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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/02/2024, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2396/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°2396 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F e P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n. 31, presso lo studio dell'avv. Alfredo Francavilla, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, nella veste di
[...]
Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Ticinese n .50,
[...] presso e nello studio dell' avv. Valeria Polimene, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha convenuto in giudizio in qualità di impresa designata Controparte_1 dal FGVS, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto e la legittimazione attiva di di agire, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 6 quale Impresa designata dal FGVS, surrogandosi nei diritti della signora Pt_1
, ex artt. 1203, III, c.c., 141 CdA e 40 Convenzione Card, ovvero Parte_2 ex art. 2055 c.c., in forza del pagamento effettuato nei suoi confronti e per le ragioni di cui alla narrativa che precede;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o prevalente del conducente della vettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro de quo e, per conseguenza, accertare e dichiarare che quale Parte_1
Compagnia che assicura per la RCA il motoveicolo Yamaha, Tg DE16709, di proprietà e condotto dal signor , ha eseguito in favore della signora Persona_1
, terza trasportata a bordo del motoveicolo assicurato, dell' e Parte_2 CP_3 dei genitori della stessa, il pagamento, ex art. 141 CdA, della somma complessiva di € 1.519.234,35 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 31 luglio 2014 in località Comune di Brugherio (MI) - sulla A/51 (tangenziale Est di Milano) al km 17+050 con direzione Milano verso Lecco, e condannare, quindi, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale Impresa territorialmente designata dal FGVS, in accoglimento dell'azione di rivalsa spiegata, a pagare in favore di la somma di € Parte_1
1.519.234,35 a titolo di rimborso di quanto già versato dalla stessa in favore dei danneggiati ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, ove ritenuti insussistenti i presupposti della surroga di cui artt. 1203, III, c.c., 141 CdA e 40 , accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva Org_1 del conducente della vettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro de quo e, per conseguenza, condannare la convenuta, ex art. 2041 c.c., al pagamento, in favore di della somma di euro € 1.519.234,35, corrisposta ai Parte_1 danneggiati dall'attrice, o comunque nella misura che sarà provata in corso di causa oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetari.”.
Si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità in Controparte_1 capo al veicolo rimasto privo di identificazione e contestando, in ogni caso, i criteri liquidativi e di calcolo adottati da Parte_1
La causa veniva istruita documentalmente all'udienza del 19/09/2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Secondo la prospettazione di parte attrice, mentre il motociclo assicurato con con a bordo la signora in qualità di Parte_1 Parte_2 trasportata, percorreva la tangenziale est di Milano, un'autovettura rimasta pagina 2 di 6 ignota, immettendosi in modo imprudente sulla carreggiata percorsa dal motociclo, l'aveva costretto ad una manovra improvvisa per evitare l'impatto, a causa della quale il conducente del motociclo aveva perso il controllo della moto finendo a terra.
Va premesso che, pacifico essendo che tra i due mezzi non vi era stato alcuno scontro, non può essere applicata la presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054, comma 2, c.c.
La giurisprudenza ha infatti stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, c.c. è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e (così, Cass., sent. 9 marzo 2012, n. 3704, e le ordinanze 19 luglio 2018, n. 19197 e 12 febbraio 2021, n. 3764); ed è evidente che l'estensione ora richiamata non è applicabile nel caso di specie.
A ben vedere, infatti, dalle deposizioni dei testimoni emerge come il veicolo non identificato fosse intento a effettuare una manovra di cambio di corsia, da destra a sinistra e che il motociclo condotto da cadde a terra Persona_1 dopo aver toccato i freni della moto, aver perso il controllo della stessa e aver urtato il guard-rail.
Il teste ha infatti riferito che: “… Ho visto ad un certo punto una Testimone_1 macchina che era nella corsia centrale che si spostava nella corsia di sorpasso. Non ricordo di aver visto uno scontro tra l'autoveicolo e la motocicletta del ma ho Per_1 visto che quest'ultimo frenava bruscamente in quanto l'autoveicolo si era spostato dalla corsia centrale a quella di sinistra nel momento stesso in cui il percorreva quel Per_1 tratto di corsia. … Preciso che quando la moto del ha frenato bruscamente la Per_1 parte posteriore ha “impennato” e ho visto la moto spostarsi verso sinistra, verso il ; mentre il teste ha riferito che “... Ricordo di aver Org_2 Testimone_2 visto una motocicletta che sbandava e che urtava contro il Guard rail. Io mi trovavo dietro la motocicletta. Non ricordo a quale distanza mi trovavo dal motociclo né se ci fossero altre autovetture o motoveicoli tra me e il motociclo coinvolto nel sinistro. Ho visto che dopo l'urto con il Guard rail il motociclo è caduto a terra. … Non ricordo se un'autovettura avesse effettuato la manovra di cambio corsia nel momento in cui si verificava il sinistro” (v. verbale del 02/02/2023).
pagina 3 di 6 Mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti ed essendo stata immediata la caduta della moto, la stessa può essere stata causata anche da un semplice sbandamento. Né vi è prova della sussistenza di una qualche colpa a carico del veicolo rimasto ignoto, poiché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale è stata dimostrata.
L'allegazione di parte attrice, secondo cui il veicolo in questione avrebbe effettuato la manovra di cambio corsia senza attivare l'indicatore di direzione e tagliando la strada “al signor che sopraggiungeva” è rimasta priva di Per_2 riscontro, atteso che nessuno dei testimoni oculari ha riferito tale circostanza, nemmeno nell'immediatezza dei fatti.
La stessa parte attrice, del resto, dopo aver riferito del veicolo rimasto sconosciuto che non attivava “… l'indicatore di direzione e, in tal modo, tagliava la strada al signor che sopraggiungeva”, riferisce che, a quel punto, “per Per_2 evitare l'impatto rallentava e perdeva il controllo del mezzo, finendo contro il guard- rail”.
Ebbene, considerato che il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, non può ritenersi una condotta anomala e imprevedibile la circostanza che un autoveicolo compia una manovra di cambio di corsia e che pertanto il veicolo che sopraggiunga sulla medesima sulla corsia debba ridurre la velocità di marcia.
La domanda di rivalsa di parte attrice è pertanto destituita di fondamento e va rigettata.
***
Nemmeno può ritenersi configurabile la fattispecie di ingiustificato arricchimento richiamata, in via subordinata, in citazione, in quanto la stessa attrice ha allegato di aver effettuato il pagamento in vista del contratto di assicurazione, lo spostamento patrimoniale trovando, perciò, la propria valida causa debendi nel suddetto rapporto contrattuale.
Invero, “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa” (cfr., ex multis, Cass. n.2312 del 31/01/2008 e, più di recente, Cass. n.15243/2018), almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi pagina 4 di 6 causa la propria efficacia obbligatoria (da ultimo, ex multis, Cass. n.12405/2020).
Tale orientamento giurisprudenziale, ad avviso del giudicante, è applicabile alla fattispecie in esame nella quale l'attrice ha domandato l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria fondata su un titolo (in tesi) esistente, valido ed efficace.
La circostanza suindicata consente di escludere che sia configurabile il presupposto dell'ingiustificatezza delle prestazioni e, quindi, la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa.
Né tantomeno è stata dedotta l'invalidità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
tanto più che la stessa attrice ha proposto un'azione di rivalsa, nell'evidente presupposto della validità del rapporto di cui lamenta l'errata esecuzione.
Inoltre, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “La proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza “ab origine” dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” (Cass. n.2350/2017).
Anche a fronte della natura sussidiaria dell'azione ex art. 2041 c.c., la domanda attorea va dunque rigettata.
Nel caso in esame, infatti, la domanda di ingiustificato arricchimento è stata avanzata nonostante la sussistenza di altre azioni tipiche che, tra l'altro, sono state esperite proprio con l'odierna causa dall'attrice per vedere soddisfatte le proprie pretese, la cui eventuale infondatezza – per omessa dimostrazione dei fatti di causa – non può ex se comportare l'ammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., posto che: “il requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c. non suppone l'identità tra le due azioni, la cui diversità, al contrario, è supposta. Il principio insegnato dalle sezioni unite di questa corte è che l'azione d'ingiustificato arricchimento, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito” (Cass. Sez. un. 4 novembre 1996 n. 9531)” (cfr. Cass. n.5396/2014).
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, quindi, l'azione esperita in via principale da parte attrice, esclude, per ciò solo, la possibilità, anche in via subordinata, di proposizione della domanda di indebito arricchimento.
***
In conclusione, per le ragioni esposte devono essere negativamente scrutinate le domande proposte da parte attrice.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, perciò, l'attrice va condannata a rifonderle a in qualità di impresa designata dal FGVS, Controparte_1 nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1 di in qualità di impresa designata dal FGVS;
Controparte_1
- condanna a rifondere alla convenuta Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata dal FGVS, le spese di lite, che CP_1 liquida in €6.700,00 per compensi oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Monza, 21/02/2024
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°2396 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F e P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n. 31, presso lo studio dell'avv. Alfredo Francavilla, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, nella veste di
[...]
Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Ticinese n .50,
[...] presso e nello studio dell' avv. Valeria Polimene, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha convenuto in giudizio in qualità di impresa designata Controparte_1 dal FGVS, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto e la legittimazione attiva di di agire, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 6 quale Impresa designata dal FGVS, surrogandosi nei diritti della signora Pt_1
, ex artt. 1203, III, c.c., 141 CdA e 40 Convenzione Card, ovvero Parte_2 ex art. 2055 c.c., in forza del pagamento effettuato nei suoi confronti e per le ragioni di cui alla narrativa che precede;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o prevalente del conducente della vettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro de quo e, per conseguenza, accertare e dichiarare che quale Parte_1
Compagnia che assicura per la RCA il motoveicolo Yamaha, Tg DE16709, di proprietà e condotto dal signor , ha eseguito in favore della signora Persona_1
, terza trasportata a bordo del motoveicolo assicurato, dell' e Parte_2 CP_3 dei genitori della stessa, il pagamento, ex art. 141 CdA, della somma complessiva di € 1.519.234,35 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 31 luglio 2014 in località Comune di Brugherio (MI) - sulla A/51 (tangenziale Est di Milano) al km 17+050 con direzione Milano verso Lecco, e condannare, quindi, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale Impresa territorialmente designata dal FGVS, in accoglimento dell'azione di rivalsa spiegata, a pagare in favore di la somma di € Parte_1
1.519.234,35 a titolo di rimborso di quanto già versato dalla stessa in favore dei danneggiati ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, ove ritenuti insussistenti i presupposti della surroga di cui artt. 1203, III, c.c., 141 CdA e 40 , accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva Org_1 del conducente della vettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro de quo e, per conseguenza, condannare la convenuta, ex art. 2041 c.c., al pagamento, in favore di della somma di euro € 1.519.234,35, corrisposta ai Parte_1 danneggiati dall'attrice, o comunque nella misura che sarà provata in corso di causa oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetari.”.
Si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità in Controparte_1 capo al veicolo rimasto privo di identificazione e contestando, in ogni caso, i criteri liquidativi e di calcolo adottati da Parte_1
La causa veniva istruita documentalmente all'udienza del 19/09/2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Secondo la prospettazione di parte attrice, mentre il motociclo assicurato con con a bordo la signora in qualità di Parte_1 Parte_2 trasportata, percorreva la tangenziale est di Milano, un'autovettura rimasta pagina 2 di 6 ignota, immettendosi in modo imprudente sulla carreggiata percorsa dal motociclo, l'aveva costretto ad una manovra improvvisa per evitare l'impatto, a causa della quale il conducente del motociclo aveva perso il controllo della moto finendo a terra.
Va premesso che, pacifico essendo che tra i due mezzi non vi era stato alcuno scontro, non può essere applicata la presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054, comma 2, c.c.
La giurisprudenza ha infatti stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, c.c. è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e (così, Cass., sent. 9 marzo 2012, n. 3704, e le ordinanze 19 luglio 2018, n. 19197 e 12 febbraio 2021, n. 3764); ed è evidente che l'estensione ora richiamata non è applicabile nel caso di specie.
A ben vedere, infatti, dalle deposizioni dei testimoni emerge come il veicolo non identificato fosse intento a effettuare una manovra di cambio di corsia, da destra a sinistra e che il motociclo condotto da cadde a terra Persona_1 dopo aver toccato i freni della moto, aver perso il controllo della stessa e aver urtato il guard-rail.
Il teste ha infatti riferito che: “… Ho visto ad un certo punto una Testimone_1 macchina che era nella corsia centrale che si spostava nella corsia di sorpasso. Non ricordo di aver visto uno scontro tra l'autoveicolo e la motocicletta del ma ho Per_1 visto che quest'ultimo frenava bruscamente in quanto l'autoveicolo si era spostato dalla corsia centrale a quella di sinistra nel momento stesso in cui il percorreva quel Per_1 tratto di corsia. … Preciso che quando la moto del ha frenato bruscamente la Per_1 parte posteriore ha “impennato” e ho visto la moto spostarsi verso sinistra, verso il ; mentre il teste ha riferito che “... Ricordo di aver Org_2 Testimone_2 visto una motocicletta che sbandava e che urtava contro il Guard rail. Io mi trovavo dietro la motocicletta. Non ricordo a quale distanza mi trovavo dal motociclo né se ci fossero altre autovetture o motoveicoli tra me e il motociclo coinvolto nel sinistro. Ho visto che dopo l'urto con il Guard rail il motociclo è caduto a terra. … Non ricordo se un'autovettura avesse effettuato la manovra di cambio corsia nel momento in cui si verificava il sinistro” (v. verbale del 02/02/2023).
pagina 3 di 6 Mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti ed essendo stata immediata la caduta della moto, la stessa può essere stata causata anche da un semplice sbandamento. Né vi è prova della sussistenza di una qualche colpa a carico del veicolo rimasto ignoto, poiché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale è stata dimostrata.
L'allegazione di parte attrice, secondo cui il veicolo in questione avrebbe effettuato la manovra di cambio corsia senza attivare l'indicatore di direzione e tagliando la strada “al signor che sopraggiungeva” è rimasta priva di Per_2 riscontro, atteso che nessuno dei testimoni oculari ha riferito tale circostanza, nemmeno nell'immediatezza dei fatti.
La stessa parte attrice, del resto, dopo aver riferito del veicolo rimasto sconosciuto che non attivava “… l'indicatore di direzione e, in tal modo, tagliava la strada al signor che sopraggiungeva”, riferisce che, a quel punto, “per Per_2 evitare l'impatto rallentava e perdeva il controllo del mezzo, finendo contro il guard- rail”.
Ebbene, considerato che il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, non può ritenersi una condotta anomala e imprevedibile la circostanza che un autoveicolo compia una manovra di cambio di corsia e che pertanto il veicolo che sopraggiunga sulla medesima sulla corsia debba ridurre la velocità di marcia.
La domanda di rivalsa di parte attrice è pertanto destituita di fondamento e va rigettata.
***
Nemmeno può ritenersi configurabile la fattispecie di ingiustificato arricchimento richiamata, in via subordinata, in citazione, in quanto la stessa attrice ha allegato di aver effettuato il pagamento in vista del contratto di assicurazione, lo spostamento patrimoniale trovando, perciò, la propria valida causa debendi nel suddetto rapporto contrattuale.
Invero, “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa” (cfr., ex multis, Cass. n.2312 del 31/01/2008 e, più di recente, Cass. n.15243/2018), almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi pagina 4 di 6 causa la propria efficacia obbligatoria (da ultimo, ex multis, Cass. n.12405/2020).
Tale orientamento giurisprudenziale, ad avviso del giudicante, è applicabile alla fattispecie in esame nella quale l'attrice ha domandato l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria fondata su un titolo (in tesi) esistente, valido ed efficace.
La circostanza suindicata consente di escludere che sia configurabile il presupposto dell'ingiustificatezza delle prestazioni e, quindi, la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa.
Né tantomeno è stata dedotta l'invalidità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
tanto più che la stessa attrice ha proposto un'azione di rivalsa, nell'evidente presupposto della validità del rapporto di cui lamenta l'errata esecuzione.
Inoltre, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “La proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza “ab origine” dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” (Cass. n.2350/2017).
Anche a fronte della natura sussidiaria dell'azione ex art. 2041 c.c., la domanda attorea va dunque rigettata.
Nel caso in esame, infatti, la domanda di ingiustificato arricchimento è stata avanzata nonostante la sussistenza di altre azioni tipiche che, tra l'altro, sono state esperite proprio con l'odierna causa dall'attrice per vedere soddisfatte le proprie pretese, la cui eventuale infondatezza – per omessa dimostrazione dei fatti di causa – non può ex se comportare l'ammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., posto che: “il requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c. non suppone l'identità tra le due azioni, la cui diversità, al contrario, è supposta. Il principio insegnato dalle sezioni unite di questa corte è che l'azione d'ingiustificato arricchimento, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito” (Cass. Sez. un. 4 novembre 1996 n. 9531)” (cfr. Cass. n.5396/2014).
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, quindi, l'azione esperita in via principale da parte attrice, esclude, per ciò solo, la possibilità, anche in via subordinata, di proposizione della domanda di indebito arricchimento.
***
In conclusione, per le ragioni esposte devono essere negativamente scrutinate le domande proposte da parte attrice.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, perciò, l'attrice va condannata a rifonderle a in qualità di impresa designata dal FGVS, Controparte_1 nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1 di in qualità di impresa designata dal FGVS;
Controparte_1
- condanna a rifondere alla convenuta Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata dal FGVS, le spese di lite, che CP_1 liquida in €6.700,00 per compensi oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Monza, 21/02/2024
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 6 di 6