Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 04/10/1975, residente in [...]1/4 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
BOTTARO GIACOMO (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , Parte_2 C.F._3
nata a [...], il [...], residente in [...]
ORSINI 10/1A 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FIZZOTTI DANIELA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._4
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MASIO il 07/10/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 3165/2023 emessa dal Tribunale Civile di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MASIO il
07/10/2006 dai NOi e Parte_1 Parte_3
[...]
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex
2 coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1 “i figli minori e , rispettivamente di Persona_1 Persona_2
anni 16 e 13, restano affidati ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre NO in Genova alla via Parte_2
Orsini 10/1°. In caso di impegni lavorativi dei genitori la collocazione potrà essere modificata previo avviso di almeno 48 ore, salvo urgenze;
2 la casa familiare sita in Genova alla via Orsini 10/1A Genova (Sezione
Urbana GEB, foglio 62, mappale 442, subalterno 8, piano terra, i n t. 1 A, zona censuaria 1, categoria A/1, classe 4, vani 8,5 e salvo altri, migliori più precisi ed odierni confini, indicazioni e dati di catasto) resterà assegnata alla NO
che ivi vi abiterà unitamente ai figli minori quale Parte_2
collocataria prevalente;
3 i figli minori e frequenteranno il Persona_1 Persona_2
genitore non collocatario NO come segue: Parte_1
4 a weekend alternati dal venerdì sera al lunedì mattina e con due pernotti infrasettimanali. Il padre, nei giorni infrasettimanali di propria competenza, preleverà i bambini alle ore 19.30 con l'impegno di portarli a scuola la mattina successiva alle ore 08.00. Il padre, nei weekend di propria competenza, preleverà
i ragazzi il venerdì alle ore 19.30 con l'impegno a riportarli a scuola alle ore
08.00 del lunedì mattina;
5 per quanto concerne le festività civile e religiose nonché le vacanze estive le stesse saranno organizzate come segue:
i figli minori trascorreranno il 23, il 24 e la prima metà del 25 dicembre con la madre, e la seconda metà del 25 dicembre con il padre;
i giorni 26, 27, 28,
29, 30 e 31 dicembre con la madre e l'1, 2, 3, 4, 5 gennaio con il padre;
il 6 gennaio con la madre;
le festività di Pasqua e Pasquetta prevedranno l'alternanza tra i genitori: un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore, tenendo conto
3 anche del genitore che avrà di competenza il weekend precedente alla festività, al fine di consentire in ogni caso un'alternanza tra i coniugi;
Vacanze estive: i minori trascorreranno con ogni genitore 3 settimane di vacanza, anche non consecutive ed i genitori comunicheranno reciprocamente il luogo, la data e la durata della vacanza che trascorreranno con i figli entro il giorno 15 maggio di ogni anno e sosterranno in via diretta le rispettive spese;
Altre festività: i figli trascorreranno le ulteriori feste alternativamente, un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore;
Entrambi i genitori si impegnano, nel periodo di loro competenza, a far svolgere ai figli tutte le attività scolastiche e/o extra scolastiche concordemente previste;
Entrambi i genitori si impegnano, per i periodi di loro competenza, ad accordarsi direttamente tra loro - senza utilizzare il tramite dei minori - in merito agli orari in cui il padre si recherà a prendere ed a riaccompagnare i figli nei giorni di sua competenza, sia in occasione dei weekend che in occasione dei giorni infrasettimanali, ciò al fine di consentire che entrambi i genitori possano organizzare al meglio i loro impegni quotidiani, anche personali e professionali;
1. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori: sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni ad essi relativa. I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Il NO verserà alla NO , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento della figlia e del figlio , Per_1 Per_2
l'importo mensile di euro 704,00 (diconsi settecentoquattro/00) - Euro
352,00 per figlio - Detta somma verrà corrisposta dal NO a Parte_1
mezzo di bonifico bancario indirizzato alla NO entro Parte_2
4 il giorno 5 di ogni mese. Il suddetto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio;
le spese straordinarie relative ai minori, così come indicate dal Protocollo sottoscritto dai Giudici del Tribunale di Genova Sezione IV Civili in data
16.09.2016 che le parti dichiarano di ben conoscere, saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori. Faranno eccezione le spese sportive per i minori che graveranno, invece, nella misura del 100% sul padre NO Pt_1
, il quale sosterrà integralmente, in modo diretto e/o mediato, le spese
[...]
relative allo sport di entrambi i figli sino alla concorrenza annuale della somma di euro 1.470,00. Al superamento di detta somma ogni ulteriore spesa relativa agli sport dei
1 genitori nella misura del 50%. Le spese relative alla mensa scolastica del figlio verranno suddivise tra i genitori nella percentuale del 50% Per_2 ciascuno. I genitori assumono infine l'espresso impegno a far continuare ai figli minori la Scuola Privata DIS DELEDDA INTERNATIONAL SCHOOL in
Genova fino al totale completamento del percorso scolastico relativo alla scuola superiore per e alla scuola media per , suddividendo le Per_1 Per_2
relative spese nella misura del 50%;
2 L'assegno unico sarà suddiviso al 50% tra le parti come per legge;
Il NO , in qualità di amministratore e socio della University Parte_1
Car SRL, si impegna a lasciare alla NO , a titolo gratuito, Parte_2
la disponibilità e l'utilizzo esclusivo dell'autovettura Audi A3, Targata FJ317FD, che è già nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa, o un'autovettura con caratteristiche equivalenti, sino al momento in cui la figlia conseguirà la Per_1
patente di guida L'autovettura suddetta rimarrà nella disponibilità della NO
con esenzione da ogni spesa relativa al bollo ed Parte_2
all'assicurazione dell'automobile che resteranno ad integrale carico della
University Car SRL. Il NO , in qualità di amministratore e socio della Pt_1
University Car SRL, precisa altresì che anche la pregressa disponibilità dell'autovettura a favore della NO e dei minori è avvenuta a Parte_2
5 titolo integralmente gratuito. Quando la figlia conseguirà la patente di Per_1
guida, il NO , in proprio o attraverso la University Car SRL di Parte_1
cui egli è amministratore e socio, doterà la stessa di un'autovettura avente le caratteristiche tecniche idonee ad un soggetto neopatentato, accollandosene
1 dell'assicurazione, consentendo altresì alla NO di farne Parte_2
un utilizzo comune unitamente alla figlia;
2 Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica e patrimoniale pendente fra di loro, sicché essi null'altro potranno reciprocamente chiedersi se non l'adempimento di quanto pattuito.
3 I ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
dichiarano inoltre di aver diviso ogni bene comune e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi ragione e/o titolo.
4 I NOi e si concedono fin d'ora reciproco consenso Pt_1 Parte_2 al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio afferenti le loro persone e i figli minori.”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 11, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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