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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/11/2025, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17557/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17557 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. GRECO CARMELO, giusta procura allegata in atti;
– attrice –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) E
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei ri- Controparte_2 P.IVA_2
spettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO;
– convenuti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate da parte attri-
ce per la trattazione dell'udienza del 21.5.2025 nelle modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
Tribunale di Palermo R.G. n. 17557/2019
convenuto in giudizio l' Controparte_3
e l' (d'ora in avanti
[...] Controparte_2
, premettendo in punto di fatto: CP_4
- di aver richiesto, con domanda di aiuto n. 94750053079 del
22.12.2009, la concessione di un contributo nella misura del 40% della spesa ammissibile, nell'ambito del P.S.R. 2007/2013, bando misura 121,
e che detta domanda veniva accolta con D.D.S. n. 961 del 13.10.2010,
notificato il 22.11.2010, con il quale l'Assessorato Regionale convenuto
(Dipartimento Regionale Agricoltura-15° Servizio Ispettorato Provinciale
Agricoltura di Siracusa), approvando il progetto esecutivo presentato a corredo della domanda medesima, concedeva all'odierna attrice il contri-
buto di euro 261.058,12, pari al 40% della spesa ammessa di euro
642.645,32;
- che l'art. 4 del suddetto D.D.S. n. 961/2010 fissava in mesi 12 il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi approvati, con decorrenza dalla data di notifica dello stesso provvedimento amministrativo;
- che, in data 1.8.2011, veniva sottoscritto atto di garanzia n. 20442
della (con sede a Bucarest) in favore dell' per Controparte_5 CP_4
l'importo garantito di euro 143.581,97 pari al 110% dell'anticipazione ri-
chiesta di euro 130.529,06;
- che in data 29.11.2011 l'amministrazione regionale autorizzava il pa-
gamento della suddetta anticipazione, pari al 50% del concesso contribu-
to di euro 261.058,12;
- che, con D.D.S. n. 5645 del 01.12.2011, il termine ultimo per l'esecuzione degli approvati lavori veniva prorogato, su istanza di parte at-
Tribunale di Palermo
- 2 - R.G. n. 17557/2019
trice, di sei mesi;
- che, con nota del 4.10.2012 n. 13396, l' Controparte_6
di Siracusa richiedeva un'appendice della garanzia fi-
[...]
deiussoria n. 20442, con la modifica del termine di scadenza al fine di al- linearlo con quello di proroga della conclusione dei lavori;
- che, con nota del 23.10.2012, l'attrice evidenziava di aver completato i lavori entro il prorogato termine del 22.5.2012, di essere dunque in atte-
sa del collaudo delle opere da parte di e che, in ogni caso, era CP_4
onere della medesima Agenzia richiedere alla compagnia assicuratrice una eventuale proroga dell'atto di garanzia;
- che, con le note n. 16465 del 11.12.2012 e n. 6207 del 05.04.2013,
l'Ispettorato reiterava la superiore richiesta;
- che in data 18.7.2012 l'odierna attrice domandava il pagamento del saldo finale;
- che, in data 29.1.2014 veniva depositata dal funzionario regionale la relazione di accertamento tecnico finale di esecuzione dei lavori, ove si evidenziava la realizzazione dei lavori con un costo minore rispetto a quel-
lo preventivato e veniva dunque proposto l'avvio del procedimento di revo-
ca del decreto di concessione del contributo ed il recupero della somma già erogata, procedimento poi avviato dall'amministrazione regionale con nota ispettoriale n. 5060 del 17.4.2014;
- che, con nota inviata il 2.5.2014, l'attrice chiedeva che la domanda di pagamento del saldo fosse riportata allo stato di rilascio dell'autorizzazione, in modo da poter presentare domanda di rettifica della stessa;
Tribunale di Palermo
- 3 - R.G. n. 17557/2019
- che, con nota prot. 6320 del 19.05.2014, l' Controparte_7
coglieva la difesa dell'odierna attrice e, comunicando l'annullamento dell'istruttoria e della presa in carico della domanda di pagamento del saldo finale n. 94751433965, le concedeva il termine di 10 giorni per la presentazione sul portale SIAN della rettifica della stessa domanda;
- che, con nota del 7.10.2014, a fronte di vani e reiterati tentativi,
l'odierna attrice informava l' di Si- Controparte_6
racusa di non poter procedere a rettifica tramite portale SIAN;
- che, con D.D.S. n. 5310 del 7.11.2014, il predetto Controparte_8
comunicava all'attrice che con D.D.S. n. 5310 del 7.11.2024 la
[...] [...]
aveva disposto la revoca della concessione di cui al D.D.S. Controparte_9
n. 961 del 13.10.2010 ed il recupero della somma di euro 143.581,97,
corrispondente alla somma di euro 130.529,06, erogata a titolo di antici-
pazione del contributo concesso, maggiorata della percentuale di cauzione del 10%.
L'odierna attrice ha dunque lamentato l'illegittimità della revoca del fi-
nanziamento, motivata dalla mancata proroga della garanzia fideiussoria,
affermando che avrebbe dovuto essere l' a sollecitare detta proro- CP_4
ga e che, in ogni caso, le opere finanziate erano state ultimate il
22.5.2012, nel termine di efficacia della fideiussione già prestata, con scadenza al 16.6.2012 e domandava “accertare e dichiarare che l'attrice
ha adempiuto esattamente agli obblighi previsti nel decreto e nel contratto
di finanziamento di cui in premessa. Ritenere e dichiarare che la proroga
dei termini per la definizione dei lavori doveva essere comunicata
dall' alla secondo l'art. 3 delle condizioni di CP_4 Controparte_5
Tribunale di Palermo
- 4 - R.G. n. 17557/2019
polizza. Ritenere e dichiarare illegittimo il decreto della Regione Sicilia
D.D.S. n.5310 del 07.11.2014 che ha revocato il finanziamento di cui al
D.D.S. n.961 del 13.10.2010, per illogicità ed erroneità della motivazione.
Conseguentemente revocare, annullare e/o con qualsiasi statuizione di-
chiarare illegittimo il decreto di revoca dell'anticipazione con diritto della
Sig.ra a trattenere le somme percepite a titolo di anticipazione. Di- Pt_1
chiarare l'inadempimento contrattuale dell'
[...]
Controparte_10
nel versamento del saldo finale del finanziamento e per l'effetto condanna-
re la stessa al pagamento di quanto ancora dovuto per il finanziamento di
cui in narrativa, pari ad € 130.529,07 somma determinata dalla differenza
tra l'importo finanziato di € 261.058, 13 ed € 130.529,06 già ricevuti, o nel-
la diversa somma che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria, oltre gli in-
teressi di legge dalla data della domanda al soddisfo. Ritenere e dichiarare
– responsabile Controparte_11
dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice per effetto del
mancato funzionamento del sistema informatico SIAN e per il mancato
adempimento delle condizioni necessarie per il rinnovo della polizza fi-
deiussoria, al risarcimento del danno, da liquidarsi nella stessa misura del
finanziamento revocato o in quella diversa e minore somma che sarà de-
terminata in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Con vittoria di spese e compensi”.
Costituitisi in giudizio, l Controparte_12
eccependo l'infondatezza delle domande di
[...]
parte attrice per le ragioni esposte in comparsa di risposta, ne chiedeva il
Tribunale di Palermo
- 5 - R.G. n. 17557/2019
rigetto, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Il giudizio, istruito in via documentale e mediante prova testimoniale,
veniva assunto in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, le domande svolte da parte attrice meritano parziale accoglimento.
Il presente giudizio verte sulla verifica dei presupposti (ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 20/03/1865 n. 2248 All. E) per la disapplicazione del provvedimento amministrativo che ha sancito la revoca del beneficio già concesso all'odierna attrice, sotto forma di contributo, con D.D.S. n.
961 del 13.10.2010, notificato a quest'ultima il 22.11.2010, e, pertanto,
sull'accertamento della sussistenza, o meno, del diritto dell'odierna attrice al mantenimento del contributo economico nella misura già erogatale e del diritto al pagamento del saldo (pari ad euro 130.529,07) domandato dalla stessa.
Segnatamente, l'accertamento in discorso presuppone la verifica del ri-
spetto degli obblighi assunti dalla per la realizzazione del proget- Pt_1
to in forza del citato decreto che le concedeva il contributo nell'ambito del
P.S.R. 2007/2013, a valere sul Bando misura 121.
Nella fattispecie, l'amministrazione adduceva, quale motivo di revoca del beneficio, il mancato rilascio, da parte del portale SIAN, della doman-
da di rettifica della domanda di pagamento del saldo, precisando che tale impedimento dovesse ricollegarsi “alla mancata generazione
dell'appendice alla polizza, atteso che il sistema SIAN verifica la corrispon-
Tribunale di Palermo
- 6 - R.G. n. 17557/2019
denza tra la nuova data di fine lavori e la data di scadenza della garan-
zia”. La generazione dell'appendice di polizza, secondo la prospettazione di parte convenuta, si rendeva necessaria in ragione della proroga del termine dei lavori concessa con D.D.S. n. 5645 del 1.12.2011, al fine di allineare il termine di ultimazione dei lavori originariamente indicato nell'atto di garanzia (12.11.2011) con il termine risultante in esito alla proroga (fino al 22.5.2012) disposta con quest'ultimo provvedimento am-
ministrativo.
Ebbene, nel contesto dell'erogazione di contributi pubblici, il rilascio di una polizza fideiussoria risponde alla necessità di assicurare l'adempimento delle obbligazioni gravanti sul destinatario del contributo in virtù dell'erogazione medesima. Ed invero, secondo pacifico orienta-
mento giurisprudenziale, tale figura contrattuale si contraddistingue per l'assunzione dell'impegno, da parte di (una banca o) di una compagnia di assicurazione, del pagamento di un determinato importo al beneficiario,
onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 2688/2019).
Orbene, nel caso di specie è incontroverso tra le parti che l'odierna at-
trice concludeva i lavori, oggetto del concesso beneficio economico, in da-
ta 22.5.2012, e quindi sia entro il termine di esecuzione degli interventi come prorogato con D.D.S. n. 5645 del 01.12.2011 (di ulteriori sei mesi decorrenti dal 22.11.2011), sia entro il termine del 16.6.2012 che risulta indicato, nella polizza fideiussoria n. 20442 prodotta da parte attrice,
quale termine di durata della garanzia.
Dunque, considerato che i lavori venivano ultimati (in data 22.5.2012)
Tribunale di Palermo
- 7 - R.G. n. 17557/2019
entro il termine di scadenza della polizza fideiussoria (16.6.2012), ai fini dell'operatività della garanzia non era necessario che la polizza in que-
stione indicasse, quale termine di conclusione dei lavori, la data indicata dal provvedimento amministrativo di proroga (D.D.S. n. 5645 del
1.12.2011), dovendosi ritenere questa una mera irregolarità formale,
nemmeno contemplata, nel bando di partecipazione per l'assegnazione del beneficio e nel successivo decreto di ammissione, quale motivo revoca (o riduzione) del contributo erogato.
Ferme le superiori considerazioni, deve a questo punto rilevarsi che l'amministrazione regionale, con la relazione di accertamento tecnico fina-
le di esecuzione dei lavori depositata il 29.1.2014 dal proprio funzionario all'uopo incaricato, riscontrava una discrepanza di valore tra le opere e spese ammesse al finanziamento, giusto D.D.S. 961 del 13.10.2010, nella misura di euro 261.058,13, e le opere e spese effettivamente realizzate e contabilizzate dalla nella inferiore misura di euro 150.589,93 e Pt_1
che, a seguito di tale accertamento, con nota ispettoriale n. 5060 del
18.4.2014, veniva avviato il procedimento di revoca della concessione del contributo e di recupero dell'anticipazione già erogata all'attrice.
Ciò nonostante, successivamente, l'amministrazione regionale con no-
ta n. 6320 del 19.5.2014 - anche menzionata nel posteriore decreto di re-
voca del contributo - accoglieva la memoria difensiva della del Pt_1
9.5.2014 (prot. 507 del 12.5.2014), contenente la richiesta di ripristino della domanda di pagamento del saldo allo stato di rilascio finalizzata alla rettifica della medesima, assumendo in tal modo una determinazione fa-
vorevole all'odierna attrice e, quindi, di segno contrario rispetto a quella
Tribunale di Palermo
- 8 - R.G. n. 17557/2019
precedentemente assunta con l'avvio del procedimento di revoca del con-
tributo.
Inoltre, nel D.D.S. n. 5310/ 2014 di revoca del contributo l'Assessorato regionale riteneva che il mancato rilascio sul portale SIAN
della domanda di rettifica della domanda di pagamento “è collegato alla
mancata generazione dell'appendice alla polizza, atteso che il sistema
SIAN verifica la corrispondenza tra la nuova data di fine lavori e la data di
scadenza della garanzia”; motivazione, quest'ultima, con cui l'amministrazione regionale rilevava di fatto che la mancata rettifica della domanda di pagamento – a sua volta dovuta ad una mera irregolarità
formale nella polizza fideiussoria alla luce di quanto sopra esposto - non fosse ascrivibile ad una condotta negligente di parte attrice.
Pertanto, l'Assessorato regionale non avrebbe dovuto revocare total-
mente il beneficio economico, ma avrebbe dovuto rideterminare l'entità
del contributo concedibile alla in euro 60.172,49, ossia in misura Pt_1
pari al 40% della spesa di euro 150.421,23 effettivamente sostenuta da quest'ultima (come accertata dal funzionario regionale con relazione de-
positata il 29.1.2014), residuando dunque un credito per l'amministrazione del minor importo (rispetto a quello indicato nel prov-
vedimento di revoca) di euro 70.356,57 (pari alla differenza tra l'importo erogato all'attrice di euro 130.529,06 e quello effettivamente dovuto a quest'ultima di euro 60.172,49).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domande dell'attrice e previa disapplicazione ex artt. 4 e 5 della Leg-
ge 20/03/1865 n. 2248 All. E del D.D.S. n. 5310 del 7.11.2014, deve es-
Tribunale di Palermo
- 9 - R.G. n. 17557/2019
sere accertato e dichiarato che ha diritto di trattenere Parte_1
la somma di euro 60.172,49 a titolo di contributo economico per l'esecuzione del progetto dei lavori presentato con domanda d'aiuto n.
94750053079 del 22.12.2009 nell'ambito del P.S.R. 2007/2013, bando misura 121, e che l convenuto vanta nei confronti Controparte_3
dell'attrice un credito, a titolo di restituzione del contribuito versato a quest'ultima in eccesso, pari ad euro 70.356,57.
Di conseguenza, deve essere rigettata la domanda dell'attrice di con-
danna dell'Assessorato convenuto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 130.529,07 a titolo di contributo economico.
In virtù della soccombenza reciproca delle parti, ricorrono i presuppo-
sti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre l'integrale compensazio-
ne delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra do-
manda, eccezione, richiesta e difesa:
− In disapplicazione del provvedimento di cui al D.D.S. n. 5310 del
7.11.2014 dell' della Controparte_1
, accerta e dichiara che ha diritto di Controparte_1 Parte_1
trattenere la somma di euro 60.172,49 a titolo di contributo economico per l'esecuzione del progetto dei lavori presentato con domanda di aiuto n. 94750053079 del 22.12.2009 nell'ambito del P.S.R. 2007/2013, bando misura 121;
− Accerta e dichiara che l'Assessorato dell'Agricoltura, Sviluppo Rura-
le e Pesca della Regione Siciliana è creditore, nei confronti di Parte_2
Tribunale di Palermo
- 10 - R.G. n. 17557/2019
ria Rosa, della somma di euro 70.356,57 a titolo di restituzione della par-
te di contributo economico erogata in eccesso a quest'ultima;
− Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le par-
ti.
Palermo, 07/11/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
Tribunale di Palermo
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17557 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. GRECO CARMELO, giusta procura allegata in atti;
– attrice –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) E
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei ri- Controparte_2 P.IVA_2
spettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO;
– convenuti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate da parte attri-
ce per la trattazione dell'udienza del 21.5.2025 nelle modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
Tribunale di Palermo R.G. n. 17557/2019
convenuto in giudizio l' Controparte_3
e l' (d'ora in avanti
[...] Controparte_2
, premettendo in punto di fatto: CP_4
- di aver richiesto, con domanda di aiuto n. 94750053079 del
22.12.2009, la concessione di un contributo nella misura del 40% della spesa ammissibile, nell'ambito del P.S.R. 2007/2013, bando misura 121,
e che detta domanda veniva accolta con D.D.S. n. 961 del 13.10.2010,
notificato il 22.11.2010, con il quale l'Assessorato Regionale convenuto
(Dipartimento Regionale Agricoltura-15° Servizio Ispettorato Provinciale
Agricoltura di Siracusa), approvando il progetto esecutivo presentato a corredo della domanda medesima, concedeva all'odierna attrice il contri-
buto di euro 261.058,12, pari al 40% della spesa ammessa di euro
642.645,32;
- che l'art. 4 del suddetto D.D.S. n. 961/2010 fissava in mesi 12 il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi approvati, con decorrenza dalla data di notifica dello stesso provvedimento amministrativo;
- che, in data 1.8.2011, veniva sottoscritto atto di garanzia n. 20442
della (con sede a Bucarest) in favore dell' per Controparte_5 CP_4
l'importo garantito di euro 143.581,97 pari al 110% dell'anticipazione ri-
chiesta di euro 130.529,06;
- che in data 29.11.2011 l'amministrazione regionale autorizzava il pa-
gamento della suddetta anticipazione, pari al 50% del concesso contribu-
to di euro 261.058,12;
- che, con D.D.S. n. 5645 del 01.12.2011, il termine ultimo per l'esecuzione degli approvati lavori veniva prorogato, su istanza di parte at-
Tribunale di Palermo
- 2 - R.G. n. 17557/2019
trice, di sei mesi;
- che, con nota del 4.10.2012 n. 13396, l' Controparte_6
di Siracusa richiedeva un'appendice della garanzia fi-
[...]
deiussoria n. 20442, con la modifica del termine di scadenza al fine di al- linearlo con quello di proroga della conclusione dei lavori;
- che, con nota del 23.10.2012, l'attrice evidenziava di aver completato i lavori entro il prorogato termine del 22.5.2012, di essere dunque in atte-
sa del collaudo delle opere da parte di e che, in ogni caso, era CP_4
onere della medesima Agenzia richiedere alla compagnia assicuratrice una eventuale proroga dell'atto di garanzia;
- che, con le note n. 16465 del 11.12.2012 e n. 6207 del 05.04.2013,
l'Ispettorato reiterava la superiore richiesta;
- che in data 18.7.2012 l'odierna attrice domandava il pagamento del saldo finale;
- che, in data 29.1.2014 veniva depositata dal funzionario regionale la relazione di accertamento tecnico finale di esecuzione dei lavori, ove si evidenziava la realizzazione dei lavori con un costo minore rispetto a quel-
lo preventivato e veniva dunque proposto l'avvio del procedimento di revo-
ca del decreto di concessione del contributo ed il recupero della somma già erogata, procedimento poi avviato dall'amministrazione regionale con nota ispettoriale n. 5060 del 17.4.2014;
- che, con nota inviata il 2.5.2014, l'attrice chiedeva che la domanda di pagamento del saldo fosse riportata allo stato di rilascio dell'autorizzazione, in modo da poter presentare domanda di rettifica della stessa;
Tribunale di Palermo
- 3 - R.G. n. 17557/2019
- che, con nota prot. 6320 del 19.05.2014, l' Controparte_7
coglieva la difesa dell'odierna attrice e, comunicando l'annullamento dell'istruttoria e della presa in carico della domanda di pagamento del saldo finale n. 94751433965, le concedeva il termine di 10 giorni per la presentazione sul portale SIAN della rettifica della stessa domanda;
- che, con nota del 7.10.2014, a fronte di vani e reiterati tentativi,
l'odierna attrice informava l' di Si- Controparte_6
racusa di non poter procedere a rettifica tramite portale SIAN;
- che, con D.D.S. n. 5310 del 7.11.2014, il predetto Controparte_8
comunicava all'attrice che con D.D.S. n. 5310 del 7.11.2024 la
[...] [...]
aveva disposto la revoca della concessione di cui al D.D.S. Controparte_9
n. 961 del 13.10.2010 ed il recupero della somma di euro 143.581,97,
corrispondente alla somma di euro 130.529,06, erogata a titolo di antici-
pazione del contributo concesso, maggiorata della percentuale di cauzione del 10%.
L'odierna attrice ha dunque lamentato l'illegittimità della revoca del fi-
nanziamento, motivata dalla mancata proroga della garanzia fideiussoria,
affermando che avrebbe dovuto essere l' a sollecitare detta proro- CP_4
ga e che, in ogni caso, le opere finanziate erano state ultimate il
22.5.2012, nel termine di efficacia della fideiussione già prestata, con scadenza al 16.6.2012 e domandava “accertare e dichiarare che l'attrice
ha adempiuto esattamente agli obblighi previsti nel decreto e nel contratto
di finanziamento di cui in premessa. Ritenere e dichiarare che la proroga
dei termini per la definizione dei lavori doveva essere comunicata
dall' alla secondo l'art. 3 delle condizioni di CP_4 Controparte_5
Tribunale di Palermo
- 4 - R.G. n. 17557/2019
polizza. Ritenere e dichiarare illegittimo il decreto della Regione Sicilia
D.D.S. n.5310 del 07.11.2014 che ha revocato il finanziamento di cui al
D.D.S. n.961 del 13.10.2010, per illogicità ed erroneità della motivazione.
Conseguentemente revocare, annullare e/o con qualsiasi statuizione di-
chiarare illegittimo il decreto di revoca dell'anticipazione con diritto della
Sig.ra a trattenere le somme percepite a titolo di anticipazione. Di- Pt_1
chiarare l'inadempimento contrattuale dell'
[...]
Controparte_10
nel versamento del saldo finale del finanziamento e per l'effetto condanna-
re la stessa al pagamento di quanto ancora dovuto per il finanziamento di
cui in narrativa, pari ad € 130.529,07 somma determinata dalla differenza
tra l'importo finanziato di € 261.058, 13 ed € 130.529,06 già ricevuti, o nel-
la diversa somma che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria, oltre gli in-
teressi di legge dalla data della domanda al soddisfo. Ritenere e dichiarare
– responsabile Controparte_11
dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice per effetto del
mancato funzionamento del sistema informatico SIAN e per il mancato
adempimento delle condizioni necessarie per il rinnovo della polizza fi-
deiussoria, al risarcimento del danno, da liquidarsi nella stessa misura del
finanziamento revocato o in quella diversa e minore somma che sarà de-
terminata in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Con vittoria di spese e compensi”.
Costituitisi in giudizio, l Controparte_12
eccependo l'infondatezza delle domande di
[...]
parte attrice per le ragioni esposte in comparsa di risposta, ne chiedeva il
Tribunale di Palermo
- 5 - R.G. n. 17557/2019
rigetto, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Il giudizio, istruito in via documentale e mediante prova testimoniale,
veniva assunto in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, le domande svolte da parte attrice meritano parziale accoglimento.
Il presente giudizio verte sulla verifica dei presupposti (ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 20/03/1865 n. 2248 All. E) per la disapplicazione del provvedimento amministrativo che ha sancito la revoca del beneficio già concesso all'odierna attrice, sotto forma di contributo, con D.D.S. n.
961 del 13.10.2010, notificato a quest'ultima il 22.11.2010, e, pertanto,
sull'accertamento della sussistenza, o meno, del diritto dell'odierna attrice al mantenimento del contributo economico nella misura già erogatale e del diritto al pagamento del saldo (pari ad euro 130.529,07) domandato dalla stessa.
Segnatamente, l'accertamento in discorso presuppone la verifica del ri-
spetto degli obblighi assunti dalla per la realizzazione del proget- Pt_1
to in forza del citato decreto che le concedeva il contributo nell'ambito del
P.S.R. 2007/2013, a valere sul Bando misura 121.
Nella fattispecie, l'amministrazione adduceva, quale motivo di revoca del beneficio, il mancato rilascio, da parte del portale SIAN, della doman-
da di rettifica della domanda di pagamento del saldo, precisando che tale impedimento dovesse ricollegarsi “alla mancata generazione
dell'appendice alla polizza, atteso che il sistema SIAN verifica la corrispon-
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denza tra la nuova data di fine lavori e la data di scadenza della garan-
zia”. La generazione dell'appendice di polizza, secondo la prospettazione di parte convenuta, si rendeva necessaria in ragione della proroga del termine dei lavori concessa con D.D.S. n. 5645 del 1.12.2011, al fine di allineare il termine di ultimazione dei lavori originariamente indicato nell'atto di garanzia (12.11.2011) con il termine risultante in esito alla proroga (fino al 22.5.2012) disposta con quest'ultimo provvedimento am-
ministrativo.
Ebbene, nel contesto dell'erogazione di contributi pubblici, il rilascio di una polizza fideiussoria risponde alla necessità di assicurare l'adempimento delle obbligazioni gravanti sul destinatario del contributo in virtù dell'erogazione medesima. Ed invero, secondo pacifico orienta-
mento giurisprudenziale, tale figura contrattuale si contraddistingue per l'assunzione dell'impegno, da parte di (una banca o) di una compagnia di assicurazione, del pagamento di un determinato importo al beneficiario,
onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 2688/2019).
Orbene, nel caso di specie è incontroverso tra le parti che l'odierna at-
trice concludeva i lavori, oggetto del concesso beneficio economico, in da-
ta 22.5.2012, e quindi sia entro il termine di esecuzione degli interventi come prorogato con D.D.S. n. 5645 del 01.12.2011 (di ulteriori sei mesi decorrenti dal 22.11.2011), sia entro il termine del 16.6.2012 che risulta indicato, nella polizza fideiussoria n. 20442 prodotta da parte attrice,
quale termine di durata della garanzia.
Dunque, considerato che i lavori venivano ultimati (in data 22.5.2012)
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entro il termine di scadenza della polizza fideiussoria (16.6.2012), ai fini dell'operatività della garanzia non era necessario che la polizza in que-
stione indicasse, quale termine di conclusione dei lavori, la data indicata dal provvedimento amministrativo di proroga (D.D.S. n. 5645 del
1.12.2011), dovendosi ritenere questa una mera irregolarità formale,
nemmeno contemplata, nel bando di partecipazione per l'assegnazione del beneficio e nel successivo decreto di ammissione, quale motivo revoca (o riduzione) del contributo erogato.
Ferme le superiori considerazioni, deve a questo punto rilevarsi che l'amministrazione regionale, con la relazione di accertamento tecnico fina-
le di esecuzione dei lavori depositata il 29.1.2014 dal proprio funzionario all'uopo incaricato, riscontrava una discrepanza di valore tra le opere e spese ammesse al finanziamento, giusto D.D.S. 961 del 13.10.2010, nella misura di euro 261.058,13, e le opere e spese effettivamente realizzate e contabilizzate dalla nella inferiore misura di euro 150.589,93 e Pt_1
che, a seguito di tale accertamento, con nota ispettoriale n. 5060 del
18.4.2014, veniva avviato il procedimento di revoca della concessione del contributo e di recupero dell'anticipazione già erogata all'attrice.
Ciò nonostante, successivamente, l'amministrazione regionale con no-
ta n. 6320 del 19.5.2014 - anche menzionata nel posteriore decreto di re-
voca del contributo - accoglieva la memoria difensiva della del Pt_1
9.5.2014 (prot. 507 del 12.5.2014), contenente la richiesta di ripristino della domanda di pagamento del saldo allo stato di rilascio finalizzata alla rettifica della medesima, assumendo in tal modo una determinazione fa-
vorevole all'odierna attrice e, quindi, di segno contrario rispetto a quella
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precedentemente assunta con l'avvio del procedimento di revoca del con-
tributo.
Inoltre, nel D.D.S. n. 5310/ 2014 di revoca del contributo l'Assessorato regionale riteneva che il mancato rilascio sul portale SIAN
della domanda di rettifica della domanda di pagamento “è collegato alla
mancata generazione dell'appendice alla polizza, atteso che il sistema
SIAN verifica la corrispondenza tra la nuova data di fine lavori e la data di
scadenza della garanzia”; motivazione, quest'ultima, con cui l'amministrazione regionale rilevava di fatto che la mancata rettifica della domanda di pagamento – a sua volta dovuta ad una mera irregolarità
formale nella polizza fideiussoria alla luce di quanto sopra esposto - non fosse ascrivibile ad una condotta negligente di parte attrice.
Pertanto, l'Assessorato regionale non avrebbe dovuto revocare total-
mente il beneficio economico, ma avrebbe dovuto rideterminare l'entità
del contributo concedibile alla in euro 60.172,49, ossia in misura Pt_1
pari al 40% della spesa di euro 150.421,23 effettivamente sostenuta da quest'ultima (come accertata dal funzionario regionale con relazione de-
positata il 29.1.2014), residuando dunque un credito per l'amministrazione del minor importo (rispetto a quello indicato nel prov-
vedimento di revoca) di euro 70.356,57 (pari alla differenza tra l'importo erogato all'attrice di euro 130.529,06 e quello effettivamente dovuto a quest'ultima di euro 60.172,49).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domande dell'attrice e previa disapplicazione ex artt. 4 e 5 della Leg-
ge 20/03/1865 n. 2248 All. E del D.D.S. n. 5310 del 7.11.2014, deve es-
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sere accertato e dichiarato che ha diritto di trattenere Parte_1
la somma di euro 60.172,49 a titolo di contributo economico per l'esecuzione del progetto dei lavori presentato con domanda d'aiuto n.
94750053079 del 22.12.2009 nell'ambito del P.S.R. 2007/2013, bando misura 121, e che l convenuto vanta nei confronti Controparte_3
dell'attrice un credito, a titolo di restituzione del contribuito versato a quest'ultima in eccesso, pari ad euro 70.356,57.
Di conseguenza, deve essere rigettata la domanda dell'attrice di con-
danna dell'Assessorato convenuto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 130.529,07 a titolo di contributo economico.
In virtù della soccombenza reciproca delle parti, ricorrono i presuppo-
sti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre l'integrale compensazio-
ne delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra do-
manda, eccezione, richiesta e difesa:
− In disapplicazione del provvedimento di cui al D.D.S. n. 5310 del
7.11.2014 dell' della Controparte_1
, accerta e dichiara che ha diritto di Controparte_1 Parte_1
trattenere la somma di euro 60.172,49 a titolo di contributo economico per l'esecuzione del progetto dei lavori presentato con domanda di aiuto n. 94750053079 del 22.12.2009 nell'ambito del P.S.R. 2007/2013, bando misura 121;
− Accerta e dichiara che l'Assessorato dell'Agricoltura, Sviluppo Rura-
le e Pesca della Regione Siciliana è creditore, nei confronti di Parte_2
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ria Rosa, della somma di euro 70.356,57 a titolo di restituzione della par-
te di contributo economico erogata in eccesso a quest'ultima;
− Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le par-
ti.
Palermo, 07/11/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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