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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero del ruolo generale 4445 degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 26/09/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Fabrizio Pollari Maglietta (C.F. ) nel cui C.F._1 studio in Roma, Via Barnaba Oriani 91, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'avvocato Caterina Maria Jone Ciabattini (C.F. ), C.F._2 nel cui studio in Roma, P.le Clodio 32, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
(C.F. Controparte_2
), con l'avvocato Paolo Maria Verrecchia (C.F. P.IVA_3
pag. 1 di 23 ), nel cui studio in Milano, Via Paolo Giovio 14, è C.F._3 elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7398 del 12/05/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 25.01.2019, ha proposto opposizione avverso il decreto T_ ingiuntivo n. 24961/2018, emesso in data 26.11.2018, con il quale questo Tribunale le ha intimato il pagamento, in favore del Controparte_1
della somma di € 113.638,20 persorte capitale, relativa ad alcune
[...] fatture rimaste insolute (la n. 356 del 17.11.2014, la n. 363 del 20.11.2014, la n. 368 del 27.11.2014, la n. 417 del 31.12.2014, la n. 418 del 31.12.2014 e la n. 53 del 1.3.2015), emesse a fronte di alcuni contratti di appalto perfezionati con oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al T_ saldo ex art. 4 e 5 D.lgs. 231/02 e spese della procedura. ha contestato la pretesa monitoria azionata dal T_ [...] ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 in base ai seguenti motivi di opposizione:
-carenza di legittimazione attiva del a seguito Controparte_1 dell'intervenuta cessione del credito afferente le fatture azionate in via monitoria in favore della cessionaria , con atto in data 2.7.2015; CP_3
-inesistenza del credito della azionato in via monitoria per un CP_1 duplice ordine di ragioni: (i) eccezione riconvenzionale di compensazione del credito ASPIdi euro 38.267,64 derivante dall'applicazione della penale per i ritardi maturati dall'appaltatrice; (i) inesigibilità del credito di € 18.261,58 di cui alla fattura n. 417 del 31.12.2014 in ragione della mancata consegna da parte dell'appaltatrice delle dichiarazioni di conformità dell'impianto di climatizzazione della Direzione di Tronco;
-inapplicabilità ai contratti di appalto di lavori de quibusdegli interessi di cui al D. Lgs 231/2002 ed errato computo del dies a quodi decorrenza degli interessi, attesa la previsione del pagamento delle fatture a 90 giorni dalla loro emissione;
-carenza di valore probatorio, nel giudizio di opposizione, delle fatture commerciali certificate dagli appositi libri contabili, sulle quali si fonda il decreto ingiuntivo opposto. Si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1 resistito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
pag. 2 di 23 In ordine al primo motivo di opposizione, parte opposta ha contro dedotto che la cessione di credito a era stata risolta per mutuo consenso CP_4 con conseguente propria legittimazione attiva. Riguardo agli altri motivi, ha dedotto che il credito azionato è documentato da fatture mai contestate da che il presunto credito per penali T_ eccepito in riconvenzionale avrebbe dovuto essere accertato in sede concorsuale e, infine, che il credito per interessi è dovuto trovando applicazione la disciplina di cui al D.lvo 231/02. E' intervenuta volontariamente in giudizio eccependo la carenza di CP_5 legittimazione attiva del con riferimento al credito portato dalla CP_1 fattura n. 53/15, cedutole in data 05.03.2015 dalla in Controparte_1 bonis per atto opponibile alla debitrice ceduta ed a tutti i terzi ex artt. 5 L 52/91 e 1264, 1265 e 2914 c.c. Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare l'esclusiva titolarità del suddetto credito in capo alla stessa con conseguente condanna di al pagamento in suo favore della somma di T_
€ 68.618,17, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, ovvero della diversa somma risultante in corso di causa. All'udienza del 19.9.2029, il ha contestato l'atto di Controparte_1 intervento di e la relativa domanda, deducendo che l'intervenuto CP_5 fallimento del cedente aveva provocato lo scioglimento ex art. 72 l.f. della cessione del credito a favore di . CP_5 In quella sede, la difesa di ha reiterato l'eccezione di carenza di CP_5 legittimazione attiva della Curatela evidenziando come il fallimento della cedente non avesse in alcun modo reso inefficace il contratto di cessione del credito già completamente “eseguito” antefallimento. ha reiterato le proprie difese nei confronti del T_ [...]
ivi compresa l'eccezione di compensazione con il proprio CP_1 controcredito per le penali da ritardo. Con riferimento alla domanda di
, ha invece contestato l'omessa produzione della cessione di credito CP_5 ed ha opposto il proprio controcredito per le penali.
ha richiamato la documentazione prodotta ritenendola dimostrativa CP_5 dell'efficacia e dell'opponibilità della cessione del credito portato dalla fattura n. 53/15. Il Giudice –tenuto conto delle contestazioni sollevate da parte opponente e da parte intervenuta in ordine alla titolarità del credito e considerato che alcune di esse si fondano su prova scritta –ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed ha assegnato i termini ex art. 183 VI co c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova. Scambiate tra le parti le memorie istruttorie, all'udienza del 28.1.21 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie di parte opposta fissando udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 16.2.2022 svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa pag. 3 di 23 assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “1) rigetta l'opposizione proposta da il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 24961/2018;
2) accoglie la domanda proposta da Controparte_2
3) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 24961/2018 e condanna al pagamento della somma di € 45.020,03 in Parte_1 favore del e della somma di € 68.618,17 in Controparte_1 favore di in entrambi i casi, oltre agli Controparte_2 interessi di mora exd.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del e di Controparte_1 Controparte_2
che liquida, per ciascuno di essi, in € 3.972,00, oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali, IVA e CPA.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “1.Con il primo motivo di opposizione, T_ ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del Controparte_1
[...] A tal fine, ha dedotto che, con scrittura privata autenticata in data 2.7.2015 (doc. 12), la in bonisaveva ceduto pro solvendoa Controparte_1
.A. i crediti relativi alle fatture Controparte_6 azionate. La cessione era poi stata notificata ad quale debitrice T_ ceduta, l'08.07.2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (doc. 13). Il 16.07.2015, la cessionaria aveva inviato ad diffida di CP_3 T_ pagamento relativa alle fatture cedute (doc. 14) ed con nota del T_ 07.10.2015, aveva risposto rilevando l'impossibilità di procedere al pagamento in favore della cessionaria in ragione di una serie di pignoramenti, notificati alla debitrice ceduta, per un importo ampiamente superiore rispetto a quello delle fatture emesse dalla cedente (doc. 15). Con sentenza del Tribunale di Roma dell'08/02/2016, n. 103/16 è stato dichiarato il fallimento della Controparte_1 Parte opposta ha ribadito la propria legittimazione attiva sostenendo che le fatture cedute sono state retrocesse in capo al CP_7 [...]
come da atto notarile stipulato con e Controparte_1 CP_3 depositato in giudizio (doc. 4). Parte opponente ha replicato rappresentando l'inidoneità della risoluzione per mutuo consenso del contratto di cessione di crediti in favore di CP_3 a privare di efficacia la precedente cessione giudizio, in considerazione del fatto che la stessa non le sarebbe opponibile non essendole mai stata pag. 4 di 23 notificata in qualità di debitrice ceduta e che non si tratterebbe di un atto notarile (come soste nuto da parte opposta) ma di una semplice scrittura privata priva di data. Le contestazioni sollevate da parte opponente sono infondate. Ritiene il Giudicante che l'atto di risoluzione per mutuo consenso del precedente contratto di cessione di crediti a ro gito Notaio del Per_1 02.07.2015, stipulato tra il Curatore del Controparte_1 (previa autorizzazione del Giudice Delegato dell'01.08.2016 doc. 13) e la cessionaria del credito, , sia valido ed efficace, oltre che opponibile CP_3 in questa sede alla debitrice ceduta T_ A tale riguardo è innanzitutto ininfluente la mancanza di data (certa) in calce all'atto di risoluzione per mutuo consenso sottoscritto dal Curatore del Fallimento e dal legale rappresentante di . Esso, infatti, si Controparte_1 Parte_4 colloca in un arco temporale compreso tra l'autorizzazione del G.D. in data 01.08.2016) ed il deposito in giudizio dell'atto medesimo. Di conseguenza, la risoluzione per mutuo consenso di cui trattasi è, da un canto, successiva al la cessione di credito oggetto di risoluzione consensuale e, dall'altro canto, precedente al pagamento, non ancora effettuato, del credito da parte del debitore ceduto. Altresì, l'intervenuta retrocessione dei crediti in precedenza ceduti a
è stata oggetto di debita informativa ad da parte del CP_3 T_
, come si deduce dalla comunicazione in data 18.05.2017 (doc. CP_1 6). In ogni caso, la cessione del credito (e, parimenti, la retrocessione del credito) si perfeziona tra le parti senza il consens o del debitore, mentre, ai sensi dell'art. 1264, co. I, c.c., la notifica al debitore ceduto rende inefficace il successivo pagamento al creditore cedente. Difatti, in mancanza della notifica o dell'accettazione, il debitore è liberato anche se il pagamento è stato effettuato in favore del soggetto (creditore cedente) non più titolare del credito, a meno che il cessionario provi che il debitore ceduto era a conoscenza dell'avvenuta cessione (art. 1264, II co., c.c.). Altro effetto della notificazione/accettazione è quello di dirimere il conflitto tra più cessionari in caso di plurime cessioni dello stesso credito o tra cessionario e creditore pignorante del debitore ceduto (art. 2914, n. 2, c.c.). In tali casi, infatti, prevale la cessione notificata/accetta ta per prima dal debitore ceduto o quello verificatasi per primo tra il pignoramento e notificazione/accettazione della cessione. Cò trova conferma nel consolidato orientamento della S.C. secondo il quale
“<< (…)con la conclusione del contratto di cession e di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della pag. 5 di 23 notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 21/1/2005, n. 1312). Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacchè dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purchè possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (v. Cass., 2/2/2001, n. 1510. E già Cass., 15/11/1984, n. 5786. Cfr. altresì, più recentemente, Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 16/6/2006, n. 13954) >>(Cass., ord. n. 4713/2019; conf. Cass., n. 23257/2021. Nella fattispecie in esame, dunque, l'atto di risoluzione per mutuo consenso della precedente cessione dei crediti, oltre ad essere pienamente valido ed efficace tra le parti che l'hanno sottoscritta, è altresì opponibile al debitore ceduto che non ha ancora effettuato il pagamento allorquando esso abbia formato oggetto di apposita comunicazione. In conclusione, poiché la risoluzione per mutuo consenso della precedente cessione (doc. 4) ha comportato la retrocessione dei crediti per cui è causa in capo al (fatto salvo quanto si dirà subito Controparte_1 appresso a proposito del credito portato dalla fattura n. 53/15), l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta, essendo infondata, va rigettata.
2. L'avvenuta retrocessione dei crediti azionati dal Controparte_1 rende necessario dirimere il conflitto insorto tra questi e la terza intervenuta, , riguardo alla titolarità del credito portato dalla fattura CP_5 n. 53/15. Infatti, intervenendo volontariamente in giudizio, ha chiesto di CP_5 essere riconosciuta titolare del credito in parola in forza della cessione avvenuta in data 05.03.2015, nell'ambito di un contratto di factoring,con condanna di al pagamento in suo favore del relativo credito. T_ Al riguardo, ritiene questo Giudicante che la documentazione prodotta in giudizio dal terzo intervenuto sia idonea a dimostrare tanto la cessione ad del credito relativo alla fattura n. 53/15 vantato dalla CP_5 CP_1 nei confronti di quanto la notificazione dell'intervenuta
[...] T_ cessione.
pag. 6 di 23 Dalla comunicazione datata 06.03.2015, inviata da ad Controparte_1
(doc 6), risulta che la prima ha ceduto alla seconda il suddetto CP_5 credito nell'ambito del rapporto di factoringintercorrente tra le parti. Il tenore della dichiarazione prodotta sub doc 6, cui è apposta la data certa 19.03.15, unitamente all'indicazione delle coordinate bancarie di , CP_5 quale destinataria del pagamento, apposta in calce alla fattura n. 53/15 emessa dalla (prodotta con identica stampigliatura dal CP_1 Fallimento sub doc 2 e da sub doc 6) non lasciano dubbi in ordine T_ alla intervenuta cessione del credito operata da a favore della CP_1 terza intervenuta. L'avvenuta notifica della cessione alla debitrice ceduta, si ricava invece dalla nota ad oggetto <<comunicazione cessione credito a cp_8 da cv80005029 –fattura n. 53 del 5 03 2015>> Controparte_1 (doc. 10, fasc. terza intervenuta), con la quale ha dichiarato ad T_ CP_5 di aver ricevuto la comunicazione di cessione in data 01.04.15, informandola (per gli effetti di cui all'art. 1248 c.c. in materia di opponibilità della compensazione al cessionario) che il pagamento dell'importo imponibile pari ad euro 56.244,40 sarebbe stato effettuato, ancorché al netto della trattenuta di euro 38.267,64 a titolo di penali (di cui alla nota prodotta dalla stessa sub doc 19), alla scadenza della fattura T_ (il 28.5.15). Sempre fini dell'opponibilità della cessione alla debitrice ceduta e al Fallimento del cedente, si rileva che la cessionaria , in data CP_5 9.03.2015, ha erogato alla cedente i corrispettivi della cessione annotandoli sull'estratto conto 31.03.15; essi, pertanto hanno data certa ai sensi eper gli effetti di cui all'art. 5 comma 1 bis L.52/91 (cfr doc.3 pag. 368/369 e 7 fascicolo ). CP_5
Alla stregua di tale documentazione, la cessione a favore di del CP_5 credito portato dalla fattura n. 53/15 è efficace ed opponibile sia alla debitrice ceduta che al Fallimento della cedente T_ Controparte_1 Altresì, è infondata la difesa di parte opposta secondo la quale l'intervenuto fallimento della cedente avrebbe provocato lo Controparte_1 scioglimento ex art. 72 l.f. della cessione del credito a favore di . CP_5 Nella fattispecie, infatti, non sussistono cessioni di credito ineseguite o non compiutamente eseguite dalle parti prima del fallimento del cedente/appaltatore, dalle quali il curatore si sarebbe potuto sciogliere ai sensi dell'art. 72 L.F. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. c) della L. n. 52/1991, la cessione è opponibile al fallimento del cedente quando, come nel caso in esame, il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa anteriore al fallimento, salvo che il curatore provi –circostanza neppure dedotta nel presente giudizio –che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato pag. 7 di 23 eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto (art. 7, co. 1, legge citata). Neppure l'eventuale scioglimento del contratto di factoringnell'ambito del quale è avvenuta la cessione di credito de quapotrebbe pregiudicare la validità e l'efficacia della cessione di credito già perfezionata prima della dichiarazione di fallimento. Non si pone in contrasto con quanto fin qui esposto la circostanza che, attesa la natura pro solvendodella cessione, la cessionaria è stata ammessa al passivo del fallimento del cedente per le anticipazioni dei corrispettivi di cessione non coperte dai pagamenti dei debitori, in via condizionale per l'ipotesi in cui dovessero pervenire incassi dai debitori ceduti. Va pertanto riconosciuto che è e non il CP_5 Controparte_1 il titolare del credito ed il soggetto legittimato ad agire nei confronti
[...] di per il pagamento della fattura n. 55/2015. T_ 3. Con altro motivo di gravame, l'opponente ha eccepito l'inesistenza T_ del credito azionato in via monitoria a fronte di alcuni presunti inadempimenti della in bonis nell'esecuzione dei contratti di CP_1 appalto in forza dei quali sono state emesse le fatture azionate. Segnatamente, con riferimento alla fattura n. 53 del 1.3.2015 emessa con riferimento al Contratto n. 1, ha eccepito in via riconvenzionale il T_ controcredito di € 38.267,64 derivante dall'applicazione della penale contrattuale per i ritardi maturati dalla appaltatrice. Eccezione riconvenzionale estesa anche nei confronti di parte intervenuta. Attesa la titolarità del relativo credito in capo ad e non al CP_5 Fallimento opposto, resta assorbita l'eccezione di inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale per non avere, fatto domanda di T_ insinuazione al passivo di tale controcredito. Nell'atto di intervento, ha allegato che a seguito della notifica CP_5 T_ della cessione, le aveva comunicato che il pagamento dell'importo imponibile, pari ad euro 56.244,40, sarebbe stato effettuato al netto della trattenuta di euro 38.267,64 a titolo di penali. Tuttavia, la debitrice ceduta non aveva assolto alle proprie obbligazioni, né per quanto riguarda l'importo di € 68.618,17 portato dallafattura de qua,nè della minor somma di € 17.976,76 oltre interessi ex d.lgs 231/02. In conseguenza dell'estensione dell'eccezione riconvenzionale di compensazione anche nei suoi confronti, ha dedotto che la penale da CP_5 ritardo sarebbe rimasta priva di supporto probatorio quanto ai presupposti di calcolo e di applicazione nei termini prescritti dal contratto. La difesa di coglie nel segno. CP_5 A tale riguardo, ha allegato e documentato che, in base al contratto n. T_ 80005029 del 4.6.2013 (doc. 2) -avente ad oggetto la fornitura e installazione di sistemi di controllo temperature e di illuminazione interna per i fabbricati delle DD.TT. -tutti gli interventi dovevano essere contrattualmente ultimati entro il 31.10.2013.
pag. 8 di 23 Preso atto del mancato rispetto delle tempistiche contrattualmente convenute, con nota del 23.5.2014, sollecitava il completamento delle T_ attività concordate entro e non oltre il 30.5.2014, avvertendo l'appaltatrice che, decorso inutilmente tale termine, avrebbe provveduto ad applicare le penali nella misura massima del 10%, pari ad euro 38.267,64, valutate secondo quanto previsto dall'articolo rubricato “PENALI” del contratto, dalla decorrenza del 30.4.2014 precedentemente concordata (doc. 18). Con nota dell'8.10.2014, attesa la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti, informava l'appaltatrice T_ dell'applicazione delle penali pattuite, il cui importo sarebbe stato trattenuto dal pagamento dei compensi maturati (doc. 19). Nondimeno, dalla documentazione versata in atti da non si evincono il T_ numero di eventi contestati e i giorni di ritardo accumulati dall'appaltatore, né risultano fornite sufficienti indicazioni in ordine alle modalità di valutazione e di quantificazione della penale applicata. A ciò va aggiunto che tanto nelle comunicazioni innanzi indicate, quanto nelle proprie difese, fa riferimento all'applicazione della penale nella T_ misura massima del 10%; dato che non trova riscontro nella clausola contrattuale rubricata “PENALI”, laddove è invece previsto che “Nella eventualità che le prestazioni oggetto del contratto non venissero eseguite correttamente e/o effettuate nei termini indicati, si riserva la Parte_1 facoltà di applicare alla Contraente una penale pari all' 1%del valore del singolo #Ordinativo” per ogni evento contestato o giorno di ritardo;
nel caso di interventi di manutenzione correttiva verrà applicata una penale pari all' 1% del valore dell'intervento richiesto per ogni ora di ritardo. Nell'eventualità in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo complessivo del singolo "Ordinativo", sarà facoltà di Autostrade risolvere il contratto”. Ne discende che, sulla base di quanto allegato e documentato da non T_ è possibile desumere la prova della corretta quantificazione e applicazione della penale contrattuale opposta in compensazione. Ne discende il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di relativa al T_ controcredito da applicazione della penale contrattuale.
4. In ordine al mancato pagamento della fattura n. 417 del 31.12.2014 di € 18.261,58, ha invece eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice, T_ consistente nella mancata consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti installati e, in particolare, di quelli afferenti all'impianto di climatizzazione della Direzione di Tronco, così come previsto dal il contratto n. 80003260 del 4.12.2012 avente ad oggetto la manutenzione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento e condizionamento) dell'Autostrada A1 Milano –Napoli, Tratto Fabro –Frosinone e Diramazioni per Roma Nord e Roma Sud e Autostrada A12 Roma – Civitavecchia, Lotti 10-11-12 (doc. 5).
pag. 9 di 23 Deduce in particolare l'opponente che l'articolo rubricato “REQUISITI TECNICI E NOMINA TERZO RESPONSABILE” prevede che “c) “Inoltre la Contraente: -in occasione di modifiche ad impianti esistenti dovrà rilasciare a questa Società, ad ultimazione dei Lavori e prima del collaudo dei medesimi, tutta la documentazione prevista dall'articolo 7 della DM 22 gennaio 2008 n.37, completa di tutti gli allegati obbligatori;
-(…) dovrà, come previsto dal D.P.R. n. 412 del 26.8.1993 e successivo DPR n. 551 del 21.12.1999, avere cura di aggiornare, ed eventualmente provvedere alla compilazione in caso di mancanza, dei libretti diimpianto e di centrale”. Orbene, la fattura n. 417 del 31.12.2014 ha ad oggetto non solo interventi di manutenzione degli impianti di climatizzazione, ma anche il “Rifacimento stacchi e installazione nuovi regolatori per fan-coil”. Trattasi, quindi, di una modifica degli impianti per i quali è prevista la consegna delle dichiarazioni di conformità. A fronte di siffatta eccezione di inadempimento, in applicazione dei noti principi giurisprudenziali in materia sanciti da Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, era onere della controparte o, come nel caso di specie, del cessionario del credito, fornire la prova dell'esatto adempimento, dimostrando l'avvenuta consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti. Si osserva, tuttavia, che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Cass., n. 8425 del 11/04/2006), tenuto conto dei rispettivi interessi delle parti e dell'oggettiva entità degli inadempimenti (Cass. 13840/2010; Cass. 16822/2003; Cass. 5444/2002). Alla stregua di tali principi, effettuata una comparazione tra il reale interesse di alla consegna della dichiarazione di conformità di un solo T_ impianto di condizionamento sul quale l'appaltatore ha effettuato una riparazione e la considerevole entitàdel corrispettivo non pagato dalla medesima deve ritenersi che non sussiste reciprocità tra T_
l'inadempimento dell'appaltatore e quello della committente. In effetti, il mancato pagamento della fattura ammontante ad € 18.261,58 non risulta proporzionalmente giustificabile eccependo, come inadempimento della controparte, la mancata consegna delle dichiarazioni di conformità dell'impianto di condizionamento sul quale è avvenuta una riparazione. Di conseguenza, rigettata l'eccezione di inadempimento, va riconosciuta l'effettiva sussistenza ed esigibilità, da parte del Controparte_1
del credito relativo alle prestazioni oggetto della fattura in
[...] contestazione 5. Il motivo di opposizione con il quale ha dedotto la carenza di valore T_ probatorio, nel giudizio di opposizione, delle fatture commerciali certificate dagli appositi libri contabili, solleva questioni teoriche superate nel caso di pag. 10 di 23 specie dal fatto che la stessa opponente, per un verso, ha riconosciuto che le fatture in questione sono state emesse in esecuzione di quattro diversi contratti di appalto di forniture e servizi stipulati con e, per CP_1 altro verso, non ha contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui esse si riferiscono e/o la congruità degli importi fatturati rispetto alle previsioni contrattuali. Laddove invece la debitrice opponente ha eccepito in riconvenzionale un proprio controcredito per l'applicazione di penali da ritardo, ovvero ha sollevato l'eccezione di inadempimento dell'appaltatrice, tali profili sono stati esaminati e valutati nel merito, senza che l'indagine sulla effettiva sussistenza o meno del credito azionato venisse ostacolata dal preteso valore probatorio delle fatture cui si riferivano le contestazioni.
6. Infine, è infondato il motivo con il quale ha contestato T_ l'applicabilità ai contratti di appalto de quibusdegli interessi di cui al D. Lgs 231/2002. Infatti, sul punto in contestazione la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (Cass., n. 5734/2019; cfr. anche Cass., Ord. n. 10528/2022).
7. Anche la doglianza relativa all'errato computo del dies a quodi decorrenza degli interessi, in considerazione della previsione del pagamento delle fatture a 90 giorni dalla loro emissione, risulta infondato, posto che gli interessi –accolti come da domanda –sono stati richiesti dalle scadenze delle singole fatture fino al saldo. Pertanto, prevedendo le fatture il pagamento a 90 giorni –ed essendo tale termine compatibile con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 –gli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. cit. inizieranno a decorrere soltanto dalla scadenza del novantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture.
8. In conclusione, essendo infondati tutti i motivi, l'opposizione va rigettata. Tuttavia, inaccoglimento della domanda spiegata dalla terza intervenuta,
, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va condannata al CP_5 T_ pagamento dell'importo di € 45.020,03 in favore del
[...] e dell'importo di € 68.618,17 -di cui alla fattura n. n. Controparte_1 53/15 -in favore di;
in entrambi i casi, oltre agli interessi di mora ex CP_5
d.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo.
pag. 11 di 23 9. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.7398/2022 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 4.5.2022, pubblicata in data 12.5.2022 e non notificata, resa a conclusione del giudizio RG 7551/2019, i. accertare che a) l'atto di risoluzione per mutuo consenso del precedente contratto di cessione di crediti a rogito Notaio del 02.07.2015, Per_1 stipulato tra il Curatore del n. 100/2016 e la Controparte_1 cessionaria del credito, e b) la cessione del credito di cui alla CP_3 fattura n. 53/2015 tra la cedente e sono CP_1 Controparte_8 opponibili ad solo all'esito dell'accertamento Parte_1 compiuto nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma e della risoluzione giudiziale del conflitto tra più creditori e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto né al n. 100/2016 Controparte_1 dell'8.2.2016 né a a titolo di interessi sulle fatture e/o in Controparte_8 subordine accertare la decorrenza dei predetti interessi, non dalla scadenza delle singole fatture, bensì dalla data della domanda giudiziale;
ii. accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata in primo grado, la proporzionale riduzione del credito portato dalla fattura n. 53/2015 spettante alla cessionaria in ragione Controparte_8 dell'effetto estintivo e/o compensativo del credito di Parte_1 maturato a titolo di penale per euro 38.267,64 sulla fattura n.
[...] 53/2015 e, per l'effetto, decurtare l'importo di euro 38.267,64 dalla fattura n. 53 del 1.3.2015, emessa per complessivi euro 68.618,17; iii. accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata in primo grado, la proporzionale riduzione dei crediti del n. 100/2016 dell'8.2.2016 in ragione CP_1 Controparte_1 dell'inesigibilità del credito riportato nella fattura n. 417 del 31.12.2014, pari ad euro 18.261,58 e, per l'effetto, decurtare l'importo di euro 18.261,68 di cui alla fattura n. 417 del 31.12.2014 dall'importo complessivo di euro 45.020,03, oggetto della condanna in primo grado in favore del
Controparte_1 iv. in via subordinata al mancato accoglimento del primo e/o del terzo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare che Parte_1 è tenuta a corrispondere al n.
[...] CP_1 Controparte_1 100/2016 dell'8.2.2016 sulla fattura n. 417 del 31.12.2014 gli interessi compensativi al tasso legale, in luogo degli interessi moratori ex D. Lgs.
pag. 12 di 23 231/2022, decorrenti comunque dalla data della domanda giudiziale e, subordinatamente, dalla scadenza della fattura;
v. in via di ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di gravame spiegati (par. I, II, III e IV), disporre la compensazione, anche parziale, delle spese di lite dovute da in favore del Fallimento Parte_1 CP_1 n. 100/2016 dell'8.2.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92,
[...] comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa (cfr. par. V); vi. condannare il Fallimento S.p.A. n. 100/2016 CP_1 dell'8.2.2016 alla restituzione, anche parziale, di quanto corrisposto da in forza del titolo provvisoriamente esecutivo, Parte_1 quivi impugnato. vii. con vittoria di spese, anche generali, ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado.”
Ha resistito rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: i. rigettare l'appello interposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 7398/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Roma in data 04.05.2022, pubblicata in data 12.05.2022, non notificata e resa a conclusione del procedimento R.G. n. 7551/2019; ii. condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, del presente grado di giudizio.”
Ha resistito rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.ma Corte di Appello adita Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata anche nella parte emendata. Con vittoria di compensi difensivi, spese generali e accessori di legge
All'udienza del 26/09/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4.1 – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato Controparte_2 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti
[...]
pag. 13 di 23 dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello contiene cinque motivi.
§ 5.1 – Il primo motivo è intitolato: “Sull'erroneità della condanna di al pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2022 dalla T_ scadenza delle fatture al saldo: a) violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1264 e ss. c.c. - accertamento giudiziale dell'intervenuta risoluzione per mutuo consenso del precedente contratto di cessione in favore di ed opponibilità della retrocessione dalla data dell'accertamento CP_3 giudiziale;
b) risoluzione giudiziale del conflitto tra più creditori - erronea valutazione delle prove acquisite in atti e delle allegazioni delle parti in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ”. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata che, nel disporre la condanna di Parte_1
(in breve, a pagare parte del credito (€ 45.020,03) al
[...] T_ e parte (€ 68.618,17) alla Controparte_1 cessionaria (in breve, Controparte_2
), ha erroneamente posto a carico dell'odierna appellante gli CP_5
pag. 14 di 23 interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture. Sostiene al riguardo che tale categoria di interessi presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non contestato o comunque non sottoposto a verifiche giudiziali, mentre nel caso di specie,
aveva sin dall'inizio eccepito una situazione di incertezza riguardo T_ alla titolarità dei crediti azionati contestandone inoltre la debenza e l'esigibilità. Pertanto, poiché l'esistenza e la titolarità dei crediti era stata accertata solo all'esito del giudizio di opposizione, gli interessi moratori, se dovuti, dovevano decorrere dalla data della domanda giudiziale e nella misura legale ex art. 1282 c.c.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Sul rigetto dell'eccezione riconvenzionale sollevata da in tema di applicazione della penale T_ contrattuale;
erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado dei fatti posti a fondamento della domanda - erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti ex art. 115 e 116 c.p.c.”. Con tale motivo contesta il rigetto da parte del Tribunale T_ dell'eccezione riconvenzionale, formulata nei confronti di , CP_5 relativa all'applicazione della penale contrattuale nella misura di € 38.267,64, pari al 10% del valore del contratto. Il Giudice di primo grado escludeva che fosse stata provata la corretta quantificazione della penale, ritenendo non dimostrati né i giorni di ritardo accumulati dall'appaltatrice, né i criteri di calcolo utilizzati. Tale motivazione, secondo l'appellante, sarebbe tuttavia erronea e contrasterebbe con la documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergeva chiaramente l'inadempimento della appaltatrice, il cui credito era successivamente pervenuto alla cessionaria
. CP_5 Alla luce di ciò, chiede con la riformata della sentenza, che venga riconosciuto il diritto di a decurtare la somma di € 38.267,64 dalla T_ fattura n. 53 del 01/03/2015, emessa per € 68.618,17.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Sul mancato accoglimento dell'eccezione di inesigibilità della fattura n. 417/2014 – erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado dei fatti posti a fondamento della domanda - violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c.” Con tale motivo l'appellante censura la decisione del primo Giudice per aver riconosciuto, in favore del , l'esigibilità della fattura n. CP_1 417 del 31 dicembre 2014, nonostante avesse contestato e dimostrato T_ la mancanza di un presupposto essenziale per la maturazione del credito. Da parte di infatti, non erano state rilasciate le dichiarazioni di CP_1 conformità per la manutenzione di un impianto di manutenzione. Afferma quindi che la consegna delle dichiarazioni di conformità era prevista contrattualmente, come condizione necessaria per il pagamento, per cui il Giudice di prime cure, omettendo di valorizzare tale circostanza, sarebbe pag. 15 di 23 incorso in un errore di diritto e di valutazione, che ha determinato l'ingiusta condanna di T_
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Subordinatamente al mancato accoglimento del Primo e/o del Terzo motivo di gravame: erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato al pagamento in favore del T_
degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 sulla fattura n. 417/2014.” CP_1
Con tale motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur rigettando l'eccezione di inadempimento sollevata da ha comunque condannato la società T_ appellante a corrispondere in favore del gli interessi moratori di CP_1 cui al D.Lgs. 231/2002, decorrenti dalla scadenza della fattura n. 417/2014, La decisione sarebbe dunque errata alla luce dell'indirizzo secondo cui, nei casi in cui sia opposta e respinta l'eccezione di inadempimento, non possono essere riconosciuti interessi moratori, bensì soltanto interessi compensativi, ossia quelli legali decorrenti dalla domanda giudiziale .
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato: “La condanna di alla T_ rifusione delle spese di lite in favore del – Controparte_9 omessa valutazione della parziale soccombenza del e/o delle CP_1 gravi ed eccezionali ragioni di obiettiva incertezza sulla titolarità del credito - violazione dell'art. 92 c.p.c. ” Con tale motivo l'appellante impugna la sentenza del primo Giudice che l'ha condannata alla rifusione integrale delle spese legali in favore del
, senza tenere conto né della parziale soccombenza di CP_1 quest'ultimo, né delle gravi ed eccezionali ragioni che rendevano la controversia connotata da una oggettiva incertezza. La decisione del Tribunale si porrebbe quindi in contrasto sia con la norma di cui all'art.92 cpc, come interpretata dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 77/2018, sia con l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” è elastica e ricomprende, tra le altre, la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso
§ 5.6 – Infine, al sesto punto dell'atto di impugnazione, intitolato:
“L'intervenuto pagamento di ASPI in favore del e Controparte_1 la domanda condanna alla restituzione di quanto corrisposto”, l'appellante chiede la restituzione, anche parziale, della somma di € 70.918,36, da essa corrisposta al in forza della sentenza impugnata. Controparte_1
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – Il primo, il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi e sono infondati.
pag. 16 di 23 I tre motivi attengono al tema della debenza e della decorrenza degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 riconosciuti dal Giudice alla curatela del Fallimento sull'importo della fattura n.417/2014, a decorrere CP_1 dalla data di emissione della stessa. Con il primo motivo l'appellante sostiene che a causa dell'incertezza sulla titolarità dei crediti, oggetto delle fatture n.417/20014 e n.53/2013, risolta solo dalla sentenza che condannava a corrispondere l'importo T_ della prima al e quello della seconda ad , la CP_1 CP_5 decorrenza degli interessi moratori doveva farsi coincidere con la data di introduzione del giudizio e non con la scadenza delle singole fatture. Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale per non aver accolto l'eccezione di inesigibilità, ex art.1460 cc., della fatt. 417/2014, emessa per il pagamento di compensi previsti da un contratto d'appalto. Con il quarto motivo, afferma quindi, in via subordinata, che il Tribunale, di fronte alla contestata esigibilità dell'importo della fattura n.417/2014, pur rigettando la predetta eccezione di inadempimento, avrebbe dovuto statuire sugli interessi, applicando il principio per cui: “la parte che subisce l'avversa eccezione di inadempimento, benché non abbia diritto agli interessi moratori, ha di certo diritto agli interessi compensativi”. Le doglianze non meritano accoglimento. Il giudizio nasce dall'opposizione di al decreto ingiuntivo del T_ Tribunale di Roma n. 24961/2018, ottenuto dal Controparte_1 sulla base di fatture, tra le quali la n. 417/2014 e la n. 53/2013 emesse per prestazioni eseguite in adempimento di alcuni contratti di appalto. L'attuale appellante si opponeva al provvedimento monitorio, eccependo la carenza di legittimazione passiva del atteso che i crediti erano Controparte_1 stati ceduti dalla Società in bonis alla cessionaria il CP_1 CP_3
02/07/2015. Nel giudizio di opposizione, in cui interveniva volontariamente
, rivendicando la titolarità della fattura n.53/2013, si costituiva il CP_5 e deduceva che la cessione dei crediti a era Controparte_1 CP_3 stata successivamente risolta per mutuo consenso e che la conseguente retrocessione dei crediti al era stata debitamente comunicata ad CP_1
T_ All'esito del giudizio, il Tribunale accertava la validità della retrocessione e della notifica della stessa al ceduto, accertava altresì la titolarità del credito vantato da e pronunciava dunque la CP_5 condanna di al pagamento della sorte e degli interessi moratori, a far T_ data dalla scadenza delle rispettive fatture. Contestualmente, dichiarava infondate: l'eccezione di inadempimento con cui l'opponente aveva inteso paralizzare la pretesa di pagamento della fattura n.417/2014, nonché l'eccezione di compensazione parziale del credito opposta ad , in CP_5 relazione alle somme di cui alla fattura 53/2015.
pag. 17 di 23 Con il proposto gravame, l'appellante censura l'accertamento del primo Giudice, secondo cui la produzione documentale del CP_1 proverebbe la corretta comunicazione ad della retrocessione dei T_ crediti;
nel contempo, contesta l'omessa valutazione da parte del Tribunale della dedotta situazione di oggettiva incertezza in cui versava T_ riguardo alla titolarità dei crediti vantati dal . CP_1
Va chiarito comunque che l'impugnazione non ha ad oggetto l'accertamento della validità dell'atto di risoluzione per mutuo consenso dell'originaria cessione dei crediti a che ha prodotto la CP_4 retrocessione degli stessi alla curatela, né riguarda la validità della cessione ad del credito di cui alla fattura 53/2015. Il primo motivo di appello CP_5 fa riferimento, infatti, alla sola statuizione del Tribunale sul termine di decorrenza degli interessi moratori. L'appellante chiede infatti alla Corte che la retrocessione per mutuo consenso al Fallimento dei crediti precedentemente ceduti a e la cessione a del credito di cui CP_3 CP_5 alla fattura n.53/2015, siano dichiarate opponibili alla debitrice ceduta, solo all'esito degli accertamenti contenuti nella sentenza e della risoluzione del conflitto tra i creditori da parte del Tribunale, e che nulla venga perciò riconosciuto agli appellati a titolo di interessi sulle rispettive fatture o, in subordine, che gli interessi moratori in favore del (la richiesta CP_1 non è estesa ad vengano fatti decorrere dalla domanda Controparte_8 giudiziale e non quindi dalla scadenza della fattura. Le censure sono tuttavia prive di fondamento. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo n.231/2002 “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” Detti interessi decorrono, in base al dettato del art.4 dello stesso testo normativo, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, che nella fattispecie era di 90 giorni dalla data di emissione: tanto per la fattura n. 417, del 31/12/2014 (all.10 fascicolo primo grado
, quanto per la n.53 del 05/03/2015 (all.6 fascicolo primo grado T_
. T_ Nel caso in esame non è stato dedotto da alcun fatto che T_ rendesse impossibile l'esecuzione tempestiva dei pagamenti. Del tutto ininfluente al riguardo è l'asserita condizione di incertezza circa la titolarità dei crediti, che sarebbe stata provocata dalla retrocessione al fallimento dei crediti che erano stati precedentemente ceduti a Tale CP_3 retrocessione, lungi dal costituire una causa di impossibilità della prestazione di pagamento, non presenta , contrariamente a quanto afferma neppure caratteri di obiettività. La retrocessione dei crediti alla T_ curatela veniva infatti comunicata ad on pec del 18/05/2017, in cui si T_ faceva espresso riferimento alla risoluzione per mutuo consenso della precedente cessione intervenuta tra e il 02/07/2015. CP_1 CP_3
pag. 18 di 23 La cessione risolta concerneva anche la fattura n.417/2014, per cui la suddetta comunicazione risulta idonea agli effetti di cui all'art.1264 c.c., rendendo opponibile la retrocessione del credito alla debitrice ceduta, valendo altresì ad escludere ogni possibilità di incertezza sul titolare del credito. Inoltre, la retrocessione dei crediti già ceduti a il CP_3 02/07/2015, non poteva riguardare la fattura n.53/2014, che era stata oggetto di una precedente cessione, intervenuta tra e il CP_1 CP_5 06/03/2015. Come correttamente ricostruito dal Tribunale: “Dalla comunicazione datata 06.03.2015, inviata da ad Controparte_1 CP_5 (doc 6), risulta che la prima ha ceduto alla seconda il suddetto credito nell'ambito del rapporto di factoring intercorrente tra le parti. Il tenore della dichiarazione prodotta sub doc 6, cui è apposta la data certa 19.03.15, unitamente all'indicazione delle coordinate bancarie di , CP_5 quale destinataria del pagamento, apposta in calce alla fattura n. 53/15 emessa dalla (prodotta con identica stampigliatura dal CP_1 Fallimento sub doc 2 e da sub doc 6) non lasciano dubbi in ordine T_ alla intervenuta cessione del credito operata da a favore della CP_1 terza intervenuta. L'avvenuta notifica della cessione alla debitrice ceduta, si ricava invece dalla nota ad oggetto < da CV80005029 –Fattura n. 53 del CP_8 Controparte_1 5/03/2015>> (doc. 10, fasc. terza intervenuta), con la quale ha T_ dichiarato ad di aver ricevuto la comunicazione di cessione in data CP_5
01.04.15, informandola (per gli effetti di cui all'art. 1248 c.c. in materia di opponibilità della compensazione al cessionario) che il pagamento dell'importo imponibile pari ad euro 56.244,40 sarebbe stato effettuato, ancorché al netto della trattenuta di euro 38.267,64 a titolo di penali (di cui alla nota prodotta dalla stessa sub doc 19), alla scadenza della fattura T_
(il 28.5.15).” Seppure poi, in via del tutto ipotetica, la predetta comunicazione del 18/05/2017, riguardante la retrocessione dei crediti da CP_10
, avesse potuto ingenerare incertezze sui soggetti titolari dei CP_1 crediti, va evidenziato che l'appellante avrebbe dovuto provvedere al pagamento già nel 2015, alle rispettive scadenze delle fatture n. 417/2014 e n. 53/2015. È da tali scadenze che pertanto vanno fatti decorrere gli interessi moratori ai sensi dell'art. 4 del D.lvo 231/2002.
La regola della decorrenza automatica degli interessi ex D.lvo 231/2002, non subisce peraltro eccezioni per il fatto che il credito è stato oggetto di contestazione in giudizio. Infatti, non trova applicazione nel caso di specie il principio richiamato nel quarto motivo di appello, per cui, “il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra parte non può essere considerato in mora e pag. 19 di 23 non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui l'eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte;
nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito e va effettuata in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.” (Cass. Sez. 2, Ord. 14/09/2017 n.21315). L'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. riproposta con il terzo motivo di appello, e diretta a far dichiarare inesigibile l'importo di cui alla fattura n.417/2014, è infondata. contesta la richiesta di T_ pagamento del fallimento eccependo un inadempimento dell'appaltatrice, costituito dall'omessa consegna delle dichiarazioni di conformità di un impianto, così come previsto dal contratto n. 80003260 del 4.12.2012, avente ad oggetto la manutenzione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento e condizionamento) dell'Autostrada A1 Milano –Napoli, Tratto Fabro –Frosinone e Diramazioni per Roma Nord e Roma Sud e Autostrada A12 Roma –Civitavecchia, Lotti 10-11-12. La disposizione del contratto intitolata “REQUISITI TECNICI E NOMINA TERZO RESPONSABILE” prevede invero l'obbligo dell'appaltatrice, in caso di modifiche ad impianti esistenti, di rilasciare al termine dei lavori la documentazione di conformità prevista dall'art. 7, DM 22/01/2008 n.37, nonché provvedere ad aggiornare, ed eventualmente a compilare in caso di mancanza, i libretti di impianto e di centrale. Risulta inoltre che la fattura n. 417/2014 del 31.12.2014, si riferiva sia ad interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione sull'autostrada A1, sia al “rifacimento stacchi e installazione nuovi regolatori per fan-coil” al 3° piano di Via Bergamnini 50 Roma, sede di Per quanto riguarda quest'ultima voce, si Parte_1 trattava quindi della modifica di un impianto preesistente, per cui vi era l'obbligo dell'esecutrice dei lavori di consegnare l'attestazione di conformità. A fronte, perciò, dell'eccezione sollevata da arebbe stato T_ onere dell'appaltatrice dare la prova di aver adempiuto a tale obbligo. Alla mancata osservanza dell'onere probatorio gravante sul , non CP_1 consegue tuttavia l'automatico accoglimento dell'avversa eccezione di inadempimento. L'inadempimento contestato all'appaltatrice riguarda infatti un'obbligazione accessoria di quella principale, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori presso la sede di e riferibile oltretutto solo ad T_ uno dei due interventi indicati nella fattura (l'altro riguardava la manutenzione straordinaria degli impianti della A1). L'omessa consegna delle certificazioni non assume pertanto rilevanza tale da giustificare l'inesigibilità del prezzo dovuto per l'esecuzione delle opere, descritte nella fattura n.417/2014. È quindi condivisibile l'assunto del Tribunale, per cui l'eccezione di cui all'art. 1460 cc, presuppone non solo l'inadempimento ma anche la proporzionalità tra le reciproche condotte non conformi al pag. 20 di 23 programma contrattuale, da valutare tenendo conto degli interessi delle parti e dell'oggettiva entità degli inadempimenti. L'appellante peraltro non ha dedotto neppure il costo sostenuto o da sostenersi per ottenere da un professionista qualificato la certificazione mancante, che le avrebbe consentito di chiedere una riduzione dell'importo dovuto all'appaltatrice. Viene dunque confermata l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata da e riconosciuta l'esigibilità del prezzo T_ della suddetta fattura da parte del . CP_1 La rilevata palese sproporzione tra l'inadempimento della debitrice all'obbligo di pagamento del prezzo risultante dalla fattura in questione e l'inadempimento contestato all'appaltatrice, consente di escludere che la trattazione dell'eccezione in sede giudiziale possa aver fatto decorrere gli interessi moratori dalla data della domanda. L'evidente assenza di reciprocità tra i due inadempimenti venuti in esame esclude infatti la legittimità del mancato pagamento della fattura n.417 cc, e non consente di derogare al principio generale per cui nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti.
Va dunque confermata la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 45.020,03, in favore del Fallimento appellato, con gli interessi di mora ex D.lgs. n.231/2002, dalla scadenza della fattura al saldo.
§ 6.2 – E' il secondo motivo infondato. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato, ritenendola non provata, l'eccezione riconvenzionale di T_ avente ad oggetto un preteso controcredito della stessa Parte_5
, derivante dall'applicazione della penale contrattuale, sul credito
[...] descritto dalla fattura n.53/2015. Il Tribunale ha infatti escluso il diritto di ASPI al pagamento della penale, ritenendo non provati né i giorni di ritardo accumulati dall'appaltatrice, né i criteri di calcolo utilizzati. Tale motivazione, dunque, secondo l'appellante, sarebbe erronea e contrasterebbe con la documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergerebbe invece l'inadempimento della appaltatrice, il cui credito era successivamente pervenuto alla cessionaria . CP_5 a prodotto copia del contratto n.80005029 del 04/06/13 (all. 2 T_ al fascicolo di primo grado) con riferimento al quale è stata emessa la fattura n.53/2015, evidenziando che la clausola relativa alle penali, prevede che
“nella eventualità che le prestazioni oggetto del contratto non venissero pag. 21 di 23 eseguite correttamente e/o effettuate nei termini indicati, si Parte_1 riserva la facoltà di applicare alla Contraente una penale pari all' 1% del valore del singolo “Ordinativo” per ogni evento contestato o giorno di ritardo”. La stessa opponente ha altresì prodotto documentazione da cui risulta che i lavori previsti dal contratto, avrebbero dovuto essere completati entro il 31/10/2013; termine successivamente prorogato al 30/04/2014. Dall'ulteriore nota del 23/05/2014, risulta poi che aveva diffidato T_ l'appaltatrice a completare i lavori entro il 30/05/2014, avvertendola che, in caso di ulteriore ritardo, avrebbe applicato la penale prevista dal contratto, nella misura massima del 10%, corrispondente ad € 38.267,64, (all.18 al fascicolo di primo grado . In atti è presente, inoltre, la nota T_ dell'8.10.2014 (all.19) con cui informava l'appaltatrice T_ dell'applicazione della penale il cui ammontare che sarebbe stato detratto dall'importo dei compensi maturati. Sebbene, dunque, dal contratto prodotto in giudizio emerga la previsione di una penale, non è stata tuttavia fornita dimostrazione dei giorni totali in cui si sarebbero protratti i lavori oltre la data stabilita. La comunicazione dell'08/10/14, con la quale è stata comunicata l'applicazione della penale alla contiene infatti una generica contestazione CP_1 della “mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti”, senza alcuna specificazione della durata del ritardo. Appare pertanto del corretta ed esente da vizi di motivazione la decisione del giudice di prime cure, che ha respinto la pretesa di in quanto non T_ sorretta da prove. Va dunque confermata la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 68.618,17, in favore di Controparte_2
con gli interessi di mora ex D.lgs. n.231/2002, dalla scadenza
[...] della fattura n.53/2015 al saldo.
§ 7. – E' infine infondato il quinto motivo di appello, con il quale ensura la sentenza di primo grado, laddove dispone la sua condanna a T_ pagare integralmente le spese legali in favore del , senza tenere CP_1 conto né della parziale soccombenza di quest'ultimo, né delle gravi ed eccezionali ragioni che rendevano la controversia connotata da una oggettiva incertezza. Anche a tale riguardo la decisione del Tribunale si rivela corretta atteso che la condanna di al pagamento delle spese in favore del T_
, nonostante il parziale ridimensionamento della pretesa CP_1 creditoria di questa, appare giustificato dalla sostanziale soccombenza dell'opponente. La statuizione del Tribunale sulle spese di giudizio viene quindi confermata.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di pag. 22 di 23 riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 9. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...] e di Controparte_1 Controparte_2 contro la sentenza n.7398, del 2022, resa tra le parti dal Tribunale
[...] di Roma il 12/05/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n.7398, del 2022, del 12/05/2022 del Tribunale di Roma;
2. – condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite, in favore del
[...] e di Controparte_1 Controparte_2
, liquidate per ciascuno, in complessivi €
[...] 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero del ruolo generale 4445 degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 26/09/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Fabrizio Pollari Maglietta (C.F. ) nel cui C.F._1 studio in Roma, Via Barnaba Oriani 91, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'avvocato Caterina Maria Jone Ciabattini (C.F. ), C.F._2 nel cui studio in Roma, P.le Clodio 32, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
(C.F. Controparte_2
), con l'avvocato Paolo Maria Verrecchia (C.F. P.IVA_3
pag. 1 di 23 ), nel cui studio in Milano, Via Paolo Giovio 14, è C.F._3 elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7398 del 12/05/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 25.01.2019, ha proposto opposizione avverso il decreto T_ ingiuntivo n. 24961/2018, emesso in data 26.11.2018, con il quale questo Tribunale le ha intimato il pagamento, in favore del Controparte_1
della somma di € 113.638,20 persorte capitale, relativa ad alcune
[...] fatture rimaste insolute (la n. 356 del 17.11.2014, la n. 363 del 20.11.2014, la n. 368 del 27.11.2014, la n. 417 del 31.12.2014, la n. 418 del 31.12.2014 e la n. 53 del 1.3.2015), emesse a fronte di alcuni contratti di appalto perfezionati con oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al T_ saldo ex art. 4 e 5 D.lgs. 231/02 e spese della procedura. ha contestato la pretesa monitoria azionata dal T_ [...] ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 in base ai seguenti motivi di opposizione:
-carenza di legittimazione attiva del a seguito Controparte_1 dell'intervenuta cessione del credito afferente le fatture azionate in via monitoria in favore della cessionaria , con atto in data 2.7.2015; CP_3
-inesistenza del credito della azionato in via monitoria per un CP_1 duplice ordine di ragioni: (i) eccezione riconvenzionale di compensazione del credito ASPIdi euro 38.267,64 derivante dall'applicazione della penale per i ritardi maturati dall'appaltatrice; (i) inesigibilità del credito di € 18.261,58 di cui alla fattura n. 417 del 31.12.2014 in ragione della mancata consegna da parte dell'appaltatrice delle dichiarazioni di conformità dell'impianto di climatizzazione della Direzione di Tronco;
-inapplicabilità ai contratti di appalto di lavori de quibusdegli interessi di cui al D. Lgs 231/2002 ed errato computo del dies a quodi decorrenza degli interessi, attesa la previsione del pagamento delle fatture a 90 giorni dalla loro emissione;
-carenza di valore probatorio, nel giudizio di opposizione, delle fatture commerciali certificate dagli appositi libri contabili, sulle quali si fonda il decreto ingiuntivo opposto. Si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1 resistito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
pag. 2 di 23 In ordine al primo motivo di opposizione, parte opposta ha contro dedotto che la cessione di credito a era stata risolta per mutuo consenso CP_4 con conseguente propria legittimazione attiva. Riguardo agli altri motivi, ha dedotto che il credito azionato è documentato da fatture mai contestate da che il presunto credito per penali T_ eccepito in riconvenzionale avrebbe dovuto essere accertato in sede concorsuale e, infine, che il credito per interessi è dovuto trovando applicazione la disciplina di cui al D.lvo 231/02. E' intervenuta volontariamente in giudizio eccependo la carenza di CP_5 legittimazione attiva del con riferimento al credito portato dalla CP_1 fattura n. 53/15, cedutole in data 05.03.2015 dalla in Controparte_1 bonis per atto opponibile alla debitrice ceduta ed a tutti i terzi ex artt. 5 L 52/91 e 1264, 1265 e 2914 c.c. Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare l'esclusiva titolarità del suddetto credito in capo alla stessa con conseguente condanna di al pagamento in suo favore della somma di T_
€ 68.618,17, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, ovvero della diversa somma risultante in corso di causa. All'udienza del 19.9.2029, il ha contestato l'atto di Controparte_1 intervento di e la relativa domanda, deducendo che l'intervenuto CP_5 fallimento del cedente aveva provocato lo scioglimento ex art. 72 l.f. della cessione del credito a favore di . CP_5 In quella sede, la difesa di ha reiterato l'eccezione di carenza di CP_5 legittimazione attiva della Curatela evidenziando come il fallimento della cedente non avesse in alcun modo reso inefficace il contratto di cessione del credito già completamente “eseguito” antefallimento. ha reiterato le proprie difese nei confronti del T_ [...]
ivi compresa l'eccezione di compensazione con il proprio CP_1 controcredito per le penali da ritardo. Con riferimento alla domanda di
, ha invece contestato l'omessa produzione della cessione di credito CP_5 ed ha opposto il proprio controcredito per le penali.
ha richiamato la documentazione prodotta ritenendola dimostrativa CP_5 dell'efficacia e dell'opponibilità della cessione del credito portato dalla fattura n. 53/15. Il Giudice –tenuto conto delle contestazioni sollevate da parte opponente e da parte intervenuta in ordine alla titolarità del credito e considerato che alcune di esse si fondano su prova scritta –ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed ha assegnato i termini ex art. 183 VI co c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova. Scambiate tra le parti le memorie istruttorie, all'udienza del 28.1.21 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie di parte opposta fissando udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 16.2.2022 svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa pag. 3 di 23 assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “1) rigetta l'opposizione proposta da il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 24961/2018;
2) accoglie la domanda proposta da Controparte_2
3) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 24961/2018 e condanna al pagamento della somma di € 45.020,03 in Parte_1 favore del e della somma di € 68.618,17 in Controparte_1 favore di in entrambi i casi, oltre agli Controparte_2 interessi di mora exd.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del e di Controparte_1 Controparte_2
che liquida, per ciascuno di essi, in € 3.972,00, oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali, IVA e CPA.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “1.Con il primo motivo di opposizione, T_ ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del Controparte_1
[...] A tal fine, ha dedotto che, con scrittura privata autenticata in data 2.7.2015 (doc. 12), la in bonisaveva ceduto pro solvendoa Controparte_1
.A. i crediti relativi alle fatture Controparte_6 azionate. La cessione era poi stata notificata ad quale debitrice T_ ceduta, l'08.07.2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (doc. 13). Il 16.07.2015, la cessionaria aveva inviato ad diffida di CP_3 T_ pagamento relativa alle fatture cedute (doc. 14) ed con nota del T_ 07.10.2015, aveva risposto rilevando l'impossibilità di procedere al pagamento in favore della cessionaria in ragione di una serie di pignoramenti, notificati alla debitrice ceduta, per un importo ampiamente superiore rispetto a quello delle fatture emesse dalla cedente (doc. 15). Con sentenza del Tribunale di Roma dell'08/02/2016, n. 103/16 è stato dichiarato il fallimento della Controparte_1 Parte opposta ha ribadito la propria legittimazione attiva sostenendo che le fatture cedute sono state retrocesse in capo al CP_7 [...]
come da atto notarile stipulato con e Controparte_1 CP_3 depositato in giudizio (doc. 4). Parte opponente ha replicato rappresentando l'inidoneità della risoluzione per mutuo consenso del contratto di cessione di crediti in favore di CP_3 a privare di efficacia la precedente cessione giudizio, in considerazione del fatto che la stessa non le sarebbe opponibile non essendole mai stata pag. 4 di 23 notificata in qualità di debitrice ceduta e che non si tratterebbe di un atto notarile (come soste nuto da parte opposta) ma di una semplice scrittura privata priva di data. Le contestazioni sollevate da parte opponente sono infondate. Ritiene il Giudicante che l'atto di risoluzione per mutuo consenso del precedente contratto di cessione di crediti a ro gito Notaio del Per_1 02.07.2015, stipulato tra il Curatore del Controparte_1 (previa autorizzazione del Giudice Delegato dell'01.08.2016 doc. 13) e la cessionaria del credito, , sia valido ed efficace, oltre che opponibile CP_3 in questa sede alla debitrice ceduta T_ A tale riguardo è innanzitutto ininfluente la mancanza di data (certa) in calce all'atto di risoluzione per mutuo consenso sottoscritto dal Curatore del Fallimento e dal legale rappresentante di . Esso, infatti, si Controparte_1 Parte_4 colloca in un arco temporale compreso tra l'autorizzazione del G.D. in data 01.08.2016) ed il deposito in giudizio dell'atto medesimo. Di conseguenza, la risoluzione per mutuo consenso di cui trattasi è, da un canto, successiva al la cessione di credito oggetto di risoluzione consensuale e, dall'altro canto, precedente al pagamento, non ancora effettuato, del credito da parte del debitore ceduto. Altresì, l'intervenuta retrocessione dei crediti in precedenza ceduti a
è stata oggetto di debita informativa ad da parte del CP_3 T_
, come si deduce dalla comunicazione in data 18.05.2017 (doc. CP_1 6). In ogni caso, la cessione del credito (e, parimenti, la retrocessione del credito) si perfeziona tra le parti senza il consens o del debitore, mentre, ai sensi dell'art. 1264, co. I, c.c., la notifica al debitore ceduto rende inefficace il successivo pagamento al creditore cedente. Difatti, in mancanza della notifica o dell'accettazione, il debitore è liberato anche se il pagamento è stato effettuato in favore del soggetto (creditore cedente) non più titolare del credito, a meno che il cessionario provi che il debitore ceduto era a conoscenza dell'avvenuta cessione (art. 1264, II co., c.c.). Altro effetto della notificazione/accettazione è quello di dirimere il conflitto tra più cessionari in caso di plurime cessioni dello stesso credito o tra cessionario e creditore pignorante del debitore ceduto (art. 2914, n. 2, c.c.). In tali casi, infatti, prevale la cessione notificata/accetta ta per prima dal debitore ceduto o quello verificatasi per primo tra il pignoramento e notificazione/accettazione della cessione. Cò trova conferma nel consolidato orientamento della S.C. secondo il quale
“<< (…)con la conclusione del contratto di cession e di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della pag. 5 di 23 notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 21/1/2005, n. 1312). Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacchè dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purchè possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (v. Cass., 2/2/2001, n. 1510. E già Cass., 15/11/1984, n. 5786. Cfr. altresì, più recentemente, Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 16/6/2006, n. 13954) >>(Cass., ord. n. 4713/2019; conf. Cass., n. 23257/2021. Nella fattispecie in esame, dunque, l'atto di risoluzione per mutuo consenso della precedente cessione dei crediti, oltre ad essere pienamente valido ed efficace tra le parti che l'hanno sottoscritta, è altresì opponibile al debitore ceduto che non ha ancora effettuato il pagamento allorquando esso abbia formato oggetto di apposita comunicazione. In conclusione, poiché la risoluzione per mutuo consenso della precedente cessione (doc. 4) ha comportato la retrocessione dei crediti per cui è causa in capo al (fatto salvo quanto si dirà subito Controparte_1 appresso a proposito del credito portato dalla fattura n. 53/15), l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta, essendo infondata, va rigettata.
2. L'avvenuta retrocessione dei crediti azionati dal Controparte_1 rende necessario dirimere il conflitto insorto tra questi e la terza intervenuta, , riguardo alla titolarità del credito portato dalla fattura CP_5 n. 53/15. Infatti, intervenendo volontariamente in giudizio, ha chiesto di CP_5 essere riconosciuta titolare del credito in parola in forza della cessione avvenuta in data 05.03.2015, nell'ambito di un contratto di factoring,con condanna di al pagamento in suo favore del relativo credito. T_ Al riguardo, ritiene questo Giudicante che la documentazione prodotta in giudizio dal terzo intervenuto sia idonea a dimostrare tanto la cessione ad del credito relativo alla fattura n. 53/15 vantato dalla CP_5 CP_1 nei confronti di quanto la notificazione dell'intervenuta
[...] T_ cessione.
pag. 6 di 23 Dalla comunicazione datata 06.03.2015, inviata da ad Controparte_1
(doc 6), risulta che la prima ha ceduto alla seconda il suddetto CP_5 credito nell'ambito del rapporto di factoringintercorrente tra le parti. Il tenore della dichiarazione prodotta sub doc 6, cui è apposta la data certa 19.03.15, unitamente all'indicazione delle coordinate bancarie di , CP_5 quale destinataria del pagamento, apposta in calce alla fattura n. 53/15 emessa dalla (prodotta con identica stampigliatura dal CP_1 Fallimento sub doc 2 e da sub doc 6) non lasciano dubbi in ordine T_ alla intervenuta cessione del credito operata da a favore della CP_1 terza intervenuta. L'avvenuta notifica della cessione alla debitrice ceduta, si ricava invece dalla nota ad oggetto <<comunicazione cessione credito a cp_8 da cv80005029 –fattura n. 53 del 5 03 2015>> Controparte_1 (doc. 10, fasc. terza intervenuta), con la quale ha dichiarato ad T_ CP_5 di aver ricevuto la comunicazione di cessione in data 01.04.15, informandola (per gli effetti di cui all'art. 1248 c.c. in materia di opponibilità della compensazione al cessionario) che il pagamento dell'importo imponibile pari ad euro 56.244,40 sarebbe stato effettuato, ancorché al netto della trattenuta di euro 38.267,64 a titolo di penali (di cui alla nota prodotta dalla stessa sub doc 19), alla scadenza della fattura T_ (il 28.5.15). Sempre fini dell'opponibilità della cessione alla debitrice ceduta e al Fallimento del cedente, si rileva che la cessionaria , in data CP_5 9.03.2015, ha erogato alla cedente i corrispettivi della cessione annotandoli sull'estratto conto 31.03.15; essi, pertanto hanno data certa ai sensi eper gli effetti di cui all'art. 5 comma 1 bis L.52/91 (cfr doc.3 pag. 368/369 e 7 fascicolo ). CP_5
Alla stregua di tale documentazione, la cessione a favore di del CP_5 credito portato dalla fattura n. 53/15 è efficace ed opponibile sia alla debitrice ceduta che al Fallimento della cedente T_ Controparte_1 Altresì, è infondata la difesa di parte opposta secondo la quale l'intervenuto fallimento della cedente avrebbe provocato lo Controparte_1 scioglimento ex art. 72 l.f. della cessione del credito a favore di . CP_5 Nella fattispecie, infatti, non sussistono cessioni di credito ineseguite o non compiutamente eseguite dalle parti prima del fallimento del cedente/appaltatore, dalle quali il curatore si sarebbe potuto sciogliere ai sensi dell'art. 72 L.F. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. c) della L. n. 52/1991, la cessione è opponibile al fallimento del cedente quando, come nel caso in esame, il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa anteriore al fallimento, salvo che il curatore provi –circostanza neppure dedotta nel presente giudizio –che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato pag. 7 di 23 eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto (art. 7, co. 1, legge citata). Neppure l'eventuale scioglimento del contratto di factoringnell'ambito del quale è avvenuta la cessione di credito de quapotrebbe pregiudicare la validità e l'efficacia della cessione di credito già perfezionata prima della dichiarazione di fallimento. Non si pone in contrasto con quanto fin qui esposto la circostanza che, attesa la natura pro solvendodella cessione, la cessionaria è stata ammessa al passivo del fallimento del cedente per le anticipazioni dei corrispettivi di cessione non coperte dai pagamenti dei debitori, in via condizionale per l'ipotesi in cui dovessero pervenire incassi dai debitori ceduti. Va pertanto riconosciuto che è e non il CP_5 Controparte_1 il titolare del credito ed il soggetto legittimato ad agire nei confronti
[...] di per il pagamento della fattura n. 55/2015. T_ 3. Con altro motivo di gravame, l'opponente ha eccepito l'inesistenza T_ del credito azionato in via monitoria a fronte di alcuni presunti inadempimenti della in bonis nell'esecuzione dei contratti di CP_1 appalto in forza dei quali sono state emesse le fatture azionate. Segnatamente, con riferimento alla fattura n. 53 del 1.3.2015 emessa con riferimento al Contratto n. 1, ha eccepito in via riconvenzionale il T_ controcredito di € 38.267,64 derivante dall'applicazione della penale contrattuale per i ritardi maturati dalla appaltatrice. Eccezione riconvenzionale estesa anche nei confronti di parte intervenuta. Attesa la titolarità del relativo credito in capo ad e non al CP_5 Fallimento opposto, resta assorbita l'eccezione di inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale per non avere, fatto domanda di T_ insinuazione al passivo di tale controcredito. Nell'atto di intervento, ha allegato che a seguito della notifica CP_5 T_ della cessione, le aveva comunicato che il pagamento dell'importo imponibile, pari ad euro 56.244,40, sarebbe stato effettuato al netto della trattenuta di euro 38.267,64 a titolo di penali. Tuttavia, la debitrice ceduta non aveva assolto alle proprie obbligazioni, né per quanto riguarda l'importo di € 68.618,17 portato dallafattura de qua,nè della minor somma di € 17.976,76 oltre interessi ex d.lgs 231/02. In conseguenza dell'estensione dell'eccezione riconvenzionale di compensazione anche nei suoi confronti, ha dedotto che la penale da CP_5 ritardo sarebbe rimasta priva di supporto probatorio quanto ai presupposti di calcolo e di applicazione nei termini prescritti dal contratto. La difesa di coglie nel segno. CP_5 A tale riguardo, ha allegato e documentato che, in base al contratto n. T_ 80005029 del 4.6.2013 (doc. 2) -avente ad oggetto la fornitura e installazione di sistemi di controllo temperature e di illuminazione interna per i fabbricati delle DD.TT. -tutti gli interventi dovevano essere contrattualmente ultimati entro il 31.10.2013.
pag. 8 di 23 Preso atto del mancato rispetto delle tempistiche contrattualmente convenute, con nota del 23.5.2014, sollecitava il completamento delle T_ attività concordate entro e non oltre il 30.5.2014, avvertendo l'appaltatrice che, decorso inutilmente tale termine, avrebbe provveduto ad applicare le penali nella misura massima del 10%, pari ad euro 38.267,64, valutate secondo quanto previsto dall'articolo rubricato “PENALI” del contratto, dalla decorrenza del 30.4.2014 precedentemente concordata (doc. 18). Con nota dell'8.10.2014, attesa la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti, informava l'appaltatrice T_ dell'applicazione delle penali pattuite, il cui importo sarebbe stato trattenuto dal pagamento dei compensi maturati (doc. 19). Nondimeno, dalla documentazione versata in atti da non si evincono il T_ numero di eventi contestati e i giorni di ritardo accumulati dall'appaltatore, né risultano fornite sufficienti indicazioni in ordine alle modalità di valutazione e di quantificazione della penale applicata. A ciò va aggiunto che tanto nelle comunicazioni innanzi indicate, quanto nelle proprie difese, fa riferimento all'applicazione della penale nella T_ misura massima del 10%; dato che non trova riscontro nella clausola contrattuale rubricata “PENALI”, laddove è invece previsto che “Nella eventualità che le prestazioni oggetto del contratto non venissero eseguite correttamente e/o effettuate nei termini indicati, si riserva la Parte_1 facoltà di applicare alla Contraente una penale pari all' 1%del valore del singolo #Ordinativo” per ogni evento contestato o giorno di ritardo;
nel caso di interventi di manutenzione correttiva verrà applicata una penale pari all' 1% del valore dell'intervento richiesto per ogni ora di ritardo. Nell'eventualità in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo complessivo del singolo "Ordinativo", sarà facoltà di Autostrade risolvere il contratto”. Ne discende che, sulla base di quanto allegato e documentato da non T_ è possibile desumere la prova della corretta quantificazione e applicazione della penale contrattuale opposta in compensazione. Ne discende il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di relativa al T_ controcredito da applicazione della penale contrattuale.
4. In ordine al mancato pagamento della fattura n. 417 del 31.12.2014 di € 18.261,58, ha invece eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice, T_ consistente nella mancata consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti installati e, in particolare, di quelli afferenti all'impianto di climatizzazione della Direzione di Tronco, così come previsto dal il contratto n. 80003260 del 4.12.2012 avente ad oggetto la manutenzione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento e condizionamento) dell'Autostrada A1 Milano –Napoli, Tratto Fabro –Frosinone e Diramazioni per Roma Nord e Roma Sud e Autostrada A12 Roma – Civitavecchia, Lotti 10-11-12 (doc. 5).
pag. 9 di 23 Deduce in particolare l'opponente che l'articolo rubricato “REQUISITI TECNICI E NOMINA TERZO RESPONSABILE” prevede che “c) “Inoltre la Contraente: -in occasione di modifiche ad impianti esistenti dovrà rilasciare a questa Società, ad ultimazione dei Lavori e prima del collaudo dei medesimi, tutta la documentazione prevista dall'articolo 7 della DM 22 gennaio 2008 n.37, completa di tutti gli allegati obbligatori;
-(…) dovrà, come previsto dal D.P.R. n. 412 del 26.8.1993 e successivo DPR n. 551 del 21.12.1999, avere cura di aggiornare, ed eventualmente provvedere alla compilazione in caso di mancanza, dei libretti diimpianto e di centrale”. Orbene, la fattura n. 417 del 31.12.2014 ha ad oggetto non solo interventi di manutenzione degli impianti di climatizzazione, ma anche il “Rifacimento stacchi e installazione nuovi regolatori per fan-coil”. Trattasi, quindi, di una modifica degli impianti per i quali è prevista la consegna delle dichiarazioni di conformità. A fronte di siffatta eccezione di inadempimento, in applicazione dei noti principi giurisprudenziali in materia sanciti da Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, era onere della controparte o, come nel caso di specie, del cessionario del credito, fornire la prova dell'esatto adempimento, dimostrando l'avvenuta consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti. Si osserva, tuttavia, che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Cass., n. 8425 del 11/04/2006), tenuto conto dei rispettivi interessi delle parti e dell'oggettiva entità degli inadempimenti (Cass. 13840/2010; Cass. 16822/2003; Cass. 5444/2002). Alla stregua di tali principi, effettuata una comparazione tra il reale interesse di alla consegna della dichiarazione di conformità di un solo T_ impianto di condizionamento sul quale l'appaltatore ha effettuato una riparazione e la considerevole entitàdel corrispettivo non pagato dalla medesima deve ritenersi che non sussiste reciprocità tra T_
l'inadempimento dell'appaltatore e quello della committente. In effetti, il mancato pagamento della fattura ammontante ad € 18.261,58 non risulta proporzionalmente giustificabile eccependo, come inadempimento della controparte, la mancata consegna delle dichiarazioni di conformità dell'impianto di condizionamento sul quale è avvenuta una riparazione. Di conseguenza, rigettata l'eccezione di inadempimento, va riconosciuta l'effettiva sussistenza ed esigibilità, da parte del Controparte_1
del credito relativo alle prestazioni oggetto della fattura in
[...] contestazione 5. Il motivo di opposizione con il quale ha dedotto la carenza di valore T_ probatorio, nel giudizio di opposizione, delle fatture commerciali certificate dagli appositi libri contabili, solleva questioni teoriche superate nel caso di pag. 10 di 23 specie dal fatto che la stessa opponente, per un verso, ha riconosciuto che le fatture in questione sono state emesse in esecuzione di quattro diversi contratti di appalto di forniture e servizi stipulati con e, per CP_1 altro verso, non ha contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui esse si riferiscono e/o la congruità degli importi fatturati rispetto alle previsioni contrattuali. Laddove invece la debitrice opponente ha eccepito in riconvenzionale un proprio controcredito per l'applicazione di penali da ritardo, ovvero ha sollevato l'eccezione di inadempimento dell'appaltatrice, tali profili sono stati esaminati e valutati nel merito, senza che l'indagine sulla effettiva sussistenza o meno del credito azionato venisse ostacolata dal preteso valore probatorio delle fatture cui si riferivano le contestazioni.
6. Infine, è infondato il motivo con il quale ha contestato T_ l'applicabilità ai contratti di appalto de quibusdegli interessi di cui al D. Lgs 231/2002. Infatti, sul punto in contestazione la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (Cass., n. 5734/2019; cfr. anche Cass., Ord. n. 10528/2022).
7. Anche la doglianza relativa all'errato computo del dies a quodi decorrenza degli interessi, in considerazione della previsione del pagamento delle fatture a 90 giorni dalla loro emissione, risulta infondato, posto che gli interessi –accolti come da domanda –sono stati richiesti dalle scadenze delle singole fatture fino al saldo. Pertanto, prevedendo le fatture il pagamento a 90 giorni –ed essendo tale termine compatibile con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 –gli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. cit. inizieranno a decorrere soltanto dalla scadenza del novantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture.
8. In conclusione, essendo infondati tutti i motivi, l'opposizione va rigettata. Tuttavia, inaccoglimento della domanda spiegata dalla terza intervenuta,
, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va condannata al CP_5 T_ pagamento dell'importo di € 45.020,03 in favore del
[...] e dell'importo di € 68.618,17 -di cui alla fattura n. n. Controparte_1 53/15 -in favore di;
in entrambi i casi, oltre agli interessi di mora ex CP_5
d.lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo.
pag. 11 di 23 9. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.7398/2022 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 4.5.2022, pubblicata in data 12.5.2022 e non notificata, resa a conclusione del giudizio RG 7551/2019, i. accertare che a) l'atto di risoluzione per mutuo consenso del precedente contratto di cessione di crediti a rogito Notaio del 02.07.2015, Per_1 stipulato tra il Curatore del n. 100/2016 e la Controparte_1 cessionaria del credito, e b) la cessione del credito di cui alla CP_3 fattura n. 53/2015 tra la cedente e sono CP_1 Controparte_8 opponibili ad solo all'esito dell'accertamento Parte_1 compiuto nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma e della risoluzione giudiziale del conflitto tra più creditori e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto né al n. 100/2016 Controparte_1 dell'8.2.2016 né a a titolo di interessi sulle fatture e/o in Controparte_8 subordine accertare la decorrenza dei predetti interessi, non dalla scadenza delle singole fatture, bensì dalla data della domanda giudiziale;
ii. accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata in primo grado, la proporzionale riduzione del credito portato dalla fattura n. 53/2015 spettante alla cessionaria in ragione Controparte_8 dell'effetto estintivo e/o compensativo del credito di Parte_1 maturato a titolo di penale per euro 38.267,64 sulla fattura n.
[...] 53/2015 e, per l'effetto, decurtare l'importo di euro 38.267,64 dalla fattura n. 53 del 1.3.2015, emessa per complessivi euro 68.618,17; iii. accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata in primo grado, la proporzionale riduzione dei crediti del n. 100/2016 dell'8.2.2016 in ragione CP_1 Controparte_1 dell'inesigibilità del credito riportato nella fattura n. 417 del 31.12.2014, pari ad euro 18.261,58 e, per l'effetto, decurtare l'importo di euro 18.261,68 di cui alla fattura n. 417 del 31.12.2014 dall'importo complessivo di euro 45.020,03, oggetto della condanna in primo grado in favore del
Controparte_1 iv. in via subordinata al mancato accoglimento del primo e/o del terzo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare che Parte_1 è tenuta a corrispondere al n.
[...] CP_1 Controparte_1 100/2016 dell'8.2.2016 sulla fattura n. 417 del 31.12.2014 gli interessi compensativi al tasso legale, in luogo degli interessi moratori ex D. Lgs.
pag. 12 di 23 231/2022, decorrenti comunque dalla data della domanda giudiziale e, subordinatamente, dalla scadenza della fattura;
v. in via di ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di gravame spiegati (par. I, II, III e IV), disporre la compensazione, anche parziale, delle spese di lite dovute da in favore del Fallimento Parte_1 CP_1 n. 100/2016 dell'8.2.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92,
[...] comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa (cfr. par. V); vi. condannare il Fallimento S.p.A. n. 100/2016 CP_1 dell'8.2.2016 alla restituzione, anche parziale, di quanto corrisposto da in forza del titolo provvisoriamente esecutivo, Parte_1 quivi impugnato. vii. con vittoria di spese, anche generali, ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado.”
Ha resistito rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: i. rigettare l'appello interposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 7398/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Roma in data 04.05.2022, pubblicata in data 12.05.2022, non notificata e resa a conclusione del procedimento R.G. n. 7551/2019; ii. condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, del presente grado di giudizio.”
Ha resistito rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.ma Corte di Appello adita Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata anche nella parte emendata. Con vittoria di compensi difensivi, spese generali e accessori di legge
All'udienza del 26/09/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4.1 – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato Controparte_2 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti
[...]
pag. 13 di 23 dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello contiene cinque motivi.
§ 5.1 – Il primo motivo è intitolato: “Sull'erroneità della condanna di al pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2022 dalla T_ scadenza delle fatture al saldo: a) violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1264 e ss. c.c. - accertamento giudiziale dell'intervenuta risoluzione per mutuo consenso del precedente contratto di cessione in favore di ed opponibilità della retrocessione dalla data dell'accertamento CP_3 giudiziale;
b) risoluzione giudiziale del conflitto tra più creditori - erronea valutazione delle prove acquisite in atti e delle allegazioni delle parti in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ”. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata che, nel disporre la condanna di Parte_1
(in breve, a pagare parte del credito (€ 45.020,03) al
[...] T_ e parte (€ 68.618,17) alla Controparte_1 cessionaria (in breve, Controparte_2
), ha erroneamente posto a carico dell'odierna appellante gli CP_5
pag. 14 di 23 interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture. Sostiene al riguardo che tale categoria di interessi presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non contestato o comunque non sottoposto a verifiche giudiziali, mentre nel caso di specie,
aveva sin dall'inizio eccepito una situazione di incertezza riguardo T_ alla titolarità dei crediti azionati contestandone inoltre la debenza e l'esigibilità. Pertanto, poiché l'esistenza e la titolarità dei crediti era stata accertata solo all'esito del giudizio di opposizione, gli interessi moratori, se dovuti, dovevano decorrere dalla data della domanda giudiziale e nella misura legale ex art. 1282 c.c.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Sul rigetto dell'eccezione riconvenzionale sollevata da in tema di applicazione della penale T_ contrattuale;
erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado dei fatti posti a fondamento della domanda - erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti ex art. 115 e 116 c.p.c.”. Con tale motivo contesta il rigetto da parte del Tribunale T_ dell'eccezione riconvenzionale, formulata nei confronti di , CP_5 relativa all'applicazione della penale contrattuale nella misura di € 38.267,64, pari al 10% del valore del contratto. Il Giudice di primo grado escludeva che fosse stata provata la corretta quantificazione della penale, ritenendo non dimostrati né i giorni di ritardo accumulati dall'appaltatrice, né i criteri di calcolo utilizzati. Tale motivazione, secondo l'appellante, sarebbe tuttavia erronea e contrasterebbe con la documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergeva chiaramente l'inadempimento della appaltatrice, il cui credito era successivamente pervenuto alla cessionaria
. CP_5 Alla luce di ciò, chiede con la riformata della sentenza, che venga riconosciuto il diritto di a decurtare la somma di € 38.267,64 dalla T_ fattura n. 53 del 01/03/2015, emessa per € 68.618,17.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Sul mancato accoglimento dell'eccezione di inesigibilità della fattura n. 417/2014 – erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado dei fatti posti a fondamento della domanda - violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c.” Con tale motivo l'appellante censura la decisione del primo Giudice per aver riconosciuto, in favore del , l'esigibilità della fattura n. CP_1 417 del 31 dicembre 2014, nonostante avesse contestato e dimostrato T_ la mancanza di un presupposto essenziale per la maturazione del credito. Da parte di infatti, non erano state rilasciate le dichiarazioni di CP_1 conformità per la manutenzione di un impianto di manutenzione. Afferma quindi che la consegna delle dichiarazioni di conformità era prevista contrattualmente, come condizione necessaria per il pagamento, per cui il Giudice di prime cure, omettendo di valorizzare tale circostanza, sarebbe pag. 15 di 23 incorso in un errore di diritto e di valutazione, che ha determinato l'ingiusta condanna di T_
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Subordinatamente al mancato accoglimento del Primo e/o del Terzo motivo di gravame: erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato al pagamento in favore del T_
degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 sulla fattura n. 417/2014.” CP_1
Con tale motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur rigettando l'eccezione di inadempimento sollevata da ha comunque condannato la società T_ appellante a corrispondere in favore del gli interessi moratori di CP_1 cui al D.Lgs. 231/2002, decorrenti dalla scadenza della fattura n. 417/2014, La decisione sarebbe dunque errata alla luce dell'indirizzo secondo cui, nei casi in cui sia opposta e respinta l'eccezione di inadempimento, non possono essere riconosciuti interessi moratori, bensì soltanto interessi compensativi, ossia quelli legali decorrenti dalla domanda giudiziale .
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato: “La condanna di alla T_ rifusione delle spese di lite in favore del – Controparte_9 omessa valutazione della parziale soccombenza del e/o delle CP_1 gravi ed eccezionali ragioni di obiettiva incertezza sulla titolarità del credito - violazione dell'art. 92 c.p.c. ” Con tale motivo l'appellante impugna la sentenza del primo Giudice che l'ha condannata alla rifusione integrale delle spese legali in favore del
, senza tenere conto né della parziale soccombenza di CP_1 quest'ultimo, né delle gravi ed eccezionali ragioni che rendevano la controversia connotata da una oggettiva incertezza. La decisione del Tribunale si porrebbe quindi in contrasto sia con la norma di cui all'art.92 cpc, come interpretata dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 77/2018, sia con l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” è elastica e ricomprende, tra le altre, la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso
§ 5.6 – Infine, al sesto punto dell'atto di impugnazione, intitolato:
“L'intervenuto pagamento di ASPI in favore del e Controparte_1 la domanda condanna alla restituzione di quanto corrisposto”, l'appellante chiede la restituzione, anche parziale, della somma di € 70.918,36, da essa corrisposta al in forza della sentenza impugnata. Controparte_1
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – Il primo, il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi e sono infondati.
pag. 16 di 23 I tre motivi attengono al tema della debenza e della decorrenza degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 riconosciuti dal Giudice alla curatela del Fallimento sull'importo della fattura n.417/2014, a decorrere CP_1 dalla data di emissione della stessa. Con il primo motivo l'appellante sostiene che a causa dell'incertezza sulla titolarità dei crediti, oggetto delle fatture n.417/20014 e n.53/2013, risolta solo dalla sentenza che condannava a corrispondere l'importo T_ della prima al e quello della seconda ad , la CP_1 CP_5 decorrenza degli interessi moratori doveva farsi coincidere con la data di introduzione del giudizio e non con la scadenza delle singole fatture. Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale per non aver accolto l'eccezione di inesigibilità, ex art.1460 cc., della fatt. 417/2014, emessa per il pagamento di compensi previsti da un contratto d'appalto. Con il quarto motivo, afferma quindi, in via subordinata, che il Tribunale, di fronte alla contestata esigibilità dell'importo della fattura n.417/2014, pur rigettando la predetta eccezione di inadempimento, avrebbe dovuto statuire sugli interessi, applicando il principio per cui: “la parte che subisce l'avversa eccezione di inadempimento, benché non abbia diritto agli interessi moratori, ha di certo diritto agli interessi compensativi”. Le doglianze non meritano accoglimento. Il giudizio nasce dall'opposizione di al decreto ingiuntivo del T_ Tribunale di Roma n. 24961/2018, ottenuto dal Controparte_1 sulla base di fatture, tra le quali la n. 417/2014 e la n. 53/2013 emesse per prestazioni eseguite in adempimento di alcuni contratti di appalto. L'attuale appellante si opponeva al provvedimento monitorio, eccependo la carenza di legittimazione passiva del atteso che i crediti erano Controparte_1 stati ceduti dalla Società in bonis alla cessionaria il CP_1 CP_3
02/07/2015. Nel giudizio di opposizione, in cui interveniva volontariamente
, rivendicando la titolarità della fattura n.53/2013, si costituiva il CP_5 e deduceva che la cessione dei crediti a era Controparte_1 CP_3 stata successivamente risolta per mutuo consenso e che la conseguente retrocessione dei crediti al era stata debitamente comunicata ad CP_1
T_ All'esito del giudizio, il Tribunale accertava la validità della retrocessione e della notifica della stessa al ceduto, accertava altresì la titolarità del credito vantato da e pronunciava dunque la CP_5 condanna di al pagamento della sorte e degli interessi moratori, a far T_ data dalla scadenza delle rispettive fatture. Contestualmente, dichiarava infondate: l'eccezione di inadempimento con cui l'opponente aveva inteso paralizzare la pretesa di pagamento della fattura n.417/2014, nonché l'eccezione di compensazione parziale del credito opposta ad , in CP_5 relazione alle somme di cui alla fattura 53/2015.
pag. 17 di 23 Con il proposto gravame, l'appellante censura l'accertamento del primo Giudice, secondo cui la produzione documentale del CP_1 proverebbe la corretta comunicazione ad della retrocessione dei T_ crediti;
nel contempo, contesta l'omessa valutazione da parte del Tribunale della dedotta situazione di oggettiva incertezza in cui versava T_ riguardo alla titolarità dei crediti vantati dal . CP_1
Va chiarito comunque che l'impugnazione non ha ad oggetto l'accertamento della validità dell'atto di risoluzione per mutuo consenso dell'originaria cessione dei crediti a che ha prodotto la CP_4 retrocessione degli stessi alla curatela, né riguarda la validità della cessione ad del credito di cui alla fattura 53/2015. Il primo motivo di appello CP_5 fa riferimento, infatti, alla sola statuizione del Tribunale sul termine di decorrenza degli interessi moratori. L'appellante chiede infatti alla Corte che la retrocessione per mutuo consenso al Fallimento dei crediti precedentemente ceduti a e la cessione a del credito di cui CP_3 CP_5 alla fattura n.53/2015, siano dichiarate opponibili alla debitrice ceduta, solo all'esito degli accertamenti contenuti nella sentenza e della risoluzione del conflitto tra i creditori da parte del Tribunale, e che nulla venga perciò riconosciuto agli appellati a titolo di interessi sulle rispettive fatture o, in subordine, che gli interessi moratori in favore del (la richiesta CP_1 non è estesa ad vengano fatti decorrere dalla domanda Controparte_8 giudiziale e non quindi dalla scadenza della fattura. Le censure sono tuttavia prive di fondamento. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo n.231/2002 “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” Detti interessi decorrono, in base al dettato del art.4 dello stesso testo normativo, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, che nella fattispecie era di 90 giorni dalla data di emissione: tanto per la fattura n. 417, del 31/12/2014 (all.10 fascicolo primo grado
, quanto per la n.53 del 05/03/2015 (all.6 fascicolo primo grado T_
. T_ Nel caso in esame non è stato dedotto da alcun fatto che T_ rendesse impossibile l'esecuzione tempestiva dei pagamenti. Del tutto ininfluente al riguardo è l'asserita condizione di incertezza circa la titolarità dei crediti, che sarebbe stata provocata dalla retrocessione al fallimento dei crediti che erano stati precedentemente ceduti a Tale CP_3 retrocessione, lungi dal costituire una causa di impossibilità della prestazione di pagamento, non presenta , contrariamente a quanto afferma neppure caratteri di obiettività. La retrocessione dei crediti alla T_ curatela veniva infatti comunicata ad on pec del 18/05/2017, in cui si T_ faceva espresso riferimento alla risoluzione per mutuo consenso della precedente cessione intervenuta tra e il 02/07/2015. CP_1 CP_3
pag. 18 di 23 La cessione risolta concerneva anche la fattura n.417/2014, per cui la suddetta comunicazione risulta idonea agli effetti di cui all'art.1264 c.c., rendendo opponibile la retrocessione del credito alla debitrice ceduta, valendo altresì ad escludere ogni possibilità di incertezza sul titolare del credito. Inoltre, la retrocessione dei crediti già ceduti a il CP_3 02/07/2015, non poteva riguardare la fattura n.53/2014, che era stata oggetto di una precedente cessione, intervenuta tra e il CP_1 CP_5 06/03/2015. Come correttamente ricostruito dal Tribunale: “Dalla comunicazione datata 06.03.2015, inviata da ad Controparte_1 CP_5 (doc 6), risulta che la prima ha ceduto alla seconda il suddetto credito nell'ambito del rapporto di factoring intercorrente tra le parti. Il tenore della dichiarazione prodotta sub doc 6, cui è apposta la data certa 19.03.15, unitamente all'indicazione delle coordinate bancarie di , CP_5 quale destinataria del pagamento, apposta in calce alla fattura n. 53/15 emessa dalla (prodotta con identica stampigliatura dal CP_1 Fallimento sub doc 2 e da sub doc 6) non lasciano dubbi in ordine T_ alla intervenuta cessione del credito operata da a favore della CP_1 terza intervenuta. L'avvenuta notifica della cessione alla debitrice ceduta, si ricava invece dalla nota ad oggetto <
01.04.15, informandola (per gli effetti di cui all'art. 1248 c.c. in materia di opponibilità della compensazione al cessionario) che il pagamento dell'importo imponibile pari ad euro 56.244,40 sarebbe stato effettuato, ancorché al netto della trattenuta di euro 38.267,64 a titolo di penali (di cui alla nota prodotta dalla stessa sub doc 19), alla scadenza della fattura T_
(il 28.5.15).” Seppure poi, in via del tutto ipotetica, la predetta comunicazione del 18/05/2017, riguardante la retrocessione dei crediti da CP_10
, avesse potuto ingenerare incertezze sui soggetti titolari dei CP_1 crediti, va evidenziato che l'appellante avrebbe dovuto provvedere al pagamento già nel 2015, alle rispettive scadenze delle fatture n. 417/2014 e n. 53/2015. È da tali scadenze che pertanto vanno fatti decorrere gli interessi moratori ai sensi dell'art. 4 del D.lvo 231/2002.
La regola della decorrenza automatica degli interessi ex D.lvo 231/2002, non subisce peraltro eccezioni per il fatto che il credito è stato oggetto di contestazione in giudizio. Infatti, non trova applicazione nel caso di specie il principio richiamato nel quarto motivo di appello, per cui, “il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra parte non può essere considerato in mora e pag. 19 di 23 non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui l'eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte;
nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito e va effettuata in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.” (Cass. Sez. 2, Ord. 14/09/2017 n.21315). L'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. riproposta con il terzo motivo di appello, e diretta a far dichiarare inesigibile l'importo di cui alla fattura n.417/2014, è infondata. contesta la richiesta di T_ pagamento del fallimento eccependo un inadempimento dell'appaltatrice, costituito dall'omessa consegna delle dichiarazioni di conformità di un impianto, così come previsto dal contratto n. 80003260 del 4.12.2012, avente ad oggetto la manutenzione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento e condizionamento) dell'Autostrada A1 Milano –Napoli, Tratto Fabro –Frosinone e Diramazioni per Roma Nord e Roma Sud e Autostrada A12 Roma –Civitavecchia, Lotti 10-11-12. La disposizione del contratto intitolata “REQUISITI TECNICI E NOMINA TERZO RESPONSABILE” prevede invero l'obbligo dell'appaltatrice, in caso di modifiche ad impianti esistenti, di rilasciare al termine dei lavori la documentazione di conformità prevista dall'art. 7, DM 22/01/2008 n.37, nonché provvedere ad aggiornare, ed eventualmente a compilare in caso di mancanza, i libretti di impianto e di centrale. Risulta inoltre che la fattura n. 417/2014 del 31.12.2014, si riferiva sia ad interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione sull'autostrada A1, sia al “rifacimento stacchi e installazione nuovi regolatori per fan-coil” al 3° piano di Via Bergamnini 50 Roma, sede di Per quanto riguarda quest'ultima voce, si Parte_1 trattava quindi della modifica di un impianto preesistente, per cui vi era l'obbligo dell'esecutrice dei lavori di consegnare l'attestazione di conformità. A fronte, perciò, dell'eccezione sollevata da arebbe stato T_ onere dell'appaltatrice dare la prova di aver adempiuto a tale obbligo. Alla mancata osservanza dell'onere probatorio gravante sul , non CP_1 consegue tuttavia l'automatico accoglimento dell'avversa eccezione di inadempimento. L'inadempimento contestato all'appaltatrice riguarda infatti un'obbligazione accessoria di quella principale, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori presso la sede di e riferibile oltretutto solo ad T_ uno dei due interventi indicati nella fattura (l'altro riguardava la manutenzione straordinaria degli impianti della A1). L'omessa consegna delle certificazioni non assume pertanto rilevanza tale da giustificare l'inesigibilità del prezzo dovuto per l'esecuzione delle opere, descritte nella fattura n.417/2014. È quindi condivisibile l'assunto del Tribunale, per cui l'eccezione di cui all'art. 1460 cc, presuppone non solo l'inadempimento ma anche la proporzionalità tra le reciproche condotte non conformi al pag. 20 di 23 programma contrattuale, da valutare tenendo conto degli interessi delle parti e dell'oggettiva entità degli inadempimenti. L'appellante peraltro non ha dedotto neppure il costo sostenuto o da sostenersi per ottenere da un professionista qualificato la certificazione mancante, che le avrebbe consentito di chiedere una riduzione dell'importo dovuto all'appaltatrice. Viene dunque confermata l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata da e riconosciuta l'esigibilità del prezzo T_ della suddetta fattura da parte del . CP_1 La rilevata palese sproporzione tra l'inadempimento della debitrice all'obbligo di pagamento del prezzo risultante dalla fattura in questione e l'inadempimento contestato all'appaltatrice, consente di escludere che la trattazione dell'eccezione in sede giudiziale possa aver fatto decorrere gli interessi moratori dalla data della domanda. L'evidente assenza di reciprocità tra i due inadempimenti venuti in esame esclude infatti la legittimità del mancato pagamento della fattura n.417 cc, e non consente di derogare al principio generale per cui nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti.
Va dunque confermata la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 45.020,03, in favore del Fallimento appellato, con gli interessi di mora ex D.lgs. n.231/2002, dalla scadenza della fattura al saldo.
§ 6.2 – E' il secondo motivo infondato. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato, ritenendola non provata, l'eccezione riconvenzionale di T_ avente ad oggetto un preteso controcredito della stessa Parte_5
, derivante dall'applicazione della penale contrattuale, sul credito
[...] descritto dalla fattura n.53/2015. Il Tribunale ha infatti escluso il diritto di ASPI al pagamento della penale, ritenendo non provati né i giorni di ritardo accumulati dall'appaltatrice, né i criteri di calcolo utilizzati. Tale motivazione, dunque, secondo l'appellante, sarebbe erronea e contrasterebbe con la documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergerebbe invece l'inadempimento della appaltatrice, il cui credito era successivamente pervenuto alla cessionaria . CP_5 a prodotto copia del contratto n.80005029 del 04/06/13 (all. 2 T_ al fascicolo di primo grado) con riferimento al quale è stata emessa la fattura n.53/2015, evidenziando che la clausola relativa alle penali, prevede che
“nella eventualità che le prestazioni oggetto del contratto non venissero pag. 21 di 23 eseguite correttamente e/o effettuate nei termini indicati, si Parte_1 riserva la facoltà di applicare alla Contraente una penale pari all' 1% del valore del singolo “Ordinativo” per ogni evento contestato o giorno di ritardo”. La stessa opponente ha altresì prodotto documentazione da cui risulta che i lavori previsti dal contratto, avrebbero dovuto essere completati entro il 31/10/2013; termine successivamente prorogato al 30/04/2014. Dall'ulteriore nota del 23/05/2014, risulta poi che aveva diffidato T_ l'appaltatrice a completare i lavori entro il 30/05/2014, avvertendola che, in caso di ulteriore ritardo, avrebbe applicato la penale prevista dal contratto, nella misura massima del 10%, corrispondente ad € 38.267,64, (all.18 al fascicolo di primo grado . In atti è presente, inoltre, la nota T_ dell'8.10.2014 (all.19) con cui informava l'appaltatrice T_ dell'applicazione della penale il cui ammontare che sarebbe stato detratto dall'importo dei compensi maturati. Sebbene, dunque, dal contratto prodotto in giudizio emerga la previsione di una penale, non è stata tuttavia fornita dimostrazione dei giorni totali in cui si sarebbero protratti i lavori oltre la data stabilita. La comunicazione dell'08/10/14, con la quale è stata comunicata l'applicazione della penale alla contiene infatti una generica contestazione CP_1 della “mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti”, senza alcuna specificazione della durata del ritardo. Appare pertanto del corretta ed esente da vizi di motivazione la decisione del giudice di prime cure, che ha respinto la pretesa di in quanto non T_ sorretta da prove. Va dunque confermata la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 68.618,17, in favore di Controparte_2
con gli interessi di mora ex D.lgs. n.231/2002, dalla scadenza
[...] della fattura n.53/2015 al saldo.
§ 7. – E' infine infondato il quinto motivo di appello, con il quale ensura la sentenza di primo grado, laddove dispone la sua condanna a T_ pagare integralmente le spese legali in favore del , senza tenere CP_1 conto né della parziale soccombenza di quest'ultimo, né delle gravi ed eccezionali ragioni che rendevano la controversia connotata da una oggettiva incertezza. Anche a tale riguardo la decisione del Tribunale si rivela corretta atteso che la condanna di al pagamento delle spese in favore del T_
, nonostante il parziale ridimensionamento della pretesa CP_1 creditoria di questa, appare giustificato dalla sostanziale soccombenza dell'opponente. La statuizione del Tribunale sulle spese di giudizio viene quindi confermata.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di pag. 22 di 23 riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 9. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...] e di Controparte_1 Controparte_2 contro la sentenza n.7398, del 2022, resa tra le parti dal Tribunale
[...] di Roma il 12/05/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n.7398, del 2022, del 12/05/2022 del Tribunale di Roma;
2. – condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite, in favore del
[...] e di Controparte_1 Controparte_2
, liquidate per ciascuno, in complessivi €
[...] 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 23 di 23