TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4093/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Laudano, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa del
21.6.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito la parte, riportandosi alle considerazioni del ctp, censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che l'esperto sia incorso in un insufficiente approfondimento diagnostico perché avrebbe erroneamente considerato l'incidenza sulla sua capacità lavorativa generica delle patologie a carico degli apparati osteoarticolare e respiratorio, ricondotte a codici tabellari inopportuni con conseguente errata attribuzione della percentuale di invalidità.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. all'esito dell'accesso peritale del 29.1.2024, ha Per_1 riferito di un soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione, vigile ed orientato nel tempo e nello spazio.
Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «Disco artrosi cervicale e lombo-sacrale con impegno funzionale di grado medio.
Lievissimo deficit visivo. BPCO. Edentulismo parziale protesizzatile» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto, giungendo ad una percentuale di invalidità del 67% a far data dalla domanda amministrativa.
Ritenendo superfluo soffermarsi sull'edentulismo e sul deficit visivo, su cui nulla
è stato eccepito, ci si sofferma sulle altre infermità rispetto alle quali la parte istante ha fondato la presente opposizione.
Con riguardo alle specifiche contestazioni mosse con riferimento alle patologie dell'apparato osteoarticolare, deve rilevarsi che il consulente d'ufficio ha osservato che: «l'artrosi risulta essere polidistrettuale ed interessa il tratto di rachide lombo-sacrale e cervicale così come si evince dalla documentazione acclusa al fascicolo che evidenziava discopatie multiple e fenomeni artrosici.
[…] LE si apprezza dolore alla digito-pressione sulle apofisi spinose lungo tutto il tratto di rachide lombo-sacrale e cervicale con lieve irrigidimento dei muscoli paravertebrali e limitazioni funzionali di grado moderato nei movimenti di flesso - estensione e di inclinazione laterale. Tale condizione clinica già presente all'epoca della presentazione della domanda amministrativa è rimasta stabile durante l'iter giudiziario e determina, nel suo complesso, una riduzione della capacità lavorativa del 35% (COD: 7010) a far data dalla presentazione della domanda amministrativa».
Tali determinazioni non sono messe in dubbio da quanto sostenuto dalla ricorrente, che ha contestato il codice tabellare assegnato, ritenendo corretto ricondurre le discopatie multiple al codice 8101, che prevede una percentuale di
2 invalidità fissa dell'80%, da considerarsi in aggiunta alle ernie discali, a cui assegna il codice 7002 con percentuale del 61%.
Giova evidenziare che il codice 8101 implica la presenza di un'agenesia sacro- coccigea, anomalia anatomica di tipo congenito che consiste nella depressione dell'organo fin dalla nascita, condizione che dalla documentazione versata in atti, su cui le osservazioni della parte si basano, non è dato evincere, considerando, peraltro, che il richiamo al codice anzidetto non è fatto in via analogica.
Al contrario, le discopatie multiple accertate sono riconducibili, anche sulla scorta di uno studio approssimato, ad usura progressiva o deterioramento che, benché consistente in una patologia differente dalle ernie discali riscontrate, può a queste essere interconnessa, risultando, quindi, coerente la valutazione diagnostico-valutativa del consulente d'ufficio. Con riferimento, poi, all'infermità che interessa l'apparato respiratorio, il ctu ha evidenziato che: «la broncopneumopatia cronica ostruttiva conosciuta con
l'acronimo di BPCO è stata diagnosticata nel marzo 2009. Le prove di funzionalità respiratoria sempre risalenti a quel periodo depongono con una sindrome disventilatoria di tipo restrittiva e di grado lieve (FVC: 71% e FEV1:
75%) come si evince dalla documentazione clinica acclusa al fascicolo […].
Tale condizione determina una riduzione della capacità lavorativa del 40% in analogia proporzionale al COD 6455 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa», osservazioni coerenti che non possono ritenersi scalfite dalle considerazioni della parte istante, atteso che nulla ha dedotto con riguardo all'opportunità di ricondurre la patologia al diverso codice 6456 richiamato che, peraltro, prevede una percentuale fissa del 65% e non, come si
è sostenuto, del 75%.
Tutto ciò posto, non risultando dalle motivazioni del ricorso alcun elemento specifico e concreto che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte ricorrente.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Per le stesse ragioni le spese di ctu sono poste a carico dell' , come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
3 Nola, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
4