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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/11/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 352/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Lucio Benvegnù Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 352/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 24.10.2024
DA
(nella quale è stata incorporata a seguito di fusione) Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Corti del Foro di Milano e Chiara Gervasoni del Foro di
Brescia giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Controparte_2 P.IVA_1
Solinas del Foro di Venezia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - OGGETTO: riassunzione del giudizio inter partes a seguito della Cassazione, con ordinanza n.
18285/2024 pubblicata in data 04 luglio 2024, mai notificata all'esponente, della sentenza della Corte
d'Appello di Trieste n. 270/2072, pubblicata in data 30.06.2022.
Causa iscritta a ruolo il 30.10.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 6.11.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste adita, respinta ogni contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione e per tutte le ragioni in atti, uniformandosi ai principi di diritto enunciati ed alle statuizioni contenute nella ordinanza della Suprema Corte n. 18285/2024 pubblicata in data 4
luglio 2024, che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, Sezione Prima Civile n.
270/2022 pubblicata in data 30.06.2022, anche a conferma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Pordenone n. 165/2020, ed in rigetto dell'appello avversario, così giudicare:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione,
1. revocare, previa declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 II comma, L.F., le rimesse bancarie consistenti e durevoli pervenute sul c/c passivo e affidato nel periodo intercorrente tra la data di effettiva conoscenza da parte dell'istituto di credito dello stato di insolvenza in cui versava la società
(25/10/2012) e la data di revoca di fatto degli affidamenti (26/02/2013), singolarmente considerate ed individuate in espositiva per un importo complessivo di € 342.387,84 effettuate sul c/c n.
086570138524 intrattenuto presso la e nella misura indicata e specificata Parte_2
nella, premessa del presente atto, ovvero, in subordine di quella somma maggiore, minore o diversa che sarà ritenuta di dovuta;
2. per l'effetto, condannare quale cessionaria del ramo d'azienda di Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in relazione alle rimesse meglio individuate nel capo Parte_3 l) del petitum e di cui al suddetto c/c n. alla restituzione e/o al pagamento in favore P.IVA_2
di (già , nella sua qualità di assuntore del Fallimento Italiana Pt_1 Controparte_3
Membrane S.p.A., ai sensi dell'art. 70, 3 co., L.F., della complessiva somma di € 57.387,84 pari alla differenza tra la massima esposizione del rapporto alla data del 03/12/2013 per saldo disponibile pari ad € 988.378,61 e la massima esposizione del rapporto alla data del 26/02/2013 per saldo disponibile pari ad € 930.990,77, ovvero di quella somma maggiore, minore o diversa che, previa
CTU, laddove necessaria, risulterà in corso di causa essere stata pagata per mezzo delle su indicate rimesse dalla fallita alla banca convenuta nei sei mesi anteriori alla data di iscrizione del ricorso per Concordato Preventivo presso il registro delle Imprese di Pordenone (10/04/2013), oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dei singoli pagamenti o, in subordine, dalla domanda nonché interessi anatocistici su tutta la somma dalla domanda sino al soddisfo;
3. Ancora, revocare, previa declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 II comma L.F., tutte le rimesse bancarie pervenute sul c/c passivo e affidato n.n. 086570138524 intrattenuto presso la nel periodo intercorrente tra la data di revoca di fatto degli affidamenti Parte_2
(26/02/2013) e la data di dichiarazione di fallimento (09/08/2013), singolarmente ed analiticamente considerate ed individuate in espositiva per un importo complessivo di € 580.495,23 e, nella misura indicata e specificata nella premessa del presente atto ovvero, in subordine di quella somma maggiore, minore o diversa che sarà ritenuta di dovuta;
4. per l'effetto, condannare quale cessionaria del ramo d'azienda di Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in relazione alle rimesse bancarie, meglio individuate Parte_3
nel capo 3) del petitum e di cui al suddetto c/c passivo e affidato n. 08657013 8524 alla restituzione e/o al pagamento in favore di (già , nella sua qualità di Pt_1 Controparte_3
assuntore del Fallimento Italiana Membrane S.p.A. della complessiva somma di € 580.495.23, ovvero di quella somma maggiore, minore o diversa che, previa CTU, laddove necessaria, risulterà in corso di causa essere stata pagata per mezzo delle su indicate rimesse dalla fallita alla banca convenuta nel periodo intercorrente tra la data di revoca di fatto degli affidamenti (26/02/2013) e la data di dichiarazione di fallimento (09/08/2013), oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dei singoli pagamenti o, in subordine, dalla domanda nonché interessi anatocistici su tutta la somma dalla domanda sino al soddisfo;
5. per l'effetto di quanto chiesto nei precedenti capi del petitum condannare Controparte_2
quale cessionaria del ramo d'azienda di in persona del legale rappresentante Parte_3
p.t., in virtù delle proposte domande, al pagamento della complessiva somma di € 637.883.07 in favore di (già , nella sua qualità di assuntore del Fallimento Pt_1 Controparte_3
Italiana Membrane S.p.A. ovvero di quella somma maggiore, minore o diversa che, previa CTU,
laddove necessaria, risulterà in corso di causa essere stata pagata per mezzo delle suindicate rimesse dalla fallita alla banca convenuta nel periodo sospetto, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dei singoli pagamenti nonché interessi anatocistici su tutta la somma dalla domanda sino al soddisfo.
6. condannare il convenuto istituto bancario al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre
Spese Generali al 15%, oltre IVA e C.p.A. come per legge”.
Per parte convenuta in riassunzione:
“In via preliminare, ma anche nel merito in via principale:
- in accoglimento dei motivi sub C e D dell'atto di appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente Controparte_2
atto, e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 165/2020 emessa dal Giudice
Unico dott.ssa Chiara Ilaria Risolo in data 27.2.2020, pubblicata in data 6.3.2020, e comunicata via pec in data 16.3.2020, che ha deciso la causa n. RG 1047/2015, e comunque respingere le domande
Attoree tutte di primo grado avanzate contro perché del tutto destituite di Controparte_2
fondamento in fatto ed in diritto e/o indimostrate.
In via subordinata, nel merito: - in accoglimento del motivo sub E dell'atto di appello, rigettare e/o ridurre anche per i motivi esposti in narrativa le domande (nessuna esclusa) avanzate da Controparte_4
a Socio Unico, ora in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...] Pt_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese (anche di CTU) e compensi di lite oltre accessori di legge di tutti i gradi di giudizio, e con restituzione di quanto nelle more pagato -con espressa riserva di ripetizione- anche per spese e competenze legali da parte di a favore di (all. xvii del Controparte_2 Pt_1
fascicolo di secondo grado)”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Curatela del Fallimento Italiana Membrane S.p.a. aveva convenuto in giudizio, avanti al Tribunale
di Pordenone, chiedendo che venisse accertata l'inefficacia ex art. 67 co.2 e 70 Parte_3
L.F. delle rimesse bancarie consistenti e durevoli pervenute sul c/c passivo ed affidato della società
nel periodo tra la data di effettiva conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza
(25.10.2012) e la data di revoca di fatto degli affidamenti (26.02.2013), con conseguente restituzione delle somme in favore della Curatela.
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la Parte_3
rideterminazione degli importi revocabili.
Il giudice di primo grado aveva disposto c.t.u. e il giudizio era stato interrotto in data 5.09.2017,
essendo la convenuta sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Il procedimento veniva riassunto da quale assuntore del concordato del Controparte_3
Fallimento Italiana Membrane S.p.a., nei confronti di , stante la cessione di ramo Controparte_5
d'azienda tra e quest'ultima. Parte_4
eccepiva la nullità della citazione e l'estinzione della causa per mancata riassunzione Controparte_2
nei confronti;
eccepiva inoltre il proprio difetto Parte_5
di legittimazione passiva e resisteva nel merito. Si costituiva con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. Parte_6
, chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione della causa per mancata riassunzione
[...]
nei suoi confronti, ovvero che il giudizio venisse dichiarato improcedibile e/o improseguibile ai sensi dell'art. 83 TUB, e aderendo alle domande di . CP_2
Il giudice di primo grado affermava la sussistenza della legittimazione passiva di e Controparte_2
rigettava l'eccezione di estinzione del processo, ritenendo sufficiente la riassunzione nei termini nei confronti di e dichiarando improponibile ogni domanda nei confronti di CP_2 Parte_3
Sulla base della c.t.u. svolta, condannava a pagare a la Controparte_2 Controparte_3
somma di euro 390.768,43.
Avverso la sentenza, proponeva appello e la Corte d'Appello dichiarava la nullità Controparte_2
della sentenza di primo grado, essendo il processo estinto per non essere stato riassunto nei termini;
la Corte riteneva infatti che il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo fosse iniziato a decorrere dal 10.7.2017, giorno in cui l'attrice aveva avuto legale conoscenza dell'evento interruttivo.
Con ordinanza n. 18285/2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di incorporante Parte_1
per fusione rilevando che l'interruzione del processo è automatica ma il Controparte_3
termine decorre dalla dichiarazione di interruzione da parte del giudice, e pertanto la riassunzione deve ritenersi tempestiva.
Il giudizio è stato riassunto da chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma Parte_1
della sentenza di primo grado.
quanto alle parti convenute, ha evidenziato che il giudizio non poteva proseguire nei Parte_1
confronti di e che, nel caso venga ritenuto il difetto di legittimazione passiva di Parte_3 [...]
, andrebbero perse le ragioni creditorie della Curatela;
ha poi rilevato che CP_2 Parte_4
si era costituita volontariamente.
[...]
Ha sostenuto la riassumente che la causa rientra nella cessione, in quanto già pendente e non avente ad oggetto azioni o obbligazioni, e che non si tratta di credito in sofferenza;
ha in ogni caso invocato la responsabilità solidale della cessionaria ex art. 2560, co. 2 c.c., e rilevato che correttamente il giudice di primo grado aveva accertato la conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza.
si è costituita nel giudizio di rinvio, dichiarando di avere interesse a coltivare Controparte_2
tutte le ulteriori questioni di merito non precedentemente analizzate dalla Corte d'Appello; ha quindi riproposto i motivi di appello ritenuti in precedenza assorbiti: erronea motivazione in ordine alla successione di nel rapporto processuale e sostanziale oggetto di causa, non essendo la causa CP_2
inclusa nella cessione, sia perché il rapporto era già chiuso al momento della cessione sia perché era in sofferenza;
inapplicabilità dell'art. 2560 c.c., norma dettata solo per la cessione volontaria di azienda e non per i trasferimenti coattivi nell'ambito delle procedure concorsuali;
erroneità
dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza.
***
1. Anzitutto, alla luce della pronuncia della Suprema Corte, il giudizio non può ritenersi estinto.
Quanto alle parti del giudizio nei cui confronti doveva essere effettuata la riassunzione, si deve rilevare che il giudizio non poteva proseguire nei confronti di e che, in ogni Parte_4
caso, questa era intervenuta volontariamente nel giudizio riassunto in primo grado.
Si deve in ogni modo richiamare la rilevanza obiettiva dell'atto di riassunzione, sostenuta anche da
Cass. n. 2174/2016, secondo la quale: “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo” (in questo senso si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 6921/2019
e Cass., ord. n. 21869/2013).
2. Con riguardo alla legittimazione sostanziale di e agli effetti della cessione, Controparte_2
recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata affermando che non è subentrata nei CP_2
contenziosi relativi a rapporti che erano già estinti al momento della cessione (principio che questa
Corte aveva già affermato nel 2020).
Secondo Cass. n. 15083/2025: “In tema di controversie intraprese da o
contro
Parte_3
o poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i Controparte_6
rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di nelle liti pendenti alla data (26 Controparte_2
giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con giusta il d.l. n. 99 del 2017 (conv. dalla l.n. 121 del 2017), ed aventi ad Controparte_2
oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto”.
Il principio è stato ribadito da Cass. n. 15670/2025: “In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n.
99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Parte_3
e di e i rapporti bancari già estinti alla data Controparte_6 Controparte_2
del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che non è passivamente legittimata Controparte_2
nel relativo contenzioso”.
All'afffermazione di tale principio la Suprema Corte è pervenuta sulla base delle seguenti considerazioni: “…quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle Banche Venete
ed è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto Controparte_2
sui generis, che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione: il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed costituisce così espressione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, e Controparte_2
dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall'art. 1321 c.c., suscettibile di interpretazione secondo i criteri dell'interpretazione contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazione di un'ampia pluralità di rapporti, tra l'altro numericamente elevata, quelli che in precedenza intrattenevano le Banche Venete, con conseguente esigenza ― al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. ―
dell'adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché
il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti”…..
“i rapporti bancari già estinti alla data del contratto di cessione tra i commissari liquidatori delle banche venete e non sono compresi tra le “passività incluse” a norma Controparte_7
dell'art.
3.1.2.b del contratto di cessione, intendendo per tali solo “singoli debiti, passività,
obbligazioni e impegni di derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio CP_8
dell'impresa bancaria”. In particolare, il riferimento a tali rapporti non può che essere interpretato nella prospettiva dell'istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all'attività bancaria, bensì, una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'esercizio dell'impresa bancaria del cessionario medesimo. Diversamente,
del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza, a norma dell'art. 3.1.4, lett. a), i.
La soluzione interpretativa in oggetto trova conferma nel dato testuale della disposizione che non utilizza l'espressione "attività bancaria” e cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma la diversa locuzione di “impresa bancaria” che si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda (in quella parte dell'azienda) oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all'impresa,
indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria. Le parti hanno, dunque, inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di . Controparte_2
Tale conclusione è avvalorata dal Secondo Accordo Ricognitivo stipulato tra le parti in data 17
gennaio 2018, il quale, al punto 4 dell'allegato 1.1., sancisce esplicitamente l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. E in questo senso tale Accordo – come specificamente evidenziato da questa Corte nella sopra citata sentenza n. 22563/2025 - più che valutabile ai sensi dell'art. 1362 c.c., integra esso stesso, e rafforza alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l'interpretazione già ricavabile dalla lettura dell'atto di cessione de quo,
secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad Controparte_2
Con riferimento al caso di specie, non vi è dubbio che il debito da restituzione di cui è causa,
derivante dall'esercizio vittorioso di un'azione revocatoria fallimentare, rientri tra i debiti relativi a rapporti estinti (se non altro per effetto dello scioglimento automatico del contratto di conto corrente a seguito del fallimento dell'intestataria del conto, a norma dell'art. 78 L.F.), passività che, come detto, non rientrano nel “perimetro della cessione” per le argomentazioni sopra illustrate”, (Cass.
n. 24227/2025, avente ad oggetto impugnazione di sentenza della Corte di Appello di Trieste in giudizio nel quale la curatela del fallimento Italiana Membrane s.p.a. aveva convenuto, innanzi al
Tribunale di Pordenone, la per sentir dichiarare l'inefficacia, ai Controparte_9
sensi dell'art. 67 comma 2° L.F., di rimesse bancarie pervenute sul conto corrente;
fattispecie dunque sovrapponibile alla presente).
Anche nel caso di specie, il rapporto di conto corrente oggetto di causa era da tempo estinto all'epoca della cessione d'azienda, e pertanto è priva di legittimazione sostanziale in causa. Controparte_2
3. Anche la deduzione di in ordine all'applicabilità dell'art. 2560 c.c. si scontra con la Parte_1
normativa specifica in tema di l.c.a.. Secondo Cass. n. 15678/2025: “In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, alla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e non si applica l'art. 2560, comma 2, c.c., poiché Controparte_2
sia la disciplina legislativa avente a oggetto in generale la cessione delle aziende bancarie in l.c.a.,
sia la citata disciplina legislativa prevista precipuamente per la liquidazione delle banche venete costituiscono una normativa speciale che, in quanto tale, prevale sulla disciplina generale della cessione di azienda disciplinata dal codice civile”.
4. Da ultimo deve ritenersi infondata anche la doglianza di la quale ha adombrato il fatto Parte_1
che, poiché trattasi di revocatoria, che è azione di natura costitutiva, e non di azione di accertamento di un credito, la stessa non potrebbe neppure chiedere di essere ammessa al passivo della l.c.a..
Si deve anzitutto rilevare che la Suprema Corte, nel pronunciarsi su fattispecie analoga e relativa proprio a revocatoria proposta dal medesimo fallimento (Italiana Membrane s.p.a.), ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Trieste, senza che nel caso esaminato venissero sollevati dubbi circa l'effetttività della tutela giurisdizionale accordata alla Curatela.
In ogni modo, Cass. n. 30124/2024 ha affermato che: “in tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità
di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva”.
5. Alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte, le domande originariamente proposte da a socio unico, (incorporata da nei confronti di Controparte_3 Parte_1 [...]
devono essere respinte. Controparte_2 6. In considerazione del recente intervento nomofilattico e del pregresso contrasto giurisprudenziale nella giurisprudenza di merito, sussistono i presupporti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Le spese di c.t.u. liquidate nel giudizio di merito devono essere poste definitivamente a carico di
[...]
Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando nella causa tra Parte_1 Controparte_2
respinge le domande proposte da ei confronti di Parte_1 Controparte_2
compensa interamente le spese di lite tra le parti per tutti i gradi e fasi del procedimento;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott. Lucio Benvegnù
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Lucio Benvegnù Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 352/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 24.10.2024
DA
(nella quale è stata incorporata a seguito di fusione) Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Corti del Foro di Milano e Chiara Gervasoni del Foro di
Brescia giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Controparte_2 P.IVA_1
Solinas del Foro di Venezia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - OGGETTO: riassunzione del giudizio inter partes a seguito della Cassazione, con ordinanza n.
18285/2024 pubblicata in data 04 luglio 2024, mai notificata all'esponente, della sentenza della Corte
d'Appello di Trieste n. 270/2072, pubblicata in data 30.06.2022.
Causa iscritta a ruolo il 30.10.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 6.11.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste adita, respinta ogni contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione e per tutte le ragioni in atti, uniformandosi ai principi di diritto enunciati ed alle statuizioni contenute nella ordinanza della Suprema Corte n. 18285/2024 pubblicata in data 4
luglio 2024, che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, Sezione Prima Civile n.
270/2022 pubblicata in data 30.06.2022, anche a conferma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Pordenone n. 165/2020, ed in rigetto dell'appello avversario, così giudicare:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione,
1. revocare, previa declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 II comma, L.F., le rimesse bancarie consistenti e durevoli pervenute sul c/c passivo e affidato nel periodo intercorrente tra la data di effettiva conoscenza da parte dell'istituto di credito dello stato di insolvenza in cui versava la società
(25/10/2012) e la data di revoca di fatto degli affidamenti (26/02/2013), singolarmente considerate ed individuate in espositiva per un importo complessivo di € 342.387,84 effettuate sul c/c n.
086570138524 intrattenuto presso la e nella misura indicata e specificata Parte_2
nella, premessa del presente atto, ovvero, in subordine di quella somma maggiore, minore o diversa che sarà ritenuta di dovuta;
2. per l'effetto, condannare quale cessionaria del ramo d'azienda di Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in relazione alle rimesse meglio individuate nel capo Parte_3 l) del petitum e di cui al suddetto c/c n. alla restituzione e/o al pagamento in favore P.IVA_2
di (già , nella sua qualità di assuntore del Fallimento Italiana Pt_1 Controparte_3
Membrane S.p.A., ai sensi dell'art. 70, 3 co., L.F., della complessiva somma di € 57.387,84 pari alla differenza tra la massima esposizione del rapporto alla data del 03/12/2013 per saldo disponibile pari ad € 988.378,61 e la massima esposizione del rapporto alla data del 26/02/2013 per saldo disponibile pari ad € 930.990,77, ovvero di quella somma maggiore, minore o diversa che, previa
CTU, laddove necessaria, risulterà in corso di causa essere stata pagata per mezzo delle su indicate rimesse dalla fallita alla banca convenuta nei sei mesi anteriori alla data di iscrizione del ricorso per Concordato Preventivo presso il registro delle Imprese di Pordenone (10/04/2013), oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dei singoli pagamenti o, in subordine, dalla domanda nonché interessi anatocistici su tutta la somma dalla domanda sino al soddisfo;
3. Ancora, revocare, previa declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 II comma L.F., tutte le rimesse bancarie pervenute sul c/c passivo e affidato n.n. 086570138524 intrattenuto presso la nel periodo intercorrente tra la data di revoca di fatto degli affidamenti Parte_2
(26/02/2013) e la data di dichiarazione di fallimento (09/08/2013), singolarmente ed analiticamente considerate ed individuate in espositiva per un importo complessivo di € 580.495,23 e, nella misura indicata e specificata nella premessa del presente atto ovvero, in subordine di quella somma maggiore, minore o diversa che sarà ritenuta di dovuta;
4. per l'effetto, condannare quale cessionaria del ramo d'azienda di Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in relazione alle rimesse bancarie, meglio individuate Parte_3
nel capo 3) del petitum e di cui al suddetto c/c passivo e affidato n. 08657013 8524 alla restituzione e/o al pagamento in favore di (già , nella sua qualità di Pt_1 Controparte_3
assuntore del Fallimento Italiana Membrane S.p.A. della complessiva somma di € 580.495.23, ovvero di quella somma maggiore, minore o diversa che, previa CTU, laddove necessaria, risulterà in corso di causa essere stata pagata per mezzo delle su indicate rimesse dalla fallita alla banca convenuta nel periodo intercorrente tra la data di revoca di fatto degli affidamenti (26/02/2013) e la data di dichiarazione di fallimento (09/08/2013), oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dei singoli pagamenti o, in subordine, dalla domanda nonché interessi anatocistici su tutta la somma dalla domanda sino al soddisfo;
5. per l'effetto di quanto chiesto nei precedenti capi del petitum condannare Controparte_2
quale cessionaria del ramo d'azienda di in persona del legale rappresentante Parte_3
p.t., in virtù delle proposte domande, al pagamento della complessiva somma di € 637.883.07 in favore di (già , nella sua qualità di assuntore del Fallimento Pt_1 Controparte_3
Italiana Membrane S.p.A. ovvero di quella somma maggiore, minore o diversa che, previa CTU,
laddove necessaria, risulterà in corso di causa essere stata pagata per mezzo delle suindicate rimesse dalla fallita alla banca convenuta nel periodo sospetto, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dei singoli pagamenti nonché interessi anatocistici su tutta la somma dalla domanda sino al soddisfo.
6. condannare il convenuto istituto bancario al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre
Spese Generali al 15%, oltre IVA e C.p.A. come per legge”.
Per parte convenuta in riassunzione:
“In via preliminare, ma anche nel merito in via principale:
- in accoglimento dei motivi sub C e D dell'atto di appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente Controparte_2
atto, e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 165/2020 emessa dal Giudice
Unico dott.ssa Chiara Ilaria Risolo in data 27.2.2020, pubblicata in data 6.3.2020, e comunicata via pec in data 16.3.2020, che ha deciso la causa n. RG 1047/2015, e comunque respingere le domande
Attoree tutte di primo grado avanzate contro perché del tutto destituite di Controparte_2
fondamento in fatto ed in diritto e/o indimostrate.
In via subordinata, nel merito: - in accoglimento del motivo sub E dell'atto di appello, rigettare e/o ridurre anche per i motivi esposti in narrativa le domande (nessuna esclusa) avanzate da Controparte_4
a Socio Unico, ora in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...] Pt_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese (anche di CTU) e compensi di lite oltre accessori di legge di tutti i gradi di giudizio, e con restituzione di quanto nelle more pagato -con espressa riserva di ripetizione- anche per spese e competenze legali da parte di a favore di (all. xvii del Controparte_2 Pt_1
fascicolo di secondo grado)”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Curatela del Fallimento Italiana Membrane S.p.a. aveva convenuto in giudizio, avanti al Tribunale
di Pordenone, chiedendo che venisse accertata l'inefficacia ex art. 67 co.2 e 70 Parte_3
L.F. delle rimesse bancarie consistenti e durevoli pervenute sul c/c passivo ed affidato della società
nel periodo tra la data di effettiva conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza
(25.10.2012) e la data di revoca di fatto degli affidamenti (26.02.2013), con conseguente restituzione delle somme in favore della Curatela.
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la Parte_3
rideterminazione degli importi revocabili.
Il giudice di primo grado aveva disposto c.t.u. e il giudizio era stato interrotto in data 5.09.2017,
essendo la convenuta sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Il procedimento veniva riassunto da quale assuntore del concordato del Controparte_3
Fallimento Italiana Membrane S.p.a., nei confronti di , stante la cessione di ramo Controparte_5
d'azienda tra e quest'ultima. Parte_4
eccepiva la nullità della citazione e l'estinzione della causa per mancata riassunzione Controparte_2
nei confronti;
eccepiva inoltre il proprio difetto Parte_5
di legittimazione passiva e resisteva nel merito. Si costituiva con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. Parte_6
, chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione della causa per mancata riassunzione
[...]
nei suoi confronti, ovvero che il giudizio venisse dichiarato improcedibile e/o improseguibile ai sensi dell'art. 83 TUB, e aderendo alle domande di . CP_2
Il giudice di primo grado affermava la sussistenza della legittimazione passiva di e Controparte_2
rigettava l'eccezione di estinzione del processo, ritenendo sufficiente la riassunzione nei termini nei confronti di e dichiarando improponibile ogni domanda nei confronti di CP_2 Parte_3
Sulla base della c.t.u. svolta, condannava a pagare a la Controparte_2 Controparte_3
somma di euro 390.768,43.
Avverso la sentenza, proponeva appello e la Corte d'Appello dichiarava la nullità Controparte_2
della sentenza di primo grado, essendo il processo estinto per non essere stato riassunto nei termini;
la Corte riteneva infatti che il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo fosse iniziato a decorrere dal 10.7.2017, giorno in cui l'attrice aveva avuto legale conoscenza dell'evento interruttivo.
Con ordinanza n. 18285/2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di incorporante Parte_1
per fusione rilevando che l'interruzione del processo è automatica ma il Controparte_3
termine decorre dalla dichiarazione di interruzione da parte del giudice, e pertanto la riassunzione deve ritenersi tempestiva.
Il giudizio è stato riassunto da chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma Parte_1
della sentenza di primo grado.
quanto alle parti convenute, ha evidenziato che il giudizio non poteva proseguire nei Parte_1
confronti di e che, nel caso venga ritenuto il difetto di legittimazione passiva di Parte_3 [...]
, andrebbero perse le ragioni creditorie della Curatela;
ha poi rilevato che CP_2 Parte_4
si era costituita volontariamente.
[...]
Ha sostenuto la riassumente che la causa rientra nella cessione, in quanto già pendente e non avente ad oggetto azioni o obbligazioni, e che non si tratta di credito in sofferenza;
ha in ogni caso invocato la responsabilità solidale della cessionaria ex art. 2560, co. 2 c.c., e rilevato che correttamente il giudice di primo grado aveva accertato la conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza.
si è costituita nel giudizio di rinvio, dichiarando di avere interesse a coltivare Controparte_2
tutte le ulteriori questioni di merito non precedentemente analizzate dalla Corte d'Appello; ha quindi riproposto i motivi di appello ritenuti in precedenza assorbiti: erronea motivazione in ordine alla successione di nel rapporto processuale e sostanziale oggetto di causa, non essendo la causa CP_2
inclusa nella cessione, sia perché il rapporto era già chiuso al momento della cessione sia perché era in sofferenza;
inapplicabilità dell'art. 2560 c.c., norma dettata solo per la cessione volontaria di azienda e non per i trasferimenti coattivi nell'ambito delle procedure concorsuali;
erroneità
dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza.
***
1. Anzitutto, alla luce della pronuncia della Suprema Corte, il giudizio non può ritenersi estinto.
Quanto alle parti del giudizio nei cui confronti doveva essere effettuata la riassunzione, si deve rilevare che il giudizio non poteva proseguire nei confronti di e che, in ogni Parte_4
caso, questa era intervenuta volontariamente nel giudizio riassunto in primo grado.
Si deve in ogni modo richiamare la rilevanza obiettiva dell'atto di riassunzione, sostenuta anche da
Cass. n. 2174/2016, secondo la quale: “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo” (in questo senso si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 6921/2019
e Cass., ord. n. 21869/2013).
2. Con riguardo alla legittimazione sostanziale di e agli effetti della cessione, Controparte_2
recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata affermando che non è subentrata nei CP_2
contenziosi relativi a rapporti che erano già estinti al momento della cessione (principio che questa
Corte aveva già affermato nel 2020).
Secondo Cass. n. 15083/2025: “In tema di controversie intraprese da o
contro
Parte_3
o poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i Controparte_6
rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di nelle liti pendenti alla data (26 Controparte_2
giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con giusta il d.l. n. 99 del 2017 (conv. dalla l.n. 121 del 2017), ed aventi ad Controparte_2
oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto”.
Il principio è stato ribadito da Cass. n. 15670/2025: “In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n.
99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Parte_3
e di e i rapporti bancari già estinti alla data Controparte_6 Controparte_2
del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che non è passivamente legittimata Controparte_2
nel relativo contenzioso”.
All'afffermazione di tale principio la Suprema Corte è pervenuta sulla base delle seguenti considerazioni: “…quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle Banche Venete
ed è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto Controparte_2
sui generis, che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione: il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed costituisce così espressione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, e Controparte_2
dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall'art. 1321 c.c., suscettibile di interpretazione secondo i criteri dell'interpretazione contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazione di un'ampia pluralità di rapporti, tra l'altro numericamente elevata, quelli che in precedenza intrattenevano le Banche Venete, con conseguente esigenza ― al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. ―
dell'adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché
il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti”…..
“i rapporti bancari già estinti alla data del contratto di cessione tra i commissari liquidatori delle banche venete e non sono compresi tra le “passività incluse” a norma Controparte_7
dell'art.
3.1.2.b del contratto di cessione, intendendo per tali solo “singoli debiti, passività,
obbligazioni e impegni di derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio CP_8
dell'impresa bancaria”. In particolare, il riferimento a tali rapporti non può che essere interpretato nella prospettiva dell'istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all'attività bancaria, bensì, una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'esercizio dell'impresa bancaria del cessionario medesimo. Diversamente,
del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza, a norma dell'art. 3.1.4, lett. a), i.
La soluzione interpretativa in oggetto trova conferma nel dato testuale della disposizione che non utilizza l'espressione "attività bancaria” e cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma la diversa locuzione di “impresa bancaria” che si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda (in quella parte dell'azienda) oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all'impresa,
indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria. Le parti hanno, dunque, inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di . Controparte_2
Tale conclusione è avvalorata dal Secondo Accordo Ricognitivo stipulato tra le parti in data 17
gennaio 2018, il quale, al punto 4 dell'allegato 1.1., sancisce esplicitamente l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. E in questo senso tale Accordo – come specificamente evidenziato da questa Corte nella sopra citata sentenza n. 22563/2025 - più che valutabile ai sensi dell'art. 1362 c.c., integra esso stesso, e rafforza alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l'interpretazione già ricavabile dalla lettura dell'atto di cessione de quo,
secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad Controparte_2
Con riferimento al caso di specie, non vi è dubbio che il debito da restituzione di cui è causa,
derivante dall'esercizio vittorioso di un'azione revocatoria fallimentare, rientri tra i debiti relativi a rapporti estinti (se non altro per effetto dello scioglimento automatico del contratto di conto corrente a seguito del fallimento dell'intestataria del conto, a norma dell'art. 78 L.F.), passività che, come detto, non rientrano nel “perimetro della cessione” per le argomentazioni sopra illustrate”, (Cass.
n. 24227/2025, avente ad oggetto impugnazione di sentenza della Corte di Appello di Trieste in giudizio nel quale la curatela del fallimento Italiana Membrane s.p.a. aveva convenuto, innanzi al
Tribunale di Pordenone, la per sentir dichiarare l'inefficacia, ai Controparte_9
sensi dell'art. 67 comma 2° L.F., di rimesse bancarie pervenute sul conto corrente;
fattispecie dunque sovrapponibile alla presente).
Anche nel caso di specie, il rapporto di conto corrente oggetto di causa era da tempo estinto all'epoca della cessione d'azienda, e pertanto è priva di legittimazione sostanziale in causa. Controparte_2
3. Anche la deduzione di in ordine all'applicabilità dell'art. 2560 c.c. si scontra con la Parte_1
normativa specifica in tema di l.c.a.. Secondo Cass. n. 15678/2025: “In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, alla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e non si applica l'art. 2560, comma 2, c.c., poiché Controparte_2
sia la disciplina legislativa avente a oggetto in generale la cessione delle aziende bancarie in l.c.a.,
sia la citata disciplina legislativa prevista precipuamente per la liquidazione delle banche venete costituiscono una normativa speciale che, in quanto tale, prevale sulla disciplina generale della cessione di azienda disciplinata dal codice civile”.
4. Da ultimo deve ritenersi infondata anche la doglianza di la quale ha adombrato il fatto Parte_1
che, poiché trattasi di revocatoria, che è azione di natura costitutiva, e non di azione di accertamento di un credito, la stessa non potrebbe neppure chiedere di essere ammessa al passivo della l.c.a..
Si deve anzitutto rilevare che la Suprema Corte, nel pronunciarsi su fattispecie analoga e relativa proprio a revocatoria proposta dal medesimo fallimento (Italiana Membrane s.p.a.), ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Trieste, senza che nel caso esaminato venissero sollevati dubbi circa l'effetttività della tutela giurisdizionale accordata alla Curatela.
In ogni modo, Cass. n. 30124/2024 ha affermato che: “in tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità
di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva”.
5. Alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte, le domande originariamente proposte da a socio unico, (incorporata da nei confronti di Controparte_3 Parte_1 [...]
devono essere respinte. Controparte_2 6. In considerazione del recente intervento nomofilattico e del pregresso contrasto giurisprudenziale nella giurisprudenza di merito, sussistono i presupporti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Le spese di c.t.u. liquidate nel giudizio di merito devono essere poste definitivamente a carico di
[...]
Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando nella causa tra Parte_1 Controparte_2
respinge le domande proposte da ei confronti di Parte_1 Controparte_2
compensa interamente le spese di lite tra le parti per tutti i gradi e fasi del procedimento;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott. Lucio Benvegnù