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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. IL EL ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 4.2.2021 e segnata dal N. R.G.C.A. 1303/2021, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo FILOIA e dall'Avv. Parte_1
SC SC
-attore- contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
DR TA
-convenuto-
e residente in [...]- Controparte_2 int. 1
-convenuto contumace-
(già già incorporante Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 per fusione la , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_6 difesa dall'Avv. Michelangelo PANEBARCO
-terza chiamata in causa-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per l'attore: IN TESI Piaccia al Tribunale di Firenze accertare e dichiarare che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo è imputabile a fatto o colpa del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o Controparte_1 in linea subordinata dell'art. 2043 c.c. e del sig. ex art. 2055 c.c. e conseguentemente Controparte_7 condannare il a risarcire i danni al motoveicolo di proprietà del comparente e, in solido con Controparte_1
GN nonché la società assicurativa a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non, esclusi quelli al motorino, subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura determinata di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro al saldo. IN IPOTESI SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui il non sia riconosciuto responsabile si chiede che sia accertata e Controparte_1 dichiarata che la responsabilità nella causazione del sinistro è imputabile a fatto e colpa di e CP_2 condannarlo in solido con la società Assicurativa convenuta a risarcire il comparente dei danni tutti subiti, patrimoniali e non , in conseguenza del sinistro per cui è causa esclusi quelli al motoveicolo di proprietà nella misura indicata in atto di citazione o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del sinistro;
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per il Comune: IN TESI rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
IN VIA
SUBORDINATA accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e di e di CP_2 CP_6 per le ragioni in atti;
con vittoria di spese di lite.
[...]
Per Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis: IN VIA Controparte_3
PRINCIPALE rigettare la domanda risarcitoria perché infondata;
IN VIA SUBORDINATA, graduate le rispettive responsabilità, dichiarare la comparente a corrispondere all'attore le sole somme che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria nei limiti dell'eventuale quota di concorso minoritario riconosciuto a carico di GN e con esclusione del vincolo di solidarietà; con refusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA reitera le istanze e le controdeduzioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Esposizione dei Fatti
In atto di citazione assume: Parte_1
-che in data 14 ottobre 2017, alle ore 16,30 circa, egli era alla guida del proprio motociclo
HA DS tg.DL41068, assicurato per la RCA con (polizza nr Controparte_5
80002980118-01), e percorreva Via Bolognese in direzione “La Lastra” in uscita da , CP_1 quando, all'altezza del civico nr. 79, a causa della presenza di una serie di avvallamenti e buche sul manto stradale non segnalate, perdeva il controllo del motociclo e cadeva a terra;
-che giungeva da tergo altro motociclo HA DS tg. EJ45121, di proprietà e condotto da (anch'esso assicurato con polizza nr. 000026961- Controparte_7 Controparte_5
01), che, non riuscendo ad evitare il corpo in terra del sig. lo investiva, riportando Parte_1 lesioni personali;
-che interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di per i rilievi del caso ed CP_1 un'ambulanza che conduceva presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Parte_1
Universitaria di Careggi, ove, all'esito degli accertamenti strumentali, veniva diagnosticato un
“trauma della strada con trauma cranico commotivo, frattura alla scapola sx, rettilineizzazione della colonna”;
-che anche il motociclo subiva danni;
-che intendendo essere risarcito dei danni subiti, l'attore si metteva in contatto con la
Compagnia assicurativa del sig. e anche con il i quali CP_2 Controparte_1 respingevano la domanda di risarcimento, asserendo che il sinistro era avvenuto per “caso fortuito” determinato dalla condotta imprudente dell'attore per non aver mantenuto una
2 velocità di guida non adatta alle circostanze/caratteristiche del luogo e della strada (“..da un'analisi della conformazione dell'avvallamento e dalla visione del comportamento da parte dei veicoli a quattro e soprattutto a due ruote in transito al momento dei rilievi, questa non giustificava una perdita dell'assetto dei veicoli tale da farne perdere il controllo con conseguente caduta a terra dei veicoli a due ruote;
ciò può essere ricondotto, anche in parte, alla modifica del motociclo A nella propria struttura (manubrio più alto
e stretto, ammortizzatori posteriore ribassati e più rigidi rispetto al modello di fabbrica), variandone la capacità di manovrabilità e riducendone la capacità di controllo del mezzo”);
-che veniva sanzionato dalla Polizia Municipale di (verbale di accertamento e CP_1 contestazione nr. 07062996 del 10.11.2017), per la violazione dell'art. 141 co. 2° e 11° del
C.d.S., essendo stata rielaborata la dinamica del sinistro sulla scorta delle fotografie acquisite;
tale sanzione veniva, poi, annullata dal G.d.P., con sentenza nr. 1489 del 26.9.2019, nella quale veniva rilevato che: “dalla documentazione fotografica si nota la presenza non solo di una “buca” nella parte destra della semicarreggiata nell'occasione percorsa, ma anche di una lunga fessura al centro della semicarreggiata (quasi come se in epoca precedente tutta la parte destra della suddetta semicarreggiata fosse stata interessata da una o più opere di escavazione) ed a cavalo di tale fessura, accanto alla predetta buca, di una sorta di toppa di manto stradale che alza il livello del piano stradale (in contrasto con la buca che invece lo abbassa); la stessa parte sinistra della semicarreggiata non appare poi totalmente esente da buche simili a quella che si trova sulla parte destra;
risulta provato che in nessun modo il ricorrente avrebbe potuto (anche procedendo ad una velocità bassissima ed avvistando le anomalie a notevole distanza prima di incorrervi) aggirare tali anomalie se non invadendo la semicarreggiata opposta”);
-che non ha avuto esito positivo la procedura della negoziazione assistita;
-che, sulla scorta di quanto sopra, ascrive la responsabilità della sua caduta in Parte_1 terra in capo al per aver omesso di manutenere la strada pubblica Controparte_1 lasciando che la stessa, ad alta intensità di traffico, venisse solcata da buche-avvallamenti posti al centro della semicarreggiata non evitabili anche da parte di chi, come lui, procedeva a velocità moderata, e dunque costituenti fonti di pericolo per l'incolumità dei conducenti
(specie se a bordo di motoveicoli), salvo precisare che solo dopo tale incidente il tratto di strada di Via Bolognese è stato riasfaltato;
-che, le lesioni personali subite hanno comportato un lungo periodo di malattia (e di invalidità temporanea) da cui è guarito solo il 23.01.2018, ma dalle quali gli sono residuati P.P. del 9-
10% e che queste sono ascrivibili anche alla condotta di guida negligente ed imprudente del sig. poiché questi impattava con il suo motoveicolo contro il corpo del sig. Controparte_7
Parte_1
-che, complessivamente, reclama un danno di euro 41.128,25 (di cui euro 31.486,25 per danno non patrimoniale).
Si è costituito in giudizio il rilevando la mancanza di Controparte_1 prova in ordine al nesso di causa tra la presenza delle buche e la caduta in terra, non
3 potendosi escludere che, invece, la caduta in terra sia stata provocata dalla stessa condotta di guida imprudente dell'attore, a causa delle caratteristiche tecniche che il suo motoveicolo possedeva (diverse da quelle di fabbrica), tali per cui aveva così alterato la capacità Parte_1 di manovrabilità del mezzo;
in subordine ha eccepito il concorso di colpa per non aver evitato di cadere se solo avesse prestato più attenzione allo stato dell'asfalto; ha contestato altresì
l'entità del risarcimento richiesto, peraltro dubitando quali siano davvero i danni alla persona risarcibili dal – sempre che venga provato il nesso di causa – poiché alcuni di questi CP_1 dovrebbero essere riferibili al fatto che venne anche investito dal motoveicolo di Parte_1
GN.
è stato dichiarato contumace. Controparte_7
Si è costituita altresì la – oggi - Controparte_5 Controparte_8 contestando ogni e qualsiasi responsabilità dell'assicurato nella causazione del sinistro e, in denegata ipotesi, per ridimensionare nei limiti del concorso colposo di GN medesimo e, comunque, insistendo per escludere la propria solidarietà dal lato passivo con la posizione del
Controparte_1
Assegnati i termini di cui al previgente art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del
30.3.2022 sono stati ammessi i capitoli di prova ritenuti rilevanti ai fini del decidere;
all'udienza dell'11.10.2022 sono state assunte le dichiarazioni testimoniali di Tes_1
(assistente scelto della Polizia Municipale di ) e di
[...] CP_1 Testimone_2
; dopo alcune assenze, il teste è stato condotto
[...] Testimone_3 all'udienza del 15.11.2023 dai Carabinieri di della Stazione di Ricorboli (FI); in tale data è stata assunta anche la teste Tes_4
Sono state, altresì, ammesse le CCTTUU tese, la prima, a verificare se le modifiche apportate alla meccanica della moto da parte dell'attore abbiano inciso sulla governabilità del mezzo e, la seconda, per l'accertamento dei postumi residuati ed incidenti sulla salute dell'attore.
I CC.TT.UU. e la dott.ssa hanno depositato le Persona_1 Persona_2 loro consulenze;
la causa è stata ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 2.5.2025, per cui le parti hanno rassegnato le loro conclusioni (come sopra riportate) all'udienza cartolare del 7.7.2025.
Sono stati, infine, assegnati i termini di cui all'ar.t 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Sulla responsabilità del Controparte_1
La fattispecie oggetto del presente giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 2051 c.c., secondo il quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
4 L'operatività della disposizione postula la prova dei seguenti requisiti: a) il verificarsi di un danno;
b) la relazione di custodia tra la cosa produttrice del danno ed il soggetto chiamato a rispondere dello stesso;
c) il nesso di causa tra la cosa ed il danno (desumibile dal termine
“cagionare”) e, nelle particolari fattispecie relative alle “cadute per anomalie della strada percorsa”, la giurisprudenza richiede, oltre alla prova del nesso causale, anche la presenza nei luoghi di un'obiettiva situazione di pericolosità e la verifica della tenuta da parte del danneggiato di un comportamento di , correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Nella giurisprudenza di legittimità si afferma che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U.,
Ordinanza 30.06.2022, n. 20943); “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”
(Cass. civ. Sez. III – sentenza 27.04.2023, n. 11152); "... tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo;
condotte ricollegabili all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe ed aventi un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1013/2024 del 26-01-
2024). Infine (v. Cass. Ordinanza nr. 8450/2025) la responsabilità per cose in custodia di cui all'art.
2051 c.c., ha natura oggettiva, perché si basa esclusivamente sulla dimostrazione del rapporto di collegamento causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, per cui chi ha subito il danno non deve provare la natura insidiosa della cosa, o la non visibilità e non percepibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato. Tali concetti, infatti, sono estranei alle regole civilistiche sulla responsabilità di cui si discute per cui il guidatore deve semplicemente dimostrare che è stata proprio quella specifica anomalia della strada - il dosso, la buca, l'asfalto sdrucciolevole - a causare direttamente l'incidente e i danni patiti.
Inoltre, essendo la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è una responsabilità che prescinde dalla prova della colpa del custode “ … incombe sul danneggiato l'onere di allegare e
5 provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. civ. Sez. III – Ordinanza 09.05.2024, n. 12663).
Con riferimento alla fattispecie oggetto di questo giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, stabilito che “ la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento
e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori – è presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito … e non è configurabile in relazione a errori o lacune della segnaletica stradale” (Cass. civ. Sez. III – Ordinanza 29.05.2023, n. 14930; Cass. civ. Sez.
III – Ordinanza 13.02.2019, n. 4160).
Di tal modo non è rilevante ai fini decisori aver provato la mancata collocazione - prima del punto di caduta - dei cartelli di segnalazione di pericolo di “strada disconnessa”, come affermato dal teste anche se lo stesso ha chiarito che dopo Testimone_1
l'incidente venne posizionata apposita segnaletica;
non è stata altresì contestata con efficacia l'affermazione di parte attrice in ordine alla riasfaltatura del manto stradale de quo alcuni giorni dopo il sinistro.
È determinante ad ogni modo quanto dichiarato dai testi e i Tes_3 Tes_4 quali, trovandosi nel veicolo che transitava nel senso opposto di marcia al motoveicolo di
– che procedeva in salita e a velocità normale - hanno visto che questi ebbe a Parte_1
“girare” improvvisamente il manubrio verso la sua destra (ove c'era un marciapiede) con il movimento tipico () di chi deve evitare un ostacolo e subito dopo lo videro cadere in terra a faccia in “giù” e anche che l'altro motoveicolo che lo seguiva (a pochi metri) “gli passò sopra”; entrambi i testi hanno confermato sia la presenza di avvallamenti/buche nella parte centrale della semicarreggiata (in particolare, ha notato che la ruota anteriore del Tes_5 motoveicolo attoreo entrò dentro l'avvallamento e cfr. anche la testimonianza dell'agente di
PM che ha apprezzato visivamente come l'avvallamento fosse nella parte Testimone_2 della semicarreggiata che normalmente un motoveicolo percorre), che il fatto che Parte_1 non percorresse Via Bolognese tenendo strettamente la destra, nonostante non fossero parcheggiate delle autovetture sulla destra dell'attore, lungo il suo percorso;
al contempo deve darsi atto che la strada consentiva la sosta su entrambi i lati della carreggiata, come risulta dalle fotografie prodotte.
6 Circa le dimensioni dell'avvallamento basti richiamare quanto rilevato dalla Polizia
Municipale: “Sul manto stradale, in asfalto asciutto, veniva rilevato un avvallamento esteso in corrispondenza del centro della semicarreggiata con direttrice di marcia lato largo Fanciullacci – lato abitato della Lastra – delle dimensioni di circa 2,50 metri longitudinali e della larghezza di circa 1 metro, con profondità di 5 cm nel punto di maggior depressione, ma privo di spigoli e scalini”.
È stato, infine, accertato in sede di CTU che il motoveicolo attoreo, sebbene fosse stato modificato in alcune parti strutturali1, poteva in astratto garantire la stessa
“governabilità” che il mezzo avrebbe avuto senza modifiche (“l'irregolarità dello pneumatico non può aver influito sulla manovrabilità del veicolo perché il sinistro non è avvenuto su di una stretta curva bensì su un rettilineo”); a parere di questo giudice si tratta di una conclusione fondata su un ragionamento probabilistico e non è retto dalla necessaria certezza scientifica, per cui può altrettanto e ragionevolmente sostenersi che la manovrabilità del motociclo sia diminuita e ciò può aver comportato una minore aderenza del mezzo all'asfalto e una maggiore probabilità che il transito su un avvallamento come quello sopra descritto da parte di un tale motoveicolo comporti maggiori pericoli per l'incolumità del conducente.
Ritenuto così provato il nesso causale, occorre esaminare l'eccezione di parte convenuta in ordine all'incidenza della condotta di guida di sulla verificazione del Parte_1 sinistro o come “caso fortuito” o come forma di concorso colposo.
Secondo il più recente orientamento di legittimità, ormai sostanzialmente consolidato, nella struttura della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso;
per poter interrompere il nesso causale con la res in custodia, la condotta del danneggiato deve essere "autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile", mentre, la stessa rileva come fattore causale concorrente quando è "oggettivamente colposa", dove la colpa va intesa come "oggettiva inosservanza di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza"; a tale approdo la Corte è pervenuta argomentando intorno all'art. 1227 primo comma c.c. che, come è noto, concerne il rapporto tra causa ed effetto;
sotto il profilo processuale, il concorso colposo è rilevabile d'ufficio, se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile;
è dettato in tema di responsabilità contrattuale, ma è unanimemente riconosciuto applicabile anche nell'ambito della responsabilità aquiliana, per effetto del rinvio operato dall' art. 2056 c.c..
La condotta del danneggiato può, dunque, assumere: - rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto
"secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate"; - efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode.
In definitiva (v. sentenza nr. 20943/2022 S.U. Cass. punti 8.4.): "…quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Nel caso di specie si ritiene che la minore manovrabilità del motociclo comportante una probabile minore aderenza del mezzo al suolo e il non aver tenuto la destra rigorosa di cui all'art. 143 CdS (che avrebbe impedito all'attore di intersecare l'avvallamento) abbiano inciso nella misura del 25% sulla genesi del fatto dannoso.
Sulla responsabilità di CP_2
L'investimento dell'attore da parte del motociclo condotto da non è CP_2 imputabile ad alcuna violazione da parte di questi di norme regolanti la circolazione stradale.
Si consideri che la Polizia Municipale non ha contestato a GN né di non aver tenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva né la violazione della norma prudenziale di cui all'art. 141 secondo comma CdS (2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile), non potendo considerare l'improvvisa caduta in terra di “un ostacolo prevedibile”, né infine la tenuta di una Parte_1 velocità non consona ai luoghi e alle condizioni della strada (v. teste laddove afferma Tes_4 che le “moto andavano piano altrimenti tale ultima manovra avrebbe causato ben più gravi danni”) .
Pertanto, la domanda attorea formulata nei riguardi di e della sua Compagnia CP_2 assicurativa per la R.C.A. non viene accolta essendo assorbente, in termini di causalità e nella determinazione delle conseguenze lesive, la caduta in terra dell'attore a causa dell'avvallamento stradale.
In punto di quantum debeatur
8 Danno patrimoniale emergente: occorre osservare che alcune voci di danno sono supportate da documenti fiscali validi [fatture: v. documento nr. 11 per la somma di euro
163,94 con data di emissione del 4.2.2020 (!) e documento nr. 12 -fattura nr. 2 del 30.1.2020
(!) dell'impresa Aereografie ZA in Spoleto], ma non vi è prova dell'avvenuto pagamento;
altre voci sono invece portate da preventivi (cfr. doc. nr. 10 in Via Milanesi) o da Parte_2 un progetto di notula del 12.10.2020 per attività legale stragiudiziale dell'avv. Filoia di euro
5.000 (doc nr. 13), ma anche per questi non vi è la prova dell'avvenuto pagamento;
per il danno alla moto vengono richiesti altresì euro 3.000 ma in via forfettaria;
al contempo non può dubitarsi che si tratta di voci di spesa causalmente collegate al fatto illecito per cui è causa ex art. 1225 c.c. e, pertanto, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di euro 3.750
(5.000 detratto il 25%); a queste devono essere aggiunte le spese mediche per euro 112, euro
22 per il rilascio del verbale di sinistro da parte del ed euro 488 per CTP, Controparte_1 per un totale di euro 4.216,50.
Danno non patrimoniale:
Con riferimento al danno alla salute patito dall'attore – di anni 44 al momento del fatto - la consulenza medico legale espletata – alle cui conclusioni questo Giudice aderisce - ha accertato che lo stesso riportò delle lesioni oggi guarite con postumi a carattere permanente incidenti sull'integrità psicofisica nella misura del 6%; sono stati quantificati i giorni di inabilità temporanea in gg 20 di ITP al 75%, gg 20 di ITP al 50%, gg 30 di ITP al
25% (si ritiene come base di calcolo per l'ITT l'importo di euro 115 al gg di cui alle Tabelle di Milano).
Il danno non patrimoniale riconducibile eziologicamente al sinistro de quo, [ovvero il
“danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”]– calcolato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2024 (alle quali i Tribunali Italiani sono stati invitati a rispettare nella liquidazione dei danni di matrice extracontrattuale v. Cass. 30.6.2011 nr. 14402); si reputa di liquidare il danno morale tenendo conto che l'immobilizzazione dell'arto superiore sinistro e la conseguente difficoltà di deambulazione per attendere alle ordinarie attività quotidiane per un lungo periodo ha determinato un turbamento psicologico significativo di carattere “medio”; il danno non patrimoniale, dunque, già attualizzato ad oggi, è pari ad euro 8.459,25 (11.279 detratta la quota di corresponsabilità del 25%).
Si rammenta che in base alla fondamentale ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513 della
Suprema Corte, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Al contempo non può escludersi
9 che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità possa coesistere anche il danno morale, quando vi sono delle conseguenze dannose concretamente riscontrate e ciò si pone nel solco di quell'orientamento, ispirato alla tutela dei diritti fondamentali e universalmente riconosciuti alla persona, secondo cui non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione del danno alla persona compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Definitivamente sulla somma complessiva attuale di euro 12.675,75 sono dovuti gli interessi compensativi parametrati al tasso legale sulla somma devalutata al 14.10.2017 e via via calcolati fino al saldo.
Sulle spese di lite
Il è tenuto a rimborsare all'attore le spese processuali liquidate nel Controparte_1 medio tariffario delle cause dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000); parimenti l'attore deve rimborsare alla Compagnia Assicurativa le medesime spese processuali.
Le spese di CCTTUU sono a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, accertata la esclusiva responsabilità del Controparte_1 in persona del p.t., nella causazione del sinistro del 14.10.2017, lo condanna a CP_9 risarcire a i danni da questi subiti mediante il pagamento della Parte_1 somma di euro 12.675,75, oltre gli interessi compensativi parametrati al tasso legale sulla somma devalutata al 14.10.2017 e via via calcolati fino al saldo.
Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 5.077 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva, cap come per legge e spese documentate ed il viene condannato al relativo pagamento, oltre le spese dei CC.TT.UU.. Controparte_1
Dispone la distrazione delle stesse in favore dei procuratori di parte attrice, antistatari.
L'attore viene condannato al pagamento delle spese processuali della società
[...] liquidate in euro 5.077 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario CP_3 del 15%, iva, cap come per legge e spese documentate.
Firenze, così deciso il 5 novembre 2025
Il Giudice on.
IL EL de IV
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) sostituzione dello pneumatico posteriore con uno destinato alla pate anteriore di una vettura d'epoca; 2) sostituzione degli originali ammortizzatori posteriori da 13'' con ammortizzatori da 8''; 3) modificazione degli steli della forcella anteriore per mezzo del kit di abbassamento;
4) cambio del manubrio di forma più stretta rispetto all'originale
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