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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7068/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7068 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
– società che ha incorporato (C.F. Parte_1 Parte_2
P.IVA_1
ricorrente, con l'avv. Andrea Zeroli
e
AL LI (C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_3
) C.F._2
resistenti, con l'avv. Laura Mirella Maria Patti
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.7.2025 e, perciò, entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.6.2021 (poi incorporata in Controparte_1
e da ora, per brevità, ) ha esposto, in sintesi, che: i) SBS Leasing Parte_1 CP_2
pagina 1 di 10 Part (poi aveva stipulato con OL s.r.l. (da ora OL) il contratto di leasing n. Pt_1
19068/IM avente ad oggetto un'unità immobiliare sita in San Colombano al Lambro (MI), via
Fontanelle s.n.c.; ii) le obbligazioni derivanti da detto contratto erano “assistite da rispettive fideiussioni personali rilasciate dalla Sig.ra […] e dal Sig. […]”; iii) Parte_4 Parte_3
a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento della società utilizzatrice, il Tribunale di
Lodi, con sentenza n. 444 ord. in data 21.8.2018, non impugnata e perciò definitiva, aveva condannato
OL al pagamento, in favore di essa ricorrente, di € 99.537,00=, “dovuti a titolo di canoni scaduti ed insoluti nonché di penale contrattuale per l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento all'obbligazione di pagamento dei canoni”; iii) il credito non era stato pagato dalla società soccombente.
Ciò premesso, ha concluso perché il tribunale volesse condannare la AS e il al pagamento Parte_3 della somma di € 99.537,00= (o della diversa somma di giustizia), con vittoria di spese.
La AS e il si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza Parte_3
territoriale del giudice adito, per essere competente il giudice (non precisato) del “foro del consumatore”; nel merito, la nullità totale o parziale delle fideiussioni prestate, “in quanto redatte sul modello ABI 2003”.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale volesse: i) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza;
ii) nel merito, accertare la nullità dei contratti di fideiussione e, per l'effetto, la non debenza delle somme richieste;
iii) in subordine, accertare la nullità delle clausole 2, 6 e 8 di cui al modello ABI e “il disequilibrio dei contratti medesimi a favore dell'istituto bancario e per tale motivo modificare in negativo, per violazione del principio di buona fede precontrattuale ex artt. 1337 e 1338
c.c., fino all'azzeramento ovvero attraverso la determinazione di una sostanziale minore somma da determinarsi in via equitativa quanto presuntivamente dovuto al ricorrente”.
All'udienza del 11.2.2022 il g. des. ha disposto ha disposto la “conversione del rito” ex art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la ricorrente ha, con la prima memoria, dato atto dell'intervenuta incorporazione di;
rinviata la causa per la precisazione delle CP_3
pagina 2 di 10 conclusioni, i resistenti hanno rilevato che “dal febbraio 2022 risulta essere titolare Controparte_4 del presunto credito a causa di fusione per incorporazione di , e conseguente l'unico Controparte_1 soggetto dotato di legittimazione attiva nella presente procedura”.
Concesso a un termine per replicare, la causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata Pt_1 trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 sulle conclusioni precisate delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Part È del tutto pacifico in causa che l'incorporazione di in è avvenuta nel corso del presente Pt_1
giudizio: il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato, come accennato, in data 11.6.2021, mentre la
Part fusione per incorporazione di in “è stata perfezionata, con efficacia in data 16 maggio Pt_1
2022” (come da avviso pubblicato nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale del 28.5.2022, prodotto da con la memoria autorizzata in data 9.7.2025). Pt_1
Come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 21970/2021 “[…] in ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al «venir meno» della parte, di cui all'art. 110 cod. proc. civ. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis cod. civ. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate
«anche processuali» vi è una «prosecuzione» dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali.
In tal modo è dato leggere la modificazione operata nel 2003, al più limitato, ma opportuno fine di superare gli inconvenienti prodotti dall'interruzione del processo in caso di fusione di società, evitando
l'applicazione dell'istituto, allora non congruente allo scopo.
Onde, sul punto, il precedente orientamento che escludeva l'interruzione del processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il
pagina 3 di 10 portato dell'art. 2504-bis cod. civ., attesa l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte.
Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.
La ratio degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe (art. 24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza.
In tal modo, l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali” (così in motivazione, pagg. 36/37).
Ne deriva la palese inconferenza della eccezione di “carenza di legittimazione attiva da parte di
[...]
sollevata dai resistenti in corso di causa, dovendosi ribadire, sulla scorta delle CP_1
autorevoli indicazioni fornite dalla sentenza citata, che:
Part a) la fusione per incorporazione di n ha comportato la estinzione della prima società; Pt_1
b) tale fusione non ha efficacia interruttiva del processo ex art. 2504 bis, 1° comma, c.c. e Intesa, ai
Part sensi della norma citata, prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, facenti capo a e anteriori alla fusione;
Part c) il “subentro” di a on necessita, nel processo già pendente, di formale atto di intervento Pt_1 della società incorporante, dovendo quest'ultima “provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali”;
Part d) nel caso in esame, è, come detto, pacifica l'intervenuta incorporazione di a parte di , che, Pt_1
per le ragioni indicate, partecipa senza soluzione di continuità al processo.
pagina 4 di 10 3. Eccezione di incompetenza.
L'eccezione è infondata e deve essere perciò disattesa, nell'evidente difetto della qualità di consumatori di entrambi i resistenti.
Dalla visura storica di OL (doc. n. 7 prodotto da con la prima memoria ex art. 183, 6° Pt_1
comma, c.p.c.) emerge che la AS e il erano soci, rispettivamente titolari del 51% e 49% del Parte_3
capitale sociale della società (poi cancellata), e che la AS è stata dapprima amministratore unico e poi liquidatore di OL;
le fideiussioni per cui è causa risultano, in particolare, rilasciate dalla
AS e dal in data 28.2.2026, quando la prima era amministratore unico di OL. Parte_3
Rileva il tribunale che al socio di una società a responsabilità limitata che, come nel caso in esame, eserciti un'attività commerciale non può essere riconosciuta la qualità di consumatore, in considerazione del tipo di società, caratterizzata da una più intensa partecipazione dei soci alla attività di impresa, soci che rivestono di conseguenza – di norma – la qualità di socio imprenditore e non di mero risparmiatore, proprietario della quota sociale quale oggetto di investimento.
La Corte di cassazione, nell'affrontare un caso sostanzialmente analogo a quello in esame, ha d'altronde affermato di recente che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale)”
(Cass. 32225/2020).
Ribadito pertanto che i due fideiussori (AS e , alla data del rilascio delle garanzie, erano Parte_3 titolari dell'intero capitale sociale di OL e che la AS ne era anche l'amministratore unico,
pagina 5 di 10 resta escluso che agli stessi possa essere riconosciuta la qualità di consumatori, con conseguente inoperatività dell'invocato foro consumeristico.
Ciò posto, la causa risulta correttamente radicata avanti al Tribunale di Brescia, non avendo i resistenti invocato alcun ulteriore profilo di incompetenza e tenuto conto, in ogni caso, della competenza convenzionale esclusiva stabilita dalla clausola 15 dei contratti di fideiussione, clausola che risulta Part oggetto di approvazione specifica da parte di entrambi i garanti (cfr. fideiussioni prodotte da doc.
n. 6 allegato al ricorso).
4. Nullità delle fideiussioni.
Rileva il tribunale che le due fideiussioni rilasciate dalla AS e dal sono dirette a garantire le Parte_3
obbligazioni derivanti da uno specifico contratto di locazione finanziaria (stipulato in pari data), e non possono essere perciò ricondotte allo schema della fideiussione omnibus, rilasciata a garanzia di obbligazioni bancarie, anche future, genericamente individuate.
Soccorre quindi la costante giurisprudenza di questo tribunale che di recente, nell'affrontare un caso sostanzialmente analogo a quello in esame (sentenza n. 3363 in data 21.12.2023), ha osservato che: “al riguardo è sufficiente rilevare che le garanzie personali da essi prestate in favore della concedente sono riferite ad una precisa operazione di locazione finanziaria, sicché va esclusa l'applicabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a tale garanzia specifica del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
Come risulta dal chiaro tenore della declaratoria di nullità ivi contenuta (“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”),
l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato le condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (come risultanti dallo schema A.B.I. 2003), ossia di quella particolare garanzia personale in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà, entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
pagina 6 di 10 La fideiussione specifica si differenzia dal suddetto schema per oggetto e funzione, essendo prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente.
Nel caso di specie, inoltre, la garanzia prestata dagli opponenti non ha ad oggetto operazioni bancarie, né obbligazioni future, originando il debito garantito dal contratto di locazione finanziaria di cui risultano esattamente individuati corrispettivo globale e oneri a carico della parte utilizzatrice, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia.
Ora, l'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia onde verificare l'esistenza della prassi anticoncorrenziale diffusa presso gli istituti di credito, ha riguardato unicamente le fideiussioni bancarie omnibus, e non ogni forma di garanzia personale accessoria a qualsivoglia rapporto di credito.
Nello stesso parere della sulla base del quale è stato adottato il provvedimento della Banca CP_5
d'Italia, ricorrono ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, che rivelano come le peculiarità di tale garanzia non sono state indifferenti ai fini della valutazione dell'illiceità dell'intesa
a monte.
Lo specifico ambito di indagine delle determinazioni della Banca d'Italia esclude, comunque, che, nel caso in cui la garanzia si riferisca, come nella specie, a un contratto di leasing, il fideiussore possa avvantaggiarsi del regime di prova semplificato in base al quale la semplice riproduzione nel modulo di fideiussione a valle delle clausole censurate dall'autorità antitrust costituisce strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale vietata.
Deve, allora, constatarsi che, nel caso in esame, gli opponenti hanno omesso di allegare e dimostrare:
i) la partecipazione di (intermediario finanziario, non banca) alla intesa del 2002 Controparte_1 oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia; ii) l'appartenenza della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice con la stipulazione del contratto di leasing in data 10.11.2010 al tipo di garanzia - di cui allo schema A.B.I. 2002 - interessato dall'accertamento della predetta Autorità di Vigilanza”.
Ribadito pertanto che le fideiussioni prestate dalla AS e dal hanno natura di fideiussioni Parte_3
specifiche, prestate a garanzia di obbligazioni derivanti da un altrettanto specifico contratto estraneo alla materia bancaria, resta escluso che tali fideiussioni possano ritenersi nulle per violazione della disciplina antitrust, non integrando un'ipotesi di applicazione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale pagina 7 di 10 vietata (conforme la recente Cass. 21841/2024, secondo cui “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
Solo per completezza va quindi rilevato che, come chiarito da Cass. SS.UU. 41994/2021, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata
- perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” così Cass. 41994/2021 citata, in massima).
E ciò perché, come osserva la sentenza in esame nella parte conclusiva sua motivazione, “pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore - deve ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale»”.
Nel caso in esame, i resistenti si sono limitati a invocare la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni prestate, senza tuttavia sollevare una specifica eccezione di decadenza di tali garanzie ai sensi del disposto dell'art. 1957 c.c.
Ne deriva che l'accertamento della pretesa nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione non risulterebbe in alcun modo idoneo a determinare il rigetto delle domande proposte da nel presente giudizio (nel ricordato difetto di un'espressa eccezione di decadenza ex art. 1957 Pt_1
c.c., quanto alla clausola n. 6, e risultando del tutto inoperanti le ulteriori due clausole). pagina 8 di 10 La violazione della disciplina antitrust comporta, come detto, la nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus (limitata alle singole clausole oggetto di censura) quale idonea forma di tutela del soggetto leso;
ne deriva la radicale infondatezza della pretesa a vedere in ogni caso ridotta o azzerata
“la somma presuntivamente dovuta”.
Richiamate le considerazioni già svolte, va difatti ribadito, anche con riferimento alla pretesa responsabilità precontrattuale della società concedente, che lo specifico profilo di illiceità ravvisato in relazione alle fideiussioni omnibus bancarie non può essere esteso alle fideiussioni specifiche (quali quelle per cui è causa).
5. Conclusioni.
In conclusione, disattese tutte le eccezioni sollevate dai resistenti, va rilevato che il credito vantato da nei confronti di OL, accertato con efficacia di giudicato nei confronti di quest'ultima, con Pt_1
sentenza del Tribunale di Lodi n. 444 in data 21.8.2018, non è stato oggetto di alcuna ulteriore contestazione da parte della AS e del Parte_3
La domanda attrice va accolta e, per l'effetto, la AS e il vanno condannati, in solido, al Parte_3 pagamento, in favore di , della somma di € 99.537,00=. Pt_1
Nulla quanto agli interessi, in difetto di espressa domanda di parte.
6. Spese.
I resistenti, soccombenti, vanno iinfine condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, che si liquidano, in € 259,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi Pt_1
(riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Parte_4 [...]
e, per l'effetto, condanna la AS e il in solido, al pagamento, in favore di Parte_3 Parte_3 Pt_1
pagina 9 di 10 della somma di € 99.537,00=, nonché della somma di € 259,00= per spese ed € Parte_1
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 1.12.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7068 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
– società che ha incorporato (C.F. Parte_1 Parte_2
P.IVA_1
ricorrente, con l'avv. Andrea Zeroli
e
AL LI (C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_3
) C.F._2
resistenti, con l'avv. Laura Mirella Maria Patti
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.7.2025 e, perciò, entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.6.2021 (poi incorporata in Controparte_1
e da ora, per brevità, ) ha esposto, in sintesi, che: i) SBS Leasing Parte_1 CP_2
pagina 1 di 10 Part (poi aveva stipulato con OL s.r.l. (da ora OL) il contratto di leasing n. Pt_1
19068/IM avente ad oggetto un'unità immobiliare sita in San Colombano al Lambro (MI), via
Fontanelle s.n.c.; ii) le obbligazioni derivanti da detto contratto erano “assistite da rispettive fideiussioni personali rilasciate dalla Sig.ra […] e dal Sig. […]”; iii) Parte_4 Parte_3
a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento della società utilizzatrice, il Tribunale di
Lodi, con sentenza n. 444 ord. in data 21.8.2018, non impugnata e perciò definitiva, aveva condannato
OL al pagamento, in favore di essa ricorrente, di € 99.537,00=, “dovuti a titolo di canoni scaduti ed insoluti nonché di penale contrattuale per l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento all'obbligazione di pagamento dei canoni”; iii) il credito non era stato pagato dalla società soccombente.
Ciò premesso, ha concluso perché il tribunale volesse condannare la AS e il al pagamento Parte_3 della somma di € 99.537,00= (o della diversa somma di giustizia), con vittoria di spese.
La AS e il si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza Parte_3
territoriale del giudice adito, per essere competente il giudice (non precisato) del “foro del consumatore”; nel merito, la nullità totale o parziale delle fideiussioni prestate, “in quanto redatte sul modello ABI 2003”.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale volesse: i) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza;
ii) nel merito, accertare la nullità dei contratti di fideiussione e, per l'effetto, la non debenza delle somme richieste;
iii) in subordine, accertare la nullità delle clausole 2, 6 e 8 di cui al modello ABI e “il disequilibrio dei contratti medesimi a favore dell'istituto bancario e per tale motivo modificare in negativo, per violazione del principio di buona fede precontrattuale ex artt. 1337 e 1338
c.c., fino all'azzeramento ovvero attraverso la determinazione di una sostanziale minore somma da determinarsi in via equitativa quanto presuntivamente dovuto al ricorrente”.
All'udienza del 11.2.2022 il g. des. ha disposto ha disposto la “conversione del rito” ex art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la ricorrente ha, con la prima memoria, dato atto dell'intervenuta incorporazione di;
rinviata la causa per la precisazione delle CP_3
pagina 2 di 10 conclusioni, i resistenti hanno rilevato che “dal febbraio 2022 risulta essere titolare Controparte_4 del presunto credito a causa di fusione per incorporazione di , e conseguente l'unico Controparte_1 soggetto dotato di legittimazione attiva nella presente procedura”.
Concesso a un termine per replicare, la causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata Pt_1 trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 sulle conclusioni precisate delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Part È del tutto pacifico in causa che l'incorporazione di in è avvenuta nel corso del presente Pt_1
giudizio: il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato, come accennato, in data 11.6.2021, mentre la
Part fusione per incorporazione di in “è stata perfezionata, con efficacia in data 16 maggio Pt_1
2022” (come da avviso pubblicato nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale del 28.5.2022, prodotto da con la memoria autorizzata in data 9.7.2025). Pt_1
Come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 21970/2021 “[…] in ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al «venir meno» della parte, di cui all'art. 110 cod. proc. civ. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis cod. civ. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate
«anche processuali» vi è una «prosecuzione» dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali.
In tal modo è dato leggere la modificazione operata nel 2003, al più limitato, ma opportuno fine di superare gli inconvenienti prodotti dall'interruzione del processo in caso di fusione di società, evitando
l'applicazione dell'istituto, allora non congruente allo scopo.
Onde, sul punto, il precedente orientamento che escludeva l'interruzione del processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il
pagina 3 di 10 portato dell'art. 2504-bis cod. civ., attesa l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte.
Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.
La ratio degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe (art. 24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza.
In tal modo, l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali” (così in motivazione, pagg. 36/37).
Ne deriva la palese inconferenza della eccezione di “carenza di legittimazione attiva da parte di
[...]
sollevata dai resistenti in corso di causa, dovendosi ribadire, sulla scorta delle CP_1
autorevoli indicazioni fornite dalla sentenza citata, che:
Part a) la fusione per incorporazione di n ha comportato la estinzione della prima società; Pt_1
b) tale fusione non ha efficacia interruttiva del processo ex art. 2504 bis, 1° comma, c.c. e Intesa, ai
Part sensi della norma citata, prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, facenti capo a e anteriori alla fusione;
Part c) il “subentro” di a on necessita, nel processo già pendente, di formale atto di intervento Pt_1 della società incorporante, dovendo quest'ultima “provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali”;
Part d) nel caso in esame, è, come detto, pacifica l'intervenuta incorporazione di a parte di , che, Pt_1
per le ragioni indicate, partecipa senza soluzione di continuità al processo.
pagina 4 di 10 3. Eccezione di incompetenza.
L'eccezione è infondata e deve essere perciò disattesa, nell'evidente difetto della qualità di consumatori di entrambi i resistenti.
Dalla visura storica di OL (doc. n. 7 prodotto da con la prima memoria ex art. 183, 6° Pt_1
comma, c.p.c.) emerge che la AS e il erano soci, rispettivamente titolari del 51% e 49% del Parte_3
capitale sociale della società (poi cancellata), e che la AS è stata dapprima amministratore unico e poi liquidatore di OL;
le fideiussioni per cui è causa risultano, in particolare, rilasciate dalla
AS e dal in data 28.2.2026, quando la prima era amministratore unico di OL. Parte_3
Rileva il tribunale che al socio di una società a responsabilità limitata che, come nel caso in esame, eserciti un'attività commerciale non può essere riconosciuta la qualità di consumatore, in considerazione del tipo di società, caratterizzata da una più intensa partecipazione dei soci alla attività di impresa, soci che rivestono di conseguenza – di norma – la qualità di socio imprenditore e non di mero risparmiatore, proprietario della quota sociale quale oggetto di investimento.
La Corte di cassazione, nell'affrontare un caso sostanzialmente analogo a quello in esame, ha d'altronde affermato di recente che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale)”
(Cass. 32225/2020).
Ribadito pertanto che i due fideiussori (AS e , alla data del rilascio delle garanzie, erano Parte_3 titolari dell'intero capitale sociale di OL e che la AS ne era anche l'amministratore unico,
pagina 5 di 10 resta escluso che agli stessi possa essere riconosciuta la qualità di consumatori, con conseguente inoperatività dell'invocato foro consumeristico.
Ciò posto, la causa risulta correttamente radicata avanti al Tribunale di Brescia, non avendo i resistenti invocato alcun ulteriore profilo di incompetenza e tenuto conto, in ogni caso, della competenza convenzionale esclusiva stabilita dalla clausola 15 dei contratti di fideiussione, clausola che risulta Part oggetto di approvazione specifica da parte di entrambi i garanti (cfr. fideiussioni prodotte da doc.
n. 6 allegato al ricorso).
4. Nullità delle fideiussioni.
Rileva il tribunale che le due fideiussioni rilasciate dalla AS e dal sono dirette a garantire le Parte_3
obbligazioni derivanti da uno specifico contratto di locazione finanziaria (stipulato in pari data), e non possono essere perciò ricondotte allo schema della fideiussione omnibus, rilasciata a garanzia di obbligazioni bancarie, anche future, genericamente individuate.
Soccorre quindi la costante giurisprudenza di questo tribunale che di recente, nell'affrontare un caso sostanzialmente analogo a quello in esame (sentenza n. 3363 in data 21.12.2023), ha osservato che: “al riguardo è sufficiente rilevare che le garanzie personali da essi prestate in favore della concedente sono riferite ad una precisa operazione di locazione finanziaria, sicché va esclusa l'applicabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a tale garanzia specifica del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
Come risulta dal chiaro tenore della declaratoria di nullità ivi contenuta (“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”),
l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato le condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (come risultanti dallo schema A.B.I. 2003), ossia di quella particolare garanzia personale in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà, entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
pagina 6 di 10 La fideiussione specifica si differenzia dal suddetto schema per oggetto e funzione, essendo prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente.
Nel caso di specie, inoltre, la garanzia prestata dagli opponenti non ha ad oggetto operazioni bancarie, né obbligazioni future, originando il debito garantito dal contratto di locazione finanziaria di cui risultano esattamente individuati corrispettivo globale e oneri a carico della parte utilizzatrice, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia.
Ora, l'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia onde verificare l'esistenza della prassi anticoncorrenziale diffusa presso gli istituti di credito, ha riguardato unicamente le fideiussioni bancarie omnibus, e non ogni forma di garanzia personale accessoria a qualsivoglia rapporto di credito.
Nello stesso parere della sulla base del quale è stato adottato il provvedimento della Banca CP_5
d'Italia, ricorrono ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, che rivelano come le peculiarità di tale garanzia non sono state indifferenti ai fini della valutazione dell'illiceità dell'intesa
a monte.
Lo specifico ambito di indagine delle determinazioni della Banca d'Italia esclude, comunque, che, nel caso in cui la garanzia si riferisca, come nella specie, a un contratto di leasing, il fideiussore possa avvantaggiarsi del regime di prova semplificato in base al quale la semplice riproduzione nel modulo di fideiussione a valle delle clausole censurate dall'autorità antitrust costituisce strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale vietata.
Deve, allora, constatarsi che, nel caso in esame, gli opponenti hanno omesso di allegare e dimostrare:
i) la partecipazione di (intermediario finanziario, non banca) alla intesa del 2002 Controparte_1 oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia; ii) l'appartenenza della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice con la stipulazione del contratto di leasing in data 10.11.2010 al tipo di garanzia - di cui allo schema A.B.I. 2002 - interessato dall'accertamento della predetta Autorità di Vigilanza”.
Ribadito pertanto che le fideiussioni prestate dalla AS e dal hanno natura di fideiussioni Parte_3
specifiche, prestate a garanzia di obbligazioni derivanti da un altrettanto specifico contratto estraneo alla materia bancaria, resta escluso che tali fideiussioni possano ritenersi nulle per violazione della disciplina antitrust, non integrando un'ipotesi di applicazione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale pagina 7 di 10 vietata (conforme la recente Cass. 21841/2024, secondo cui “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
Solo per completezza va quindi rilevato che, come chiarito da Cass. SS.UU. 41994/2021, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata
- perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” così Cass. 41994/2021 citata, in massima).
E ciò perché, come osserva la sentenza in esame nella parte conclusiva sua motivazione, “pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore - deve ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale»”.
Nel caso in esame, i resistenti si sono limitati a invocare la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni prestate, senza tuttavia sollevare una specifica eccezione di decadenza di tali garanzie ai sensi del disposto dell'art. 1957 c.c.
Ne deriva che l'accertamento della pretesa nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione non risulterebbe in alcun modo idoneo a determinare il rigetto delle domande proposte da nel presente giudizio (nel ricordato difetto di un'espressa eccezione di decadenza ex art. 1957 Pt_1
c.c., quanto alla clausola n. 6, e risultando del tutto inoperanti le ulteriori due clausole). pagina 8 di 10 La violazione della disciplina antitrust comporta, come detto, la nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus (limitata alle singole clausole oggetto di censura) quale idonea forma di tutela del soggetto leso;
ne deriva la radicale infondatezza della pretesa a vedere in ogni caso ridotta o azzerata
“la somma presuntivamente dovuta”.
Richiamate le considerazioni già svolte, va difatti ribadito, anche con riferimento alla pretesa responsabilità precontrattuale della società concedente, che lo specifico profilo di illiceità ravvisato in relazione alle fideiussioni omnibus bancarie non può essere esteso alle fideiussioni specifiche (quali quelle per cui è causa).
5. Conclusioni.
In conclusione, disattese tutte le eccezioni sollevate dai resistenti, va rilevato che il credito vantato da nei confronti di OL, accertato con efficacia di giudicato nei confronti di quest'ultima, con Pt_1
sentenza del Tribunale di Lodi n. 444 in data 21.8.2018, non è stato oggetto di alcuna ulteriore contestazione da parte della AS e del Parte_3
La domanda attrice va accolta e, per l'effetto, la AS e il vanno condannati, in solido, al Parte_3 pagamento, in favore di , della somma di € 99.537,00=. Pt_1
Nulla quanto agli interessi, in difetto di espressa domanda di parte.
6. Spese.
I resistenti, soccombenti, vanno iinfine condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, che si liquidano, in € 259,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi Pt_1
(riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Parte_4 [...]
e, per l'effetto, condanna la AS e il in solido, al pagamento, in favore di Parte_3 Parte_3 Pt_1
pagina 9 di 10 della somma di € 99.537,00=, nonché della somma di € 259,00= per spese ed € Parte_1
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 1.12.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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