Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 59 2025 CORTE D'APPELLO DI TRENTO Sezione seconda civile ORDINANZA (Art. 373 c.p.c.) La Corte d'appello di Trento, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Guzzo Liliana Presidente rel dott Tulumello Maria Consigliere
dott. Lorenzo Benini Consigliere
letta la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di appello n.172/ 2024 avverso la quale è stato proposto ricorso per Cassazione viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e sentita la relazione della Presidente dato atto che l'art 373 cpc richiede la sola valutazione del periculum rilevato che parte ricorrente allega che dall'esecuzione della sentenza n. 172/2024 gli deriverebbe grave ed irreparabile danno in ragione dell'entità della somma (pari ad Euro 397.504,00 per sorte capitale, oltre ad € 24.990,30 per spese di lite) rapportata alle sue condizioni reddituali e patrimoniali;
- rilevato che la fondatezza di detta allegazione è corroborata sia dalle dichiarazioni dei redditi del degli ultimi tre anni - dalle quali Parte_1 risulta che quale lavoratore autonomo in regime “forfetario” ha percepito nel suo massimo annuo € 44626,00 di reddito, ante imposta- sia dalla documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale (si vedano le visure tavolari che indicano anche i gravami già sussistenti sugli immobili )
- ritenuto che anche il limitato beneficio della rateizzazione a fronte della documentata situazione economico patrimoniale rapportata alla entità del credito non consente di elidere il periculium
- ritenuto che la esistenza di altro coobbligato in solido, evidenziata dalla non rileva ai fini che qui occupano posto il creditore può rivolgersi indifferentemente ad ogni obbligato in solido per l'intero e nel caso di specie Contr peraltro la ha intimato al il pagamento dell'intero suo credito Parte_1
- ritenuto altresì che anche il fatto che allo stato non vi sia ancora avvio delle somme richieste a riscossione coattiva non ne esclude un prossimo avvio ritenuto dunque sussistenti i presupposti per la sospensione ritenuto infine che non vi siano elementi dotati di sufficiente “concretezza” che facciano ritenere che il intenda spogliarsi dei suoi beni o occultare reddito Parte_1 per diminuire la garanzia del credito posto che non è stato neppure allegato che
Suprema Corte (v. Cass. civ. 7248/2009; v anche recentemente Cass civ. ord. n 6792
16.3.2024)
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza n. 172/2024 della Corte d'appello di Trento fino all'esito del giudizio pendente in Cassazione Si comunichi Deciso in Trento il 17.4.2025 La pres. rel ed est. Dott Liliana Guzzo