontaria
Giurisdizione n. r.g. 555/2019, avanti al Tribunale di AR, di avere operato una separazione
“formale” solo per potere intestare la casa di abitazione familiare alla IG.ra CP_1 CP_1
?”), in quanto ammissibile e rilevante ai fini della decisione.
[...]
All'udienza del 10/06/2025 è stato esaminato il teste , c.t.p. per Persona_4 Parte_1 nel procedimento relativo all'apertura dell'amministrazione di sostegno a favore di . Il CP_2
interrogato sul capitolo n. 3 di parte appellante, ha dichiarato di ricordare che, nel corso delle Per_4 operazioni peritali del procedimento anzidetto, “disse proprio che lui aveva fatto una CP_2 separazione formale per poter intestare la casa di abitazione alla moglie dell'epoca”, circostanza di cui aveva reso prontamente edotto l'avvocato della parte che gli aveva conferito l'incarico tramite l'invio di un'e-mail.
Con ordinanza del 10/06/2025, la Corte ha disposto l'ammissione del teste indicato a prova contraria da parte appellata, , fissando per l'escussione dello stesso l'udienza del 09/09/2025. Testimone_1
A tale udienza è stato dunque escusso , che aveva svolto funzioni di c.t.p. per Testimone_1
in seno al sopra menzionato procedimento per la nomina dell'amministratore di CP_2 sostegno;
il teste ha dichiarato di non ricordare nulla in ordine alla circostanza di cui al capitolo n. 3 di parte appellante. pagina 5 di 9 All'udienza del 14/10/2025 è stato invece escusso , c.t.u. nel procedimento di Testimone_2 nomina dell'amministratore di sostegno a favore di . Il in tale occasione, ha CP_2 Tes_2 dichiarato: “Non ricordo di aver sentito il sig. pronunciare la frase che mi viene letta. Prima Pt_1 di venire oggi, ho riletto la relazione depositata nel procedimento di volontaria giurisdizione a AR
e non ho effettivamente rinvenuto una simile affermazione e non sono in grado di dire se l'ha pronunciata. Per quanto mi riguarda, posso solo riportarmi a quanto contenuto nella mia relazione e cioè che mi disse che vi erano stati dei contrasti con la moglie che poi si erano CP_2 appianati, ma nulla ricordo quanto ad un trasferimento di immobile”.
2.4 La Corte, con ordinanza del 14/10/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza collegiale in data 02/12/2025, con termine per eventuali brevi note conclusive fino al 18/11/2025.
*
3 L'appello deve essere rigettato.
3.1 In ordine al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi come lo stesso si risolva, in ultima istanza, nella reiterazione dell'istanza istruttoria, non accolta dal giudice di prime cure, avente ad oggetto la prova per testi in relazione al capitolo n.
3. Orbene, dal momento che, da una parte, tale mezzo di prova è stato ammesso nel presente grado di giudizio e, dall'altra, esso risulta strumentale nell'ottica di dimostrare la simulazione relativa del contestato atto di trasferimento immobiliare, ai fini della decisione sulla domanda dell'appellante si impone la disamina del solo secondo motivo di impugnazione.
3.2 Con quest'ultimo, l'appellante censurava la “omessa valutazione degli elementi di prova” da parte del giudice di primo grado. Sebbene tale motivo facesse esplicito riferimento ai soli elementi già acquisiti agli atti al momento della sentenza impugnata, deve in questa sede formare oggetto di valutazione anche il materiale probatorio acquisito nel presente grado di giudizio, segnatamente le dichiarazioni rese in udienza dai testi e alla luce di una lettura Per_4 Tes_1 Tes_2 sostanzialistica e integrata dei due mezzi di impugnazione unitamente alle conclusioni di parte appellante.
Ciò premesso, il secondo motivo di impugnazione è infondato, in quanto gli elementi di prova acquisiti nel corso dei due gradi di giudizio non consentono di ritenere raggiunta la prova del fatto che il contestato atto di trasferimento immobiliare dissimulasse una donazione.
Con particolare riguardo per l'affermazione, attribuita a , con cui quest'ultimo CP_2 avrebbe ammesso, nel corso delle operazioni peritali effettuate in seno al procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, “di avere operato una separazione “formale” solo per potere pagina 6 di 9 intestare la casa di abitazione familiare alla IG.ra ”, deve osservarsi come, Controparte_1 anche qualora si ritenesse raggiunta la prova circa il suo effettivo proferimento, essa non è di per sé sufficiente a comprovare la dissimulazione della donazione.
Anzitutto, deve rilevarsi come il contenuto della frase in esame non deponga univocamente nel senso del carattere fittizio della separazione personale tra i coniugi e della natura simulata dell'atto di trasferimento immobiliare. Il teste infatti, riporta come abbia parlato di una Per_4 CP_2 separazione non già simulata, quanto piuttosto “formale”, posta in essere al fine di “poter intestare la casa di abitazione alla moglie dell'epoca”. Tale affermazione, dunque, ben potrebbe essere interpretata nel senso che avesse voluto dare veste formale a una separazione di fatto già in essere CP_2 tra le parti, onde consentire una sistemazione giuridica dei rapporti coniugali anche attraverso il trasferimento immobiliare oggetto di odierna contestazione, il quale altrimenti non avrebbe potuto avere luogo, quantomeno con le modalità in concreto realizzatesi.
A ogni modo, anche alla luce delle risultanze istruttorie del presente grado di giudizio, non può dirsi raggiunta la prova dell'animus donandi, necessario ai fini della configurazione di una fattispecie donativa, non essendovi agli atti elementi per ritenere che l'attribuzione disposta in favore di parte appellata sia stata effettuata da con la volontà di arricchire la medesima “in assenza di CP_2 qualsivoglia costrizione, giuridica o morale, secondo un intento pienamente discrezionale” (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 8018 del 21/05/2012). Invero, il fatto che abbia dichiarato di aver voluto Pt_1 procedere con una separazione “formale” per poter trasferire l'immobile non appare determinante ai fini dell'individuazione di una causa specifica a titolo di donazione, ben potendo invece venire in rilievo la volontà di operare un trasferimento gratuito ai fini di una sistemazione dell'assetto dei rapporti coniugali, essendo del resto difficile distinguere la prima dalla seconda: la volontà di trasferire gratuitamente l'immobile è infatti comune sia all'intento donativo sia all'intento di dare un assetto per l'appunto formale ai rapporti patrimoniali tra i coniugi. Non è stato tuttavia dall'attore evidenziato quel quid pluris che connota l'attività donativa (giacché non ogni atto gratuito integra una liberalità), la quale può ravvisarsi solo quando l'attribuzione patrimoniale sia sorretta, quale causa giustificativa, unicamente dallo spirito di liberalità; nel caso di specie, invece, non è possibile escludere, con riferimento al contestato atto di trasferimento, la contaminazione di profili causali eterogenei rispetto al puro animus donandi.
Vero è del resto che la peculiare tipicità degli accordi propria degli accordi patrimoniali separativi fra i coniugi non è smentita dalla gratuità degli stessi (v. fra le altre Cass. Sez.3^, n. 5473/2006; Cass.
Sez. 2^ n 27409/2019; Cass. Sez. 3^ n 36562/2023) e non coincide con la volontà liberale, che era onere dell'attore – appellante dimostrare pienamente. pagina 7 di 9 Le risultanze dell'istruttoria testimoniale, dunque, non hanno inequivocabilmente dimostrato l'”animus donandi” in capo ad CP_2
Quanto agli altri elementi addotti dall'attore a sostegno della propria domanda, deve parimenti rilevarsene l'inidoneità ad assolvere l'onere probatorio sullo stesso attore gravante.
Invero, “la circostanza che dopo la separazione i coniugi abbiano continuato a vivere nella casa familiare nel frattempo trasferita alla moglie” non può assumere una valenza dirimente nel senso voluto dall'attore, per due ordini di ragioni. In primo luogo, non vi sono elementi per ritenere che la prospettazione di parte appellata sul punto – per cui la stessa, avendo appianato le divergenze con il marito, si trasferiva nuovamente presso l'abitazione di quest'ultimo, pur in costanza del procedimento di separazione, dapprima esclusivamente per accudirlo in quanto non completamente autosufficiente e solo in un secondo momento poiché completamente riconciliatasi con il medesimo – sia meno credibile della versione dei fatti fornita dall'appellante. In secondo luogo, tale circostanza fornirebbe la prova soltanto indiretta e indiziaria della simulazione relativa, segnatamente attraverso la prova (diretta) del carattere fittizio della separazione coniugale. Quest'ultima prova, tuttavia, non solo non può affatto dirsi raggiunta allo stato degli atti – anche alla luce degli elementi valorizzati dalla che CP_1 depongono a favore dell'effettività della crisi coniugale (es. le querele proposte dalla stessa nei confronti del marito nel 2017) – ma, a ben vedere, non avrebbe potuto essere raggiunta nemmeno qualora tutti i capitoli di prova richiesti da parte attrice fossero stati ammessi e successivamente confermati dai testimoni richiesti, stante il carattere non decisivo del loro contenuto, non essendo in ogni caso determinante la convivenza prima della separazione.
Del tutto irrilevanti ai fini della decisione sono, invece, “la circostanza che la moglie abbia, successivamente, trasferito a terzi la casa familiare incassandone il prezzo”, nonché quella “che ancora oggi i due coniugi convivano in un immobile in locazione”, trattandosi di elementi posteriori in termini di anni rispetto al procedimento di separazione e all'attuazione degli accordi in tale sede raggiunti, in quanto tali inidonei a comprovare il carattere simulato del trasferimento immobiliare contestato.
4. Le spese di lite non possono che seguire, anche nel presente grado di giudizio, il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014
(così come aggiornati dal D.M. 147/2022) sulla base del valore della causa (indicato in 153.820), oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
5.- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis pagina 8 di 9 del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di simulazione relativa proposta da;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 14.317,00, oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 dicembre 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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