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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4489/2019 R.G ad oggetto: responsabilità professionale pendente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di appello depositato dall'avv. Elena Guglielmo (C.F.
- P.IVA PEC: C.F._2 P.IVA_1
– fax 081.5267285) ed elettivamente Email_1
dom.to presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano, 84;
appellante
CONTRO
, C.F.: residente in [...]Controparte_1 C.F._3
alla via Franco Alfano n°14, rapp.to e difeso dall'avvocato Giovanni Marino, C.F.:
, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._4
Quarto alla via De Nicola n° 9. (fax 081/876.06.74 - PEC
; appellato Email_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3521/2019 del Tribunale di Napoli, X
Sezione Civile, pubblicata il 02/04/2019;
CONCLUSIONI
- per : 1) Riformare integralmente la sentenza n. 3521/2019 del Tribunale Parte_1 di Napoli;
2) Accogliere la domanda di primo grado e per l'effetto: a) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Notaio per la mancata redazione e Controparte_1
1 presentazione agli Uffici competenti della dichiarazione di successione indicata in atti nonché per la errata e/o nulla redazione degli atti indicati in premessa e per le motivazioni rese;
b) Accertare e dichiarare che il Sig. per il periodo dal settembre 2009 al Parte_1 settembre 2013, risultando non essere proprietario dell'immobile sito in Pozzuoli alla via
Fasano, 9 non lo ha potuto locare a terzi per il canone di locazione mensile di € 1.260,00; c)
Accertare e dichiarare che il danno derivato al e conseguentemente alla Parte_1 mancata locazione è pari ad € 1.260,00 mensili per un totale di € 60.480,00 (1.260,00 x 12
x 4); d) Condannare il notaio a pagare in favore dell'istante le somme Controparte_1 per il risarcimento di tutti i danni allo stesso derivati, somma così quantificata: €
60.480,00 (1.260,00x12 x 4) (somme dovute per la mancata locazione), € 3.000,00 somme dovute per la rettifica degli atti, € 500,00 per la redazione della dichiarazione di successione, € 586,24 oneri fiscali per dichiarazione di successione oltre a tutte le somme che il sarà tenuto a corrispondere per la tardiva dichiarazione di successione;
3) Vinte Pt_1 le spese del primo e secondo grado.”;
Per l'appellato “ a) Rigettare integralmente l'atto di appello in Controparte_1 quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Notaio Parte_1
assumendo che: Controparte_1
- in data 14 gennaio 1990 decedeva il sig. nato a [...] il Per_1
01/06/1919, padre dell'istante;
- l'immobile di proprietà del de cuius, sito in Pozzuoli alla via Miliscola, 9, riportato al catasto al foglio 79, p.lla 62 sub. 17, cat. A/2, partita 2666, cadeva in successione;
- nel novembre dell'anno 2012 affidava al Notaio Parte_1 [...]
, tra gli altri, anche la redazione dell'atto di donazione con riserva di CP_1 usufrutto in favore della madre per l'immobile caduto in Controparte_2
successione nonché la redazione e presentazione della dichiarazione di
2 successione;
- il 21 dicembre 1992 il notaio redigeva atto di donazione con Controparte_1
riserva di usufrutto rep. N. 6374racc. n. 5249 con il quale Controparte_2 donava ai figli e la quota pari a 1/3 Controparte_3 Parte_1
dell'appartamento al primo piano in via Miliscola, 9 (via Fasano, 9), composto di tre vani e accessori riportato in catasto alla partita 2666, foglio 75, mappale 62 sub.
1, cat. A/2, classe 1, indicando quale titolo di provenienza “la dichiarazione di successione in corso”;
- nel marzo del 1998 il notaio redigeva ulteriore atto in favore Controparte_1
di , precisamente atto di cessione di quota del 24/03/1998 rep. N. Parte_1
0043055 racc. 11965 con il quale vendeva al fratello la sua Controparte_3 quota dell'immobile di proprietà pari a 500/1000 (identificando erronemente l'immobile con sub 1 anziché 17) ed indicando falsamente il titolo di provenienza nella inesistente dichiarazione di successione del padre deceduto il 14/01/1990; Per_1 per tali incombenti pagò la somma di 9.000,00 delle vecchie lire e per Parte_1
l'atto di cessione 3.700.000 delle vecchie lire;
- con missiva del 02/03/2009, rappresentava al notaio che Parte_1 CP_1
questi aveva per tre volte errato nell' identificazione dell'immobile di via Fasano,
9, pur ritenendo ancora che il notaio avesse redatto la dichiarazione di successione del;
Per_1
- alla richiesta risarcitoria e alle diffide del il notaio Parte_1 CP_1
rispondeva che era disposto a rettificare gli atti, a pagare gli oneri fiscali della dichiarazione di successione precisando che per gli interessi e gli ulteriori oneri fiscali era intervenuta la prescrizione;
occorreva poi che il incaricasse un Pt_1 professionista per redigere la piantina dell'immobile onde effettuare la correzione degli atti;
- nelle more, non poteva concedere in locazione a terzi l'immobile in Parte_1 parola perché egli non ne risultava formalmente proprietario.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale del Notaio
, per la mancata redazione e presentazione agli Uffici Competenti della CP_1
3 dichiarazione di successione nonché per la errata e/o nulla redazione degli atti indicati nell'atto introduttivo;
altresì, per accertarsi che per il periodo dal settembre 2009 alla data dell'atto di citazione in primo grado, poiché il medesimo non risultava catastalmente essere proprietario dell'immobile sito in Pozzuoli alla
Via Fasano, 9, non l'aveva potuto locare per il canone mensile di € 1260,00, con un conseguente danno totale di € 22.680,00.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo dinanzi alla Sez. X del Tribunale di Napoli, al n. r.g. 70671/2011.
Si costituiva il notaio , il quale eccepiva in via preliminare la nullità CP_1
dell'atto di citazione per aver l'attore omesso di indicare le ragioni di fatto e di diritto violando il disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n° 4; eccepiva la prescrizione del diritto azionato ex art. 2946 c.c; nel merito, deduceva l'inesistenza del danno patrimoniale subito da , Parte_1
sia con riguardo al pagamento degli onorari versatigli in occasione della redazione dei due atti, sia con riguardo alla mancata locazione dell'immobile atteso che, quanto al primo, le somme richieste riguardavano gli esborsi che egli avrebbe comunque dovuto sostenere per pagare le tasse di registro, trascrizione, ipotecarie e catastali comunque coperte da prescrizione;
si dichiarava esente da colpe poiché il erroneamente riteneva di non poter Pt_1 locare l'immobile ignorando che “chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente cederlo in locazione” (Cass. N° 8411/2006).
Fissati i termini di cui all'art 183 comma 6 nn. 1,2 e 3, ed ammessa la prova testi si giungeva all'udienza della precisione delle conclusioni il 01.10.2018, quando la causa veniva trattenuta in decisione, con con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 3521/2019, il Tribunale di Napoli, X Sez. Civile, così statuiva:
“a) Dichiara prescritto il diritto dell'attore al risarcimento del danno richiesto;
b) compensa le spese di lite”.
4 GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 11/10/2019 proponeva gravame avverso Parte_1
la sentenza n. 3521/2019 pubblicata il 02/04/2019, chiedendone l' integrale riforma.
La causa veniva iscritta al n. r.g. 4489/2019.
In data 26/11/2021 si costituiva il Notaio Prattico, impugnando l'appello e chiedendo il rigetto integrale.
Dopo diversi rinvii d'ufficio, si giungeva alla udienza per la precisazione delle conclusioni in data 20/12/2024, in cui il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 11/10/2019, a fronte della sentenza n. 3521/2019, pubblicata il 02/04/2019, il cui termine utile a mente dell'art 327 cpc sarebbe spirato il
04/11/2019.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato “Errata e contraddittoria motivazione” per avere il Tribunale ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto laddove ha statuito che
l'allora attore “avrebbe sostenuto che il dies a quo non coinciderebbe con il comportamento erroneo del notaio dovendosi fare decorrere dal momento in cui l'attore è venuto a conoscenza del comportamento erroneo” del quale doveva dare prova;
l'appellante fa decorrere il dies a quo dell'azione di responsabilità contrattuale dalla conoscenza del danno patito, ovvero dal momento in cui la gli CP_4 comunicò di non poter stipulare il contratto di locazione per l'immobile indicato in epigrafe perché di esso il preteso locatore non risultava catastalmente proprietario.
La circostanza, secondo i testi escussi, si verificò nel 2009- 2010.
Orbene, secondo l'appellante, l'inadempimento del professionista costituisce fonte
5 del danno risarcibile ma si distingue da quest'ultimo.
In altri termini, il fatto dannoso si perfeziona nel momento in cui il professionista compie l'atto contestato, mentre l'effettivo danno può non determinarsi affatto, ovvero essere successivo al compimento dell'atto. Tanto è avvenuto nel caso in esame atteso che il danno si manifestava molto tempo dopo la stipula dell'atto notarile, quando la si rifiutava di stipulare il contratto di locazione. CP_4
Col secondo motivo rubricato “fondatezza della domanda di danno” per avere il
Tribunale rigettato la domanda;
Col terzo motivo rubricato “sulla liquidazione delle spese”, si contestano le ragioni poste a fondamento della ingiusta compensazione delle spese.
L'appello valutato complessivamente merita di essere rigettato.
Giova rammentare che, anche ai fini del risarcimento del danno in tema di responsabilità contrattuale il creditore/danneggiato ha l'onere di provare:
a) l'inadempimento (o difetto di esecuzione della prestazione);
b) il danno subito;
c) il nesso causale (materiale + giuridico) tra l'inadempimento e il danno.
Nel caso in esame l'inadempimento (che non è stato contestato) NON coincide con la manifestazione del danno, secondo l'appellante avvenuta nel 2009-2010.
La discrasia non è di poco conto, atteso che incide fortemente sulla decorrenza del termine di prescrizione.
Ebbene, la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità individua la decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (di natura contrattuale) non già dal momento in cui la condotta del professionista abbia determinato l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (cfr.
Cass., 8 maggio 2006, n. 10493; Cass., 27 luglio 2007, n. 16658; Cass., 15 luglio 2009,
n. 16463).
Per meglio dire, nell'ambito della responsabilità contrattuale l'inadempimento
6 stesso (parziale o totale) si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con esso ed é da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., della condotta inadempiente.
Da qui, la correlazione tra insorgenza del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e decorrenza della prescrizione, che, in base all'art. 2935 cod. civ., è ancorata al momento in cui il diritto anzidetto può essere fatto valere ovvero con l'insorge il danno risarcibile.
Difatti, "l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore (art. 1218 cod. civ.) presuppone la produzione del danno, non diversamente dall'azione di responsabilità extracontrattuale, ancorché l'inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall'effetto dannoso (tra le altre, Cass., 29 agosto 1995, n.
9060; Cass., 13 gennaio 2003, n. 311; Cass., 12 dicembre 2003, n. 18995; Cass., 6 febbraio 2004, n. 2287; Cass., 22 luglio 2005, n. 15504; Cass., 5 dicembre 2011, n.
26020; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504)
Tanto precisato occorre rammentare che, non v'è dubbio, che nel caso in esame:
1) trattasi di responsabilità contrattuale, soggetta alla prescrizione decennale
(sentenze 18 febbraio 2016, n. 3176, e 22 settembre 2016, n. 18606);
2) non rileva il momento in cui il notaio ha posto in essere la condotta (es. la stipula dell'atto), se in quel momento non si verificò un danno risarcibile percepibile esternamente;
3) il pregiudizio patito deve essere attuale, non solo potenziale, oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ne abbia interesse, con la diligenza ordinaria esigibile secondo l'art. 1176 c.c. (Cassazione, ordinanza 12 giugno 2023, n.
16631, sez. III ha ribadito che per stabilire il dies a quo occorre che il danno risarcibile “si manifesti all'esterno come percepibile” con la diligenza ordinaria esigibile dal danneggiato, in ragione di una valutazione compiuta in astratto tenuto conto della normale ed ordinaria diligenza). (Vedi Cass. Sentenza 22 settembre 2017, n. 22059 nonché anche sentenza
20 agosto 2015, n. 16990, sull'obbligo per il notaio di procedere alle visure
7 catastali);
4) la valutazione della percepibilità/riconoscibilità del danno è accertamento di fatto rimesso al giudice del merito cui spetta verificare se, nelle circostanze concrete, il danneggiato avrebbe potuto e dovuto accorgersi del danno mentre gli eventuali ostacoli all'esercizio del diritto, rilevanti ai fini dell'articolo 2935 cod. civ., sono soltanto “gli impedimenti di carattere giuridico, non quelli di fatto” (v. sul punto, di recente, la sentenza 6 ottobre 2014, n. 21026 ).
La diligenza richiesta è quella media dell'homo hiusdem condiciones et professiones, normalmente avveduto. In tale prospettiva il avrebbe dovuto richiedere Pt_1
quanto meno la copia della dichiarazione di successione, così da avvedersi della sua omessa presentazione.
Tanto non è avvenuto né in occasione della stipula della donazione ricevuta dalla madre né al momento della cessione della quota in comproprietà alla sorella nonostante che nel corpo di entrambi gli atti se ne facesse riferimento quale titolo di provenienza.
Ciò posto, non contestato l'inadempimento e provato il momento in cui il danno è divenuto percepibile al danneggiato (2009-2010 mancata stipula del contratto di locazione con la cfr. dichiarazioni dei testi e ) CP_4 Tes_1 Testimone_2 occorre verificare il nesso di causalità tra la condotta inadempiente del notaio appellato ed il danno patito da . Parte_1
A tal proposito il collegio, seguendo l'orientamento di legittimità sul punto, osserva che "Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 cod. civ., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori" (così Cass. n. 14530/09 in una fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità di un procedimento di sfratto per morosità azionato solo da parte di alcuni coeredi dell'originaria locatrice;
principio non
8 smentito da Cass. S.U. n. 11135/12, che si occupa della diversa fattispecie di contratto di locazione stipulato ab origine da uno dei comproprietari, all'insaputa o nell'inerzia degli altri). Ed infatti, la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari, sicché, qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa, ciascuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di chi appariva agire per tutti. Tuttavia, tale legittimazione è esclusa nel caso di manifestato dissenso degli altri comproprietari.
Tanto è affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, come la stipulazione di un contratto di locazione, la presunzione del consenso degli altri — che sussiste ai sensi dell'art. 1105, comma 1, c.c. — può essere superata dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, comma 2, c.c.. (Cfr. Cass., ord.
21 novembre 2022 n. 34131; Cass., 2 febbraio 2016 n. 1986; Cass., sez. III, 28 febbraio 2017 n. 5014).
Ne segue che il allorquando ha appurato di non risultare catastalmente Pt_1
unico proprietario dell'immobile da locare alla avrebbe tuttavia potuto CP_4 procedere ugualmente alla stipula del contratto di locazione (da solo o congiuntamente alla germana), evitando il danno patrimoniale di cui chiede il ristoro.
Alla luce di tale principio di diritto, non risulta provata la riconducibilità causale del danno alla sola condotta del notaio .
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM
9 147 del 2022 tenuto conto del valore della controversia ricompreso fino a 26.000 € con condanna di a rifonderle alla controparte (e per essa al Parte_1
procuratore antistatario avv.to Giovanni Marino) che liquida in € 3966,00 (esclusa l'istruttoria non espletata) oltre € 637,00 per spese vive nonché oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante a mente dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 3521/2019 del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, pubblicata il 02/04/2019 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere alla controparte, e per essa al procuratore Parte_1
antistatario avv.to Giovanni Marino, le spese di lite di questo grado che liquida
€ 3966,00 (esclusa l'istruttoria non espletata) oltre € 637,00 per spese vive nonché oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
3) Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo
A), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 01/09/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario dott.ssa Marta Cucco CP_5
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