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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/08/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1572 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 15.5.2025, vertente tra
(c.f.: ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Rizzo presso il cui studio, in Cetraro, via
Indipendenza, 3, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
-appellante -
e
(c.f.: ), nato il [...] a [...]_2 C.F._2
(MI) ed elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Panebianco n. 498, presso lo studio dell'avv. Daniela Orlando, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellato –
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro;
1 interventore necessario
Sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: – IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
668/2024 emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Civile - in composizione collegiale- nell'ambito del giudizio N.R.G. 1396/2023, pubblicata in data 23.09.2024, notificata il
25.09.2024 , a mezzo del procuratore costituito Avv. Daniela Parte_2
Orlando, accogliere le conclusioni ivi rassegnate: - dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata dal in merito alla revoca Parte_2 dell'assegno di mantenimento disposto a favore di , dunque disporre il Parte_3 ripristino dell'obbligo di mantenimento del figlio a carico del padre Parte_3
; - dichiarare nulla la sentenza gravata nella parte in cui prevede Parte_2 la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di Parte_1 per potervi abitare col figlio maggiorenne per violazione dell'art 112 Parte_3
c.p.c. per essere viziato il thema decidendum per ultra petizione, dunque per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”; per la parte appellata: “Rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra
, poiché infondato in fatto ed in diritto e non provato;
Parte_1
Conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n. 668/2024 resa dal
Tribunale di Paola, Sez. Civile, in composizione collegiale nel proc. RG 1396/2023 e pubblicata il 23.09.2024;
Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”;
2 del Procuratore Generale: “Chiede la conferma della sentenza di primo grado e che la causa sia trattenuta per la decisione.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: , con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. Parte_2 depositato il 12.12.2023, ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Fuscaldo il 24.08.1996 (trascritto nei Parte_1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1996), in costanza del quale sono nati due figli, il 14.01.1998 e il 15.07.2001. A Per_1 Parte_3 fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 586/2018 emessa in data 19.09.2018, passata in giudicato. A fondamento della domanda ha dedotto che con tale sentenza, rigettate le reciproche richieste di addebito della separazione formulate dai coniugi, è stato posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli mediante il versamento della somma di euro 250,00 per ciascuno, oltre a concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per essi occorrenti, senza prevedere alcun mantenimento in favore della moglie;
in data 24.06.2019, con decreto n. 822/2019, il
Tribunale di Paola, definendo il giudizio di modifica delle condizioni di separazione iscritto al R.G.V.G. n. 1004/2018 da lui introdotto, in accoglimento delle domande proposte, ha escluso il mantenimento posto a suo carico in favore della figlia , Per_1 nelle more divenuta economicamente autosufficiente, e ha rigettato la domanda con cui aveva chiesto, in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore Parte_1 di un assegno di mantenimento;
quindi, al momento, egli continua a corrispondere alla moglie, in favore del figlio (allo stato maggiorenne ed economicamente Parte_3 autosufficiente), il mantenimento mensile di euro 250,00 disposto con la sentenza n.
586/2018, tuttavia non più dovuto, stante l'attività lavorativa svolta dal medesimo figlio e la sua sopravvenuta condizione di autosufficienza economica. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898,
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “pronunciare la cessazione Parte_2
3 degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. Parte_2
e la sig.ra in data 24.08.1996 con atto trascritto presso l'Ufficio
[...] Parte_1 di Stato Civile del Comune di Fuscaldo (CS), Parte II Serie A n. 3, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
previa modifica delle condizioni di separazione, dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore del figlio pari ad € 250,00 per essere Parte_3 lo stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata l'indipendenza economica, disporre la diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura Parte_3 che verrà ritenuta congrua e di giustizia e disponendo che il versamento venga effettuato direttamente in un conto corrente intestato a quest'ultimo; relativamente alle disposizioni patrimoniali, posta la comproprietà di entrambi i coniugi della casa familiare sita nel
Comune di Fuscaldo nella località Piano San Nicola, edificata su terreno in comproprietà, assegnata in fase di separazione alla sig.ra , attualmente non Pt_1 ancora accatastata, disporne la regolarizzazione catastale ed urbanistica e la successiva divisione”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 29.12.2023.
si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Parte_1 depositata il 13.01.2024. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di revoca del mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne , in Parte_3 quanto non con lei convivente, e, comunque, nel merito ha rilevato l'infondatezza della medesima domanda, stante la precarietà dell'attività lavorativa svolta da detto figlio, nonché della domanda volta ad ottenere la divisione della casa familiare. Quindi, Pt_1
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig.
[...]
e la sig.ra in data 24.08.1996 con atto trascritto presso Parte_2 Parte_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Fuscaldo (CS), parte II serie A n. 3, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata dal
[...]
in merito alla revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore di Parte_2
4 stante il difetto di legittimazione passiva della;
Parte_3 Parte_1 rigettare la domanda avanzata e relativa alla divisione della casa familiare sita nel
Comune di Fuscaldo nella loc. Piano San Nicola per i motivi di cui in premessa, dunque stante la indivisibilità dell'immobile de quo, adibito a casa unifamiliare coniugale;
con condanna del alle spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto Pt_2 procuratore antistatario”.
Alla prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenuta in data 4.03.2024, è stato sollevato il contraddittorio tra le parti (comparse personalmente) in ordine all'ammissibilità delle domande con cui l'attore ha chiesto la regolarizzazione catastale ed urbanistica e la successiva divisione della casa coniugale, in quanto non rientranti nel precipuo oggetto del presente procedimento;
quindi, sentite le parti, con ordinanza del
9.03.2024 (a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza) sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.. In particolare, con tale ordinanza, confermate in via temporanea ed urgente le condizioni di separazione dei coniugi in vigore (anche alla luce delle disposizioni adottate con il decreto n. 822/2019), è stato disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di delle dichiarazioni dei Parte_3 redditi degli ultimi tre anni e del contratto di lavoro stipulato con la società “Calabria
Ponteggi L” (ordine non evaso). Quindi, assegnati i termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c., con ordinanza del 16.09.2024, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione ai sensi di tale norma.”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1396/2023, con sentenza n. 668 del 2024, emessa il 18.9.2024 e pubblicata il 23.9.2024, il Tribunale di Paola ha così statuito:
“- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Fuscaldo il 24.08.1996 tra i coniugi e Parte_2 Pt_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3,
[...] parte II, serie A, anno 1996);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fuscaldo perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- revoca l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne posto Parte_3
a carico di;
Parte_2
5 - revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di Controparte_1 per potervi abitare con il figlio maggiorenne;
Parte_3
- dichiara l'inammissibilità delle domande con cui ha chiesto Parte_2 la regolarizzazione catastale ed urbanistica e la successiva divisione della casa coniugale;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.”.
La sentenza, notificata in data 25.09.2024, è stata impugnata da Parte_1 con atto di citazione in appello, notificato il 23.10.2024, depositato in cancelleria e iscritto a ruolo il 31.10.2024.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in asserita violazione dell'articolo 112 c.p.c.. A suo avviso, infatti, il ricorrente non avrebbe formulato una specifica domanda di revoca dell'assegnazione dell'immobile familiare, originariamente attribuito alla in sede di separazione. Pt_1
Ha altresì eccepito che, in assenza di una domanda in tal senso da parte del ricorrente, non sarebbe stato possibile, né doveroso, per la sig.ra proporre una Pt_1 domanda riconvenzionale volta alla conferma del provvedimento di assegnazione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost..
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art 337 septies c.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e l'art. 30 comma 1
Cost., per aver il Tribunale disposto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , non ancora economicamente autosufficiente. Parte_3
In particolare, ha evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la posizione lavorativa del figlio risulta instabile e precaria: dal mese di Aprile Parte_3
2024, infatti, egli risulta privo di occupazione e non percepisce alcuna indennità né beneficio pubblico, come comprovato dalla documentazione prodotta. Di conseguenza, non può ritenersi raggiunta una condizione di autonomia economica tale da giustificare la cessazione dell'obbligo di mantenimento.
Per tutte le ragioni esposte, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, nei termini indicati in epigrafe.
Si è costituito in giudizio contestando l'avverso gravame, in Parte_2 quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto.
6 In particolare, ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il Tribunale non è incorso in alcuna violazioni dell'articolo 112 c.p.c., avendo legittimamente disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare in ragione del venir meno del presupposto che ne giustificava l'attribuzione, ossia la condizione di non autosufficienza economica del figlio convivente.
Con riferimento al motivo di impugnazione relativo alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice in quanto conforme al principio di autoresponsabilità, che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
All'udienza del 10.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, il Giudice istruttore ha rilevato che il presente giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotto in primo grado con ricorso ai sensi dell'art. 472-bis.12 c.p.c., depositato il
12.12.2023, avrebbe dovuto essere proposto in appello con ricorso ex art. 473-bis.30
c.p.c.. Conseguentemente, ha disposto il mutamento del rito e rinviato la causa all'udienza collegiale del 26.6.2025.
Alla suddetta udienza, anch'essa tenutasi mediante deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte: parte appellante ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, mentre parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La Corte è chiamata, in via preliminare, a verificare la tempestività della proposizione dell'appello e, conseguentemente, la sua ammissibilità, come peraltro eccepito anche dalla parte appellata. Trattasi, infatti, di questione rilevabile d'ufficio, in quanto attinente a profili non rimessi alla disponibilità delle parti e non sanabile nemmeno in caso di costituzione dell'appellato. “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato”. (Cass. Civ. sez. II 05/06/2015 n. 11666; conformi Cass. Sez.
Un. 5-4-2005 n. 6983; Cass. 11-11-2009 n. 23907).
7 Ed ancora, “la tardività dell'appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile delle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi del giudice che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione.”
(Cass. Civ. sez. III 03/04/2015 n. 6829).
Orbene, ai sensi dell'art. 473-bis.30 c.p.c., l'appello si propone con ricorso, il quale deve contenere le indicazioni richieste per l'atto di citazione dall'articolo 342 c.p.c., fermo restando le peculiarità di forma propria del rito;
il ricorso rappresenta la forma propria di tutte le impugnazioni, per le quali in precedenza era previsto il rito camerale.
Per quanto concerne i termini per proporre impugnazione, non essendo previsti termini specifici nel menzionato articolo 473-bis.30 c.p.c., trovano applicazione quelli previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (ovvero trenta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dalla pubblicazione).
Ciò premesso, nel caso di specie l'appello risulta proposto mediante atto di citazione notificato in data 23.10.2024, depositato in cancelleria e iscritto a ruolo in data
31.10.2024.
Tuttavia, come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso appellante (cfr. doc. allegato all'atto di citazione in appello), la sentenza impugnata è stata notificata in data 25.9.2024. Di conseguenza, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per la proposizione dell'impugnazione era quello di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di legge.
Ed invero, sebbene l'introduzione dell'appello mediante atto di citazione, anziché con ricorso, non costituisca di per sé causa di inammissibilità – posto che è ius receptum il principio secondo il quale la non corretta individuazione dello strumento processuale di impugnazione non rende inammissibile il gravame qualora la citazione sia depositata in cancelleria entro il termine per la proposizione dell'appello, essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 22 aprile 2010 n.
95301) – è doveroso rilevare che nel caso di specie, detta condizione non risulta soddisfatta. Infatti, come detto, a fronte della notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 25 settembre 2024, il termine di trenta giorni per proporre impugnazione,
8 previsto dall'art. 325 c.p.c., è spirato in data 25 ottobre 2024, ossia sei giorni prima della data di deposito dell'atto di citazione, operato in data 31 ottobre 2024.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
3. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo (scaglione cause valore indeterminabile- complessità bassa, valori minimi in considerazione della definizione in rito del procedimento), vengono poste a carico della parte appellante, integralmente soccombente.
4. Si da atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico di parte appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. civ. n. 13055 del 2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
4.996,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, in favore dell'Erario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1572 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 15.5.2025, vertente tra
(c.f.: ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Rizzo presso il cui studio, in Cetraro, via
Indipendenza, 3, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
-appellante -
e
(c.f.: ), nato il [...] a [...]_2 C.F._2
(MI) ed elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Panebianco n. 498, presso lo studio dell'avv. Daniela Orlando, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellato –
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro;
1 interventore necessario
Sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: – IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
668/2024 emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Civile - in composizione collegiale- nell'ambito del giudizio N.R.G. 1396/2023, pubblicata in data 23.09.2024, notificata il
25.09.2024 , a mezzo del procuratore costituito Avv. Daniela Parte_2
Orlando, accogliere le conclusioni ivi rassegnate: - dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata dal in merito alla revoca Parte_2 dell'assegno di mantenimento disposto a favore di , dunque disporre il Parte_3 ripristino dell'obbligo di mantenimento del figlio a carico del padre Parte_3
; - dichiarare nulla la sentenza gravata nella parte in cui prevede Parte_2 la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di Parte_1 per potervi abitare col figlio maggiorenne per violazione dell'art 112 Parte_3
c.p.c. per essere viziato il thema decidendum per ultra petizione, dunque per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”; per la parte appellata: “Rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra
, poiché infondato in fatto ed in diritto e non provato;
Parte_1
Conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n. 668/2024 resa dal
Tribunale di Paola, Sez. Civile, in composizione collegiale nel proc. RG 1396/2023 e pubblicata il 23.09.2024;
Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”;
2 del Procuratore Generale: “Chiede la conferma della sentenza di primo grado e che la causa sia trattenuta per la decisione.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: , con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. Parte_2 depositato il 12.12.2023, ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Fuscaldo il 24.08.1996 (trascritto nei Parte_1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1996), in costanza del quale sono nati due figli, il 14.01.1998 e il 15.07.2001. A Per_1 Parte_3 fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 586/2018 emessa in data 19.09.2018, passata in giudicato. A fondamento della domanda ha dedotto che con tale sentenza, rigettate le reciproche richieste di addebito della separazione formulate dai coniugi, è stato posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli mediante il versamento della somma di euro 250,00 per ciascuno, oltre a concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per essi occorrenti, senza prevedere alcun mantenimento in favore della moglie;
in data 24.06.2019, con decreto n. 822/2019, il
Tribunale di Paola, definendo il giudizio di modifica delle condizioni di separazione iscritto al R.G.V.G. n. 1004/2018 da lui introdotto, in accoglimento delle domande proposte, ha escluso il mantenimento posto a suo carico in favore della figlia , Per_1 nelle more divenuta economicamente autosufficiente, e ha rigettato la domanda con cui aveva chiesto, in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore Parte_1 di un assegno di mantenimento;
quindi, al momento, egli continua a corrispondere alla moglie, in favore del figlio (allo stato maggiorenne ed economicamente Parte_3 autosufficiente), il mantenimento mensile di euro 250,00 disposto con la sentenza n.
586/2018, tuttavia non più dovuto, stante l'attività lavorativa svolta dal medesimo figlio e la sua sopravvenuta condizione di autosufficienza economica. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898,
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “pronunciare la cessazione Parte_2
3 degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. Parte_2
e la sig.ra in data 24.08.1996 con atto trascritto presso l'Ufficio
[...] Parte_1 di Stato Civile del Comune di Fuscaldo (CS), Parte II Serie A n. 3, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
previa modifica delle condizioni di separazione, dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore del figlio pari ad € 250,00 per essere Parte_3 lo stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata l'indipendenza economica, disporre la diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura Parte_3 che verrà ritenuta congrua e di giustizia e disponendo che il versamento venga effettuato direttamente in un conto corrente intestato a quest'ultimo; relativamente alle disposizioni patrimoniali, posta la comproprietà di entrambi i coniugi della casa familiare sita nel
Comune di Fuscaldo nella località Piano San Nicola, edificata su terreno in comproprietà, assegnata in fase di separazione alla sig.ra , attualmente non Pt_1 ancora accatastata, disporne la regolarizzazione catastale ed urbanistica e la successiva divisione”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 29.12.2023.
si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Parte_1 depositata il 13.01.2024. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di revoca del mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne , in Parte_3 quanto non con lei convivente, e, comunque, nel merito ha rilevato l'infondatezza della medesima domanda, stante la precarietà dell'attività lavorativa svolta da detto figlio, nonché della domanda volta ad ottenere la divisione della casa familiare. Quindi, Pt_1
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig.
[...]
e la sig.ra in data 24.08.1996 con atto trascritto presso Parte_2 Parte_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Fuscaldo (CS), parte II serie A n. 3, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata dal
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in merito alla revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore di Parte_2
4 stante il difetto di legittimazione passiva della;
Parte_3 Parte_1 rigettare la domanda avanzata e relativa alla divisione della casa familiare sita nel
Comune di Fuscaldo nella loc. Piano San Nicola per i motivi di cui in premessa, dunque stante la indivisibilità dell'immobile de quo, adibito a casa unifamiliare coniugale;
con condanna del alle spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto Pt_2 procuratore antistatario”.
Alla prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenuta in data 4.03.2024, è stato sollevato il contraddittorio tra le parti (comparse personalmente) in ordine all'ammissibilità delle domande con cui l'attore ha chiesto la regolarizzazione catastale ed urbanistica e la successiva divisione della casa coniugale, in quanto non rientranti nel precipuo oggetto del presente procedimento;
quindi, sentite le parti, con ordinanza del
9.03.2024 (a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza) sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.. In particolare, con tale ordinanza, confermate in via temporanea ed urgente le condizioni di separazione dei coniugi in vigore (anche alla luce delle disposizioni adottate con il decreto n. 822/2019), è stato disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di delle dichiarazioni dei Parte_3 redditi degli ultimi tre anni e del contratto di lavoro stipulato con la società “Calabria
Ponteggi L” (ordine non evaso). Quindi, assegnati i termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c., con ordinanza del 16.09.2024, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione ai sensi di tale norma.”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1396/2023, con sentenza n. 668 del 2024, emessa il 18.9.2024 e pubblicata il 23.9.2024, il Tribunale di Paola ha così statuito:
“- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Fuscaldo il 24.08.1996 tra i coniugi e Parte_2 Pt_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3,
[...] parte II, serie A, anno 1996);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Fuscaldo perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- revoca l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne posto Parte_3
a carico di;
Parte_2
5 - revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di Controparte_1 per potervi abitare con il figlio maggiorenne;
Parte_3
- dichiara l'inammissibilità delle domande con cui ha chiesto Parte_2 la regolarizzazione catastale ed urbanistica e la successiva divisione della casa coniugale;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.”.
La sentenza, notificata in data 25.09.2024, è stata impugnata da Parte_1 con atto di citazione in appello, notificato il 23.10.2024, depositato in cancelleria e iscritto a ruolo il 31.10.2024.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in asserita violazione dell'articolo 112 c.p.c.. A suo avviso, infatti, il ricorrente non avrebbe formulato una specifica domanda di revoca dell'assegnazione dell'immobile familiare, originariamente attribuito alla in sede di separazione. Pt_1
Ha altresì eccepito che, in assenza di una domanda in tal senso da parte del ricorrente, non sarebbe stato possibile, né doveroso, per la sig.ra proporre una Pt_1 domanda riconvenzionale volta alla conferma del provvedimento di assegnazione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost..
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art 337 septies c.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e l'art. 30 comma 1
Cost., per aver il Tribunale disposto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , non ancora economicamente autosufficiente. Parte_3
In particolare, ha evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la posizione lavorativa del figlio risulta instabile e precaria: dal mese di Aprile Parte_3
2024, infatti, egli risulta privo di occupazione e non percepisce alcuna indennità né beneficio pubblico, come comprovato dalla documentazione prodotta. Di conseguenza, non può ritenersi raggiunta una condizione di autonomia economica tale da giustificare la cessazione dell'obbligo di mantenimento.
Per tutte le ragioni esposte, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, nei termini indicati in epigrafe.
Si è costituito in giudizio contestando l'avverso gravame, in Parte_2 quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto.
6 In particolare, ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il Tribunale non è incorso in alcuna violazioni dell'articolo 112 c.p.c., avendo legittimamente disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare in ragione del venir meno del presupposto che ne giustificava l'attribuzione, ossia la condizione di non autosufficienza economica del figlio convivente.
Con riferimento al motivo di impugnazione relativo alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice in quanto conforme al principio di autoresponsabilità, che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
All'udienza del 10.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, il Giudice istruttore ha rilevato che il presente giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotto in primo grado con ricorso ai sensi dell'art. 472-bis.12 c.p.c., depositato il
12.12.2023, avrebbe dovuto essere proposto in appello con ricorso ex art. 473-bis.30
c.p.c.. Conseguentemente, ha disposto il mutamento del rito e rinviato la causa all'udienza collegiale del 26.6.2025.
Alla suddetta udienza, anch'essa tenutasi mediante deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte: parte appellante ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, mentre parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La Corte è chiamata, in via preliminare, a verificare la tempestività della proposizione dell'appello e, conseguentemente, la sua ammissibilità, come peraltro eccepito anche dalla parte appellata. Trattasi, infatti, di questione rilevabile d'ufficio, in quanto attinente a profili non rimessi alla disponibilità delle parti e non sanabile nemmeno in caso di costituzione dell'appellato. “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato”. (Cass. Civ. sez. II 05/06/2015 n. 11666; conformi Cass. Sez.
Un. 5-4-2005 n. 6983; Cass. 11-11-2009 n. 23907).
7 Ed ancora, “la tardività dell'appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile delle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi del giudice che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione.”
(Cass. Civ. sez. III 03/04/2015 n. 6829).
Orbene, ai sensi dell'art. 473-bis.30 c.p.c., l'appello si propone con ricorso, il quale deve contenere le indicazioni richieste per l'atto di citazione dall'articolo 342 c.p.c., fermo restando le peculiarità di forma propria del rito;
il ricorso rappresenta la forma propria di tutte le impugnazioni, per le quali in precedenza era previsto il rito camerale.
Per quanto concerne i termini per proporre impugnazione, non essendo previsti termini specifici nel menzionato articolo 473-bis.30 c.p.c., trovano applicazione quelli previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (ovvero trenta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dalla pubblicazione).
Ciò premesso, nel caso di specie l'appello risulta proposto mediante atto di citazione notificato in data 23.10.2024, depositato in cancelleria e iscritto a ruolo in data
31.10.2024.
Tuttavia, come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso appellante (cfr. doc. allegato all'atto di citazione in appello), la sentenza impugnata è stata notificata in data 25.9.2024. Di conseguenza, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per la proposizione dell'impugnazione era quello di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di legge.
Ed invero, sebbene l'introduzione dell'appello mediante atto di citazione, anziché con ricorso, non costituisca di per sé causa di inammissibilità – posto che è ius receptum il principio secondo il quale la non corretta individuazione dello strumento processuale di impugnazione non rende inammissibile il gravame qualora la citazione sia depositata in cancelleria entro il termine per la proposizione dell'appello, essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 22 aprile 2010 n.
95301) – è doveroso rilevare che nel caso di specie, detta condizione non risulta soddisfatta. Infatti, come detto, a fronte della notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 25 settembre 2024, il termine di trenta giorni per proporre impugnazione,
8 previsto dall'art. 325 c.p.c., è spirato in data 25 ottobre 2024, ossia sei giorni prima della data di deposito dell'atto di citazione, operato in data 31 ottobre 2024.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
3. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo (scaglione cause valore indeterminabile- complessità bassa, valori minimi in considerazione della definizione in rito del procedimento), vengono poste a carico della parte appellante, integralmente soccombente.
4. Si da atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico di parte appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. civ. n. 13055 del 2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
4.996,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, in favore dell'Erario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
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