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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9883/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cristina Carota del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza e che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, disponga la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le conclusioni.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 6 agosto 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza dell'11 marzo 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
osservato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni;
considerato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); osservato, nella fattispecie in esame, che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 6 settembre 2024 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 18 settembre 1993 a Bologna e che dalla loro unione è nata il 13 novembre
1996 la GL;
Persona_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
2
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza dell'11 marzo 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ 5. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione
Art.1) Consenso ed oggetto
La signora CF: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
cede e trasferisce al signor CF: , nato a Parte_1 C.F._1
Bologna, il 18.04.1961, che accetta e acquista, la comproprietà in ragione di ½ (un mezzo) il cui restante ½ (un mezzo) è già di sua proprietà del seguente immobile: porzione di fabbricato , posto nel Comune di Bologna, alla Via San Felice 137, costituito da un appartamento sito al piano secondo, composto da tre vani, cucina ed accessori con balcone e con soppalco formato da due vani e accessori con annesso quale pertinenza un vano ad uso cantina al piano sotteraneo, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Bologna al:
- foglio n. 157, particella 221, subalterno 76,zona censuaria 1 piano 2 scala C, categoria
A/3 classe 2, consistenza vani 5,5, Rendita Catastale Euro 1.022,58 (appartamento);
- foglio n. 157, particella 221, subalterno 75, zona censuaria 1 piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza 4 mq, Rendita Catastale Euro 13,22 (cartina).
In confine con beni comuni da più lati, beni Tavoni.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge e destinazione.
Art.2) Provenienza
3 La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente con atto di vendita dell'1.10.2002 al Ministero del Dott. repertorio n. 32650, Raccolta Persona_2
n. 13659, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 7.10.2002 al n. 48 e trascritto alla Conservatoria dei registri Immobiliari di Bologna l'8.10.2002, al Registro
Generale 46996, Registro Particolare 31702.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Art. 3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti. Le parti danno atto che l'ipoteca volontaria, iscritta il 14/1/2021 - Registro Particolare 289 Registro Generale
1927, derivante da concessione a garanzia di mutuo ipotecario fondiario di € 140.000,00
(centoquarantamila/00) con atto a ministero del Notaio in data Persona_3
16/12/2020, repertorio 5400, raccolta 3971, è stata estinta in data 30.07.2024 con cancellazione totale eseguita in data 30.08.2024.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Art. 4) Dichiarazione urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, la parte cedente signora Parte_2
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
[...]
4 amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
- le opere relative alla costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967;
- per la realizzazione di un balcone nell'unità immobiliare in oggetto, è stata presentata al Comune di Bologna richiesta autorizzazione in data 13 maggio 1993 protocollo n. 46014 rilasciata in data 3 dicembre 1993;
- per l'aumento di superficie utile mediante realizzazione d'un soppalco, modifiche interne e apertura di una finestra realizzata nell'appartamento oggetto del presente atto,
è stata rilasciata dal Comune di Bologna in data 27 aprile 1998 concessione edilizia a sanatoria e autorizzazione all'uso su domanda presentata in data 31 marzo 1995 protocollo n. 55171/95;
- CILA a sanatoria presentata in data 6/4/2024 al n. 237352;
- successivamente, NON sono stati attuati interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
Art. 5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 la parte cedente signora Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale come sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie depositate in Catasto in data
14.06.2000 protocollo n. 59357(appartamento) e in data 8.10.1999 prot.n. K1582,
(cantina) che sia allegano al presente verbale da far parte integrante sotto le lettere A-
B);
- dichiara, e il signor ne prende atto, che i dati catastali e le Parte_1
planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
5 - dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Art. 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013
n. 90, si allega al presente verbale da far parte integrante sotto la lettera C) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile in oggetto n.02063-577393-2024, sottoscritto dal Perito industriale quale tecnico preposto e soggetto Per_4
certificatore che lo ha rilasciato in data 14.6.2024.
Il signor parte cessionaria, dà atto di aver ricevuto le informazioni Parte_1
e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione di prestazione energetica dell'immobile.
Art. 7) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che:
• per il trasferimento immobiliare oggetto del presente accordo, la signora Parte_2
cede al signor la quota del 50% della casa coniugale al prezzo
[...] Parte_1
di € 192.500,00 (centonovantaduemilacinquecento/00), di cui:
- € 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di acconto che sono stati già corrisposti mediante bonifico bancario ordinato dalla parte acquirente in favore della parte cedente in data 25.07.2024, cro n.23000234088 sulla Banca di Bologna dell'importo di
€.40.000,00 che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera D), somma che la parte cedente dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla parte cessionaria quale acconto alla quale, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.
- € 130.000,00 (centotrentamila/00) che verranno corrisposti entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di omologa, anche con il ricavato di un mutuo di cui le parti si impegnano a produrre quietanza con le relative modalità di pagamento, ;
6 - il residuo di € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) che verrà corrisposto entro e non oltre il 31.12.2028, di cui anche di questo le parti si impegnano a produrre quietanza con le relative modalità di pagamento.
• per la conclusione del presente trasferimento le parti non si sono avvalse di un mediatore immobiliare .
Art. 8) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente signora rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
Art. 9) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Art. 10) Richiesta di esenzioni fiscali
I signori e intendono avvalersi dell'esenzione del Parte_1 Parte_2
pagamento delle imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio ex art. 19 L. 74 del 6 marzo 1987 e succ. modifiche e integrazioni, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e confermato dalla circolare della Agenzia delle Entrate n.2/E del 21 febbraio 2014 e per quanto occorrer possa il signor richiede Parte_1
espressamente di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre
2005 n. 266 e successive modificazioni;
a tale scopo il signor Parte_1
dichiara espressamente di non agire nel presente atto nell'esercizio di attività commerciale, artistica o professionale.
Art.11) Le parti dichiarano per quanto occorrer possa che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad €.385.000,00 e pertanto il prezzo della quota è di
€.192.500,00”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
7 Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 13 gennaio 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 18 aprile 1961 e nata a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio a Bologna il 18 settembre 1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 405, parte I, ufficio 1, dell'anno 1993;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti “CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La Sig.ra che ha già trasferito altrove la propria dimora, trasferirà Parte_2
la propria residenza anagrafica, rimanendo, il marito nella casa Parte_1
coniugale di Via San Felice n.137, di proprietà di entrambi i coniugi nelle rispettive quote del 50%, con i beni e gli arredi ivi contenuti.
8 3. La GL , di anni 28, è economicamente autosufficiente e pertanto Persona_1
non viene previsto alcun mantenimento in suo favore.
4. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, con reciproca rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
5. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione”. “La signora CF: , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], cede e trasferisce al signor CF: Parte_1
, nato a [...], il [...], che accetta e acquista, la C.F._1
comproprietà in ragione di ½ (un mezzo) il cui restante ½ (un mezzo) è già di sua proprietà del seguente immobile: porzione di fabbricato , posto nel Comune di Bologna, alla Via San Felice 137, costituito da un appartamento sito al piano secondo, composto da tre vani, cucina ed accessori con balcone e con soppalco formato da due vani e accessori con annesso quale pertinenza un vano ad uso cantina al piano sotteraneo, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al: - foglio n. 157, particella
221, subalterno 76,zona censuaria 1 piano 2 scala C, categoria A/3 classe 2, consistenza vani 5,5, Rendita Catastale Euro 1.022,58 (appartamento); - foglio n. 157, particella
221, subalterno 75, zona censuaria 1 piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza 4 mq, Rendita Catastale Euro 13,22 (cartina). In confine con beni comuni da più lati, beni
Tavoni. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge e destinazione”. Le parti dichiarano che “per il trasferimento immobiliare oggetto del presente accordo, la signora cede Parte_2
al signor la quota del 50% della casa coniugale al prezzo di € Parte_1
192.500,00 (centonovantaduemilacinquecento/00), di cui: - € 40.000,00
(quarantamila/00) a titolo di acconto che sono stati già corrisposti mediante bonifico bancario ordinato dalla parte acquirente in favore della parte cedente in data
9 25.07.2024, cro n.23000234088 sulla Banca di Bologna dell'importo di €.40.000,00”,
“somma che la parte cedente dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla parte cessionaria quale acconto alla quale” “rilascia ampia e liberatoria quietanza. - € 130.000,00
(centotrentamila/00) che verranno corrisposti entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di omologa, anche con il ricavato di un mutuo di cui le parti si impegnano a produrre quietanza con le relative modalità di pagamento, ; - il residuo di € 22.500,00
(ventiduemilacinquecento/00) che verrà corrisposto entro e non oltre il 31.12.2028, di cui anche di questo le parti si impegnano a produrre quietanza con le relative modalità di pagamento”. “La parte cedente signora rinuncia all'ipoteca legale”. Parte_2
“Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa”. “Le parti dichiarano per quanto occorrer possa che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad
€.385.000,00 e pertanto il prezzo della quota è di €.192.500,00”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza dell'11 marzo 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“6. I ricorrenti danno atto di aver regolato ogni ulteriore rapporto e danno atto dell'avvenuta divisione dei beni comuni e che si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti equipollenti, dichiarando reciprocamente di nulla avere più a che pretendere”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
18 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione