Art. 1.
Il contributo annuo che il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell' articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268 , e' prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potra' superare l'importo di L. 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di L. 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualita'.
Il contributo annuo che il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell' articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268 , e' prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potra' superare l'importo di L. 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di L. 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualita'.