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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Udienza del 09.06.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 15980 del 2023.
È presente per l'appellante l'Avv. Annamaria Abbruzzese, la quale conclude come da atto di appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. L'Avv. Abbruzzese si riporta ai motivi di appello e alle note depositate in data 08.05.2025. Alle ore 11.38, il Giudice si ritira in camera di consiglio e l'Avv. Abbruzzese si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di
Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 15980/2023 del ruolo generale, lette le conclusioni della parte unica costituita e lette le note depositate, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 17.07.2023 e notificato in data
06.09.2023
[...]
(P. Iva , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via M. Cervantes n. 55/5 presso lo studio dell'Avv.
Annamaria Abbruzzese che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello
(Avv. Annamaria Abbruzzese)
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso i verbali di accertamento n.
SCV/0006674603 notificato il 10.08.2021, n. SCV/0006675500 notificato in data 11.08.2021, n.
SCV/0006678381 notificato in data 12.08.2021, e n. SCV/0006680329 notificato in data
13.08.2021, tutti elevati per la violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della strada, in quanto il conducente del veicolo targato GD549EZ, di proprietà della in data Parte_1
27.07.2021, alle ore 21:00 e alle ore 21:48, e in data 30.07.2021, alle ore 21:32 e alle ore
21:33, in Napoli, in diversi tratti della Tangenziale di Napoli - A56, direzione Est, “superava di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità previsti dalla segnaletica stradale pari a km/h 80,00”.
Con sentenza n. 43920/2022, depositata in data 16.01.2023 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, confermando i verbali impugnati.
Avverso la suddetta sentenza, la ha interposto appello, sostenendo che il giudice Parte_1 non aveva esaminato i motivi di opposizione, non avendo minimamente valutato quanto da lei eccepito in primo grado in ordine alla mancata prova di omologazione, taratura e delle verifiche
1 periodiche di funzionalità del Tutor, e comunque aveva errato nel porre a carico dell'opponente l'onere di dimostrare il difetto di funzionamento dell'apparecchio di misurazione della velocità mediante l'acquisizione dei fotogrammi.
Inoltre, l'appellante ha riproposto le seguenti eccezioni già sollevate in primo grado: - incertezza assoluta delle violazioni per mancata indicazione del luogo esatto e del doppio orario di entrata-uscita dal tratto autostradale;
- disparità di trattamento fra automobilisti e motociclisti, in quanto, rispetto a quest'ultimi, a determinate condizioni di circolazione, il tutor potrebbe non essere in grado di rilevare il superamento del limite di velocità; - l'illegittimità nel calcolo della velocità e l'illegittimo utilizzo della percentuale di tolleranza prevista esclusivamente per la apparecchiature autovelox e non per i cd. Tutor.
Ciò dedotto, ha concluso, in riforma della sentenza di primo grado, per l'annullamento dei verbali impugnati, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La non si è costituita. CP_1
§ 2. In via preliminare va rilevato che l'atto di appello è stato notificato direttamente alla presso il suo indirizzo p.e.c. e non presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avvocatura distrettuale CP_1 dello Stato di Napoli.
Tale circostanza non rende nulla la notificazione, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione al codice della strada deve essere notificato all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all'irrogazione della sanzione, e tale autorità è legittimata a resistere all'azione intrapresa dall'ingiunto. Perciò, nell'ipotesi in cui questa autorità sia un'amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933, che impone la notificazione degli atti presso l'Avvocatura di Stato. La suddetta deroga vale anche in caso di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione o di notifica della sentenza, salvo il caso in cui l'amministrazione si sia costituita in primo grado attraverso l'Avvocatura erariale (cfr. Cass.
09/06/2022, n.18559; Cass. 13/05/2014, n. 10373; Cass. 19/06/2007, n. 14279; Cass.
25/07/2006, n. 16950; Cass. 19/07/2006, n. 16573; Cass., sez. lav., 05/12/2003, n. 18595;
Cass. 13/12/2000, n. 15747; Cass. 10/11/1994, n. 9385; Cass., sez. un., 18/11/1988, n. 6254).
L'orientamento in esame è conseguenza del fatto che l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 imponeva la notifica del ricorso e del decreto all'autorità che aveva emanato l'ordinanza ingiunzione opposta, con conseguente deroga alla norma secondo cui gli atti di citazione e i ricorsi contro le amministrazioni statali si notificano nei confronti del Ministro competente, presso l'Avvocatura dello Stato. La deroga, si badi bene, non riguardava soltanto il luogo di esecuzione della notificazione, ma anche l'autorità nei confronti del quale la notificazione andava fatta, introducendo la legittimazione passiva dell'amministrazione periferica in luogo del Ministero competente.
La deroga di cui si discute è tuttora prevista dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché, sotto tale profilo, la normativa non è mutata.
2 Ciò posto, il giudicante è a conoscenza dell'orientamento più recente della Corte di
Cassazione, secondo cui “la possibilità di notificare l'opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza all'autorità che ha emesso la sanzione e la conseguente facoltà di stare in giudizio personalmente riguardano solo il giudizio di primo grado dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione nella disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, secondo la previsione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di primo grado deve essere effettuata, a pena di nullità, presso l'Avvocatura dello Stato” (cfr. Cass. 30/10/2020, n. 24032; Cass. 12/06/2018, n. 15263).
L'orientamento da ultimo riportato non è però condivisibile.
Esso si basa sul fatto che gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 stabiliscono che il ricorrente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente nel solo giudizio di primo grado.
Premesso che tale puntualizzazione non era presente nell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, per il semplice motivo che, nella sua formulazione originaria, la norma stabiliva che la sentenza era inappellabile, va evidenziato che sotto il vigore del suddetto art. 23 non si dubitava del fatto che, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, l'amministrazione statale dovesse essere rappresentata dall'Avvocatura erariale secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 103 del
03.04.1979. Ciononostante, la giurisprudenza era ferma nel ritenere che la notifica del ricorso per cassazione andasse effettuata nei confronti dell'autorità che aveva emesso l'ordinanza, unica legittimata passiva del giudizio di opposizione (vedi giurisprudenza in precedenza citata).
In relazione a tale questione, la Corte di Cassazione a sezioni unite osservò che “la notifica del ricorso in opposizione alla autorità che ha emesso l'ingiunzione non è in funzione della riconosciuta possibilità della stessa di difendersi personalmente - dal momento che il disposto dell'art. 23, comma 2, l. n. 689-1981 non deroga al principio contenuto nell'art. 1 r.d. n. 1611 del 1933 sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni dello Stato - ma della riconosciuta possibilità di gestire in proprio la controversia, come è dimostrato dal fatto che mentre il successivo comma 4 dello stesso art. 23 attribuisce alla sola autorità esclusivamente legittimata il potere di costituirsi in proprio e di avvalersi di funzionari appositamente delegati,
l'art. 3 r.d. n. 1611 del 1933, conferisce analogo potere solo dopo intesa l'avvocatura dello Stato”
(Cass., sez. un., 18/11/1988, n. 6254).
Dunque, come lucidamente evidenziato dalla Corte, non vi è alcun collegamento tra la legittimazione passiva che gli artt. 6 e 7 e d.lgs. n. 150 del 2011 attribuiscono all'autorità che ha emesso il provvedimento (e alla nel caso del comma 5 dell'art. 7) e la possibilità, CP_1 riconosciuta a tale autorità, di stare nel giudizio di primo grado a mezzo di un proprio funzionario;
di conseguenza, la deroga all'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933 vale per tutti i gradi del giudizio e non solo per il primo.
Da quanto sino ad ora esposto deriva la validità della notificazione dell'atto di appello nei
3 confronti della Controparte_1
§ 3. Passando al merito, il motivo di appello che fa leva sulla mancata prova della taratura del dispositivo di controllo della velocità è fondato.
Come è noto, con sentenza n. 113 del 18/06/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
A seguito di tale pronunzia, la Corte di Cassazione ha stabilito che i dispositivi in esame devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e che, in presenza di contestazioni da parte del destinatario della sanzione, l'effettiva esecuzione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata mediante la produzione in giudizio di apposite certificazioni, non potendo essere provata con altri mezzi (cfr. Cass., sez. II, 15/07/2016, n. 14543; in senso conforme, vedi Cass., sez. VI, 11/01/2018, n. 533, Cass., sez VI, 13/12/2018, n. 32369; Cass., sez. II, 12/07/2022, n.22015; Cass., sez. II, 06/03/2023, n.6579).
Quale mezzo di prova dell'affidabilità del sistema di misurazione della velocità, la revisione periodica non può essere sostituita dall'attestazione degli agenti accertatori circa il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura da essi impiegata, trattandosi di un giudizio non basato su controlli di tipo scientifico e obiettivo e quindi privo di attendibilità (ex multis, cfr. Cass.. sez. II,
03/10/2022, n. 28587).
Dunque, ai fini della validità del verbale, è necessaria la prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata per il controllo della velocità e tale prova deve essere fornita mediante la dimostrazione che la detta apparecchiatura è stata sottoposta a periodici controlli di funzionalità.
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova dell'esecuzione di regolari controlli circa il corretto funzionamento del sistema di rilevazione delle velocità (Cass., sez. II,
26/05/2021, n. 14597; Cass., sez. II 29/10/2020, n. 23953). Come in precedenza rilevato, la dimostrazione in esame deve essere fornita tramite la produzione di apposite certificazioni attestanti l'avvenuta revisione del congegno elettronico utilizzato e non con altri mezzi istruttori, ivi compreso il verbale di accertamento (cfr. Cass., sez. VI, 06/07/2022, n. 21327 e precedenti da essa richiamati, nonché Cass., sez. II, 08/01/2025, n.428). Non è, invece, necessario che il verbale da ultimo menzionato indichi gli estremi del certificato di taratura periodica.
Dall'applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali alla presente controversia deriva l'erroneità della statuizione del giudice di pace, che ha posto a carico dell'opponente la prova del difetto di funzionalità del Tutor, pur mancando in atti il certificato di taratura periodica del congegno utilizzato per rilevare l'infrazione. Non essendo stati prodotti i certificati attestanti la taratura periodica (la è rimasta contumace), il giudice avrebbe dovuto accogliere il CP_1 motivo di opposizione fondato sulla mancata prova del corretto funzionamento del Tutor. Da quanto precede deriva che la misurazione di velocità alla base del verbale non può essere
4 considerata attendibile, con conseguente mancata prova della commissione dell'illecito amministrativo.
L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va disposto l'annullamento dei verbali impugnati.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del
10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022). Non sussistono infatti i presupposti per discostarsi dai minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia (i motivi di opposizione sono quelli “standard” in caso di sanzioni relative alla violazione dei limiti di velocità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dalla e in riforma della sentenza del Parte_1 giudice di pace di Napoli n. 43920/2022, annulla i verbali di accertamento n. SCV/0006674603,
n. SCV/0006675500, n. SCV/0006678381 e n. SCV/0006680329;
b) condanna la a rimborsare alla le spese di lite del primo Controparte_1 Parte_1 grado, liquidate in € 98,00 per esborsi ed € 633,00 per compenso del difensore (di cui € 118,00 per la fase di studio;
€ 126,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 176,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 213,00 per la fase decisoria), con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Annamaria Abbruzzese;
c) condanna la a rimborsare alla le spese del presente Controparte_1 Pt_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate in € 147,50 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso del difensore (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Annamaria Abbruzzese.
Napoli, 09.06.2025 Il Giudice
5
È presente per l'appellante l'Avv. Annamaria Abbruzzese, la quale conclude come da atto di appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. L'Avv. Abbruzzese si riporta ai motivi di appello e alle note depositate in data 08.05.2025. Alle ore 11.38, il Giudice si ritira in camera di consiglio e l'Avv. Abbruzzese si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di
Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 15980/2023 del ruolo generale, lette le conclusioni della parte unica costituita e lette le note depositate, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 17.07.2023 e notificato in data
06.09.2023
[...]
(P. Iva , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via M. Cervantes n. 55/5 presso lo studio dell'Avv.
Annamaria Abbruzzese che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello
(Avv. Annamaria Abbruzzese)
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso i verbali di accertamento n.
SCV/0006674603 notificato il 10.08.2021, n. SCV/0006675500 notificato in data 11.08.2021, n.
SCV/0006678381 notificato in data 12.08.2021, e n. SCV/0006680329 notificato in data
13.08.2021, tutti elevati per la violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della strada, in quanto il conducente del veicolo targato GD549EZ, di proprietà della in data Parte_1
27.07.2021, alle ore 21:00 e alle ore 21:48, e in data 30.07.2021, alle ore 21:32 e alle ore
21:33, in Napoli, in diversi tratti della Tangenziale di Napoli - A56, direzione Est, “superava di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità previsti dalla segnaletica stradale pari a km/h 80,00”.
Con sentenza n. 43920/2022, depositata in data 16.01.2023 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, confermando i verbali impugnati.
Avverso la suddetta sentenza, la ha interposto appello, sostenendo che il giudice Parte_1 non aveva esaminato i motivi di opposizione, non avendo minimamente valutato quanto da lei eccepito in primo grado in ordine alla mancata prova di omologazione, taratura e delle verifiche
1 periodiche di funzionalità del Tutor, e comunque aveva errato nel porre a carico dell'opponente l'onere di dimostrare il difetto di funzionamento dell'apparecchio di misurazione della velocità mediante l'acquisizione dei fotogrammi.
Inoltre, l'appellante ha riproposto le seguenti eccezioni già sollevate in primo grado: - incertezza assoluta delle violazioni per mancata indicazione del luogo esatto e del doppio orario di entrata-uscita dal tratto autostradale;
- disparità di trattamento fra automobilisti e motociclisti, in quanto, rispetto a quest'ultimi, a determinate condizioni di circolazione, il tutor potrebbe non essere in grado di rilevare il superamento del limite di velocità; - l'illegittimità nel calcolo della velocità e l'illegittimo utilizzo della percentuale di tolleranza prevista esclusivamente per la apparecchiature autovelox e non per i cd. Tutor.
Ciò dedotto, ha concluso, in riforma della sentenza di primo grado, per l'annullamento dei verbali impugnati, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La non si è costituita. CP_1
§ 2. In via preliminare va rilevato che l'atto di appello è stato notificato direttamente alla presso il suo indirizzo p.e.c. e non presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avvocatura distrettuale CP_1 dello Stato di Napoli.
Tale circostanza non rende nulla la notificazione, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione al codice della strada deve essere notificato all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all'irrogazione della sanzione, e tale autorità è legittimata a resistere all'azione intrapresa dall'ingiunto. Perciò, nell'ipotesi in cui questa autorità sia un'amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933, che impone la notificazione degli atti presso l'Avvocatura di Stato. La suddetta deroga vale anche in caso di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione o di notifica della sentenza, salvo il caso in cui l'amministrazione si sia costituita in primo grado attraverso l'Avvocatura erariale (cfr. Cass.
09/06/2022, n.18559; Cass. 13/05/2014, n. 10373; Cass. 19/06/2007, n. 14279; Cass.
25/07/2006, n. 16950; Cass. 19/07/2006, n. 16573; Cass., sez. lav., 05/12/2003, n. 18595;
Cass. 13/12/2000, n. 15747; Cass. 10/11/1994, n. 9385; Cass., sez. un., 18/11/1988, n. 6254).
L'orientamento in esame è conseguenza del fatto che l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 imponeva la notifica del ricorso e del decreto all'autorità che aveva emanato l'ordinanza ingiunzione opposta, con conseguente deroga alla norma secondo cui gli atti di citazione e i ricorsi contro le amministrazioni statali si notificano nei confronti del Ministro competente, presso l'Avvocatura dello Stato. La deroga, si badi bene, non riguardava soltanto il luogo di esecuzione della notificazione, ma anche l'autorità nei confronti del quale la notificazione andava fatta, introducendo la legittimazione passiva dell'amministrazione periferica in luogo del Ministero competente.
La deroga di cui si discute è tuttora prevista dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché, sotto tale profilo, la normativa non è mutata.
2 Ciò posto, il giudicante è a conoscenza dell'orientamento più recente della Corte di
Cassazione, secondo cui “la possibilità di notificare l'opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza all'autorità che ha emesso la sanzione e la conseguente facoltà di stare in giudizio personalmente riguardano solo il giudizio di primo grado dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione nella disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, secondo la previsione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di primo grado deve essere effettuata, a pena di nullità, presso l'Avvocatura dello Stato” (cfr. Cass. 30/10/2020, n. 24032; Cass. 12/06/2018, n. 15263).
L'orientamento da ultimo riportato non è però condivisibile.
Esso si basa sul fatto che gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 stabiliscono che il ricorrente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente nel solo giudizio di primo grado.
Premesso che tale puntualizzazione non era presente nell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, per il semplice motivo che, nella sua formulazione originaria, la norma stabiliva che la sentenza era inappellabile, va evidenziato che sotto il vigore del suddetto art. 23 non si dubitava del fatto che, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, l'amministrazione statale dovesse essere rappresentata dall'Avvocatura erariale secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 103 del
03.04.1979. Ciononostante, la giurisprudenza era ferma nel ritenere che la notifica del ricorso per cassazione andasse effettuata nei confronti dell'autorità che aveva emesso l'ordinanza, unica legittimata passiva del giudizio di opposizione (vedi giurisprudenza in precedenza citata).
In relazione a tale questione, la Corte di Cassazione a sezioni unite osservò che “la notifica del ricorso in opposizione alla autorità che ha emesso l'ingiunzione non è in funzione della riconosciuta possibilità della stessa di difendersi personalmente - dal momento che il disposto dell'art. 23, comma 2, l. n. 689-1981 non deroga al principio contenuto nell'art. 1 r.d. n. 1611 del 1933 sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni dello Stato - ma della riconosciuta possibilità di gestire in proprio la controversia, come è dimostrato dal fatto che mentre il successivo comma 4 dello stesso art. 23 attribuisce alla sola autorità esclusivamente legittimata il potere di costituirsi in proprio e di avvalersi di funzionari appositamente delegati,
l'art. 3 r.d. n. 1611 del 1933, conferisce analogo potere solo dopo intesa l'avvocatura dello Stato”
(Cass., sez. un., 18/11/1988, n. 6254).
Dunque, come lucidamente evidenziato dalla Corte, non vi è alcun collegamento tra la legittimazione passiva che gli artt. 6 e 7 e d.lgs. n. 150 del 2011 attribuiscono all'autorità che ha emesso il provvedimento (e alla nel caso del comma 5 dell'art. 7) e la possibilità, CP_1 riconosciuta a tale autorità, di stare nel giudizio di primo grado a mezzo di un proprio funzionario;
di conseguenza, la deroga all'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933 vale per tutti i gradi del giudizio e non solo per il primo.
Da quanto sino ad ora esposto deriva la validità della notificazione dell'atto di appello nei
3 confronti della Controparte_1
§ 3. Passando al merito, il motivo di appello che fa leva sulla mancata prova della taratura del dispositivo di controllo della velocità è fondato.
Come è noto, con sentenza n. 113 del 18/06/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
A seguito di tale pronunzia, la Corte di Cassazione ha stabilito che i dispositivi in esame devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e che, in presenza di contestazioni da parte del destinatario della sanzione, l'effettiva esecuzione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata mediante la produzione in giudizio di apposite certificazioni, non potendo essere provata con altri mezzi (cfr. Cass., sez. II, 15/07/2016, n. 14543; in senso conforme, vedi Cass., sez. VI, 11/01/2018, n. 533, Cass., sez VI, 13/12/2018, n. 32369; Cass., sez. II, 12/07/2022, n.22015; Cass., sez. II, 06/03/2023, n.6579).
Quale mezzo di prova dell'affidabilità del sistema di misurazione della velocità, la revisione periodica non può essere sostituita dall'attestazione degli agenti accertatori circa il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura da essi impiegata, trattandosi di un giudizio non basato su controlli di tipo scientifico e obiettivo e quindi privo di attendibilità (ex multis, cfr. Cass.. sez. II,
03/10/2022, n. 28587).
Dunque, ai fini della validità del verbale, è necessaria la prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata per il controllo della velocità e tale prova deve essere fornita mediante la dimostrazione che la detta apparecchiatura è stata sottoposta a periodici controlli di funzionalità.
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova dell'esecuzione di regolari controlli circa il corretto funzionamento del sistema di rilevazione delle velocità (Cass., sez. II,
26/05/2021, n. 14597; Cass., sez. II 29/10/2020, n. 23953). Come in precedenza rilevato, la dimostrazione in esame deve essere fornita tramite la produzione di apposite certificazioni attestanti l'avvenuta revisione del congegno elettronico utilizzato e non con altri mezzi istruttori, ivi compreso il verbale di accertamento (cfr. Cass., sez. VI, 06/07/2022, n. 21327 e precedenti da essa richiamati, nonché Cass., sez. II, 08/01/2025, n.428). Non è, invece, necessario che il verbale da ultimo menzionato indichi gli estremi del certificato di taratura periodica.
Dall'applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali alla presente controversia deriva l'erroneità della statuizione del giudice di pace, che ha posto a carico dell'opponente la prova del difetto di funzionalità del Tutor, pur mancando in atti il certificato di taratura periodica del congegno utilizzato per rilevare l'infrazione. Non essendo stati prodotti i certificati attestanti la taratura periodica (la è rimasta contumace), il giudice avrebbe dovuto accogliere il CP_1 motivo di opposizione fondato sulla mancata prova del corretto funzionamento del Tutor. Da quanto precede deriva che la misurazione di velocità alla base del verbale non può essere
4 considerata attendibile, con conseguente mancata prova della commissione dell'illecito amministrativo.
L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va disposto l'annullamento dei verbali impugnati.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del
10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022). Non sussistono infatti i presupposti per discostarsi dai minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia (i motivi di opposizione sono quelli “standard” in caso di sanzioni relative alla violazione dei limiti di velocità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dalla e in riforma della sentenza del Parte_1 giudice di pace di Napoli n. 43920/2022, annulla i verbali di accertamento n. SCV/0006674603,
n. SCV/0006675500, n. SCV/0006678381 e n. SCV/0006680329;
b) condanna la a rimborsare alla le spese di lite del primo Controparte_1 Parte_1 grado, liquidate in € 98,00 per esborsi ed € 633,00 per compenso del difensore (di cui € 118,00 per la fase di studio;
€ 126,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 176,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 213,00 per la fase decisoria), con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Annamaria Abbruzzese;
c) condanna la a rimborsare alla le spese del presente Controparte_1 Pt_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate in € 147,50 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso del difensore (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Annamaria Abbruzzese.
Napoli, 09.06.2025 Il Giudice
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