CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 361/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Rende (CS) Piazza della Libertà n. 30, presso lo studio dell'Avv. Piero
Pompameo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
NT
, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ)
[...]
alla Via del Progresso n. 512, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Parisi e Giuseppe Borrello, dai quali
è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia I'Ill.mo Giudice Adito, in funzione di Giudice di Secondo grado, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma parziale della sentenza n. 539/2020, emessa dal
Tribunale di Lamezia Terme:
1)In via preliminare, in riforma della sentenza n.539/2020, sull'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente,
1 previa dichiarazione della regolare notifica delle cartelle/intimazioni di pagamento, notificate per il tramite della posta elettronica certificata, all'attuale società appellata, dichiarare, conseguentemente che la giurisdizione, sull'opposizione proposta dalla società appellata, avverso gli atti impugnati, appartiene all'autorità giudiziaria Ordinaria, ovvero al Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, per tutti i motivi riportati sul punto;
2)sempre in via preliminare, in riforma della sentenza n.539/2020, sull'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente, previa dichiarazione della regolare notifica, delle cartelle esattoriali/intimazioni di pagamento, contenenti imposte e/o tributi, notificate alla società appellata, per il tramite della raccomandata a.r., con il servizio postale, a mani di persona diversa dal destinatario, ovvero a persona qualificatasi come
“familiare convivente”, senza necessità di alcuna raccomandata informativa, dichiarare, che la giurisdizione, sull'opposizione proposta dalla società appellata, avverso gli atti impugnati, appartiene all'autorità giudiziaria Ordinaria, ovvero al Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, per i motivi sopra indicati;
3) ferme le eccezioni preliminari sopra esposte, si chiede la riforma della sentenza n. 539/2020, nella parte in cui il giudicante, dopo aver dichiarato la nullità delle cartelle, preposte all'emissione degli atti impugnati, aventi ad oggetto imposte e tributi, con il conseguente difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore della , dichiarava la prescrizione dei Controparte_2
crediti, portati dalla cartelle/intimazioni di pagamento, preposti all'emissione degli atti impugnati, e sulla scorta della notifica delle cartelle/intimazioni di pagamento, e degli atti interruttivi, presenti nel fascicolo di primo grado, dichiarare che la prescrizione decennale, per i tributi di natura erariale, alla data di proposizione, dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, da parte della società appellata, non era ancora maturata.
4) Nel merito, dichiarare in ogni caso, infondato il ricorso proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, NT avverso l'avviso di vendita e l'atto di intervento, per tutti gli altri motivi, contenuti nel presente gravame.
Con condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate:
- RIGETTARE l'appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
- ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore della
, in relazione ai crediti di natura tributaria per cui è Controparte_2
2 causa e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza n. 539/2020, pubblicata in data 28.09.2020, emessa dal Tribunale Ordinario di Lamezia Terme nel giudizio RGAC n. 1906/2019, nella parte in cui ha dichiarato“…il proprio difetto di giurisdizione in favore della Controparte_2
per le cartelle esattoriali/intimazioni di pagamento, contenenti imposte e/o tributi, il cui ente
[...] impositore è l' , la Regione Calabria, la Provincia, il Comune e la Camera di Parte_1
Commercio, attesa la natura tributaria delle somme richieste…”;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le superiori domande ed eccezioni pregiudiziali, voglia il Giudice adito:
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della procedura espropriativa intrapresa da
[...]
e, così, l'illegittimità dell'avviso di vendita immobiliare ex art. 78 e segg. Parte_1
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, notificato dalla resistente in data 16.5.2019, nonchè dell'intervento proposto dalla medesima e notificato sempre in data 16.5.2019, Parte_1
rispettivamente P.I. 38715/030/19 e P.I. 38716/030/19;
- per effetto di quanto sopra, DISPORRE L'ANNULLAMENTO della procedura di espropriazione forzata immobiliare promossa da e comunicata mediante notifica di Parte_1
avviso di vendita immobiliare ex art. 78 e segg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 P.I. 38715/030/19, dell'avviso di vendita immobiliare P.I. 38715/030/19 medesimo e dell'intervento P.I. 38716/030/19;
- ACCERTARE E DICHIARARE la non dovutezza dei crediti tributari portati dalle cartelle di pagamento sottese all'avviso di vendita P.I. 38715/030/19 ed all'intervento intervento P.I.
38716/030/19, e/o l'illegittimità del loro mantenimento a ruolo, disponendone l'annullamento.
CONDANNARE , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti
Procuratori antistatari.”
FATTO E DIRITTO
§1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in riassunzione iscritto il 5 dicembre 2019, l' Parte_2 ha riassunto dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l'opposizione proposta dalla
[...]
(d'ora in poi, per brevità, anche _3 solo , avverso l'esecuzione immobiliare iscritta al numero 34/2009 e relativo NT intervento con ulteriori crediti promosso da parte dell'Agente per la riscossione.
L'Agenzia delle Entrate ha premesso che: - con ricorso notificato ad , Parte_1
la società chiedeva all'autorità giudicante, previa sospensione dell'atto NT impugnato, l'illegittimità della procedura espropriativa e dell'avviso di vendita immobiliare, notificato
3 in data 16 maggio 2019, per i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'atto impugnato, perché non sottoscritto dal legale rappresentante dell' ; 2) omessa notifica del provvedimento Controparte_4
preventivo di ipoteca e quello di ipoteca;
3) omessa notifica delle cartelle di pagamento;
4) impossibilità di intervento dell' nella procedura;
5) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
6) violazione Pt_1 dell'art. 7 l. 212/2000; 7) prescrizione del credito;
8) avviso di vendita notificato presso il liquidatore pro tempore anziché presso la sede della società; - che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 luglio 2019, il Giudice del Tribunale di Lamezia Terme, dichiarava inammissibili le eccezioni inerenti la regolarità della procedura esecutiva immobiliare, per violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., e riteneva il fumus boni iuris sussistente per le eccezioni di mancata iscrizione ipotecaria e mancata notifica dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, oltre che per l'intervenuta prescrizione di gran parte dei crediti, fissando il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del processo di merito;
- che era interesse dell' riassumere il giudizio di merito, al Pt_1 fine di ottenere il rigetto dell'opposizione proposta dalla società
[...]
. Ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di voler così CO statuire: “rigettare l'opposizione proposta dalla società NT
, e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'avviso di vendita e
[...] dell'intervento impugnato, per essere la stessa infondata in fatto e diritto, per i motivi sopra riportati. –
Con richiesta di condanna della società opponente alle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la _3
, in persona dei liquidatori pro tempore, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza funzionale, in favore della Sezione Lavoro e Previdenza di Codesto Tribunale, con riferimento ai crediti di natura previdenziale, nonché in favore della Sezione Lavoro e Previdenza del
Tribunale di Catanzaro con riferimento ai crediti di natura assicurativa iscritti a ruolo dall' ; CP_6
Accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore della
[...]
, con riferimento ai crediti di natura tributaria. In estremo subordine, nella Controparte_2
denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali che precedono, considerando che nessuno dei crediti che posti in riscossione rientra nella competenza di Codesta Sezione e nella giurisdizione di
Codesta Autorità giudiziaria, - Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura espropriativa intrapresa da e, così, l'illegittimità dell'avviso di vendita immobiliare Parte_1
ex art. 78 e segg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, notificato dalla resistente in data 16.5.2019, nonché
4 dell'intervento proposto dalla medesima e notificato sempre in data Parte_1
16.5.2019, rispettivamente P.I. 38715/030/19 e P.I. 38716/030/19; - per effetto di quanto sopra, disporre
l'annullamento della procedura di espropriazione forzata immobiliare promossa da
[...]
e comunicato mediante notifica di avviso di vendita immobiliare ex art. 78 e segg. Parte_1
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, P.I. 38715/030/19, dell'avviso di vendita immobiliare P.I.
38715/030/19 medesimo e dell'intervento P.I. 38716/030/19; - Accertare e dichiarare la illegittimità del mantenimento a ruolo e/o la non dovutezza dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito sottesi all'avviso di vendita P.I. 38715/030/19 ed all'intervento 38716/030/19, disponendone
l'annullamento. – Condannare , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti
Procuratori antistatari”.
La causa è stata decisa con sentenza n. 539/2020 resa e pubblicata il 28 settembre 2020, con cui il
Tribunale di Lamezia Terme, qualificata l'opposizione come opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. (cfr. sentenza, pag. 5), ha così deciso:
a) dichiara il proprio difetto di competenza in favore del Giudice di Pace di Lamezia Terme
“riguardo alle cartelle esattoriali/intimazioni di pagamento contenenti violazioni al Codice della Strada, o del Giudice di Pace di riguardo alle cartelle esattoriali/intimazioni di CP_2
pagamento contenenti sanzioni per violazioni al Codice della Strada, emesse dalla e CP_7 sottostanti l'atto di esecuzione opposto e l'atto di intervento” (cfr. sentenza, pag. 8)
b) dichiara il proprio difetto di competenza funzionale in favore del Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro e della Previdenza, “per i crediti di natura previdenziale richiesti e sottostanti al provvedimento opposto, che sarà quello del Tribunale di Lamezia Terme per contributi a vario titolo il cui ente impositore è l'INPS, mentre per quelli sarà il Tribunale CP_6 di Catanzaro” (cfr. sentenza, pag. 8);
c) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Controparte_2
“per le cartelle esattoriali/intimazioni di pagamento, contenenti imposte e/o tributi,
[...] il cui ente impositore è l' , la Regione Calabria, la Provincia, il Comune e Parte_1
la Camera di Commercio, attesa la natura tributaria delle somme richieste (S.C. Sez. Un. n°
4077/2010 e Ord. n° 7034/2009 e n° 8594/2009)” (cfr. sentenza, pag. 8);
d) per l'effetto, “onera parte ricorrente, o la parte che ne ha interesse, a riassumere il presente giudizio entro i termini normativamente stabiliti, presso le precitate Autorità Giudiziarie competenti” (cfr. sentenza, pag. 9);
5 e) infine, “dichiara l'estinzione del presente giudizio, con condanna dell' Parte_1
, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] [...]
, da distrarre in favore dei suoi procuratori Controparte_8 costituiti ex art. 93 cpc, e liquidate in complessive € 2.500,00=, oltre accessori di legge ed iva, se dovuta” (cfr. sentenza, pag. 9).
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, non notificata, ha interposto appello l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2021, per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio la _3
, in persona dei liquidatori pro tempore, depositando, telematicamente, comparsa di
[...]
costituzione e risposta, con cui ha dedotto l'infondatezza del gravame, del quale ha, pertanto, chiesto il rigetto.
Disposta una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni, è stata infine fissata l'udienza dell'11 dicembre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.. Indi, la Corte – viste le note – con ordinanza del 13 dicembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del predetto provvedimento, avvenuta il 16 dicembre 2024.
L'appellante ha presentato, telematicamente, la comparsa conclusionale.
L'appellato ha presentato, telematicamente, la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello l' impugna la sentenza n. 539/2020 Parte_1
esattamente nella parte in cui il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della per i crediti di natura Controparte_2
tributaria.
Il Giudice di prime cure è giunto a dichiarare il difetto di giurisdizione attraverso un percorso motivazionale che può essere così sunteggiato:
(i) la documentazione depositata in atti, atta a provare la notifica delle cartelle all'odierno istante, risulta in realtà priva dell'efficacia probatoria cui tendeva per diversi motivi;
(ii) l'analisi delle ricevute di ritorno in rapporto alla relativa e rispettiva cartella esattoriale o intimazione di pagamento, risulta notificata a mani di persona diversa dal destinatario, cioè
a persona qualificatasi come “familiare convivente”, senza specificazione alcuna, del rapporto;
6 (iii) in tale ipotesi, secondo principio di diritto enunciato da Cass., Sez. Un., n. 19704/2015 e confermato da Cass. n. 17235/2018, la notifica degli atti dell' Controparte_9
effettuata a soggetto diverso dal destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis d.P.R. n. 600/1973;
(iv) tale orientamento è da ritenersi ormai consolidato ed anzi, la giurisprudenza di legittimità successiva ha ulteriormente precisato che ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria, non solo è d'obbligo l'invio della raccomandata informativa, ma è necessario che questa sia effettivamente ricevuta dal destinatario;
(v) da tanto consegue che “atteso il rilevato vizio del processo notificatorio, va dichiarata la nullità delle notifiche di dette cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento allegate in atti, considerato che non vi è traccia alcuna della raccomandata informativa” (cfr. sentenza, pag.
6).
Censura l'appellante siffatto percorso motivazionale osservando che, invero, l'avviso di vendita impugnato riportava n. 34 cartelle, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di imposte e tributi. Di queste, 18 cartelle, ovvero la n. 03020140012254476000, n.03020140016707156000 n.
03020140018939459000, n. 0302014005389619000; 03020140025389720000, n.
03020150003262773000, n. 03020150007368424000, n. 03020150014029345000, n.
03020150014029446000, n. 03020150014913047000, n. 03020160000119558000, n.
03020160008621576000, n. 03020160008621677000, n. 03020160008621778000, n.
03020160011523883000, n. 03020160012788481000, n. 03020170000819162000, n.
03020170000819263000, erano state notificate, alla società appellata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/73, per il tramite della posta elettronica certificata, mentre le altre 16, mediante il servizio postale. Ebbene, prosegue l'appellante, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, e la prova della notifica, in questo caso, è data dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna, per ogni singola cartella/intimazione di pagamento (art.6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68). Di conseguenza, non può essere dichiarata la nullità delle 18 cartelle di pagamento, riportate nell'avviso di vendita impugnato, posto che alle notifiche per il tramite di posta elettronica certificata, la normativa di riferimento, è data dal d.P.R 11 febbraio 2005 n.68 (che non prevede la consegna a mani, di persona diversa dal destinatario, ovvero a persona qualificatasi come “familiare convivente”, né richiede alcuna raccomandata informativa, nel caso siano state rilasciate regolarmente le ricevuta di accettazione e consegna). Pertanto, il Giudice di primo grado, sulla scorta dell'avvenuta notifica delle 18 cartelle/intimazioni di pagamento,
7 “dovrà dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario, e di conseguenza del Tribunale di Lamezia
Terme, riformando sul punto, la sentenza numero 539/2020, emessa in data 28.09.2020, oggetto del presente gravame” (cfr. citazione in appello, pag. 6).
Il motivo è fondato
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria, risulta necessario prendere le mosse dal dato normativo e, dunque, dall'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del
2005, convertito , con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005, che così dispone: «Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica».
Su tale materia ha più volte avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, al fine di chiarire ogni dubbio in ordine al riparto di giurisdizione.
In particolare, le SS.UU., dapprima con l'ordinanza n.7822/2020, e successivamente con le n.1394/2022
e n.8465/2022, hanno stabilito, alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del d.P.R.
602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento.
Di seguito il principio di diritto affermato nelle pronunce anzidette: “Nel sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art.
57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a. alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo
8 nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con
l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b. alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica
- all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Proprio perché il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria va individuato nella notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, è necessario acclarare se una notifica siffatta abbia avuto o meno luogo.
Il Tribunale ha concluso in senso negativo, dichiarando, come sopradetto, la nullità delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento, con statuizione qui censurata dall'appellante che ha in primo luogo dedotto che n. 18 cartelle di pagamento, ovvero la n. 03020140012254476000,
n.03020140016707156000 n. 03020140018939459000, n. 0302014005389619000;
03020140025389720000,n. 03020150003262773000,n. 03020150007368424000, n.
03020150014029345000, n. 03020150014029446000, n. 03020150014913047000, n.
03020160000119558000, n. 03020160008621576000, n. 03020160008621677000, n.
03020160008621778000, n. 03020160011523883000, n. 03020160012788481000, n.
03020170000819162000,n. 03020170000819263000, erano state notificate, alla società appellata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/73, per il tramite della posta elettronica certificata.
Obietta la Società reclamata che, come già evidenziato in primo grado, la notifica a mezzo pec sarebbe viziata perché:
9 1) l' , soggetto notificante, avrebbe utilizzato un indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi. Più in dettaglio, i documenti prodotti da controparte recano, come mittente, indirizzi non rinvenuti nei pubblici registri, quali:
t”; Email_1
E
”; Email_2
t” Email_4
; Email_5
; Email_6
indirizzi diversi da quello risultante dai pubblici registri t ); Email_7
2) l'art. 26 del d.P.R. 602/73 prevede sì la facoltà di notificare a mezzo di posta elettronica certificata, ma con l'esclusivo utilizzo delle modalità previste dal d.P.R. n. 68/2005 e delle norme che regolano la formazione e la trasmissione di documenti informatici, ivi compreso il d.lgs. 82/2005. Nella fattispecie in esame, non vi è prova che tali norme siano state applicate. Inoltre, tali documenti, essendo nativi digitali, avrebbero dovuto essere prodotti telematicamente in originale - mediante deposito, nella busta telematica, delle ricevute di accettazione e di consegna in formato digitale (e, dunque, in formato .eml o
.msg) - o avrebbero quantomeno dovuto essere dichiarati conformi all'originale ai sensi dell'art. 23 CAD
e/o dell'art. 9 comma 1bis l. 53/94.
Si tratta di obiezioni infondate.
La società evidentemente, non nega che le cartelle di pagamento de quibus le NT
siano state notificate a mezzo p.e.c., ma contesta la validità della notifica in primo luogo perché il soggetto notificante avrebbe utilizzato, come mittente, indirizzi non rinvenuti nei pubblici registri.
Ebbene, la Suprema Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-
Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass., 3 luglio 2023, n. 18684; Cass. 16 gennaio
2023, n. 982). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura.
10 La questione attinente il “formato” da adottarsi dall' perché la notifica possa NT0
ritenersi valida e legittima, va risolta alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui“La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (cfr. Cass. civ., 3 dicembre 2024, n. 30922).
Come precisato nella predetta sentenza, “L'equivalenza dei due formati “.p7m” e “.pdf” affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”: invero, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che,
a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01). Talché, in definitiva, a venire in linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate), dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC). Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02; Sez. 5, n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343-
01) considerato che “l'art. 12 del DPR n 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della
[…] omessa sottoscrizione […] del ruolo, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della
11 provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni”
(Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03)” (cfr. Cass. civ., n. 30922 del 2024, cit.).
È dunque evidente che le n. 18 cartelle di pagamento - ovvero la n. 03020140012254476000,
n.03020140016707156000 n. 03020140018939459000, n. 0302014005389619000;
03020140025389720000,n. 03020150003262773000,n. 03020150007368424000, n.
03020150014029345000, n. 03020150014029446000, n. 03020150014913047000, n.
03020160000119558000, n. 03020160008621576000, n. 03020160008621677000, n.
03020160008621778000, n. 03020160011523883000, n. 03020160012788481000, n.
03020170000819162000,n. 03020170000819263000 – erano state validamente notificate, alla società appellata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/73, per il tramite della posta elettronica certificata, così che, rispetto ad esse sussisteva (e sussiste) la giurisdizione del Giudice Ordinario.
3.2 Con il secondo motivo di gravame l' censura la sentenza n. Parte_1
539/2020 nella parte in cui, per le restanti cartelle notificate dalla concessionaria, per il tramite della raccomandata con ricevuta di ritorno, con il servizio postale, ovvero n. 03020060021643378000, n.
03020100002351062000,n. 03020110012133332000, n. 03020110026409034000, n.
03020120023997714000, n. 03020120026084527000, n. 03020120026084628000 n.
03020130005507650000, n. 03020130005507751000, n. 03020130009704374000, n.
03020130015744122000, 03020170008788656000, 03020130020358740000, n.
03020170010807968000,n. 03020170011542668000, n. 03020180000527613000, ha ritenuto e dichiarato la nullità delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento, contenenti imposte e/o tributi, perché, in quanto notificate a mani di persona diversa dal destinatario, cioè a persona qualificatasi come “familiare convivente”, avrebbero necessitato dell'inoltro della cd. raccomandata informativa.
Rappresenta l'impugnante che, in realtà, la cartella di pagamento n. 03020130020358740000, veniva notificata personalmente al destinatario, mentre, per le altre cartelle nessuna raccomandata informativa, avrebbe dovuto essere inoltrata. Ed infatti, ai sensi della seconda parte, del primo comma dell'art. 26 del
D.p.r 602/73, l'agente della riscossione è legittimato ad effettuare direttamente le notifiche delle cartelle/intimazioni di pagamento;
notificazione che può avvenire tramite invio, a mezzo del servizio postale, di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Nel quale caso, la prova della consegna dell'atto al destinatario si desume dall'avviso di ricevimento stesso, senza necessità di predisporre alcuna relata di notificazione. Di conseguenza, in thesi, “il Giudice di primo grado, sulla scorta della regolare avvenuta notifica delle 16 cartelle/intimazioni di pagamento, ovvero n. 03020060021643378000, n.
03020100002351062000,n. 03020110012133332000, n. 03020110026409034000, n.
03020120023997714000, n. 03020120026084527000, n. 03020120026084628000 n.
12 03020130005507650000, n. 03020130005507751000, n. 03020130009704374000, n.
03020130015744122000, 03020170008788656000, 03020130020358740000, n.
03020170010807968000,n. 03020170011542668000, n. 03020180000527613000, dovrà dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario, e di conseguenza del Tribunale di Lamezia Terme, riformando sul punto, la sentenza numero 539/2020, emessa in data 28.09.2020, oggetto del presente gravame” (cfr. citazione in appello, pag. 9).
Il motivo è fondato.
La notificazione dell'atto conseguente ad una pretesa tributaria può essere effettuata dall'Incaricato per la riscossione mediante il servizio postale, servendosi della raccomandata con ricevuta di ritorno, come espressamente sancito anche dall' art. 26 del d.P.R. 602/73. La Cassazione, del resto, ha anche avuto occasione di precisare come sia sufficiente, per il relativo perfezionamento "che la consegna del plico sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull' avviso di ricevimento da restituire al mittente ... l' atto è valido ... anche se manchino nell' avviso di ricevimento le generalità della persona cui l' atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma" (Cass., 27 maggio 2011, n.
11708; conforme sul punto: Cass., 6 giugno 2012, n. 9111 e Cass. 17 gennaio 2020, n. 946).
Nel caso di specie, è incontestato che le cartelle di pagamento siano state notificate presso la sede sociale e che la persona individuata come legittimata alla ricezione abbia apposto la sua firma sull'avviso di ricevimento.
Infine, per cogliere la erroneità delle statuizioni circa la necessità dell'invio di una successiva raccomandata informativa, è sufficiente ricordare la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982", (Cass., 10 aprile 2019, n. 10037).
Per tutto quanto sopra esposto, è evidente che anche la notifica delle 16 cartelle/intimazioni di pagamento, ovvero n. 03020060021643378000, n. 03020100002351062000,n.
03020110012133332000, n. 03020110026409034000, n. 03020120023997714000, n.
03020120026084527000, n. 03020120026084628000 n. 03020130005507650000, n.
03020130005507751000, n. 03020130009704374000, n. 03020130015744122000,
13 03020170008788656000, 03020130020358740000, n. 03020170010807968000,n.
03020170011542668000, n. 03020180000527613000, è stata ritualmente eseguita a mezzo posta, con l'ovvia conseguenza che per quelle cartelle di pagamento l'opposizione all'esecuzione è demandata alla giurisdizione del G.O.
3.3 Con il terzo motivo di gravame l' si duole dell'accoglimento della Parte_1
eccezione di prescrizione dei crediti contenuti nella intimazione di pagamento. Rappresenta che il
Tribunale di Lamezia Terme, dopo aver dichiarato la nullità della cartelle di pagamento preposte all'emissione degli atti impugnati, e il conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente, ovvero quella di
, ed essersi quindi spogliato del giudizio, entrava nel merito dello stesso, analizzando ed CP_2 accogliendo l'eccezione di prescrizione dei crediti, portati dalle cartelle/intimazione di pagamento, aventi ad oggetto imposte e tributi. Si duole, altresì, che il Giudice abbia completamente omesso l'esame degli atti interruttivi della prescrizione, indicati nell'indice del fascicolo del giudizio di primo grado.
Il motivo non è fondato perché, se è pur vero che il giudice di prime cure ha dichiarato che “va esaminata
l'eccezione di merito avanzata da parte ricorrente, cioè di una prescrizione dei crediti contenuta nell'Intimazione di pagamento” (cfr. sentenza, pag. 7), è altrettanto indubbio che, però, di fatto,
l'eccezione non è stata decisa, in quanto ritenuta assorbita dall'accoglimento delle preliminari eccezioni di carenza di giurisdizione e di difetto di competenza, e la decisione in merito è stata rimessa al Giudice ritenuto avente giurisdizione ovvero competenza (cfr. sentenza, pag. 8: “L'accoglimento di dette preliminari eccezioni, fa sì che siano assorbite le altre, le quali rimangono al vaglio delle rispettive
Autorità Giudiziarie presso cui il presente giudizio potrà essere riassunto e proseguito”).
L'appello è dunque accolto per quanto di ragione. Per l'effetto, va dichiarata la giurisdizione del G.O., con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 353 c.p.c., affinché esamini nel merito l'opposizione all'esecuzione.
§ 4. Le spese di lite
4.1 Le incertezze in materia della giurisprudenza anche di legittimità (“… non scevra, essa stessa, da significative incoerenze” così Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354) giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
4.2 State il tenore della decisione (accoglimento dell'appello), non ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002 introdotto dalla legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
14 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti della _3
in persona dei liquidatori pro tempore, con atto di citazione
[...]
notificato il 24 febbraio 2021, e avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 539/2020, pubblicata il 28 settembre 2020 e non notificata, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cartelle esattoriali n.
03020140012254476000, n. 03020140016707156000 n. 03020140018939459000, n.
0302014005389619000; 03020140025389720000, n. 03020150003262773000,n.
03020150007368424000, n. 03020150014029345000, n. 03020150014029446000, n.
03020150014913047000, n. 03020160000119558000, n. 03020160008621576000, n.
03020160008621677000, n. 03020160008621778000, n. 03020160011523883000, n.
03020160012788481000, n. 03020170000819162000,n. 03020170000819263000, n.
03020060021643378000, n. 03020100002351062000,n. 03020110012133332000, n.
03020110026409034000, n. 03020120023997714000, n. 03020120026084527000, n.
03020120026084628000 n. 03020130005507650000, n. 03020130005507751000, n.
03020130009704374000, n. 03020130015744122000, 03020170008788656000,
03020130020358740000, n. 03020170010807968000,n. 03020170011542668000, n.
03020180000527613000;
- assegna alle parti termine di legge per la riassunzione del processo d'innanzi al Tribunale di
Lamezia Terme affinché esamini nel merito l'opposizione all'esecuzione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
15