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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 25.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate da entrambe le parti, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 602/2021 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Parte_1
Vuolo e Agnese Vuolo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Casillo ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 05.02.2021, la parte ricorrente ha chiesto «I.
Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la società in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nel corso dell'anno 2019 sono intercorsi tre rapporti di lavoro di natura subordinata a tempo pieno: dall' 1 aprile al 7 maggio 2019, dall'8 luglio al 10 agosto 2019 e infine dal 2 settembre al 2 ottobre 2019;
II. Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello retributivo di operaio di terzo livello del CCNL Metalmeccanico– piccola e media industria;
III. Accertare che, in virtù dei rapporti di lavoro suddetti, il Sig. ha diritto a ricevere il pagamento della somma di Euro 2.405,03 lordi per il Parte_1
Pag. 1 di 13 rapporto di lavoro dall' 1 aprile al 7 maggio 2019; nonché di Euro 1.795,09 per il rapporto di lavoro dall'8 luglio al 10 agosto 2019 e altresì di Euro 3.062,62 per il rapporto di lavoro dal 2 settembre al 2 ottobre 2019. Il tutto per un totale di Euro 7.262,64 (Euro settemiladuecentosessantadue/64) lordi, come quantificato nei conteggi allegati, comprensivi di differenze retributive ed indennità dovute e mai pagate in relazione al rapporto di lavoro dipendente presso la
[...] nei periodi indicati, in relazione agli orari effettivamente svolti, al corretto inquadramento di lavoro, alle Controparte_1 indennità per lavoro straordinario quotidianamente prestato, tredicesima mensilità, ferie, festività non godute, permessi, differenze retributive, indennità di malattia, indennità di rischio, TFR, nonché ogni altra indennità dovuta in relazione ai suddetti rapporti di lavoro e relative differenze contributive ed assicurative;
IV. Accertare che, in virtù dei rapporti di lavoro suddetti, il ricorrente ha diritto altresì a ricevere il pagamento della somma a lui dovuta di Euro 1.584,42 per assegni familiari; V. Per l'effetto condannare la in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede legale in Ottaviano (NA) alla via delle Azalee n. 11, a pagare in favore di la somma di Parte_1
Euro 7.262,64 (Euro settemiladuecentosessantadue/64), lordi, comprensiva di TFR, per differenze retributive, contributive ed assicurative descritte, in merito ai tre rapporti lavorativi intercorsi nel 2019, così come quantificata ed indicata nei prospetti allegati al presente ricorso oltre interessi e rivalutazione come per legge, o la maggiore o minor somma che emergerà dalle risultanze della eventuale consulenza tecnica contabile che il Giudicante vorrà disporre, o, in caso di contestazione dei conteggi offerti con il presente ricorso, quella somma che il Giudicante riterrà più equa e giusta; VI.
Condannare, altresì, la in persona legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Controparte_1 la somma di Euro 1.584,42 (Euro millecinquacentottantaquattro/42) per gli assegni familiari Parte_1 dovuti; VII. In ogni caso, con ordinanza ex art. 423 cpc comma I immediatamente esecutiva nei confronti della
[...]
in persona legale rappresentante pro tempore, ordinare il pagamento delle somme non contestate ed Controparte_1 oggetto di riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro, ovvero con ordinanza ex art. 423 cpc comma II disporre di pagamento di una somma a titolo provvisorio in favore del lavoratore». Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
A fondamento della domanda ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, esercente lavori di demolizione e sterri, lavori stradali, edili ed impianti elettrici e di illuminazione pubblica, in virtù di tre contratti di lavoro subordinati per i seguenti periodi: dal 01.04.2019 al
07.05.2019, dal 08.07.2019 al 10.09.2019 e dal 02.09.2019 al 02.10.2019; di aver lavorato sempre dalle ore 07.00 alle ore 20.00 con un'ora di pausa pranzo, lavorando in totale 12 ore al giorno per complessive 60 ore settimanali;
di aver svolto mansioni di autista addetto alla guida di camion e di bobcat, alla manovra dell'escavatore e della strumentazione per perforazione;
che le mansioni svolte rientrano nel superiore III livello del CCNL Metalmeccanica – piccola e media industria;
di essere stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare del sig. amministratore unico della Parte_2 società, o dal socio;
di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla quantità e Persona_1 qualità del lavoro svolto, avendo percepito le somme analiticamente indicate in ricorso per i primi due
Pag. 2 di 13 periodi lavorativi;
di non aver ricevuto alcunché a titolo di retribuzione per il terzo periodo lavorativo.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita tempestivamente la Controparte_1 la quale ha contestato la ricostruzione attorea, evidenziando che parte istante non ha mai svolto attività lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso, né mansioni rientranti nel superiore livello rivendicato.
Ha dunque chiesto il rigetto della domanda, contestando altresì i conteggi. In via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Ha chiesto con domanda riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 7.040,06 a titolo di risarcimento del danno per aver reso le dimissioni ante tempus senza giusta causa. Vinte le spese con attribuzione.
Con memoria di replica, la parte ricorrente ha dedotto la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, da individuarsi nel mancato pagamento di retribuzioni adeguate alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, espletata l'attività istruttoria, lette le note autorizzate di discussione e le note di udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nel fascicolo telematico.
In via preliminare, il ricorso non può dirsi affetto da nullità ai sensi dell'art. 414 c.p.c. atteso che contiene in maniera sufficientemente dettagliata la causa petendi ed il petitum.
In punto di fatto è documentalmente provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per i seguenti periodi:
a) dal 01.04.2019 al 10.05.2019 con contratto di lavoro a tempo determinato ed inquadramento nel
I livello del CCNL Metalmeccanica PMI, part-time 30 ore settimanali (cfr. lettera di assunzione e buste paga, all. prod. tel. conv.).
b) dal 08.07.2019 al 10.08.2019 con contratto di lavoro a tempo determinato ed inquadramento nel
I livello del CCNL Metalmeccanica PMI, full-time 40 ore settimanali (cfr. lettera di assunzione e buste paga, all. prod. tel. conv.).
c) dal 02.09.2019 al 28.02.2020 con contratto di lavoro a tempo determinato ed inquadramento nel
I livello del CCNL Metalmeccanica PMI, full-time 40 ore settimanali (cfr. lettera di assunzione e buste paga, all. prod. tel. conv.).
Ciò che è contestato è lo svolgimento, da un lato, di attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente stabilito e, dall'altro, lo svolgimento di mansioni rientranti nel superiore livello III del ccnl di settore. Ed infatti, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato dalle ore 07.00 alle ore 20.00 con un'ora di pausa pranzo, per cinque giorni alla settimana, per un totale complessivo di 60 ore settimanali, nonché di aver svolto mansioni di autista di camion ed escavatore rientranti nel superiore livello III.
Pag. 3 di 13 In punto di diritto occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Applicando i suddetti principi di diritto, risulta necessario analizzare le risultanze della prova orale al fine di accertare se effettivamente la parte ricorrente abbia svolto attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente stabilito.
Il primo teste di parte ricorrente, ha reso una dichiarazione che non assume Testimone_1 nessun valore probatorio trattandosi di soggetto che è conoscitore dei fatti di causa in quanto
“accompagnatore del ricorrente”. Non vi è dunque prova che l'orario di lavoro fosse eterodeterminato atteso che la circostanza che il teste ha riferito in ordine all'orario di lavoro appresa per aver accompagnato il ricorrente non è sufficiente per ritenere che l'orario fosse eteroimposto. A tanto si aggiunga che l'aver accompagnato il ricorrente al lavoro non è neanche avvenuto con stabilità, atteso che la sig.ra Tes_1 ha dichiarato di non averlo accompagnato nelle settimane in cui ella era a lavoro.
In particolare, il teste ha espressamente riferito: «Conosco il ricorrente perché è l'ex marito di mia Tes_1 sorella. So che il ricorrente lavorava presso le dipendenze della società sia per il rapporto di parentela sia perché lo accompagnavo a lavoro. Ricordo che era il 2019 da aprile ad ottobre. Lo accompagno a lavoro 3 volte a settimana precisamente i primi 3 giorni della settimana: lunedì, martedì e mercoledì. Lo andavo a prendere alle 6:30 perché alla
7:00 doveva stare sul luogo di lavoro. C'erano settimane che lo accompagnavo assiduamente mentre altre settimane doveva organizzarsi perché io dovevo andare a lavoro. Lui si occupava di guidare camion, scavatrice e lo so perché me lo diceva il ricorrente perché ne parlavamo e poi aveva tutte le certificazioni per guidare tali mezzi e lo so per certo perché stavamo sempre insieme. Lo andavo sempre a riprendere a lavoro quando lo accompagnavo io. Lo andavo a riprendere tra le 20.00
o 20:30. Se non lavoravo, andavo alle 20.00 altrimenti mi aspettava è andavo alle ore 20.30. Non so chi desse le direttive al ricorrente. All'epoca dei fatti ero barista in un bar a Nola. Lavoravo part-time, 4 ore al giorno, e gestivo i miei orari secondo i turni degli altri colleghi. Non ho mai visto il Sig. perché non sono mai entrata Parte_3 all'interno della società, io lo lasciavo fuori al cancello della società ma solo una volta sono entrata all'interno del cancello.
Non ricordo se ho accompagnato il ricorrente di sabato ma so di certo che qualche volta è andato a lavorare di sabato perché andavo a casa di mia sorella e lui non c'era perché stava a lavoro. lo accompagnavo e lo andavo a riprendere a
Poggiomarino».
Assolutamente rilevante è, invece, la dichiarazione di secondo teste di parte Testimone_2
Pag. 4 di 13 ricorrente escusso all'udienza del 05.12.2024, il quale ha riferito: «Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze della resistente. ho lavorato per la resistente da fine 2018 a fine 2019. Non ho cause in corso con la società. io ero giuntista e poi posa cavo e lavoravo sui cantieri. Lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 6.30/7.00 fino alle
20.00, in realtà non c'era un orario e avevo una breve pausa pranzo. Il ricorrente non svolgeva la mia stessa mansione in quanto lui stava con il camion e faceva gli scavi e metteva i pozzetti e anche lui lavorava sul cantiere. Il lavoro si svolge in
3 fasi: c'è prima lo scavo poi la messa in posa e infine la giunzione. Il ricorrente si occupava della prima fase ed utilizzava
l'escavatore e la bob cart, che altro non è che un'altra tipologia di escavatore. Il ricorrente prima scavava per mettere il pozzetto poi faceva la traccia e poi chiudeva lo scavo così che io potessi fare la posa e la ingiunzione. Sul cantiere con noi era presente , assistente della CISA che ci diceva cosa dovevamo fare. Conosco il Sig. Persona_2 Persona_1 che era il titolare della società resistente e qualche volte veniva sui cantieri mentre coordinava il lavoro ed Persona_2 era anche colui che si occupava dei permessi stradali. Il ricorrente ha smesso di lavorare qualche mese prima di me, io se non sbaglio a fine novembre 2019. Il ricorrente rispettava i miei stessi orari ma sicuro la sera finiva più tardi di me. Una volta mi è capitato che con lui sono andato via alle ore 22.00, qualche volte è capitato anche a mezza notte. Non so se il ricorrente svolgesse un'altra attività lavorativa, anzi preciso che considerato i nostri orari non so quando la svolgesse. Gli orari di lavoro del ricorrente sono stati sempre gli stessi. Poteva capitare che le diverse fasi di lavoro venivano fatte sulla stessa linea ma in zone diverse, ad esempio il ricorrente scavava in una strada e io facevo la posa o ingiunzione nella traversa accanto. Poteva capitare comunque che il ricorrente venisse dove mi trovavo io se mi serviva uno scavo per preparare l'accesso così come andavo io da lui in caso di guasto di un cavo. Il cantiere era comunque lo stesso. Il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì come me».
Il teste ha avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa, avendo lavorato con il ricorrente e alle dipendenze della società convenuta da fine 2018 a fine 2019. Lo stesso ha confermato gli orari indicati nell'atto introduttivo, riferendo che entrambi lavoravano dal lunedì al venerdì dalle ore 06.30/07.00 sino alle 20.00, con una piccola pausa pranzo, anche se poteva capitare di lavorare anche oltre tale orario.
Di segno opposto, invece, le dichiarazioni dei testi di parte resistente, e Testimone_3 Tes_4
entrambi escussi all'udienza del 23.05.2024.
[...] ha dichiarato: «Conosco il ricorrente in quanto è ex dipendente della resistente. io sono Testimone_3 attualmente dipendente della e lavoro alle dipendenze della stessa dal 2017. Io lavoro in Controparte_1 ufficio come impiegata e mi occupo sia della parte amministrativa che di sicurezza ed insieme ad Parte_2 titolare della società, gestiamo le varie pratiche. Io ho conosciuto il ricorrente al momento dell'assunzione in quanto è venuto in ufficio con il Sig. . Il ricorrente era un operaio semplice, nel senso che si occupava insieme ad altri Parte_2 dipendenti di lavoro di manovalanza. Essendo un manovale, lui guidava i camion piccoli, ad esempio un ducato, mentre i camion grandi li guidavano o quelli specializzati o quelli che avevano più esperienza. Io arrivavo in ufficio alle ore
8.00/8.30 e a quest'ora più o meno arrivano tutti gli impiegati. Tutti gli operai, quindi anche il ricorrente, arrivano a
Pag. 5 di 13 quest'ora perché le squadre erano già preparate e vanno sui cantieri. Le squadre vengono preparate il pomeriggio del giorno precedente al massino entro le ore 17.00. A volte è capitato che anch'io sono andata sul cantiere perché magari avevano dimenticato qualche documento. Il ricorrente, se non ricordo male, nel primo periodo lavorativo, se non sbaglio che è stato di un mese, lavorava part-time ed andava via alle ore 14.00. Ha lavorato a luglio e i primi 10 giorni di agosto 2019, poi ha ripreso a settembre e si dimise ad ottobre. Preciso che nel secondo e terzo periodo, il ricorrente era inquadrato full-time ed andava via alle ore 17.00. le squadre sono formate al momento dell'apertura dei cantieri. La squadra è formata da operi specializzati che guidano mezzi speciali come escavatore, perforatrice e poi ci sono gli operai comuni come il ricorrente che si dedicano agli attrezzi ordinari tipo la pala. La squadra resta la stessa sino alla chiusura del cantiere. Si tratta di cantieri mobili brevi di 10 giorni, ovviamente dipende dall'entità del lavoro da svolgere. Il ricorrente ha lavorato per il primo periodo sui cantieri vicino al deposito della società in quanto aveva un contratto part-time e alle 14.00 finiva di lavorare mentre per gli altri periodi ha lavorato anche su cantieri più lontano come Avellino e Benevento. Andava sempre con la stessa squadra. Il ricorrente ha lavorato con che era il perforatore, Persona_3 Persona_4 escavatore, e oltre al titolare ricordo che non ci fosse più nessuno. Per condurre i mezzi speciali c'è bisogno di avere degli attestati ed e li hanno. preciso che il ricorrente, avendo lavorato per un periodo breve, ha sempre Per_3 Persona_4 lavorato con ed il titolare. Poi, se sul singolo cantiere era necessario un ulteriore aiuto, perché il Persona_4 Per_3 cantiere doveva essere terminato entro una data stabilita si aggiungeva ulteriore manovalanza».
ha dichiarato: «Sono attualmente dipendente della società e lavoro presso la stessa dal 2018. Testimone_4
Sono il custode, nel senso che la ditta ha un deposito in cui sono parcheggiati i mezzi ed io mi occupo dell'apertura e chiusa dei cancelli. Io lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 19.00, grasso modo quando vanno via tutti, ovvero, il proprietario, il Sig. e i geometri. Ho conosciuto il ricorrente perché essendo io deputato ad identificare Parte_2 le persone che entrano ed escono dal deposito, ho conosciuto il ricorrente quando l'ho identificato, lo ricordo perché lui è di
ed io ho abitato per un po' a . Il ricorrente veniva a lavoro alle 7.45, lo ricordo perché aprivo io il Per_5 Per_5 cancello ed andava via verso le 14.00, preciso che ha lavorato per intervallo di tempo e il primo periodo verso aprile 2019 per un mese andava via verso le 14.00. poi ricordo che è venuto prima delle vacanze estive e poi è venuto a settembre e in questi due periodi andava via alle ore 17.00. Tutti gli operai rientrato al deposito alle ore 17.00, poi c'è chi deve sistemare i mezzi mentre il ricorrente prendeva “la cardarella e i ferri” li metteva in macchina. ho visto qualche volta il ricorrente chiedere ad un operario cosa dovesse fare e capitato qualche che sono andato su un cantiere a portare della strumentazione e quando io non ci sono il cancello viene aperto dai geometri che stanno in ufficio che hanno un'apposita pulsantiera. Conosco tutti gli operari che lavorano per la società. il ricorrente non guidava mezzi speciali, ma l'ho visto spostare un semplice ducato”. Il ricorrente veniva con la propria macchina. Non ricordo il numero preciso dei dipendenti della società ma all'epoca ne avrà avuto una trentina».
È evidente che i testi della società convenuta hanno riferito un orario di lavoro differente;
in particolare, ha dichiarato che parte ricorrente, come tutti gli impiegati e gli operai, Testimone_3 iniziava a lavorare intorno alle ore 08.00/08.30 e che nel primo periodo ha lavorato sino alle ore 14.00,
Pag. 6 di 13 mentre nei due periodi successivi sino alle 17.00 perché inquadrato full-time. Il teste custode del Tes_4 deposito in cui erano parcheggiati i mezzi della società, ha riferito che il ricorrente arrivava intorno alle
07.45.
È ovvio che la dichiarazione del teste si pone in contrasto con quelle dei testi di parte Tes_2 resistente.
La Cassazione, in ordine al contrasto tra le dichiarazioni testimoniali, ha affermato: «…il giudice è tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi e oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti) per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggior attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra od, al limite, ad escludere
l'attendibilità di entrambe» (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1547 del 27/01/2015); ed ancora, «Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì, come nella specie sul dato oggettivo di detto contrasto e sulla scarsa consistenza delle deposizioni, che ostano al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, il suo apprezzamento di fatto può essere censurato solo sotto il profilo del vizio di motivazione, ma è ineccepibile in punto di diritto. Se il contrasto risulti non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta»
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 2010).
Nella specie, devono valutarsi con un grado di minore attendibilità le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente.
Gli stessi non hanno avuto conoscenza diretta delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente;
ed infatti, lavorava in ufficio come impiegata, mentre era addetto alla Tes_3 Tes_4 chiusura e all'apertura del cancello del deposito. Ne consegue, dunque, che essi non trascorrevano, diversamente dal teste l'intera giornata con il ricorrente, il quale, pur svolgendo una Tes_2 mansione differente, lavorava sullo stesso cantiere del teste Si aggiunga, inoltre, che le Tes_2 suddette testimonianze si contraddicono quanto all'inizio dell'orario lavorativo: ha dichiarato Tes_3 che il ricorrente arrivava in sede intorno alle ore 08.00, o addirittura alle ore 08.30, mentre ha Tes_4 riferito che alle ore 07.45 il ricorrente era già al deposito, precisando altresì di ricordare tale circostanza perché era proprio lui ad aprire il cancello d'ingresso.
Infine, i testi hanno dichiarato di essere dipendenti della società al momento della testimonianza. Lo scrivente è consapevole, quanto alla credibilità soggettiva, che la qualifica di “dipendente” non vale a scalfire per ciò solo la veridicità delle dichiarazioni rese, in assenza di alcun dato confutativo obiettivo di senso contrario. Il vaglio in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al
Pag. 7 di 13 contenuto della dichiarazione complessivamente resa e non, aprioristicamente, per categorie. Così operando, inevitabilmente, il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza.
La valutazione dell'attendibilità dei testimoni rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici ed ogni valutazione deve essere effettuata dal giudice in rapporto alle circostanze riferite e alle altre risultanze probatorie (così
Cassazione civile, sez. lav., 5 novembre 1994, n. 9173).
Nel caso in esame è evidente, dunque, che le testimonianze dei testi di parte resistente, dipendenti della società che non lavoravano con il ricorrente e che si sono contraddetti quanto all'orario di lavoro, devono essere valutate con maggior rigore e, tenuto conto del complessivo materiale probatorio, devono considerarsi meno attendibili.
Ex adverso, alcuna contraddizione intrinseca si riscontra nella testimonianza del sig. per il Tes_2 quale durante l'istruttoria non è emerso alcun elemento che abbia fatto dubitare della sua attendibilità.
Lo stesso, ex dipendente della società convenuta, ha inoltre dichiarato di non aver alcun contenzioso pendente con la stessa.
Né possono scalfire la veridicità delle dichiarazioni del teste i rapporti di presenza allegati Tes_2 alla denuncia – querela presentata nei suoi confronti dalla e depositati da Controparte_1 quest'ultima unitamente alle note di discussione autorizzate. Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, infatti, all'udienza del 05.12.2024 è stato concesso il termine di dieci giorni per il deposito di note (cfr. verbale di udienza).
Tali documenti sono stati acquisiti dal giudice atteso che per costante giurisprudenza è possibile la successiva produzione dei documenti anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (Cass., SU 8202/2005; Cass. 6969/2009; Sez. L. n. 2379 del 2007; Sez. L. n.
12856 del 2010; Sez. L n. 18924 del 2012 ; Sez. L. n. 13350 del 2012, Sez. L. n. 18410 del 2013; Sez. n.
900 del 2014 ; Sez.6,L, n. 11968 del 2015,; Sez. L. n. 4464 del 2015; Sez. 6, L. n. 24263 del 2015; Sez. 6,
L. n. 17508 del 2014; Sez. L. n. 14820 del 2015). È evidente, dunque, che la necessità di acquisire tale prova documentale è sorta successivamente all'espletamento della prova orale ed è utile sia per la valutazione dell'attendibilità del teste sia per la ricerca della “verità materiale” cui è Tes_2 doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro.
Dai suddetti fogli presenza emergerebbe, secondo la prospettazione della società, che e il Tes_2 ricorrente non abbiano mai lavorato insieme.
In realtà, il teste non ha mai dichiarato di svolgere la stessa mansione del ricorrente;
anzi, ha
Pag. 8 di 13 espressamente riferito che quest'ultimo svolgeva una diversa mansione poiché si occupava degli scavi e ha descritto in maniera dettagliata lo svolgimento del lavoro che si articolava in tre fasi: il ricorrente si occupava della prima fase in cui «metteva il pozzetto, faceva la traccia e chiudeva lo scavo», e successivamente venivano fatti i lavori di posa (seconda fase) e giunzione (terza fase).
Dal tenore complessivo della testimonianza emerge, pertanto, che il ricorrente ed il teste, seppur svolgevano diverse mansioni, lavoravano comunque sullo stesso cantiere, sulla stessa linea e nelle stesse giornate rispettando i medesimi orari di lavoro. Difatti, il teste ha dichiarato: «Poteva capitare che le diverse fasi di lavoro venivano fatte sulla stessa linea ma in zone diverse, ad esempio il ricorrente scavava in una strada e io facevo la posa o la giunzione nella traversa accanto. Poteva capitare comunque che il ricorrente venisse dove mi trovavo io se mi serviva uno scavo per preparare l'accesso così come andavo io da lui in caso di guasto di un cavo. Il cantiere era comunque lo stesso». Ciò non si pone in contrasto con quanto emerge dai fogli presenza atteso che la descrizione dei lavori in essi contenuta consiste sempre nella posa di materiali e, in particolare, la posa di tubi, pozzetti e/o di cavi, attività tipica della mansione del teste. Inoltre, la circostanza che su tali fogli presenza non sia indicato il nominativo del ricorrente non esclude l'esistenza di altri dipendenti;
ed infatti, la società resistente ha in forza in media 50 operai come risulta dalla visura del 2019 allegata al ricorso.
In definitiva, può ritenersi che parte ricorrente, gravata dal relativo onere, abbia fornito la prova di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente stabilito, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con un'ora di pausa pranzo.
In ordine al quantum debeatur non possono condividersi i conteggi di parte ricorrente poiché effettuati tenendo conto del superiore livello III, che, come si dirà di qui a breve, non può riconoscersi.
Da ciò deriva che i conteggi di parte ricorrente vanno riformulati tenuto conto della retribuzione mensile lorda di cui alle buste paga secondo il formale livello di inquadramento, della percentuale di aumento prevista dal contratto collettivo Metalmeccanica PMI, applicato in via diretta (cfr. lettere di assunzione), e tenuto conto dell'attività lavorativa effettivamente svolta, considerato che è pacifico, oltre che documentalmente provato, che il ricorrente con riferimento al primo e al terzo rapporto lavorativo si è dimesso prima della naturale scadenza dei rispettivi contratti a tempo determinato.
Segnatamente, quanto al primo periodo di lavoro, decorrente dal 01.04.2019, le dimissioni sono state rassegnate in data 07.05.2019 a fronte della scadenza contrattuale del 10.05.2019; quanto al terzo periodo di lavoro, decorrente dal 02.09.2019, le dimissioni sono state rassegnate in data 02.10.2019 a fronte della scadenza alla data del 28.02.2020 (cfr. all. prod. tel. conv.).
Parte ricorrente per l'ultimo periodo dal 02.09.2019 al 02.10.2019 ha dedotto di non aver percepito nulla a titolo di retribuzione. Ebbene, la firma per quietanza apposta sulla busta paga del mese di settembre 2019 (cfr. prod. tel. conv.), neppure disconosciuta, prova il pagamento della somma ivi
Pag. 9 di 13 indicata per l'ultimo periodo e, pertanto, spetteranno le differenze retributive tra quanto ricevuto e risultante dagli atti e quanto dovuto in virtù del maggiore orario osservato.
Alla luce di tale calcolo aritmetico di facile e pronta soluzione, pertanto effettuato dal giudicante senza ricorso ad ausiliari contabili, tenuto conto anche del breve rapporto lavorativo intercorso tra le parti, si addiviene all' importo di € 3.269,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, dovuto al per lo svolgimento di attività lavorativa Pt_1 oltre l'orario contrattualmente previsto.
Spetta alla parte ricorrente anche la somma di € 122,00 a titolo di differenza tra il trattamento di fine rapporto spettante per il maggior orario osservato e gli importi già erogati a tale titolo, e risultante dai bonifici allegati da parte resistente, per i periodi dal 01.04.2019 al 07.05.2019 e dal 08.07.2019 al
10.08.2019. Tale somma è comprensiva anche dell'intero importo del trattamento di fine rapporto dovuto per il periodo dal 02.09.2019 al 02.10.2019; ed infatti, la società, gravata dal relativo onere, non ha dimostrato il pagamento di tale spettanza al termine della cessazione del rapporto (la busta paga in atti del mese di ottobre 2019, relativa al tfr, non è quietanzata né è stato depositato prova del relativo bonifico).
In definitiva, la va condannata al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 somma di € 3.391,00 a titolo di differenze retributive, di cui € 122,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti sino al soddisfo.
Preme precisare quanto all'importo richiesto a titolo di assegni per il nucleo familiare che all'udienza del 13.10.2022 la società convenuta ha effettuato a tale titolo il pagamento dell'importo di € 1.765,73, mediante consegna banco iudicis di bonifico bancario (cfr. verbale di udienza nel fasc. telematico).
Quanto alla domanda avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori, appare opportuno premettere, in punto di diritto, che l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del
1970 e nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo (periodo fissato dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, quello di sei mesi fissato dalla stessa norma codicistica) dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto, non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Dal punto di vista processuale, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e, in primo luogo, il contenuto delle
Pag. 10 di 13 mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (cfr. Cass. n. 5203/2000).
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr.
Cass. nn. 8589/2015, 28284/2009, 26233/2008, 17896/2007, 3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e
2174/1999).
Solo detta analisi preliminare può consentire infatti al giudice di valutare, all'esito dell'espletamento della prova, se le mansioni svolte in fatto con continuità e prevalenza ricadano nell'una o nell'altra declaratoria.
E' questa infatti l'unica via attraverso la quale può accertarsi in capo alla parte istante il diritto alla superiore qualifica, per svolgimento in fatto di mansioni superiori con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive qui pretese, oltre che alla regolarizzazione previdenziale.
Dunque, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore, il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico – giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore,
l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che il lavoratore abbia assunto la relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata.
Nel caso in esame, parte ricorrente nell'atto introduttivo ha indicato esclusivamente le mansioni svolte e riportato la declaratoria del superiore livello rivendicato. Ciò non può comportare aprioristicamente il rigetto della domanda, in quanto, pur in presenza delle accertate carenze dell'atto introduttivo in tal senso, ci si può avvalere delle declaratorie riportate nel contratto collettivo in atti purché la parte abbia comunque evidenziato il profilo caratterizzante la mansione superiore.
In tal senso, la Cassazione ha stabilito che «pur in assenza della riproduzione delle declaratorie di riferimento, in base all'interpretazione complessiva dell'atto, la parte è comunque tenuta ad evidenziare i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica reclamata e le ragioni dell'asserita riconducibilità agli stessi delle mansioni effettivamente svolte, come prescritto» (Cassazione civile sez. lav., 07/12/2018, n.31756).
Facendo applicazione di tale principio di diritto, la domanda non può trovare accoglimento.
Nel superiore livello richiesto dall'istante rientrano «i lavoratori che conducono una o più macchine
Pag. 11 di 13 operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando, ove previsto, il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati … guida macchine attrezzate».
Ebbene, a fronte della specificità delle caratteristiche delle macchine operatrici utilizzate dai lavoratori inquadrati nel livello rivendicato, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo avrebbero dovuto essere più puntuali in modo da evidenziare il profilo caratterizzante le mansioni della rivendica qualifica. Al contrario, il ricorrente si è limitato a dedurre di aver svolto la mansione di autista addetto alla guida di camion e bobcat, alla manovra dell'escavatore e della strumentazione per la perforazione senza nulla dedurre sul profilo caratterizzante l'attività svolta.
Per completezza, deve evidenziarsi che nulla è emerso dalla prova testimoniale. Il teste Tes_1 ha dichiarato di non aver mai visto il ricorrente lavorare, mentre il teste ha riferito in maniera Tes_2 generica che lo stesso utilizzava l'escavatore. Tale genericità impedisce la verifica della riconducibilità di tale mezzo alla categoria delle macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento e, dunque, il controllo sui profili caratterizzanti la mansione espletata.
Resta da esaminare la domanda riconvenzione della società resistente, che ha chiesto il pagamento della somma di € 7.040,06 a titolo di risarcimento del danno per aver il ricorrente reso le dimissioni senza giusta causa prima della naturale scadenza del contratto. Al riguardo, come già evidenziato, è pacifico che il ricorrente si è dimesso in data 07.05.2019 a fronte della scadenza del 10.05.2019, quanto al primo rapporto lavorativo e, quanto al terzo rapporto, in data 02.10.2019 a fronte della scadenza del termine prevista il 28.02.2020.
In sede di memoria di replica, la parte ricorrente ha dedotto la giusta causa delle dimissioni allegando che il recesso ante tempus fosse dovuto al mancato pagamento di una retribuzione adeguata alla quantità del lavoro svolto.
Ebbene, si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova della giusta causa delle dimissioni, essendo emerso dalla istruttoria che l'istante ha svolto effettivamente attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente previsto, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con un'ora di pausa pranzo.
Dunque, la domanda riconvenzionale non può che essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto dei parametri medi e del decisum. Appare comunque equo compensare della metà le spese atteso il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola,
Pag. 12 di 13 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
3.391,00 a titolo di differenze retributive, di cui € 122,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo saldo;
2) rigetta nel resto la domanda;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
4) condanna la al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi € 1,313,00, oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI.
Nola, 26.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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