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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 707/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220249002196346000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria di Taranto parti ricorrenti impugnano intimazione di pagamento e l'atto presupposto in essa rappresentato dalla cartella di pagamento nr.3220130002657515000 per il mancato pagamento di tributi vari.
Entrambe le Parti eccepiscono l'incompetenza di questa Corte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che effettivamente l'atto impugnato risulta emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione –
Chieti
Tanto premesso,
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte per essere competente quella di Chieti davanti al quale il presente procedimento andrà riassunto entro giorni 60. Spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 707/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03220249002196346000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria di Taranto parti ricorrenti impugnano intimazione di pagamento e l'atto presupposto in essa rappresentato dalla cartella di pagamento nr.3220130002657515000 per il mancato pagamento di tributi vari.
Entrambe le Parti eccepiscono l'incompetenza di questa Corte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che effettivamente l'atto impugnato risulta emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione –
Chieti
Tanto premesso,
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte per essere competente quella di Chieti davanti al quale il presente procedimento andrà riassunto entro giorni 60. Spese compensate