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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 24/06/2025 R.G. 2695/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. LA MARCA CARMINE;
C.F._2
RICORRENTE contro difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, Controparte_1 comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'avv. SERAFINO FRANCESCO e dall'avv. ROVELLI STEFANO;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 04/03/2025, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito ritrascritte: “In via principale, previa occorrendo disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “Carta Elettronica del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato: a) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi assegnata la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00) per tutte le annualità in narrativa, ovvero 2023/2024 e 2024/2025 e dunque per € 1.000,00 (oltre interessi o rivalutazioni – come previsto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023) per il prof. e 2024/2025 e dunque per € 500,00 (oltre interessi o rivalutazioni - come previsto dalla Parte_1 orte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023) per la prof.ssa b) per l'effetto condannare il Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad emanare tutti gli atti necessari ad assegnare Controparte_1 ai docenti la predetta Carta elettronica, per tutte le annualità in narrativa, ovvero 2023/2024 e 2024/2025 e dunque per € 1.000,00 (oltre interessi o rivalutazioni - come previsto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023) per il prof. e 2024/2025 e dunque per € 500,00 (oltre interessi o rivalutazioni - come previsto dalla Parte_1
Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023) per la prof.ssa In via subordinata, rispetto al Parte_2 punto sub. b), condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 prof. la somma di € 1.000,00 e alla prof.ssa la somma di € 500,00 (data dal valore nominale annuo Pt_1 Parte_2 della carta elettronica per ognuno degli anni scolastici indicati in narrativa), per le ragioni di cui in narrativa, anche occorrendo secondo una valutazione equitativa del giudice (come previsto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023). Il tutto con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. Si è ritualmente costituito in giudizio il , eccependo l'infondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto della pretesa. All'udienza del 24/06/2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, parte ricorrente ha ribadito le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo ed il Giudice ha pronunciato sentenza contestuale. Come risulta dalla documentazione in atti, i ricorrenti hanno alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
- CIAO: 2023/2024 – 2024/2025;
- D'ONOFRIO: 2024/2025. I ricorrenti hanno documentato la sussistenza di un rapporto a tempo determinato in essere quali docente presso l'Istituto Comprensivo “Morante – Filzi” di Milano. Nella presente sede i lavoratori chiedono l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto all'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 con conseguente condanna dell'Amministrazione alla attribuzione degli importi corrispondenti agli incarichi di supplenza annuale in questione. Tanto premesso si rileva quanto segue. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che si vanno di seguito ad indicare. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del
2 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_3 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Dal punto di vista del diritto interno, a parere del giudicante, la limitazione del beneficio economico ai soli docenti a tempo indeterminato rappresenta una evidente discriminazione a danno dei docenti a termine;
ciò nella misura in cui essa appare priva di una ragionevole giustificazione – e certo non muove dalla comparazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, pare sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., quanto affermato anche dal Consiglio di Stato sez. VII, con sentenza del 16/03/2022, n.1842: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Si ritiene allora che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015) rispettosa dei principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia ben possibile, senza necessità di scrutinio di legittimità costituzionale;
ciò in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla
3 suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna." (Consiglio di Stato sez. VII,16/03/2022, n.1842). Significativo ai medesimi fini anche il rilievo per il quale, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNI di categoria, l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFU, affermando che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e pertanto, tale disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). A parere del giudicante, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, con il che non si ritiene sussistano evidenze che possano giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e i docenti precari.
4 Nel caso in esame, è pacifico e documentale che i ricorrenti abbiano svolto attività di docenti a tempo determinato su incarico annuale in istituzioni scolastiche della Provincia di Milano senza aver mai usufruito della Carta elettronica. Il convenuto non ha comunque allegato – prima che dimostrato – la sussistenza di CP_1 ragioni obiettive in forza delle quali si potrebbe ritenere giustificato un differente trattamento tra i ricorrenti – docenti assunti a termine – e personale in ruolo (essendo in sé irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità dei singoli contratti di assunzione a termine). Quanto all'eccezione di estinzione del diritto formulata da parte convenuta, giova chiarire quanto segue. Al momento del deposito del ricorso (04/03/2025), i lavoratori risultavano essere effettivamente in servizio, avendo stipulato contratti a tempo determinato con decorrenza dal 1.09.2024. A fronte di tale dato documentale devesi rilevare come l'art. 3 del d.P.C.M. preveda unicamente quale limite alla fruizione del beneficio quello del momento della cessazione del servizio;
tale previsione semplicemente connette il venir meno del bisogno formativo alla cessazione dal servizio dei docenti a tempo indeterminato (ad esempio a seguito di dimissioni, licenziamento o pensionamento). I ricorrenti risultano essere in servizio quali docenti a tempo determinato (con incarico avente scadenza a giugno 2025): da ciò la evidente persistenza ed attualità dello scopo formativo che la ratio sottostante la normativa di riferimento – oltre che la disposizione da ultimo citata – mira a tutelare. Con riferimento, infine, alla eccepita impossibilità di cumulo delle somme relative ai diversi anni scolastici oggetto di domanda, deve rilevarsi come la norma del D.P.C.M. richiamata dal CP_1 preveda solo un limite temporale alla possibilità di spesa di somme che si presuppone siano state messe a disposizione del singolo docente. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno avuto la possibilità di spendere importi – mai riconosciuti in suo favore – sicché all'evidenza, alcuna decadenza – nemmeno in tali termini contemplata dalla norma di rango primario – può dirsi decorsa o maturata. A fronte dei rilievi svolti dal , va, tuttavia, escluso il diritto in relazione all'anno CP_1 scolastico 2024/2025 con riferimento al ricorrente per essere questi assunto con contratto di Pt_1 formazione e prova. Tali docenti, infatti, godono ex lege del beneficio in questione, in base a quanto disposto dall'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, il quale prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Peraltro, sempre in relazione all'anno scolastico 2024/2025, il diritto non dev'essere in questa sede riconosciuto nei confronti del ricorrente anche per il sopravvenire dell'art. 1, co. 572, Legge Pt_1
207/2024, in forza del quale l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
5 spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. Con decreto del Ministro Controparte_ e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Pertanto, l'annualità in commento (considerato che la parte è titolare di contratto a termine per il periodo 01/09/2024 - 31/08/2025), per quanto dovuta al momento del deposito del ricorso, è ora diritto acquisito della parte per la novella normativa e non può, quindi, in questa sede essere riconosciuta. Quanto sin qui rilevato vale ai fini del positivo accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per i seguenti anni scolastici:
- CIAO: 2023/2024;
- D'ONOFRIO: 2024/2025. Tanto chiarito, la mera condanna di parte convenuta alla corresponsione degli importi riferiti alle annualità in questione attribuirebbe ai ricorrenti la fruizione di somme senza vincolo alcuno di destinazione (vincolo imposto dal legislatore ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). In ragione di ciò l'Amministrazione resistente dovrà piuttosto essere condannata all'attribuzione in favore di parte ricorrente del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, Legge 107/2015 mediante accredito dell'importo nominale di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per i suddetti anni scolastici, nei quali ai docenti sono stati attribuiti incarichi di durata annuale;
ciò dunque nei limiti degli importi e secondo le modalità di utilizzo previsti dalla normativa di riferimento. Le spese di lite sono liquidate ex DM 55/2014 in € 950,00, oltre spese generali, oneri ed accessori di legge. Le stesse sono poste a carico della parte resistente, integralmente soccombente secondo l'ordinario criterio di cui all'art 91 c.p.c. con quantificazione che tiene conto della modesta complessità della causa (puramente documentale ed attinente questioni non più dibattute). Viene altresì disposta la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Parte_1
€.500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 con riferimento ai seguenti anni scolastici:
- CIAO: 2023/2024;
- D'ONOFRIO: 2024/2025.
2. condanna il ad attribuire ai ricorrenti il beneficio Controparte_1 economico di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento ai suddetti anni scolastici;
3. condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 950,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
6 Milano, 24/06/2025
Il Giudice Claudia Tosoni
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