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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3638 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Peluso ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Acerra (NA) alla Via Giovanni XXIII 25, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1 C.F._2
- resistente – con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 05.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2021 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con il signor in data 11.05.2019 ad Acerra (NA), trascritto nei registri dello stato civile CP_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 31 parte 1 anno 2019), dalla cui unione nascevano due figli: nato il [...], e , nato il [...], chiedeva pronunciarsi Per_1 Per_2 la separazione con addebito al coniuge, l'affido esclusivo dei figli con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, un assegno di mantenimento sia per i minori che per sé; vinte le spese di lite. Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza presidenziale del 13.06.2022, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 17.03.2023, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., espletata la prova orale, con ordinanza del 05.03.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , CP_1
il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Ciò posto, va, altresì, accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che parte ricorrente abbia fornito tranquillante prova dei propri assunti.
Parte ricorrente deduce che la dissoluzione del consorzio familiare sia da ricondursi al comportamento aggressivo ed ai maltrattamenti posti in essere dal signor nei confronti della ricorrente e del CP_1 primogenito, all'uso di questi di sostanze stupefacenti nonché al suo disinteresse ai bisogni economici e affettivi della famiglia.
Orbene, dagli elementi probatori offerti è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente del resistente.
L'istruttoria espletata ha confermato che, durante la convivenza, le discussioni tra le parti erano determinate dai comportamenti agitati e irruenti del resistente, dalle promesse del di smettere CP_1
di assumere stupefacenti e dagli episodi di aggressione verbale subiti dalla ricorrente. Inoltre la
, nel mese di aprile 2021, con il primogenito di appena un anno di vita ed in attesa del secondo Pt_1
figlio, è stata costretta a lasciare la casa familiare a seguito dell'ennesima aggressione verbale subita e su intimazione dello stesso resistente. Al riguardo, la teste fidanzata del fratello Testimone_1 della ricorrente, escussa all'udienza del 16.12.2024, ha riferito testualmente che: “in un paio di occasioni in cui era in visita a casa loro, si trattava del mese di marzo di circa quattro anni fa, ricordo che era alterato in quanto alzava i toni della voce sia con la moglie che con noi […]. Preciso CP_1
che in alcune occasioni, come ad esempio al pranzo della domenica, ci siamo ritrovati a casa della famiglia del mio fidanzato e ricordo che era agitato e urlava contro la moglie, anche CP_1 senza motivo, cioè all'improvviso”. La teste , sorella della ricorrente, sul punto, Testimone_2 invece, ha riferito che:” posso riferire che circa tre anni fa, io ero a casa di mia sorella e del marito
e ricordo che dopo una lite il era ancora arrabbiato, alterato e agitato;
un'altra volta a casa CP_1
mia capitò che lui per una sciocchezza iniziò ad inveire contro mia sorella offendendola e dicendole che l'avrebbe buttata giù dal balcone, era agitato;
io lo conoscevo come una persona tranquilla ma in quelle occasioni era agitato, non aveva appetito e andava spesso sul balcone per fumare”. La teste
, inoltre, pur non avendo mai assistito ad episodi di violenza fisica ha riferito di aver visto più Pt_1
volte lividi sul corpo della ricorrente, in particolare sulle braccia e che in una occasione la si Pt_1
era determinata anche nel denunciare tali fatti per poi desistere dal proprio intento. Entrambi i testi escussi, poi, hanno riferito che il resistente facesse uso di sostanze stupefacenti.
In particolare, la teste ha riferito in merito che: “Posso riferire che in una occasione, risalente Tes_1
sempre a 4 anni fa ma non ricordo bene il periodo, in cui mi trovavo in visita a casa del e di CP_1
sua moglie, ricordo che durante una discussione sentii il dire a che avrebbe CP_1 Parte_1
provato a smettere di assumere sostanze stupefacenti”; la teste , invece, ha ricordato che: Pt_1
“ricordo che una domenica a pranzo, di circa tre anni fa, a casa di mia madre ove eravamo presenti tutti, disse che era cambiato, che aveva smesso di far uso di sostanze stupefacenti;
all'epoca CP_1 mia sorella era in attesa del secondo figlio” precisando, però, di non essere a conoscenza di eventuali percorsi finalizzati alla disintossicazione dalla dipendenza da stupefacenti seguiti dal . Orbene , CP_1
a fronte delle predette risultanze istruttorie, non può sottacersi che il , seppur invitato a seguire CP_1 Part i percorsi al D di competenza, non si è presentato (cfr. relazione del responsabile del SerD dell'
[...]
del 14.09.2022), per tal via potendo in essere un comportamento discutibile e non CP_2
consentendo un controllo sulla mancata dipendenza.
I testi hanno altresì confermato che nel mese di aprile 2021, la ricorrente, in attesa del secondo genito telefonò al padre per farsi andare a prendere presso la casa coniugale in quanto c'era stata un'altra aggressione da parte del dopo di chè la non vi fece più ritorno. CP_1 Pt_1
Va altresì evidenziato che, dopo l'allontanamento della ricorrente, il resistente si è disinteressato completamente della moglie, tra l'altro in stato di gravidanza, e del figlio, restando indifferente anche alla nascita del secondo figlio, avvenuta successivamente, che, come riferito dalla ricorrente e confermato dai testi, non ha mai conosciuto.
Alla stregua del sin qui detto, deve ritenersi, pertanto, raggiunta prova che la causa della separazione sia da ricondursi al comportamento inadempiente del resistente.
La domanda di addebito va, per tal via, accolta.
Circa l'affidamento della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, dal compendio istruttorio è emerso il totale inadempimento agli obblighi di assistenza materiale e affettiva della prole. In particolare il non CP_1
vede dal 2021 e non ha mai conosciuto e, ciò, nonostante gli inviti della ricorrente Per_1 Per_2
anche di recarsi al battesimo (circostanze riferite dai testi escussi). Ancora il non si presentato CP_1
alle diverse convocazione dei SS di Acerra né ha intrapreso i percorsi suggeriti dal Tribunale (cfr. in tal senso relazione del 18.09.2022 e del 29.01.2025 dei SS di Acerra).
Dalla relazione dei SS di Acerra del 29.01.2025, in particolare, è emerso che l'assenza del resistente dalla vita dei figli ha indotto i minori e, soprattutto, a individuare nel nonno la figura Per_1 Per_2
paterna, tanto che i minori ha dovuto e seguono percorsi di sostegno psicologico.
Non risulta, inoltre, che il resistente contribuisca in alcun modo al mantenimento dei figli. Né il CP_1
si è costituito in giudizio per far valere diverse ragioni.
L'atteggiamento inadempiente e inaffidabile del padre costituisce, quindi, un ostacolo al pronto e condiviso esercizio della responsabilità genitoriale di talchè un affido condiviso oltre che non concretamente praticabile stante la mancata partecipazione del alla vita dei figli, sarebbe CP_1
certamente pregiudizievole.
Per contro, dalle relazioni dei SS in atti è emerso che i minori sono amorevolmente seguiti dalla madre e che vivono in un ambiente sereno anche accuditi dai nonni paterni. Non va trascurato che la Pt_1
è sempre stata collaborativa con i servizi seguendo tutti i percorsi suggeriti.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, i minori e andranno affidati in via super Per_1 Per_2
– esclusiva alla madre la quale potrà adottare ogni determinazione anche di Parte_1
maggiore interesse per la prole. I minori andranno altresì collocati presso la madre.
Circa la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, si ritiene che il resistente possa vedere i figli, in modalità protetta, presso luoghi neutri individuati dai Servizi Sociali competenti, alla presenza di personale esperto e secondo un calendario di incontri da concordarsi con i SS stessi, ma soltanto dopo che il signor abbia svolto con esito positivo percorsi di CP_1
valutazione e rafforzamento della capacità genitoriale e che i SS abbiano verificato la volontà dei minori di vedere il padre.
Quanto alle questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che la ricorrente vive, insieme ai minori, presso l'abitazione della propria famiglia di origine, percepisce reddito di inclusione pari a circa € 800,00 mensili oltre ad € 398,00 di assegno unico. Il resistente, invece, vive presso l'abitazione materna e lavora come fattorino presso una pizzeria, come riferito dai testi escussi.
Orbene, considerata la complessiva posizione economica patrimoniale delle parti, considerato l'obbligo gravante su ciascun genitore abile al lavoro di contribuire in modo dignitoso al mantenimento del figlio, la circostanza che il padre non trascorre in alcun modo del tempo con i minori, questo tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , versando alla SI , entro il 5 di ogni Per_1 Per_2 Parte_1 mese, la somma pari ad euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore del minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sè, la domanda non può trovare accoglimento non sussistendo una rilevante disparità economica tra le parti in quanto la ricorrente percepisce assegno di inclusione e assegno unico mentre il resistente, che lavora come fattorino, percepisce introiti verosimilmente modesti.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito della parte ricorrente e dell'affido super- esclusivo dei minori, vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di complessità bassa e dei parametri medi di cui al
DM 55/2014 nonché dell'assenza di questioni di fatto e diritto di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) addebita la separazione dei coniugi al resistente;
CP_1 e) affida i minori e in via super-esclusiva alla madre con Per_1 Per_2 Parte_1
collocazione presso la stessa;
f) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e , versando alla SI , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad Per_2 Parte_1
euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
h) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
i) rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
j) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.533,90 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA, da corrispondersi in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della SI . Parte_1
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3638 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Peluso ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Acerra (NA) alla Via Giovanni XXIII 25, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1 C.F._2
- resistente – con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 05.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2021 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con il signor in data 11.05.2019 ad Acerra (NA), trascritto nei registri dello stato civile CP_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 31 parte 1 anno 2019), dalla cui unione nascevano due figli: nato il [...], e , nato il [...], chiedeva pronunciarsi Per_1 Per_2 la separazione con addebito al coniuge, l'affido esclusivo dei figli con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, un assegno di mantenimento sia per i minori che per sé; vinte le spese di lite. Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza presidenziale del 13.06.2022, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 17.03.2023, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., espletata la prova orale, con ordinanza del 05.03.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , CP_1
il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Ciò posto, va, altresì, accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che parte ricorrente abbia fornito tranquillante prova dei propri assunti.
Parte ricorrente deduce che la dissoluzione del consorzio familiare sia da ricondursi al comportamento aggressivo ed ai maltrattamenti posti in essere dal signor nei confronti della ricorrente e del CP_1 primogenito, all'uso di questi di sostanze stupefacenti nonché al suo disinteresse ai bisogni economici e affettivi della famiglia.
Orbene, dagli elementi probatori offerti è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente del resistente.
L'istruttoria espletata ha confermato che, durante la convivenza, le discussioni tra le parti erano determinate dai comportamenti agitati e irruenti del resistente, dalle promesse del di smettere CP_1
di assumere stupefacenti e dagli episodi di aggressione verbale subiti dalla ricorrente. Inoltre la
, nel mese di aprile 2021, con il primogenito di appena un anno di vita ed in attesa del secondo Pt_1
figlio, è stata costretta a lasciare la casa familiare a seguito dell'ennesima aggressione verbale subita e su intimazione dello stesso resistente. Al riguardo, la teste fidanzata del fratello Testimone_1 della ricorrente, escussa all'udienza del 16.12.2024, ha riferito testualmente che: “in un paio di occasioni in cui era in visita a casa loro, si trattava del mese di marzo di circa quattro anni fa, ricordo che era alterato in quanto alzava i toni della voce sia con la moglie che con noi […]. Preciso CP_1
che in alcune occasioni, come ad esempio al pranzo della domenica, ci siamo ritrovati a casa della famiglia del mio fidanzato e ricordo che era agitato e urlava contro la moglie, anche CP_1 senza motivo, cioè all'improvviso”. La teste , sorella della ricorrente, sul punto, Testimone_2 invece, ha riferito che:” posso riferire che circa tre anni fa, io ero a casa di mia sorella e del marito
e ricordo che dopo una lite il era ancora arrabbiato, alterato e agitato;
un'altra volta a casa CP_1
mia capitò che lui per una sciocchezza iniziò ad inveire contro mia sorella offendendola e dicendole che l'avrebbe buttata giù dal balcone, era agitato;
io lo conoscevo come una persona tranquilla ma in quelle occasioni era agitato, non aveva appetito e andava spesso sul balcone per fumare”. La teste
, inoltre, pur non avendo mai assistito ad episodi di violenza fisica ha riferito di aver visto più Pt_1
volte lividi sul corpo della ricorrente, in particolare sulle braccia e che in una occasione la si Pt_1
era determinata anche nel denunciare tali fatti per poi desistere dal proprio intento. Entrambi i testi escussi, poi, hanno riferito che il resistente facesse uso di sostanze stupefacenti.
In particolare, la teste ha riferito in merito che: “Posso riferire che in una occasione, risalente Tes_1
sempre a 4 anni fa ma non ricordo bene il periodo, in cui mi trovavo in visita a casa del e di CP_1
sua moglie, ricordo che durante una discussione sentii il dire a che avrebbe CP_1 Parte_1
provato a smettere di assumere sostanze stupefacenti”; la teste , invece, ha ricordato che: Pt_1
“ricordo che una domenica a pranzo, di circa tre anni fa, a casa di mia madre ove eravamo presenti tutti, disse che era cambiato, che aveva smesso di far uso di sostanze stupefacenti;
all'epoca CP_1 mia sorella era in attesa del secondo figlio” precisando, però, di non essere a conoscenza di eventuali percorsi finalizzati alla disintossicazione dalla dipendenza da stupefacenti seguiti dal . Orbene , CP_1
a fronte delle predette risultanze istruttorie, non può sottacersi che il , seppur invitato a seguire CP_1 Part i percorsi al D di competenza, non si è presentato (cfr. relazione del responsabile del SerD dell'
[...]
del 14.09.2022), per tal via potendo in essere un comportamento discutibile e non CP_2
consentendo un controllo sulla mancata dipendenza.
I testi hanno altresì confermato che nel mese di aprile 2021, la ricorrente, in attesa del secondo genito telefonò al padre per farsi andare a prendere presso la casa coniugale in quanto c'era stata un'altra aggressione da parte del dopo di chè la non vi fece più ritorno. CP_1 Pt_1
Va altresì evidenziato che, dopo l'allontanamento della ricorrente, il resistente si è disinteressato completamente della moglie, tra l'altro in stato di gravidanza, e del figlio, restando indifferente anche alla nascita del secondo figlio, avvenuta successivamente, che, come riferito dalla ricorrente e confermato dai testi, non ha mai conosciuto.
Alla stregua del sin qui detto, deve ritenersi, pertanto, raggiunta prova che la causa della separazione sia da ricondursi al comportamento inadempiente del resistente.
La domanda di addebito va, per tal via, accolta.
Circa l'affidamento della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n.
26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e, tornando al caso di specie, dal compendio istruttorio è emerso il totale inadempimento agli obblighi di assistenza materiale e affettiva della prole. In particolare il non CP_1
vede dal 2021 e non ha mai conosciuto e, ciò, nonostante gli inviti della ricorrente Per_1 Per_2
anche di recarsi al battesimo (circostanze riferite dai testi escussi). Ancora il non si presentato CP_1
alle diverse convocazione dei SS di Acerra né ha intrapreso i percorsi suggeriti dal Tribunale (cfr. in tal senso relazione del 18.09.2022 e del 29.01.2025 dei SS di Acerra).
Dalla relazione dei SS di Acerra del 29.01.2025, in particolare, è emerso che l'assenza del resistente dalla vita dei figli ha indotto i minori e, soprattutto, a individuare nel nonno la figura Per_1 Per_2
paterna, tanto che i minori ha dovuto e seguono percorsi di sostegno psicologico.
Non risulta, inoltre, che il resistente contribuisca in alcun modo al mantenimento dei figli. Né il CP_1
si è costituito in giudizio per far valere diverse ragioni.
L'atteggiamento inadempiente e inaffidabile del padre costituisce, quindi, un ostacolo al pronto e condiviso esercizio della responsabilità genitoriale di talchè un affido condiviso oltre che non concretamente praticabile stante la mancata partecipazione del alla vita dei figli, sarebbe CP_1
certamente pregiudizievole.
Per contro, dalle relazioni dei SS in atti è emerso che i minori sono amorevolmente seguiti dalla madre e che vivono in un ambiente sereno anche accuditi dai nonni paterni. Non va trascurato che la Pt_1
è sempre stata collaborativa con i servizi seguendo tutti i percorsi suggeriti.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, i minori e andranno affidati in via super Per_1 Per_2
– esclusiva alla madre la quale potrà adottare ogni determinazione anche di Parte_1
maggiore interesse per la prole. I minori andranno altresì collocati presso la madre.
Circa la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, si ritiene che il resistente possa vedere i figli, in modalità protetta, presso luoghi neutri individuati dai Servizi Sociali competenti, alla presenza di personale esperto e secondo un calendario di incontri da concordarsi con i SS stessi, ma soltanto dopo che il signor abbia svolto con esito positivo percorsi di CP_1
valutazione e rafforzamento della capacità genitoriale e che i SS abbiano verificato la volontà dei minori di vedere il padre.
Quanto alle questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che la ricorrente vive, insieme ai minori, presso l'abitazione della propria famiglia di origine, percepisce reddito di inclusione pari a circa € 800,00 mensili oltre ad € 398,00 di assegno unico. Il resistente, invece, vive presso l'abitazione materna e lavora come fattorino presso una pizzeria, come riferito dai testi escussi.
Orbene, considerata la complessiva posizione economica patrimoniale delle parti, considerato l'obbligo gravante su ciascun genitore abile al lavoro di contribuire in modo dignitoso al mantenimento del figlio, la circostanza che il padre non trascorre in alcun modo del tempo con i minori, questo tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , versando alla SI , entro il 5 di ogni Per_1 Per_2 Parte_1 mese, la somma pari ad euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore del minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sè, la domanda non può trovare accoglimento non sussistendo una rilevante disparità economica tra le parti in quanto la ricorrente percepisce assegno di inclusione e assegno unico mentre il resistente, che lavora come fattorino, percepisce introiti verosimilmente modesti.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito della parte ricorrente e dell'affido super- esclusivo dei minori, vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di complessità bassa e dei parametri medi di cui al
DM 55/2014 nonché dell'assenza di questioni di fatto e diritto di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) addebita la separazione dei coniugi al resistente;
CP_1 e) affida i minori e in via super-esclusiva alla madre con Per_1 Per_2 Parte_1
collocazione presso la stessa;
f) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e , versando alla SI , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad Per_2 Parte_1
euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
h) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
i) rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
j) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.533,90 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA, da corrispondersi in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della SI . Parte_1
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)