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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G.4796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del giudice monocratico, dott.Andrea Ferraiuolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.4796/2024, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) Parte_1 il 23.07.1970, residente in 831 S Flores St Ste 2201 San Antonio, Texas, 78204 (Stati Uniti d'America), c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._1 Marco Permunian del Foro di Rovigo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del foro di Bologna elettivamente domiciliato in Rovigo – Corso del Popolo n. 222 presso e nello studio dell'Avv. Marco Permunian.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.06.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. , nato il [...] Persona_1
a TE NT (SA) (doc.1) e sposato con la sig.ra (doc.3). Precisava che il sig. Persona_2
nell'anno 1939, acquisiva la cittadinanza americana per Persona_1
naturalizzazione (doc.7-8), ma che tale evento non aveva inciso sulla trasmissione del diritto alla cittadinanza a favore del figlio, essendo costui nato nell'anno 1927, in un Persona_3
momento, dunque, precedente alla data della suddetta naturalizzazione.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa in data 10.12.2024, Controparte_1 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative. Concludeva evidenziando che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”. Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché va dichiarata la contumacia della parte resistente.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Per quanto attiene, invece, alla perdita della cittadinanza italiana da parte dei figli minori di cittadino italiano che spontaneamente ha acquistato altra cittadinanza, la L. n. 555 del 1912, art. 12, comma 3
(applicabile ratione temporis), stabiliva che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9”. La norma si riferiva proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9.
La giurisprudenza di legittimità chiariva poi che i figli minori di persona che, ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3 stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa legge (cfr.
Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011).
La giurisprudenza più recente ha confermato che la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia solo a determinate condizioni: “il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17161; Cass. civ., Prima Civile, ord., 8.1.2024, n. 454;
Cassazione civile sez. I, n. 23212 del 27/08/2024).
In altre parole, il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) che il proprio genitore abbia perso la cittadinanza italiana;
b) che il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, fosse, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) che il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza (ad esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Tali conclusioni non risultano in contrasto con i principi di recente affermati da Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317 e n. 25318.
Nelle citate sentenze, le sezioni unite hanno rimarcato che la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Il principio di effettività si sostanzia in una constatazione dalle implicazioni specifiche: vale a dire che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. n. 9377/2011; CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08), ma con il limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta, poiché il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio. Ogni Stato sceglie quindi a quale dei criteri ispirare la propria legislazione in materia, secondo quelle che sono le sue esigenze e gli obiettivi che intende perseguire, con il limite dell'esistenza di un collegamento effettivo.
Deve ancora osservarsi che le Sezioni Unite, nell'esaminare il caso in cui la cittadinanza di paese straniero era stata ottenuta dagli avi dei ricorrenti non già per loro iniziativa, ma in virtù della non opposizione ad un provvedimento governativo (c.d. grande naturalizzazione brasiliana), “ha inteso precisare che l'art. 11, n. 2, del codice civile del 1865 laddove stabiliva che la cittadinanza italiana fosse persa da colui che avesse "ottenuto la cittadinanza in paese estero" va collegata a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero. Il legame con il proprio Stato di origine, quindi, si perde in virtù di un atto di impulso dato dal titolare del diritto, idoneo a manifestare la sua volontà di mantenere (o recidere) il legame” (v. Cass. civ., Prima Civile, ord., 8.1.2024, n. 454). Tali condizioni risultano rispettate nel caso in esame, atteso che la perdita della cittadinanza si ricollega non solo al fatto che il figlio minorenne, convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana (avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza), abbia perso anch'egli la cittadinanza per effetto della scelta operata dall'avo, ma anche alla scelta del figlio (che aveva già conseguito la cittadinanza straniera iure soli) di non procedere, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana.
Di conseguenza, in tale fattispecie, l'ascendente non potrà trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
4. Nel caso di specie, alla luce dei principi in precedenza enunciati, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento.
Risulta, infatti, provato e non contestato che l'avo del ricorrente, sig. , Persona_1
acquisiva la cittadinanza americana per naturalizzazione nell'anno 1939 (doc.7-8), e quindi dopo l'entrata in vigore della Legge n. 555 del 1912. Non risulta, invece, dedotto o provato che il figlio, nato nell'anno 1927 negli Stati Uniti, abbia provveduto, entro l'anno dalla Persona_3
maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana.
Alla luce della normativa richiamata, sarebbe stato, invero, onere della parte ricorrente produrre, non solo la dichiarazione di naturalizzazione [rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione e munito di traduzione ufficiale in lingua italiana di cui al punto 5 della circolare
] attestante la data della volontaria naturalizzazione dell'Avo (al fine di accertare che la NumeroDi_1 naturalizzazione dell'Avo sia intervenuta nel corso della minore età del discendente), ma anche la prova che il figlio minorenne abbia formulato istanza per riacquistare la cittadinanza entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
In mancanza di qualunque prova o deduzione sul punto, deve concludersi che l'ascendente del ricorrente, abbia perso la cittadinanza italiana (a seguito della naturalizzazione Persona_3
di , nell'anno 1939) e che, non avendo provveduto, entro l'anno dalla Persona_1
maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana, non abbia potuto trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Il ricorso va quindi rigettato.
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: • Rigetta il ricorso;
• Compensa le spese di lite;
Così deciso in Salerno, 22.4.25 Il Giudice
dott. Andrea Ferraiuolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del giudice monocratico, dott.Andrea Ferraiuolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.4796/2024, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) Parte_1 il 23.07.1970, residente in 831 S Flores St Ste 2201 San Antonio, Texas, 78204 (Stati Uniti d'America), c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._1 Marco Permunian del Foro di Rovigo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del foro di Bologna elettivamente domiciliato in Rovigo – Corso del Popolo n. 222 presso e nello studio dell'Avv. Marco Permunian.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.06.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. , nato il [...] Persona_1
a TE NT (SA) (doc.1) e sposato con la sig.ra (doc.3). Precisava che il sig. Persona_2
nell'anno 1939, acquisiva la cittadinanza americana per Persona_1
naturalizzazione (doc.7-8), ma che tale evento non aveva inciso sulla trasmissione del diritto alla cittadinanza a favore del figlio, essendo costui nato nell'anno 1927, in un Persona_3
momento, dunque, precedente alla data della suddetta naturalizzazione.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa in data 10.12.2024, Controparte_1 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative. Concludeva evidenziando che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”. Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché va dichiarata la contumacia della parte resistente.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Per quanto attiene, invece, alla perdita della cittadinanza italiana da parte dei figli minori di cittadino italiano che spontaneamente ha acquistato altra cittadinanza, la L. n. 555 del 1912, art. 12, comma 3
(applicabile ratione temporis), stabiliva che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9”. La norma si riferiva proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9.
La giurisprudenza di legittimità chiariva poi che i figli minori di persona che, ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3 stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa legge (cfr.
Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011).
La giurisprudenza più recente ha confermato che la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia solo a determinate condizioni: “il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17161; Cass. civ., Prima Civile, ord., 8.1.2024, n. 454;
Cassazione civile sez. I, n. 23212 del 27/08/2024).
In altre parole, il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) che il proprio genitore abbia perso la cittadinanza italiana;
b) che il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, fosse, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) che il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza (ad esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Tali conclusioni non risultano in contrasto con i principi di recente affermati da Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317 e n. 25318.
Nelle citate sentenze, le sezioni unite hanno rimarcato che la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Il principio di effettività si sostanzia in una constatazione dalle implicazioni specifiche: vale a dire che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. n. 9377/2011; CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08), ma con il limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta, poiché il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio. Ogni Stato sceglie quindi a quale dei criteri ispirare la propria legislazione in materia, secondo quelle che sono le sue esigenze e gli obiettivi che intende perseguire, con il limite dell'esistenza di un collegamento effettivo.
Deve ancora osservarsi che le Sezioni Unite, nell'esaminare il caso in cui la cittadinanza di paese straniero era stata ottenuta dagli avi dei ricorrenti non già per loro iniziativa, ma in virtù della non opposizione ad un provvedimento governativo (c.d. grande naturalizzazione brasiliana), “ha inteso precisare che l'art. 11, n. 2, del codice civile del 1865 laddove stabiliva che la cittadinanza italiana fosse persa da colui che avesse "ottenuto la cittadinanza in paese estero" va collegata a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero. Il legame con il proprio Stato di origine, quindi, si perde in virtù di un atto di impulso dato dal titolare del diritto, idoneo a manifestare la sua volontà di mantenere (o recidere) il legame” (v. Cass. civ., Prima Civile, ord., 8.1.2024, n. 454). Tali condizioni risultano rispettate nel caso in esame, atteso che la perdita della cittadinanza si ricollega non solo al fatto che il figlio minorenne, convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana (avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza), abbia perso anch'egli la cittadinanza per effetto della scelta operata dall'avo, ma anche alla scelta del figlio (che aveva già conseguito la cittadinanza straniera iure soli) di non procedere, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana.
Di conseguenza, in tale fattispecie, l'ascendente non potrà trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
4. Nel caso di specie, alla luce dei principi in precedenza enunciati, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento.
Risulta, infatti, provato e non contestato che l'avo del ricorrente, sig. , Persona_1
acquisiva la cittadinanza americana per naturalizzazione nell'anno 1939 (doc.7-8), e quindi dopo l'entrata in vigore della Legge n. 555 del 1912. Non risulta, invece, dedotto o provato che il figlio, nato nell'anno 1927 negli Stati Uniti, abbia provveduto, entro l'anno dalla Persona_3
maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana.
Alla luce della normativa richiamata, sarebbe stato, invero, onere della parte ricorrente produrre, non solo la dichiarazione di naturalizzazione [rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione e munito di traduzione ufficiale in lingua italiana di cui al punto 5 della circolare
] attestante la data della volontaria naturalizzazione dell'Avo (al fine di accertare che la NumeroDi_1 naturalizzazione dell'Avo sia intervenuta nel corso della minore età del discendente), ma anche la prova che il figlio minorenne abbia formulato istanza per riacquistare la cittadinanza entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
In mancanza di qualunque prova o deduzione sul punto, deve concludersi che l'ascendente del ricorrente, abbia perso la cittadinanza italiana (a seguito della naturalizzazione Persona_3
di , nell'anno 1939) e che, non avendo provveduto, entro l'anno dalla Persona_1
maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana, non abbia potuto trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Il ricorso va quindi rigettato.
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: • Rigetta il ricorso;
• Compensa le spese di lite;
Così deciso in Salerno, 22.4.25 Il Giudice
dott. Andrea Ferraiuolo