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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 09/12/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice VA AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 423/2022 R.G. e vertente
TRA
( ), in giudizio personalmente ex Parte_1 C.F._1
art. 86 c.p.c. e “congiuntamente e disgiuntamente” rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Basili, come da mandato in calce al “Ricorso ex art. 702 bis
[c.p.c.] e ex art. 14 D.Lgs. 150/2011” di fronte dal Tribunale di Roma;
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e di- Controparte_1 C.F._2
fesa dall'avv. Raffaele Rotondaro, come da mandato in atti;
RESISTENTE
avente a oggetto: prestazione d'opera intellettuale conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1 1. L'avv. ha riassunto di fronte a questo Tribunale la domanda Parte_1
di cui a “Ricorso ex art. 702 bis [c.p.c.] e ex art. 14 D.Lgs. 150/2011” propo- sto di fronte al Tribunale di Roma e sul quale quest'ultimo, in composizione collegiale, ha dichiarato la propria incompetenza “funzionale” per essere
“competente il Tribunale di Lanciano”, “in virtù del foro di residenza della re- sistente” “qualificabile come consumatore”, con conseguente “prevalenza del
Foro del consumatore”; domanda la condanna di Pt_1 Controparte_1
al pagamento delle spettanze professionali, quantificate, all'esito dei pagamenti ricevuti (euro 1.978,02), in euro 37.526,98, “oltre accessori come per legge” tra cui “spese generali 15%” e rimborso “somme anticipate per la esecuzione dei mandati conferitigli” pari a euro 441,70, maturate per l'attività svolta in pro- cessi civili esecutivo (“atto di precetto”, “pignoramento presso terzi”, fino alla
“ordinanza di assegnazione del 7/10/2015”) ed ex art. 156 c.c. (“per ottenere
[...] l'ordine diretto al terzo datore di lavoro [...] di provvedere a corrispondere
[...] le somme”; ricorso che il giudice “inopinatamente rigettava [con] condan- na[... di] [...] anche per lite temeraria”, e pertanto oggetto di recla- CP_1
mo) per crediti di contributo al mantenimento diretto del figlio minorenne;
inerente alla responsabilità genitoriale “presso il Tribunale per i Minorenni di
Roma”; quale parte convenuta, per ricorso ex art. 709-ter c.p.c. (“soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabili- tà genitoriale o delle modalità dell'affidamento”); in procedimenti penali (su
“denuncia querela [di per i reati di stalking, minacce e insulti” nei CP_1
confronti del coniuge - -, con relativa costituzione di parte Controparte_2
civile; e su denuncia di tale coniuge nei confronti di;
e per l'attività CP_1
stragiudiziale di “assisterla nella delicata vicenda e procedura per mettere in vendita la casa [...], ottenendo il consenso del coniuge comproprietario, curan- do i rapporti con l'agente immobiliare [...] e assistendola nella fase precontrat- tuale e in quella contrattuale”.
2 si è costituita chiedendo il rigetto nel quantum della domanda;
do- CP_1
mandando in via riconvenzionale la condanna di al risarcimento del Pt_1
danno nella misura di euro 11.193,00, per la “grave imperizia” “imprudenza e negligenza” nell'esecuzione delle prestazioni professionali, e alla restituzione della somma di euro 1.677,11; in particolare, deducendo che è interve- Pt_1
nuto nel processo esecutivo per il pagamento di ulteriori mensilità di contribu- to al mantenimento, fermi gli importi pignorati, incapienti per “il recupero in- tegrale delle somme dovute in base al [...] precetto e [...] all'intervento”, e ha
“trattenuta indebitamente” a pagamento dei propri compensi la somma asse- gnata dal giudice dell'esecuzione; non ha informato della possibilità CP_1
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale (per delitto di maltrattamenti) nei confronti del coniuge;
ha proseguito, anche in reclamo, il procedimento civile per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del contributo al mantenimento, ancorché il coniuge di aves- CP_1
se, “spontaneamente”, provveduto “a dare l'ordine al proprio datore di lavoro di eseguire direttamente” quel pagamento, così procurando il rigetto della do- manda e le relative condanne, anche per lite temeraria.
Il Tribunale ha mutato il rito in ordinario;
svolto istruttoria con interpello e prove testimoniali;
all'esito, fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle prime memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., ha dedotto CP_1
l'inammissibilità del ricorso “per la parte relativa ai compensi [in] materia stra- giudiziale e penale”; e, in ogni caso, l'incompetenza di questo Tribunale per essere competente la corte d'appello (in particolare, quella che ha rigettato il predetto reclamo), quale giudice adito per ultimo in relazione ai giudizi cui si riferiscono le domande cumulate di compenso del ricorrente.
2. Le domande sono fondate nei sensi di cui a seguire.
2.1. Il Tribunale premette quanto segue.
3 2.1.1. Il rito “specifico” previsto per le “controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato” (art. 14 d.lgs. 150/2011) si applica anche allorché sia contestato l'an del credito del professionista;
incontrando solo il limite di una domanda riconvenzionale del cliente convenuto che estenda l'oggetto del giudizio e, quindi, di qualsiasi domanda riconvenzionale diversa dalla do- manda di accertamento negativo del credito (C. sez. un. 4485/2018); domanda riconvenzionale che estende l'oggetto del giudizio è in tal senso, ed evidente- mente, la domanda con cui il cliente fa valere l'inesatta esecuzione delle pre- stazioni, come conformate dalla diligenza professionale (perizia), da parte dell'avvocato.
In ogni caso, quel rito non si applica alle controversie sui compensi degli avvo- cati per prestazioni giudiziali in materia penale, anche quanto all'azione civile in sede penale (C. sez. un. 4485/2018); in particolare, “il procedimento ex art. 14
d.lgs. 150/2011 non [è] applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili, [...] nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordi- nario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge”; e, in tali ultime ipotesi, “il rito ordinario di cognizione comunque prevale[...] per ragioni di connessione su quello speciale” (C. 32686/2024); sicché, ove vi sia quel “cumulo”, non è più nemmeno configurabile la competenza “funzionale” di cui all'art. 14, c. 2,
d.lgs. 150/2011 (“È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il pro- cesso nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”) e operano i criteri di competenza generali;
d'altronde, come riconosciuto anche dal Tribunale di
Roma adito da su quella competenza “funzionale” territoriale prevar- Pt_1
rebbe in ogni caso il foro del consumatore, ossia la competenza dell'ufficio giudi- ziario del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (C.
5703/2014; C. sez. un. 4485/2018). E può altresì, e comunque, osservarsi che
“la riserva di collegialità” (già) prevista per il tribunale dall'art. 14, c. 2, d.lgs.
150/2011 non è “un tratto essenziale di tale procedimento[, ]come, del resto,
4 convalida la scelta per la monocraticità del tribunale da ultimo operata con il d.lgs. [...]149[/]2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione ora rego- lato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile” (C. 8929/2023).
In virtù di quanto sopra questo Tribunale è competente, ha proceduto al mu- tamento in rito ordinario e decide in composizione monocratica.
Può solo aggiungersi che gli atti già compiuti con il rito errato devono essere valutati in base alla disciplina propria di quel rito: “gli effetti sostanziali e pro- cessuali della domanda si producono secondo le disposizioni del rito seguito”
(C. 10464/2024); la “disciplina sul mutamento del rito di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 non postula una regressione del processo ad una fase ante- riore a quella già svoltasi, non serve a valutare la legittimità degli atti di parte (e del giudice) adottati sino a quel momento alla stregua delle regole del nuovo rito, e neppure costituisce un presupposto per la salvezza dei relativi effetti, i quali si producono in relazione alle norme del rito iniziale, ma indica solo il di- scrimine temporale tra l'applicazione delle regole del rito iniziale e quelle del rito da seguire nel prosieguo del giudizio” (C. 10864/2023).
2.1.2. Nelle controversie tra avvocato e cliente, in difetto di valido accordo sui compensi, il giudice determina e liquida i compensi del professionista utiliz- zando i criteri e i parametri in vigore al momento della cessazione dell'incarico
(C. sez. un. 17405 e 17406 del 2012; art. 13, c. 6, l. 247/2012: “I parametri in- dicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in for- ma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale [e] in caso di liquidazione giudiziale dei compensi”).
5 Anche prima della modifica del 2017 (l. 124/2017) che ha eliminato il presup- posto della “richiesta” in tal senso del cliente, l'assenza di prova del preventivo di massima (per gli avvocati riconducibile alla comunicazione in forma scritta della
“prevedibile misura del costo della prestazione” di cui, appunto, all'art. 13, c.
5, l. 247/2012, modificato dalla predetta l. 124/2017 solo sopprimendo il sin- tagma “a richiesta”) costituiva comunque (cioè anche ove non vi fosse stata la preventiva richiesta) elemento di valutazione negativa dell'organo giurisdizio- nale nella liquidazione del compenso (come previsto in generale per i profes- sionisti dall'art. 1, c. 6, d.m. 140/2012, in relazione all'art. 9, c. 4, l. 27/2012:
“L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compen- so”).
2.1.3. La prestazione oggetto dell'obbligazione dell'avvocato si determina an- che in base ai modelli di diligenza qualificata-perizia (art. 1176, c. 2, c.c.), con la evidente precisazione che il modello della perizia è quello del professionista
“medio”, che equivale non a un professionista “mediocre” ma a un professio- nista “bravo”, ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (C.
13777/2018; C. 15271/2023: “la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, se- condo comma, e 2236 c.c. e la buona fede oggettiva o correttezza sono, oltre che regole di interpretazione del contratto, anche criteri di determinazione della prestazione contrattuale del legale”).
In tal senso, configurano inadempimento imputabile dell'avvocato l'esecuzione colposa o dolosa di prestazioni non conformi alla predetta perizia o la mancata esecuzione colposa o dolosa di tutte le prestazioni che tale peri- zia imponeva;
se l'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione ri-
6 chiede una perizia superiore a quella ordinaria, ai sensi dell'art. 2236 c.c. la re- sponsabilità del professionista è limitata al dolo o alla colpa grave (sempre che non sia predicabile una colpa, anche lieve, c.d. “per assunzione”).
In particolare, è prestazione oggetto dell'obbligazione dell'avvocato “fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi in- siti nell'iniziativa giudiziale” (C. 8494/2020); “sollecitare il cliente al fine di ot- tenere la consegna di tutta la documentazione necessaria” “all'espletamento dell'incarico” (C. 15271/2023); quanto alla scelta della “strategia processuale” deve escludersi l'inadempimento dell'avvocato “in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giu- ridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudi- zio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (C. 26959/2017); mentre
è, evidentemente, inadempiente l'avvocato che non tenga conto di “una solu- zione giuridica, pure opinabile ed, eventualmente, non condivisa e convinta- mente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, [la quale] sia stata tuttavia riaf- fermata da giurisprudenza consolidata” (C. 21953/2023).
L'obbligazione dell'avvocato ha a oggetto una prestazione conforme ai model- li di diligenza qualificata-perizia e non il raggiungimento di un risultato, ossia l'esito favorevole della lite (e in tal senso è una obbligazione di mezzi e non di risultato); infatti, la scelta di una determinata strategia processuale può confi- gurare inadempimento dell'avvocato “purché la sua inadeguatezza al raggiun- gimento del risultato sia valutata (e motivata) dal giudice di merito 'ex ante' e non 'ex post', sulla base dell'esito del giudizio” (C. 11906/2016; C.
26959/2017; C. 23740/2018).
In tali limiti, l'inadempimento e la responsabilità professionali per l'“adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente” non sono né esclusi né ridotti “quando
7 tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso [...] poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale” (C. 10864/2023).
Quanto al nesso di causalità, esso è predicabile se, ipotizzata l'esecuzione peri- ta delle prestazioni dovute da parte dell'avvocato, ne sarebbe conseguito il ri- sultato voluto (C. 1984/2016); la prova può essere fornita secondo lo standard del “più probabile che non” o comunque in termini probabilistici, come pro- babilità dell'“esito favorevole” (C. 17414/2019: “la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verifi- care se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altri- menti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”).
Secondo la regola generale, a fronte della allegazione specifica dell'inadempimento dell'avvocato, è a carico dello stesso la prova dell'“esatto adempimento della prestazione, sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e peri- zia nella specie richiesti” (C. 21953/2023; C. 15271/2023).
L'inadempimento dell'avvocato comporta, “in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata ta- le da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di cri- teri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite al- trimenti ottenibile”; “lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'avvocato, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso” (C. 10864/2023).
2.2. Le prove per interpello e per testi sono state assunte all'udienza dell'11 aprile 2024.
8 ha dichiarato che “stava per entrare in vigore il nuovo codice deontolo- Pt_1
gico che avrebbe previsto un obbligo in tal senso;
io ricordo perfettamente che [...] dissi [a : 'io non ho l'obbligo di informarla in tal senso, ma CP_1
comunque la informo della possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio al di là dei limiti di reddito'; la signora decise di non avvalersene perché temeva che in caso di patrocinio a spese dello Stato sarebbe stata assistita con minore pro- fessionalità; io le feci presente che le sue preoccupazioni erano infondate ma lei insistette per pagarmi;
dissi alla signora che le avrei chiesto un compenso parametrato sulle tariffe vigenti al tempo della prestazione;
la signora si rifiutò di farmi avere la documentazione necessaria per il patrocinio a spese dello Sta- to”; “fui notiziato dalla signora di un pagamento da parte del terzo datore di lavoro del 27 marzo solo i primi del successivo aprile 2015; oltre alla comuni- cazione in atti dell'avv. Sola del 17 aprile”.
(“dottore commercialista;
sono il datore di lavoro della Persona_1 Pt_2
manti”) rappresenta che “il mandato [per la compravendita della casa] fu con- ferito all'agenzia TE;
che mi pare proprio io consigliai alla mia dipen- dente;
poi la stessa mi fece vedere il mandato alla TE, prima della sot- toscrizione;
e mi pare che addirittura la aiutai nella stesura definitiva del mandato; la questione sulla quale in particolare la aiutai ineriva a un mutuo;
l'anno mi pare fu il luglio 2015”; “l'agenzia nei suoi accertamenti preliminari dopo la sotto- scrizione del mandato si accorse che l'appartamento era stato acquistato in proprietà superficiaria;
quindi l'agenzia invitò la signora ad andare al Comune ad acquisire le informazioni e in particolare il certificato per la vendita dell'immobile, sul quale risultava indicato il prezzo massimo della vendita;
non mi ricordo che la signora chiedesse alcunché sul punto all'avvocato il Pt_1
quale mi chiese come procedeva la trattativa di compravendita, ma ribadisco sono sicuro senza alcun supporto professionale da parte dell'avv.”; “si fece avanti il signor che era il vicino di casa e, senza supporto da parte di Per_2
9 nessuno, e firmarono una proposta irrevocabile CP_1 CP_2 Per_2
di acquisto, predisposta dallo stesso che all'epoca era praticante av- Per_2
vocato presso lo studio dell'avv. ON;
in prossimità della scadenza del ter- mine della proposta irrevocabile, l'avv. ON sollecitò in forma scritta gli avv.ti dei promittenti venditori, avv. Sola e alla stipulazione della com- Pt_1
pravendita; la mi mostrò la lettera di sollecito e mi incaricò di occu- CP_1
parmene io;
telefonai all'avv. ON, informato da che ero io il pro- Per_2
fessionista che assisteva la;
ON mi rappresentò Controparte_3
un'iscrizione ipotecaria pregandomi di occuparmi della sua cancellazione;
me ne occupai io contattando DoBank, cui aveva ceduto il mutuo, in CP_4
quanto a fronte dell'inadempimento del pagamento delle rate del mutuo Do-
Bank aveva comunicato anche alla la messa in mora;
a tal fine, per CP_1
interfacciarmi con DoBank, mi fece rilasciare una delega congiunta scritta dei coniugi, e a questo punto DoBank diede seguito al confronto e arrivammo a un accordo transattivo;
all'esito fu sottoscritto il preliminare di vendita, la
[...]
mi disse che era presente solo l'avv. ON, che mi aveva inviato il te- Pt_3
sto che io avevo approvato;
al preliminare non mi risulta fosse presente l'avv.
Basile; e nemmeno al definitivo;
rappresento che ho tutta la documentazione che ho espressamente citato;
feci tutto ciò a titolo gratuito per la mia dipen- dente;
il mandato congiunto mi arrivò dall'avv. Sola, mi pare;
con l'avv. Pt_1
ci sentivamo solo quando lui mi chiedeva informazioni sullo stato della prati- ca;
mi ricordo che TE mi informò che aveva un potenziale acquirente, quando la stessa aveva il mandato che poi all'esito negativo fu fatto a me, sull'eventuale nome di questo acquirente nulla so;
nulla so su questa CP_5
trattativa”.
Ancora interrogato liberamente: “non ero presente né al preliminare, né Pt_1
al definitivo;
[...] io ho domandato i corrispettivi per la trattativa del CP_5
10 2015 e per il conferimento dell'incarico all'agenzia TE;
nulla ho chiesto per la trattativa . Per_2
2.3. Ebbene, innanzitutto il Tribunale ritiene che non abbia fornito pro- Pt_1
va sufficiente dei fatti costituitivi del credito di compenso per l'attività profes- sionale svolta in relazione alla “compravendita della casa coniugale” di CP_6
credito che nel “riepilogo progetti di parcella” del 23 novembre 2018 in
[...]
atti è quantificato in euro 4.320,00 (“Assistenza consulenza vendita casa via
Andersen”; si può notare che, invece, nel “riepilogo progetti di parcella” del 9 aprile 2018 in atti non prevede una voce specifica per la “vendita” ma Pt_1
“aggiung[e]” euro 5.572,52 per “Assistenza varie e consulenza comprese vaca- zioni corrispondenza informativa e consultazioni con il cliente”; e nel “Riepi- logo contabile” “alla data odierna del 15/3/2018”, per “Assistenza varie e consulenza comprese vacazioni” e “Consultazioni con il Cliente”, i compensi sono indicati in euro 2.800,00 e 1.000,00).
allega che l'interesse di “alla vendita dell'appartamento e la CP_1 Pt_1
corrispondenza intrattenuta con l'avv. Sola non erano funzionali alla compra- vendita, poiché nulla ha fatto, ma semplicemente al pagamento dei propri onorari”; e produce e-mail da “cbasili.avv” in cui le risponde che “io non Pt_1
ho intrattenuto a Suo nome alcun rapporto con l'Agente perché non ho mai avuto alcun mandato in tal senso”.
D'altronde, nel ricorso, deduce, per un verso (p. 5 della riassunzione), Pt_1
che con fu pattuito che il “pagamento degli onorari” sarebbe avve- CP_1
nuto “al momento in cui [lei] ne avrebbe avuto la possibilità”, in particolare
“al momento in cui la stessa avrebbe incassato il prezzo stabilito per la vendita della porzione immobiliare [...] sita in Roma Via Andersen”; per altro verso (p.
11 della riassunzione) e al contrario di quanto dichiarato all'udienza dell'11 apri- le 2024, che ha altresì “curato insieme all'agente immobiliare i rapporti con il
11 Comune con la regione e il ministero per le infrastrutture per verificare il prezzo imposto per la vendita, ha [...] esaminato la proposta irrevocabile di acquisto fatta pervenire d[a] e accettata dalla [...] soprattut- Per_2 CP_1
to a seguito della pec ricevuta dall'Avvocato che per conto del Giuntoli inti- mava [...] ad adempiere, ha favorito il buon esito della trattativa per CP_1
la definizione del mutuo gravante sulla casa”.
Per quanto riguarda i procedimenti ex art. 156 (c. 6) c.c. e relativo reclamo, nel
“riepilogo progetti di parcella” del 23 novembre 2018 quantifica i crediti Pt_1
per compensi in euro 9.000,00 (“fascicolo RG 3619/2015 Tribunale Civile di
Roma”) e in euro 4.320,00 (“fascicolo RG 502[1]41/2016 Corte di Appello
Civile di Roma”) (si può notare che, invece, nel “riepilogo progetti di parcella” del 9 aprile 2018 i compensi sono indicati, rispettivamente, in euro 3.362,54 ed euro 4.760,15, mentre nel “Riepilogo contabile” “alla data odierna del
15/3/2018” i compensi sono indicati, per il “Procedimento ex art. 156 CC”, in euro 1.500,00, per la “assistenza consulenza giudizio reclamo” in euro
8.000).
Il Tribunale ritiene che non abbia diritto a tali compensi, in virtù dei Pt_1
principi espressi dalla giurisprudenza richiamata sub 2.1.3 (l'inadempimento dell'avvocato comporta, “in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la per- dita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere su- gli interessi del cliente”, “lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'avvocato, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso”).
Infatti, produce i provvedimenti di rigetto del Tribunale (con con- CP_1
danna “al pagamento delle spese di lite [...] in complessivi € 2.000,00 per com- pensi”; e “condanna [...] al pagamento [...] della ulteriore somma di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. che liquida in complessivi € 2.000,00”) e
12 della Corte di Appello di Roma (con condanna “alla rifusione delle spese [...] che si liquidano in complessivi € 4.200,00”; inoltre, “si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13, c.
1 quater T.U. spese di giustizia [...] del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato”) del 20 gennaio 2016 e del 24 febbraio 2017, i quali così motivano: “risulta e non è contestato, che sia stato lo stesso [...] a dare mandato al proprio datore di lavoro di ver- CP_2
sare direttamente l'assegno di mantenimento per il figlio[;] mancando il pre- supposto dell'inadempimento la domanda non possa essere accolta;
[...] non vi siano elementi sulla base d[e]i quali [...] effettuare una prognosi di futuro ina- dempimento da parte [di] , che, al contrario, ha dimostrato di voler CP_2
regolarmente adempiere[;] l'ordine al proprio datore di lavoro da parte [di]
[...]
è stato dato a marzo 2015 e, nonostante[...] il regolare adempimento il CP_2
ricorso è stato comunque notificato a settembre 2015 e non vi è stata rinuncia alla domanda”; “è stato lo stesso resistente ad avere autorizzato il proprio da- tore di lavoro ad effettuare il versamento [...] per il mantenimento del figlio[.]
Ciò nonostante la [reclamante] insisteva nella richiesta chiedendo nuovo ter- mine per la notifica del ricorso introduttivo, notifica che si perfezionava a set- tembre 2015, cioè a 6 mesi dall'automatico accredito”.
Quanto sopra vale sicuramente inadempimento (come detto sub 2.1.3, esecu- zione colposa o dolosa di prestazioni non conformi alla perizia professionale, sostanzialmente ritenuta dal Tribunale di Roma allorché ha ravvisato i presup- posti della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.) di che, come visto, ha lui stes- Pt_1
so dichiarato di aver avuto conoscenza del pagamento “da parte del terzo da- tore di lavoro [...] i primi d[i] aprile 2015”; e può solo aggiungersi, ancora co- me detto sub 2.1.3, che l'inadempimento e la responsabilità professionali per l'“adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente” non sono né esclusi né ridotti “quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso [...]
13 poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale”.
La giurisprudenza esclude il diritto al compenso dell'avvocato inadempiente
“in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c.”; se invece di far valere il rimedio ex art. 1460 c.c., che fonda la liceità della sospensione (definitiva) del paga- mento del compenso, si fa valere il rimedio risarcitorio, il diritto al compenso ne risulta fondato, ma estinto per compensazione con il controcredito risarcitorio,
a sua volta corrispondentemente estinto;
in altri termini, non possono farsi va- lere, fino alla concorrenza dell'ammontare del credito al compenso, entrambi i rimedi, residuando il rimedio risarcitorio solo per l'importo che supera il credito al compenso.
Poiché domanda condanna al risarcimento del danno per i due procedi- CP_1
menti civili predetti nella misura di euro 11.193,00 (fondata, perché pari alla somma delle misure delle condanne per spese, accessori e lite temeraria nei due procedimenti), pagati utilizzandoli come “concessione reciproca” in accor- do transattivo (in atti) nel procedimento penale (anche per maltrattamenti) in cui costituitasi parte civile, aveva chiesto la condanna del coniuge al CP_1
risarcimento del danno nella misura di euro 45.000,00, occorre comunque de- terminare il compenso astrattamente spettante a per le prestazioni, pur Pt_1
imperite, rese in quei procedimenti civili;
e ciò il Tribunale fa sulla base delle liquidazioni delle spese disposte nei relativi provvedimenti conclusivi, ossia nelle misure di euro 2.000,00 e 4.200,00, salva riduzione della prima a euro
1.500,00 in virtù della contraddittorietà delle richieste stragiudiziali sul punto di che depone per la determinazione nella misura minima in quelle ri- Pt_1
chieste contenuta e quindi, come da “Riepilogo contabile” del 15 marzo 2018, appunto, in euro 1.500,00.
14 Pertanto, il credito astrattamente spettante a è di euro 5.700,00; che il Pt_1
Tribunale ulteriormente riduce a euro 4.500,00 in virtù dell'“elemento di valu- tazione negativa” costituito dall'assenza di prova del preventivo di massima, come detto sub
2.1.2 rilevante in tal senso anche in assenza della richiesta del cliente anche prima delle modifiche del 2017; sicché il credito risarcitorio residuo di
è euro 6.693,00 (euro 11.193,00 meno euro 4.500,00). CP_1
Per quanto riguarda il processo esecutivo per i crediti scaduti di contributo al mantenimento diretto del figlio minorenne, nel “riepilogo progetti di parcella” del 23 novembre 2018 quantifica i crediti per compensi in euro 2.225,00 Pt_1
(“fascicolo RG E 6868/2015”; si può notare che, invece, nel “riepilogo pro- getti di parcella” del 9 aprile 2018 il compenso è indicato in euro 1.949,81, mentre nel “Riepilogo contabile” “alla data odierna del 15/3/2018” il com- penso è indicato, per “Atto di precetto del 22/12/2014”, “Pignoramento
Presso Terzi” e “Atto di precetto del 11/02/2015”, in complessivi euro
1.300,00 oltre IVA).
allega specificamente e deduce, come anche accennato sub 1, che CP_1
si è “dichiarato antistatario” “ed ha ricevuto la liquidazione dei suoi Pt_1
onorari mediante assegnazione diretta delle somme pignorate al terzo”; e che è intervenuto nel medesimo processo esecutivo per il pagamento di ulteriori mensilità di contributo al mantenimento, fermi gli importi pignorati, incapienti per “il recupero integrale delle somme dovute in base al [...] precetto e [...] all'intervento”; in conseguenza di ciò, “la somma riconosciuta ed assegnata al- la creditrice (euro 1.677,11) è stata inferiore a quanto dovuto a titolo di man- tenimento ([...] 2.100,00) sulla base del primo precetto[;] a vantaggio delle competenze del suo procuratore, al quale sono stati liquidati, invece, tutti i compensi, compresi quelli relativi al suo intervento”, sull'importo pignorato di euro 3.495,00.
15 nulla
contro
-deduce sul punto, tantomeno specificamente;
pertanto, Pt_1
mantenendo fermo in questa sede, cioè nel rapporto con la cliente il CP_1
medesimo quantum di compenso liquidato a dal giudice dell'esecuzione Pt_1
(maggiorato come si dirà subito a seguire di euro 1.678,00), il credito deve ri- tenersi interamente pagato.
D'altronde, deduce che ha trattenuto “a titolo di acconto sui CP_1 Pt_1
suoi compensi” la somma a lei assegnata di euro 1.677,11, domandando, come visto, condanna di alla restituzione;
ma come ancora visto, ha a Pt_1 Pt_1
sua volta dedotto di aver conteggiato in riduzione sui compensi i pagamenti rice- vuti per euro 1.978,02 (di cui euro 1.678,02 “trattenendo, con il consenso [di]
,] le somme versate dal terzo datore di lavoro a seguito CP_1
dell'ordinanza emessa nella procedura esecutiva”; ed euro 300,00 “attraverso l'incasso della fattura 11/2016”).
Pertanto, nessun credito delle parti sussiste in relazione al processo esecutivo.
Per quanto riguarda i compensi e gli accessori per gli ulteriori procedimenti anche penali e tutte le spese anticipate, il Tribunale ritiene di liquidare i com- pensi complessivamente in misura per cui risulti estinto ogni credito di Pt_1
per compensazione con il credito risarcitorio residuo di (euro CP_1
6.693,00), conteggiando in riduzione (perché pagati) anche i 300,00 euro di cui sopra, “ricevut[i]” “attraverso l'incasso della fattura 11/2016”.
In particolare, si tratta dei procedimenti civili di fronte al Tribunale per i mi- norenni di Roma ed ex art. 709-ter c.p.c.; e dei procedimenti penali per maltrat- tamenti (nei confronti di ) e, con indagata, per mancata CP_2 CP_1
esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).
Per il procedimento di fronte al Tribunale per i minorenni, nel “riepilogo pro- getti di parcella” del 23 novembre 2018 quantifica i crediti per compensi Pt_1
16 in euro 2.225,00 (“fascicolo RG 290/15 VG Tribunale per i Minorenni”; si può notare che, invece, nel “riepilogo progetti di parcella” del 9 aprile 2018 il compenso è indicato in euro 6.353,39, mentre nel “Riepilogo contabile” “alla data odierna del 15/3/2018” il compenso è indicato in euro 1.000,00 oltre
IVA).
Dalla documentazione prodotta da risulta che in tale procedimento lo Pt_1
stesso ha redatto una comparsa di costituzione di 4 pagine deducendo, tra l'altro, che “ ritiene di aver ampiamente dimostrato la propria capaci- CP_1
tà genitoriale e attende l'esito del presente procedimento per presentare ricor- so per il divorzio [...] confidando nella serenità di giudizio del[...] Tribunale adito” e chiedendo “che in ogni caso vengano assunte tutte quelle misure che il Tribunale riterrà più idonee per garantire che gli incontri tra il padre e il fi- glio avvengano in condizioni di assoluta sicurezza per quest'ultimo e per la [...]
PO”. Il provvedimento conclusivo del Tribunale è un decreto di “non luogo a provvedere non ravvisandosi elementi pregiudizievoli nell'esercizio della responsabilità genitoriale”, “non ravvisandosi ragioni per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre”.
Il Tribunale ritiene di determinare i compensi nella misura, anche, tra le altre, richiesta, di euro 1.000,00 oltre accessori.
Per il procedimento ex art. 709-ter c.p.c., nel “riepilogo progetti di parcella” del
23 novembre 2018 quantifica i crediti per compensi in euro 1.125,00 Pt_1
(“fascicolo RG 217/2016 Tribunale civile di Roma”; si può notare che, invece, nel “riepilogo progetti di parcella” del 9 aprile 2018 il compenso è indicato in euro 3.346,54, mentre nel “Riepilogo contabile” “alla data odierna del
15/3/2018” il compenso è indicato in euro 1.500,00 oltre IVA).
Dalla documentazione prodotta da risulta che in tale procedimento lo Pt_1
stesso ha redatto una comparsa di costituzione di 9 pagine deducendo, tra
17 l'altro, che “i rapporti tra i coniugi separati si siano normalizzati”, il che “cer- tamente compromett[e] la ricorrenza dell'interesse ad agire” di e de- CP_2
ve “essere tenut[o] in considerazione al momento della liquidazione delle spe- se di lite, ritenendo la lite stessa temeraria”, e chiedendo altresì la declaratoria di “nullità della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, ri- mettendo [...] in termini [...] [e] revocando l'ammonimento [alla CP_1
stessa] impartito [...] con il provvedimento reso all'udienza del 3/5/2016”; e che ha partecipato a una udienza, nella quale il giudice rappresenta che le “par- ti rinunciano le domande a questo giudizio, visto l'accordo, ma l'Avvocato Ba- sili chiede la revoca dell'ammonimento” e l'“Avv. Sola non si oppone”. Il provvedimento conclusivo del Tribunale è un decreto in cui, “presso atto dell'accordo e della rinuncia”, lo stesso “revoca l'ammonimento reso [...] nei confronti di e “archivia il” procedimento. CP_1
Il Tribunale ritiene di determinare i compensi nella misura, anche, tra le altre, richiesta, di euro 1.125,00 oltre accessori.
Per il procedimento penale per maltrattamenti, nel “riepilogo progetti di par- cella” del 23 novembre 2018 quantifica - ma si tratta evidentemente di Pt_1
una erronea sostituzione con l'altro procedimento penale - i crediti per com- pensi in euro 2.430,00 (“fascicolo 21638/2014 Tribunale di Roma”; si può no- tare che, invece, nel “riepilogo progetti di parcella” del 9 aprile 2018 il com- penso è indicato in euro 13.196,08, mentre nel “Riepilogo contabile” “alla data odierna del 15/3/2018” il compenso è indicato, per “Denuncia Penale del
11/12/2014”, “Denuncia Penale del 12/02/2015” e “assistenza consulenza giudizio penale imputato de fazio”, in complessivi euro 7.000,00 – precisa- mente 1.500,00 più 1.500,00 più 4.000,00 - oltre IVA).
Dalla documentazione prodotta da risultano le due denunce querele, le Pt_1
ordinanze di applicazione e aggravamento di misura cautelare, l'atto di costitu-
18 zione di parte civile di fronte al g.u.p., il decreto che dispone il giudizio;
Pt_1
poi allega di aver partecipato “a ben due udienze preliminari” e “a tre udienze dibattimentali, arrivando con la sua assistenza ben oltre l'apertura del dibatti- mento, addirittura alla escussione testimoniale”.
deduce che i compensi per la “fase istruttoria davanti al Tribunale” CP_1
devono essere esclusi, allegando che “veniva, infatti, sostituito dall'avv. Pt_1
Magliaro”; sostituzione che risulta dall'accordo di transazione con impegno di a “ritirare la propria costituzione di parte civile nel procedimento CP_1
penale in corso”, in atti.
Ancora, come visto, deduce che non la informò “che poteva CP_1 Pt_1
essere ammessa al gratuito patrocinio”; mentre anche in interrogatorio, Pt_1
ha dedotto che, pur non tenuto, la informò in tal senso.
Ma, come detto sub 2.1.3, a fronte della allegazione specifica dell'inadempimento è a carico del professionista, qui avvocato, la prova dell'esecuzione di prestazioni conformi a perizia e buona fede oggettiva (che, ov- viamente, impone l'informazione sui presupposti per l'ammissione a patroci- nio a spese dello Stato anche prima di un espresso dovere normativo in tal senso); pertanto, in virtù del principio dell'onere della prova quale regola di giudizio, deve ritenersi che non abbia informato il che, insieme Pt_1 CP_1
a quanto già detto sull'assenza di prova del preventivo di massima, depone per una determinazione del compenso in euro 3.500,00 oltre accessori.
Per il procedimento penale con PO indagata, nel “riepilogo progetti di parcella” del 23 novembre 2018 quantifica - ma si tratta, come detto, Pt_1
evidentemente di una erronea sostituzione con l'altro procedimento penale - i crediti per compensi in euro 13.560,00 (“fascicolo RG PM 61802/2015 Tri- bunale di Roma”; si può notare che, invece, nel “riepilogo progetti di parcella” del 9 aprile 2018 il compenso è indicato in euro 3.545,66, mentre nel “Riepilo-
19 go contabile” “alla data odierna del 15/3/2018” il compenso è indicato, per
“assistenza consulenza giudizio penale imputato , in euro 2.000,00 CP_1
oltre IVA).
Dalla documentazione prodotta da risulta il “Verbale di sommarie in- Pt_1
formazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini” del
13 giugno 2017, nel quale nomina difensore “il quale è pre- CP_1 Pt_1
sente all'atto”, eleggendo domicilio presso lo stesso;
il verbale rappresenta una sola domanda, alla quale risponde “specifico che il Tribunale per i CP_1
Minorenni di Roma aveva emesso in data 24.02.2015 provvedimento che de- posito in copia, all'interno del quale viene disposta la sospensione della re- sponsabilità genitoriale d[i] , nei confronti del figlio;
mentre CP_2 CP_7
il tribunale penale di Roma aveva disposto nei confronti d[i] , il divie- CP_2
to di avvicinamento nei luoghi abitualmente da me frequentati, nonché un di- vieto di ritorno nel Comune di Roma, salva la deroga prevista per raggiungere il suo luogo di lavoro. Tra l'altro tale misura cautelare è riportata nel provve- dimento summenzionato del Tribunale dei Minorenni di Roma. Il 15.07.2015 il mio Avvocato notificava il provvedimento in narrativa Parte_1
all'Avv. Sola Vito, difensore di mio marito. Inoltre desidero aggiungere che mi riservo di sporgere denuncia querela per querela [verosimilmente, calunnia]”; e che, indicata alle ore 18:44 la presenza di PO, le “operazioni si sono concluse alle ore 19:10 coincidenti con la chiusura del verbale”.
Il Tribunale ritiene di determinare i compensi, per la mezz'ora di durata delle sommarie informazioni e per l'attività preliminare alle stesse, nella misura di euro 500,00 oltre accessori.
Conclusivamente, ogni credito di è estinto per compensazione con il Pt_1
credito risarcitorio residuo di CP_1
20 3. Il Tribunale ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di lite;
deponendo in tal senso le errate, e reiterate, deduzioni di quanto CP_1
all'inammissibilità della domanda in relazione ai compensi in ambito penale, all'applicazione del rito speciale con composizione collegiale del Tribunale, al- la incompetenza di questo Tribunale per essere competente la Corte di Appel- lo di Roma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara interamente estinti per compensazione i crediti reciproci delle parti;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lanciano, 9 dicembre 2025.
Il giudice
VA AP
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